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Decisione

90.2007.150

Urbanizzazione stradale di un'AP-EP attraverso un centro di quartiere

10 aprile 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i Cantoni non possono prevedere ulteriori condizioni perché sia soddisfatta, ma

possono definirne le esigenze di concretizzazione (DTF 117 Ib 308 consid. 4 a, André Jomini,

Kommentar RPG, ad art. 19 n. 10; Waldmann/Hänni,

op. cit., ad art.

19 n. 13). Nel Cantone Ticino il legislatore si è limitato a riprendere

nell'art. 77 cpv. 1 LALPT la normativa federale (Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 567). Quanto all'accesso sufficiente, esso deve essere adatto

all'utilizzazione prevista ed in linea di massima veicolare (cfr.

art. 19 LPT nella versione tedesca: Zufahrt e non Zugang; RDAT

I-1997 n. 59, consid. 3.3.1). Esso deve consentire ai veicoli di avvicinarsi

convenientemente all'opera edilizia e non soltanto al fondo dedotto in

edificazione. L'art. 19 LPT si prefigge dunque scopi di polizia, in particolare

deve essere possibile un accesso conveniente ai mezzi di soccorso (Jomini, op. cit., ad art. 19 n. 19).

Ciò non significa ancora che ogni edificio ad uso abitativo debba essere

raggiungibile con veicoli; occorre piuttosto tener conto delle circostanze locali e delle

particolarità del singolo caso (DTF 117 Ib 308, consid. 4 a; Waldmann/Hänni, op.

cit., ad art. 19 n. 14 e 21): in particolare non si può escludere a priori che

un accesso pedonale - o, comunque sia, non veicolare - possa essere ritenuto

sufficiente (Jomini, op.

cit., ad art. 19 n. 18, Waldmann/Hänni,

op. cit., ad art. 19 n. 20). Accessi pedonali possono essere

considerati sufficienti soprattutto nelle regioni di montagna, dove la realizzazione

di strade di accesso è resa difficoltosa dalla configurazione e dalle condizioni

del suolo (DFGP, Commento LPT, Berna 1981, ad art. 19 N. 13; Erich Zimmerlin,

Baurecht des Kt. Aargau, § 156 N. 8 c, Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 701 segg.; RDAT I-1997 n. 59, consid. 3.3.1; Scolari, op. cit., n. 574).

5.Con la risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato ha ritenuto che

la questione dell'accesso all'AP-EP 220 dovesse essere risolta dal comune. Esso

ha pertanto ordinato allo stesso di istituire, attraverso una variante, un

chiaro ed efficace vincolo stradale in modo che tale zona fosse adeguatamente

servita. I ricorrenti contestano la formazione sui loro fondi (mapp. 31 e 41)

di un accesso a favore della limitrofa zona AP-EP 220 (mapp. 38 e 39) da via __________

e/o da via __________. Invocando la violazione della garanzia della proprietà,

essi ritengono che il contestato vincolo sia privo d'interesse pubblico,

insostenibile ed inutile. A tale riguardo, essi adducono che i mapp. 38 e 39

avrebbero già a disposizione un adeguato accesso, giacché beneficiari di una

servitù di passo veicolare a carico dei contigui mapp. 36 e 37, che li

collegherebbe direttamente a Via __________.

6. Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata

da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della

proporzionalità e non lede l'essenza dell'istituto (art. 36 cpv. 1-4 Cost.; DTF

129 I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2). La legalità, l'interesse pubblico

e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici

fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art.

5 Cost.). In linea di massima è pubblico l'interesse che coinvolge la

generalità dei cittadini o una suo frazione significativa e che compete al

potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un

provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando

la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito

dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi

pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/ Chrisitne Guy-Ecabert,

Aménagement du territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, II. edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della

proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a

raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi

provvedimenti a disposizione per conseguirlo venga scelto quello che lede in

misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto

ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati

(RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610). Infine, quale fondamentale istituto dell'ordinamento giuridico, la

proprietà non deve essere svuotata della sua sostanza (Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, VI. edizione,

Zurigo 2005, n. 324; Pascal Mahon, Petit commentaire del la Constitution

fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 15 seg. ad art. 26).

