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Decisione

90.2007.151

Centro di quartiere: contestazione dell'altezza massima per gli edifici di 19.50 m

10 aprile 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di Bellinzona ha adottato la revisione

generale del piano regolatore. In quella sede, al centro di due ampi comprensori,

importanti per lo sviluppo residenziale della città, sono state identificate

due aree, che sono state attribuite ai Centri di Quartiere (CQ), disciplinati

dall'art. 49 norme d'attuazione del piano regolatore (in seguito, NAPR). Il CQ

1, ubicato in zona __________, e il CQ 2, situato in zona __________, dovevano

essere sviluppati con un piano di quartiere. La loro funzione precipua era

quella di offrire quei servizi di copertura di fabbisogno di prima necessità

per la popolazione dei quartieri in cui erano inseriti. Il perimetro del CQ 1, che

qui interessa particolarmente, comprendeva i mapp. 29 (parzialmente), 31, 38

(parzialmente), 39 (parzialmente), 41 e 3'687 (parzialmente). Con risoluzione

16 ottobre 2001 (n. 4836), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione

generale del piano regolatore. In quella sede, il Governo ha approvato il

Centro di Quartiere CQ 1 in zona __________ e l'art. 49 NAPR, mentre ha sospeso

la sua decisione d'approvazione in merito al Centro di Quartiere CQ 2 in zona __________,

poiché funzionalmente integrato nell'area interessata dal comparto speciale

nord, anch'esso sospeso dall'approvazione (cfr. risoluzione del Consiglio di

Stato 16 ottobre 2001, n. 4836, pag. 31, allegato 27).

B. Nella

seduta del 21 febbraio 2006, il consiglio comunale di Bellinzona ha adottato

alcune varianti di piano regolatore. In particolare, tramite la variante n. 8,

il CQ 1, Centro di Quartiere in località __________, è stato modificato nel suo

perimetro, con l'estrapolazione dei mapp. 38 e 39, assegnati alla zona AP/EP

destinata alla Chiesa __________ e al centro parrocchiale, e del mapp. 3'687,

attribuito alla limitrofa zona residenziale semi-intensiva C. Di modo che il CQ

1 è risultato costituito dai mapp. 29 (parzialmente),

31, 41 e 3'819. Inoltre, la variante ha predisposto una modifica dell'art. 49

NAPR, che reggeva appunto i Centri di Quartiere. Per quanto riguardava il CQ 1,

oltre alle necessarie correzioni derivanti dal nuovo assetto assunto, è stato

previsto che, attraverso il piano di quartiere, fosse considerato un accesso veicolare

a servizio della zona AP/EP e che la destinazione dovesse essere principalmente

abitativa, unitamente allo stralcio di quella ad ufficio postale tra i servizi

di prima necessità. Per di più, è stata fissata un'altezza massima delle costruzioni

a 19.50 m e assegnato un grado di sensibilità al rumore II.

C. I

ricorrenti citati in epigrafe - chi proprietario delle abitazioni ubicate nei

pressi del CQ1, chi cittadino attivo del comune di Bellinzona e chi titolare di

un diritto reale limitato - sono insorti contro la variante n. 8 dinanzi al

Consiglio di Stato, chiedendo, in via principale, lo stralcio dal piano

regolatore del CQ 1 e l'attribuzione dei fondi ivi inclusi ad una zona con

facoltà edificatorie ridimensionate, in particolare con un'altezza per gli

edifici non superiore ai 13.50 m. In via subordinata, gli insorgenti hanno

chiesto l'introduzione nell'art. 49 NAPR, sempre per quanto riguardava il CQ 1,

di un'altezza massima per gli edifici di 13.5 m e l'imposizione di un vincolo

di arredamento ad area verde con funzione di parco e svago, che rispettasse le

medesime condizioni imposte al CQ 2. A sostegno della loro impugnativa, i

ricorrenti hanno addotto che il CQ 1 snaturava e squalificava le

caratteristiche attuali dei quartieri circostanti, con particolare riferimento

alle altezze ammesse ed esistenti degli edifici e alla tranquillità della

circolazione stradale. A tal proposito, essi hanno richiamato la norma generale

relativa ai piani di quartiere (art. 14 NAPR), che aveva per obiettivo il corretto

inserimento nel contesto degli interventi prospettati: condizione, questa, che

il CQ 1 non rispettava. A mente degli insorgenti, il CQ 1, piuttosto che

fungere da elemento marcante la centralità per il comprensorio di riferimento,

con volumetrie fuori scala, avrebbe dovuto avere la funzione, attraverso

ingombri e altezze limitate, di ricucire il tessuto urbano tra le zone

residenziali intensive retrostanti e quelle estensive antistanti, come il

quartiere formato da case unifamiliari, di due piani, di loro proprietà.

