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Decisione

90.2007.15

Vincolo per la realizzazione di una passeggiata a lago e un marciapiedi lungo la strada cantonale

7 dicembre 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per gravare una parte dei fondi dei ricorrenti al fine di realizzare

un marciapiede, a monte, e la passeggiata a lago, a valle, della strada

cantonale sono senza dubbio oggettivi e ragionevoli. Meritano, pertanto,

conferma. Va tuttavia puntualizzato che anche i mapp. 73, 76, 78, 81, 85 e 679,

al pari del mapp. 83 dei ricorrenti, sono stati gravati in parte dal vincolo

Considerandi

per la formazione del marciapiede. Come pure i mapp. 78, 88, 103 e 129, in

identica situazione del mapp. 84, sono stati vincolati per realizzare il

passaggio dalla riva del lago al ciglio della strada cantonale, in modo tale da

consentire la formazione di un tracciato della passeggiata unitario e continuo.

6.

In

conclusione, per le pregresse motivazioni il ricorso deve dunque essere integralmente

respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico, in solido,

degli insorgenti (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. I

ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e

delle spese per complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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