6.1. Nel

caso di specie la restrizione di diritto pubblico all'esame non tocca l'essenza

del menzionato diritto fondamentale. La pianificazione di una strada veicolare di

servizio per la zona AP-EP 220 è infine palesemente sorretta da una base legale

(art. 28 cpv. 2 lett. c e p LALPT, art. 29 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 lett. c

LALPT; art. 49 NAPR), peraltro nemmeno messa in discussione dai ricorrenti. Le

questioni espropriative esulano da questa procedura. L'oggetto del contendere

si riduce pertanto ad una verifica dell'esistenza di un interesse pubblico e

del rispetto del principio della proporzionalità.

6.2. Il comune

di Bellinzona, individuate le problematiche e i conflitti sorti negli ultimi 20

anni in seguito a mutamenti intervenuti essenzialmente a livello socioeconomico

ed edilizio, ha adottato il nuovo piano regolatore allo scopo di rafforzare

l'importanza della città a livello cantonale e regionale, curando la salvaguardia

dei contenuti storici e culturali, attraverso precise scelte urbanistiche e la

valorizzazione delle componente ambientale e paesaggistica del territorio che,

unitamente all'obiettivo di migliorare la qualità di vita, consolidino la

preminenza residenziale nell'ottica di una città "a misura d'uomo"

(cfr. in particolare art. 4 cifra 1 lett. a, b, c e d NAPR). Tra gli indirizzi

pianificatori del nuovo piano regolatore atti a realizzare questi obiettivi figurano

la suddivisione coordinata dei comparti sul territorio giurisdizionale,

l'impostazione di uno schema viario principale di accesso alle attività e

servizi a carattere cantonale e regionale, avuto riguardo alle peculiarità

delle zone residenziali, la riqualificazione e ricomposizione delle fasce

territoriali adiacenti all'asse stradale nord-sud, l'individuazione delle

possibilità per uno sfruttamento razionale del territorio a correttivo della

casuale densità abitativa dei quartieri periferici, la completazione della cornice

di svago e di riposo della zona urbana attraverso l'integrazione di una fascia

verde qualificata e attrezzata lungo la golena del fiume Ticino (cfr. rapporto

di pianificazione, marzo 1999, pagg. da 19 a 23). In particolare, riconosciuto

che alcuni quartieri residenziali della città si sono sviluppati con una

sostanza edilizia poco strutturata e discontinua a detrimento di un'immagine

cittadina all'insegna della qualità e della vivibilità, è stato messo a punto

un concetto urbanistico di recupero (Concetto urbanistico, aprile 1989), che

comporta il riassetto del contesto urbano attraverso l'impianto di spazi

attrattivi, privati e pubblici, sia dal profilo ambientale che sociale,

favorendo, laddove necessario, l'incremento della densificazione abitativa e un

disegno urbanistico coerente. Questo concetto individua gli elementi

costitutivi dell'ossatura del nuovo piano regolatore cittadino nella cintura

Considerandi

perimetrale del centro storico, nei quartieri particolari, nei centri di quartiere,

nella fascia dell'asse attrezzato nord-sud e, infine, nella fascia verde attrezzata

lungo la golena del fiume Ticino che, eccezionale punto di riferimento per lo

svago, espleta anche la funzione di contenimento della zona edificabile (cfr.

rapporto di pianificazione, marzo 1999, pag. 25 e allegato F5). Pertanto,

l'asse di scorrimento, formato in sequenza da via __________, Via __________, Viale

__________ e Via __________, tagliando longitudinalmente l'intera città, ne

costituisce la spina dorsale. La funzione residenziale risulta così concentrata

e suddivisa in due ampie fasce territoriali, di cui una si estende ad est,

comprendente il centro storico e la sua cintura perimetrale, fino alla fascia

collinare di __________ e __________, l'altra, che qui interessa, ad ovest fino

al limite dato dall'area mantenuta verde a ridosso della golena del fiume

Ticino. Per riqualificare questo vasto comprensorio prettamente residenziale,

sviluppatosi nel corso degli ultimi vent'anni a nord e a sud della città, senza

creare attrattivi spazi urbani, sia dal profilo ambientale che sociale, il

comune ha, tra l'altro, previsto, quali nuovi elementi di riferimento,

l'insediamento di due Centri di Quartiere, che devono divenire punto focale d'incontro

per le attività di servizio e d'interesse pubblico (cfr. rapporto di

pianificazione, marzo 1999, pagg. 24 e 25). Come già spiegato in narrativa, la

loro funzione peculiare, riservata la destinazione principalmente abitativa, è

quella di offrire quei servizi di copertura delle necessità di base (negozi alimentari