Inoltre, il CQ 1, così come impostato, induceva un importante aumento del

traffico veicolare in una zona, da quel lato, piuttosto sensibile. Essi hanno

poi censurato le previste destinazioni di prima necessità, a loro dire,

inutili, poiché già presenti in larga misura nel quartiere. Peraltro, con lo

stralcio da quest'ultime della funzione religiosa e postale, di fatto veniva

meno quel carattere pubblico che era base giustificante dello stesso CQ 1. Essi

hanno infine lamentato una disparità di trattamento tra il CQ 1 e il CQ 2

previsto in località __________, giacché soltanto a quest'ultimo era stata

imposta un'area verde destinata a parco e svago, di cui almeno il 50% pubblica.

D. Con

risoluzione 19 settembre 2007, (n. 4749), il Consiglio di Stato ha approvato la

variante n. 8, concernente il CQ 1, rispettivamente l'art. 49 NAPR, ed ha

contestualmente respinto integralmente il ricorso. Il Governo ha ritenuto che,

con la modifica pianificatoria all'esame, il CQ 1 assumeva nell'insieme maggiore

coesione, realizzabilità e precisione formale. Premesso che il CQ 1 e l'art. 49

NAPR, che lo reggeva, erano stati approvati il 16 ottobre 2001, con risoluzione

governativa n. 4836, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che le modifiche

apportate dalla variante in parola (in sintesi, ridefinizione del perimetro, delle

destinazioni e introduzione di un'altezza massima per gli edifici) adeguavano

semplicemente quell'istituto pianificatorio, senza tuttavia toccarne la

sostanza. Di conseguenza, esso ha considerato che le doglianze dei ricorrenti

relative all'essenza stessa dell'art. 49 NAPR e del CQ 1 erano tardive, giacché

avrebbero dovuto essere sollevate nell'ambito della procedura di adozione,

rispettivamente di approvazione, della revisione generale del piano regolatore

del 1999/2001. Rimaneva soltanto da evadere, quale unico oggetto del ricorso, la

richiesta di ridurre da 19.50 m a 13.50 m l'altezza massima per gli edifici. Altezza

massima, segnalava il Governo, di cui il CQ 1 era in origine sprovvisto. Il Consiglio

di Stato ha considerato che il Centro di Quartiere era per definizione un comparto

designato all'interno di un quartiere dove, dal profilo urbanistico, l'ente

pianificante intendeva sviluppare una maggiore densità di contenuti e, quindi,

di relazioni sociali, al fine di determinarne la centralità. Ciò detto,

risultava coerente, dal profilo formale, sottolineare la centralità del CQ 1

anche nell'aspetto architettonico, permettendo maggior agio progettuale. Pertanto,

affermava, una tipologia di edifici che si sviluppava in altezza corrispondeva

perfettamente a quell'intendimento. Per quanto riguardava specificatamente

l'altezza massima di 19.50 m, il Governo ha rilevato che il CQ 1 confinava sul

lato est con la zona residenziale semi-intensiva C che fissava l'altezza

massima a 16.50 m. Orbene, ridurre quella del comparto all'esame a 13.50 m

contraddiceva il concetto stesso di centralità. E questo soprattutto perché,

nel caso concreto, il Centro di Quartiere non poteva svilupparsi in superficie

per distinguersi in altro modo dall'edificazione circostante. Inoltre, andava

rilevato che, da un lato, la misura in contestazione costituiva un moderato

superamento dell'altezza massima della zona semi-intensiva C e, dall'altro lato,

essa era temperata da un indice di sfruttamento (tra lo 0.9 e l'1.3), che

risultava non eccessivamente intensivo (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 20 e

49).

E. Con ricorso

24 ottobre 2007, gli insorgenti citati in epigrafe si aggravano avverso la

precitata risoluzione governativa innanzi a questo Tribunale, ribadendo le

medesime domande e allegazioni proposte davanti all'Autorità di prime cure. In

aggiunta, i ricorrenti specificano che, a sostegno delle loro richieste

ritenute tardive dal Governo, essi, durante la procedura di approvazione della

revisione generale del piano regolatore, sono insorti davanti al Consiglio di

Stato, mettendo in discussione l'esistenza stessa del CQ 1, attraverso la

contestazione del sistema viario che lo riguardava. Gravame, questo, che è

stato respinto dall'Esecutivo cantonale e che essi hanno poi riproposto davanti

all'allora Tribunale della pianificazione del territorio (Inc. 90.2001.89).

Tale ricorso, osservano, è ancora pendente, giacché la procedura è stata

sospesa in attesa di una nuova pianificazione comunale, volta a risolvere la loro

contestazione.

F. La

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano

il rigetto dell'impugnativa, con argomentazioni che verranno, se del caso,

riprese nei considerandi di diritto.

G. In data 8

maggio 2008 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante

il quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite in seguito agli atti.

Dopo ampia discussione, le parti hanno riconfermato le rispettive domande e

allegazioni. Il Tribunale ha pertanto chiuso l'istruttoria.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b

LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Come

anticipato in narrativa, il Consiglio di Stato ha ritenuto irricevibili, in quanto

tardive, le domande ricorsuali tendenti, da un lato, allo stralcio dal piano

regolatore del CQ 1 e la conseguente attribuzione dei fondi interessati ad una

zona con facoltà edificatorie ridimensionate e, dall'altro lato,

all'imposizione di un vincolo di arredamento ad area verde con funzione di

parco e svago. Il Tribunale non può che far sue le conclusioni governative. A

ragione l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che oggetto della variante in parola

non era l'istituzione del CQ 1, che difatti era stato adottato e approvato nell'ambito

della revisione generale del piano regolatore (cfr. risoluzione del Consiglio

di Stato 16 ottobre 2001, n. 4836). Era pertanto nell'ambito di quella procedura

che i qui ricorrenti avrebbero dovuto sollevare le menzionate contestazioni,

impugnando dapprima la deliberazione del 6 luglio 1999, con la quale il

consiglio comunale aveva adottato il CQ 1, e successivamente, se del caso, la

risoluzione governativa d'approvazione del 16 ottobre 2001. Per contro, la

variante all'esame non rappresenta che una semplice modifica del CQ 1, in

quanto non vengono toccati quegli elementi costitutivi e fondamentali che lo

connotano ancora quale centro di riferimento per il quartiere in cui è inserito.

In sostanza, in questa procedura il CQ1 poteva essere messo in discussione

soltanto su punti quali la definizione del suo perimetro, lo stralcio della

funzione postale e l'introduzione dell'altezza massima per gli edifici. Salvo

dunque su quest'ultimo punto, che è oggetto della presente impugnativa, il

ricorso deve essere respinto, per i predetti motivi, sulle altre questioni. Pretestuoso

e azzardato, infine, il richiamo al loro ricorso 16 novembre 2001 (inc.

90.2001.89) inoltrato davanti al Tribunale della pianificazione del territorio

(poi integrato nel Tribunale cantonale amministrativo con effetto 14 luglio

2006, cfr. BU 2006, pag. 215 segg.), quale sostegno della loro tesi. Intanto,

va rilevato che da quel gravame non emerge con ogni evidenza nessuna intenzione

di mettere in discussione il CQ 1. Gli insorgenti avevano semplicemente chiesto

lo stralcio della tratta stradale tra Via __________ e Via __________, in

quanto, a loro dire, pregiudizievole, nei suoi effetti, alla quiete del loro

quartiere. La presenza di questa strada di servizio, prevista dal comune per la

necessaria urbanizzazione del vasto comparto costituito dal mapp. 48, nulla

influisce, né direttamente, né indirettamente, sull'esistenza del CQ 1, il

quale, semmai, disporrebbe di più che sufficienti vie d'accesso, sia attraverso

Via __________, sia tramite __________.

Considerandi

2.

2.1. In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -

con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della

legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le

autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle

autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i

loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare

l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi

pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente

attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della

pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore

(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000

(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999

n. 27 consid. 3).

2.2

Il

potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.

6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;

109.

Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

I

ricorrenti chiedono che l'altezza massima prevista per gli edifici, in luogo di

19.50

m, sia diminuita a 13.50 m. Il contestato parametro consentirebbe la

costruzione di edifici, il cui ingombro si coniugherebbe male con le edificazioni

delle zone residenziali limitrofe. Difatti, ad est, il CQ 1 confina con la zona

residenziale semi-intensiva C, la cui altezza massima è prevista a 16.50 m,

mentre ad ovest la limitrofa zona residenziale semi-estensiva D fissa tale

misura a 10.50 m. Tuttavia, rilevano, le edificazioni già esistenti in

quest'ultima zona raggiungono al massimo i 7 m d'altezza, di modo che, le

potenziali costruzioni del contiguo Centro di Quartiere le sovrasterebbero in

misura eccessiva, dando luogo ad un risultato inconciliabile con i criteri qualitativi