di dimensioni commisurate al fabbisogno del comparto, sale di riunione,

farmacie, spazi per la vita sociale, ecc.) per la popolazione dei quartieri in

cui sono inseriti, in appoggio e in alternativa all'offerta del centro città

(cfr. rapporto di pianificazione, marzo 1999, pag. 37). Per quanto riguarda il

comprensorio che dal centro volge verso la periferia meridionale, il piano

regolatore ha previsto in località __________ il Centro di Quartiere CQ 1,

impiantato su una superficie a pianta irregolare di poco più di 7'500 mq, lambito

a sud da Via __________ e servito da nord da Via __________. Esso è soggetto a

un vincolo di piano di quartiere obbligatorio e dispone dei seguenti parametri

edificatori: indice di sfruttamento dello 0.9 (più bonus massimo dello 0.4) e

altezza per gli edifici minima di 13.50 m e massima di 19.50 m (art. 49 NAPR; più

bonus per altezza massima di un piano: art. 14 cifra 3 NAPR). Il CQ 1 è

inserito tra la zona residenziale semi-intensiva C, in pratica completamente edificata,

che lo cinge ad est, e la zona residenziale semi-intensiva D, edificata soltanto

per circa 1/4 della superficie con case monofamigliari, che lo lambisce sul versante

ovest. L'indice di sfruttamento e l'altezza massima per gli edifici della zona

C sono 0.8 e 16.50 m (art. 45 NAPR), mentre della zona D sono 0.6 e 10.50 m

(art. 46 NAPR). Inoltre, sul lato est, esso confina con l'area AP-EP 220 destinata

alla Chiesa __________ e all'insediamento di un centro parrocchiale, isolandola

completamente dagli assi stradali esistenti.

6.3

Il

quartiere in località __________ costituisce una delle vaste estensioni della

città sviluppatesi verso meridione in questi ultimi trent'anni, in modo

discontinuo, anonimo e senza denotare particolari peculiarità cittadine, come

ha potuto rilevare il Tribunale in sede di sopralluogo. Come detto, per

conferire ad un comprensorio a connotazione prettamente periferica, un carattere,

un'identità e un ordine urbanistico, il comune, tra le altre misure, come ad

esempio, l'introduzione di altezze minime per gli edifici, l'approntamento di una

trama ortogonale di fasce di stacco da arredare a verde tra comparti edificati

(ca. 20 ml di larghezza) e di una rete di collegamenti e percorsi alternativi a

quelli veicolari, ha inserito nel baricentro di questo quartiere il CQ 1.

L'interesse pubblico di questa misura consiste nel fatto che, da un lato, attraverso

la concessione di potenzialità edificatorie apprezzabilmente maggiorate rispetto

ai comparti limitrofi, ne marca la centralità dal profilo architettonico-urbanistico.

Dall'altro lato, tramite la maggior offerta, data dalla concentrazione di

destinazioni a carattere amministrativo, commerciale e artigianale compatibili

con l'abitazione, oltre che dalla messa a disposizione di superfici per quei

servizi di copertura di fabbisogno di prima necessità, esso costituisce

parimenti un punto di riferimento di aggregazione sociale per l'intero

quartiere. Ferma questa premessa, va ricordato che nel perimetro del CQ 1 era

inserita una specifica zona AP-EP destinata all'edificazione della Chiesa __________,

corrispondente al mapp. 39. Con la variante in parola, il comune ha proceduto,

da una parte, ad ampliare questa zona, integrandovi il mapp. 38 per

l'insediamento di un centro parrocchiale, e, dall'altra, allo scorporo di

questo insieme (ora, AP-EP 220) dal CQ 1, stralciando in concomitanza

dall'elenco dell'art. 49 NAPR dei servizi di prima necessità lo spazio per il

culto. Questo scorporo aveva unicamente lo scopo di dare una migliore

definizione formale sia al CQ 1, sia alla zona AP-EP 220, senza tuttavia intaccarne

l'essenza che li accomuna. Difatti, oggi come allora, queste aree, per la loro

vicinanza, per la loro funzione e per le loro peculiarità urbanistiche, condividono

e perseguono lo stesso scopo: marcare il centro del quartiere, favorendo quelle

relazioni sociali di vitale importanza per la qualità di vita di una comunità.

La zona AP-EP 220 destinata l'edificazione della Chiesa __________ e del centro

parrocchiale è dunque ancora, dal profilo funzionale, intimamente connessa con

il CQ 1, completandolo e formando con esso un'entità unica. Ciò implica due

conseguenze. La prima, ritenuto che la zona AP-EP 220 non può essere

considerata dal profilo viario dotata di un accesso sufficiente ai sensi dell'art.