disposti dall'art. 14 NAPR sui piani di quartiere, che esigono per il progetto

un inserimento qualificante nel contesto urbano e territoriale e la

valorizzazione delle composizioni volumetriche e spaziali anche rispetto alle

aree residue e alle zone edificate limitrofe. A loro modo di vedere, il CQ 1,

più che marcare la centralità nel comprensorio di riferimento in quel modo,

causando una violenta frattura nel tessuto urbano, dovrebbe invece fungere, dal

profilo urbanistico, attraverso un'altezza massima intermedia pari a 13.50 m,

da elemento mediatore tra la zona C e la zona D, realizzando una progressione

di dimensioni e forme decrescenti.

4.

Giusta l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) i Cantoni devono allestire dei

piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione

del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo

l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima

legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione

direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di

costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di

cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in

Ticino detto piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del

piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia

coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e

nell'ambito di una procedura ove sono garantite protezione giuridica (art. 33 e

segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina

l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del

piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).

5.

Il comune

di Bellinzona, individuate le problematiche e i conflitti sorti negli ultimi 20

anni in seguito a mutamenti intervenuti essenzialmente a livello socioeconomico

ed edilizio, ha adottato il nuovo piano regolatore allo scopo di rafforzare

l'importanza della città a livello cantonale e regionale, curando la

salvaguardia dei contenuti storici e culturali, attraverso precise scelte

urbanistiche e la valorizzazione delle componente ambientale e paesaggistica

del territorio che, unitamente all'obiettivo di migliorare la qualità di vita,

consolidino la preminenza residenziale nell'ottica di una città "a misura

d'uomo" (cfr. in particolare art. 4 cifra 1 lett. a, b, c e d NAPR). Tra

gli indirizzi pianificatori del nuovo piano regolatore atti a realizzare questi

obiettivi figurano la suddivisione coordinata dei comparti sul territorio

giurisdizionale, l'impostazione di uno schema viario principale di accesso alle

attività e servizi a carattere cantonale e regionale, avuto riguardo alle

peculiarità delle zone residenziali, la riqualificazione e ricomposizione delle

fasce territoriali adiacenti all'asse stradale nord-sud, l'individuazione delle

possibilità per uno sfruttamento razionale del territorio a correttivo della

casuale densità abitativa dei quartieri periferici, la completazione della

cornice di svago e di riposo della zona urbana attraverso l'integrazione di una

fascia verde qualificata e attrezzata lungo la golena del fiume Ticino (cfr.

rapporto di pianificazione, marzo 1999, pagg. da 19 a 23). In particolare, riconosciuto

che alcuni quartieri residenziali della città si sono sviluppati con una

sostanza edilizia poco strutturata e discontinua a detrimento di un'immagine

cittadina all'insegna della qualità e della vivibilità, è stato messo a punto

un concetto urbanistico di recupero (Concetto urbanistico, aprile 1989), che

comporta il riassetto del contesto urbano attraverso l'impianto di spazi attrattivi,

privati e pubblici, sia dal profilo ambientale che sociale, favorendo, laddove

necessario, l'incremento della densificazione abitativa e un disegno

urbanistico coerente. Questo concetto individua gli elementi costitutivi

dell'ossatura del nuovo piano regolatore cittadino nella cintura perimetrale

del centro storico, nei quartieri particolari, nei centri di quartiere, nella

fascia dell'asse attrezzato nord-sud e, infine, nella fascia verde attrezzata

lungo la golena del fiume Ticino che, eccezionale punto di riferimento per lo

svago, espleta anche la funzione di contenimento della zona edificabile (cfr.

rapporto di pianificazione, marzo 1999, pag. 25 e allegato F5). Pertanto,

l'asse di scorrimento, formato in sequenza da via San __________, Via __________,