19.

LPT, essa deve essere obbligatoriamente urbanizzata dal comune, come ha

rettamente rilevato il Consiglio di Stato nell'avversata risoluzione. L'ente

pianificante non poteva dunque in questo caso delegare soltanto all'iniziativa

privata dei singoli proprietari l'urbanizzazione di una zona così rilevante per

il comprensorio residenziale comunale di riferimento. La seconda conseguenza,

di particolare importanza per la contestazione all'esame, risiede nel fatto che

per sostanziare la menzionata unitarietà funzionale deve giocoforza concorrere

anche la questione degli accessi. L'accesso alla zona AP-EP 220 non può essere

disgiunto ed essere separato da quello del CQ 1, pena la vanificazione della

realizzazione del polo di aggregazione sociale e quindi la perdita di quell'interesse

pubblico per il quale lo stesso CQ 1 è stato istituito in quella specifica area

del quartiere, ossia vicino alla chiesa e al centro parrocchiale. Ecco perché

appare più che giustificato già sin d'ora l'ordine del Governo all'indirizzo

del comune di pianificare gli accessi dell'AP-EP 220 attraverso il CQ 1,

partendo dalle strade che già oggi lo lambiscono, vale a dire da Via __________

e da Via __________, rispettivamente fondato l'obbligo di urbanizzazione

imposto attraverso l'allestimento del piano di quartiere (art. 49 NAPR). Da ciò

discende che il passaggio veicolare da Via __________, evocato dai ricorrenti, attuabile

tramite l'esercizio delle servitù di passo in favore dei mapp. 38 e 39, non può

già sin d'ora entrare in linea di conto, giacché traccerebbe una strada

aggiuntiva, oltretutto inutile nell'economia viaria del quartiere di riferimento,

che isolerebbe, disgiungendolo, il flusso degli utenti dell'AP-EP 220 da quello

del CQ 1. Ciò in contrasto con gli obiettivi prefissati dalla revisione del

piano regolatore per il Centro di Quartiere. Peraltro, tale questione è di

natura eminentemente civile. Spetta tuttavia in primo luogo al diritto pubblico,

segnatamente quello pianificatorio, come nella fattispecie, assicurare l'urbanizzazione

dei fondi destinati all'edificazione. Orbene, accertato l'eminente interesse pubblico

al vincolo all'esame, che in pratica, per i motivi enunciati in precedenza, si

confonde con quello che sostiene lo stesso CQ 1, deve essere pure riconosciuto

il rispetto del principio della proporzionalità. A tale proposito, appare

pretestuosa la lamentela dei ricorrenti in merito a pretesi aggravi eccessivi alla

loro proprietà, quando, invece, è proprio la vicinanza dei loro terreni all'AP-EP

220, che ne ha determinato la scelta su cui impiantare il CQ 1, il quale ha

conferito così apprezzabili vantaggi ai proprietari, qui ricorrenti. Sicché, da

un lato, per effetto dell'istituzione del Centro di Quartiere essi possono

beneficiare di parametri edilizi di base piuttosto elevati rispetto alle zone

residenziali circostanti e, dall'altro lato, per effetto del vincolo di piano

di quartiere, a cui sono assoggettati i loro fondi, essi possono usufruire di

bonus supplementari concernenti l'altezza massima degli edifici e l'indice di

sfruttamento. Viceversa, non può sfuggire che, nell'ipotesi di una rinuncia da

parte del comune al CQ 1, i fondi dei ricorrenti, o quantomeno il mapp. 41, per

la conformazione delle zone circostanti, dell'impianto del reticolo stradale e

per il concetto urbanistico alla base della revisione generale del piano regolatore,

sarebbero stati assegnati alla zona residenziale semi-estensiva D, dotata di

parametri edilizi ben inferiori (cfr. supra consid. 6.3, in fine; art. 46

NAPR).

7.

In conclusione,

visto quanto precede, il ricorso deve dunque essere integralmente respinto. La

tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti in

solido (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 75 Cost. fed., 2, 3, 14, 15, 18, 19, 33

LPT, 3 OPT, 25, 28, 29, 38, 77 LALPT, 28 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le tasse

di giudizio e le spese per complessivi fr. 2'200.- (duemiladuecento) sono poste

a carico, in solido, dei ricorrenti.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110). Qualora non

sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

a;

;

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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