Viale __________ e Via __________, tagliando longitudinalmente l'intera città,

ne costituisce la spina dorsale. La funzione residenziale risulta così

concentrata e suddivisa in due ampie fasce territoriali, di cui una si estende

ad est, comprendente il centro storico e la sua cintura perimetrale, fino alla

fascia collinare di __________ e __________, l'altra, che qui interessa, ad

ovest fino al limite dato dall'area mantenuta verde a ridosso della golena del

fiume Ticino. Per riqualificare questo vasto comprensorio prettamente residenziale,

sviluppatosi nel corso degli ultimi vent'anni a nord e a sud della città, senza

creare attrattivi spazi urbani, sia dal profilo ambientale che sociale, il

comune ha, tra l'altro, previsto, quali nuovi elementi di riferimento,

l'insediamento di due Centri di Quartiere, che devono divenire punto focale

d'incontro per le attività di servizio e d'interesse pubblico (cfr. rapporto di

pianificazione, marzo 1999, pagg. 24 e 25). Come già spiegato in narrativa, la

loro funzione peculiare, riservata la destinazione principalmente abitativa, è

quella di offrire quei servizi di copertura delle necessità di base (negozi

alimentari di dimensioni commisurate al fabbisogno del comparto, sale di

riunione, farmacie, spazi per la vita sociale, ecc.) per la popolazione dei

quartieri in cui sono inseriti, in appoggio e in alternativa all'offerta del

centro città (cfr. rapporto di pianificazione, marzo 1999, pag. 37). Per quanto

riguarda il comprensorio che dal centro volge verso la periferia meridionale,

il piano regolatore ha previsto in località __________ il Centro di Quartiere

CQ 1, impiantato su una superficie a pianta irregolare di poco più di 7'500 mq.

Esso è soggetto a un vincolo di piano di quartiere obbligatorio e dispone dei

seguenti parametri edificatori: indice di sfruttamento dello 0.9 (più bonus

massimo dello 0.4) e altezza per gli edifici minima di 13.50 m e massima di

19.50

m (art. 49 NAPR). Il CQ 1 è inserito tra la zona residenziale

semi-intensiva C, in pratica completamente edificata, che lo cinge ad est, e la

zona residenziale semi-intensiva D, edificata soltanto per circa 1/4 della

superficie con le case dei qui ricorrenti, che lo lambisce sul versante ovest.

L'indice di sfruttamento e l'altezza massima per gli edifici della zona C sono

0.8

e 16.50 m (art. 45 NAPR), mentre della zona D sono 0.6 e 10.50 m (art. 46

NAPR). Sul lato est esso confina inoltre con l'area AP-EP destinata alla Chiesa

__________ e all'insediamento di un centro parrocchiale.

6.

Sulla base di queste considerazioni va innanzitutto rilevato che il

CQ 1 è congruente con il concetto urbanistico che informa il piano regolatore. Il

quartiere in località __________ costituisce una delle vaste estensioni della

città sviluppatesi verso meridione in questi ultimi trent'anni, in modo

discontinuo, anonimo e senza denotare particolari peculiarità cittadine, come

ha potuto rilevare il Tribunale in sede di sopralluogo. Per conferire ad un

comprensorio a connotazione prettamente periferica, un carattere, un'identità e

un ordine urbanistico, il comune, tra le altre misure, come ad esempio,

l'introduzione di altezze minime per gli edifici, l'approntamento di una trama

ortogonale di fasce di stacco da arredare a verde tra comparti edificati (ca.

20.

ml di larghezza) e di una rete di collegamenti e percorsi alternativi a

quelli veicolari, ha inserito nel baricentro di questo quartiere il CQ 1, che, da

un lato, attraverso la maggior offerta, data dalla concentrazione di

destinazioni a carattere amministrativo, commerciale e artigianale compatibili

con l'abitazione, unitamente alla prossimità con la chiesa e il futuro centro

parrocchiale, costituisce un punto di riferimento di aggregazione sociale e,

dall'altro lato, in concomitanza, attraverso la concessione di potenzialità

edificatorie adeguate, ne marca la centralità anche dal profilo architettonico.

In questo senso, ritenuta la contiguità con una zona (zona residenziale

semi-intensiva C), la cui altezza massima per gli edifici è già di 16.50 m, si

giustifica per l'area in parola l'introduzione di un'altezza massima maggiore:

in pratica, però, il discusso limite di 19.50 m consente di sopravanzare soltanto

di un piano la zona C, mentre, sull'altro versante, di tre piani al massimo la

zona D. D'altronde, va notato che il CQ 1, in origine, non prevedeva nessun

parametro limitante l'altezza degli edifici. La variante all'esame ha dunque il

pregio di correggere questa lacuna. Ferma questa premessa, il Tribunale non può

condividere la tesi dei ricorrenti, secondo cui la sola differenza fra le

altezze ammesse degli edifici darebbe luogo a priori e necessariamente ad una

frattura del tessuto urbano. Indipendentemente della presenza del CQ1, ciò

avviene già, peraltro, e senza quel preteso risultato, laddove, poco più a nord,

la zona D, con altezza massima per gli edifici di 16.50 m, è prospiciente la

zona C, con un'altezza (a 10.50 m) inferiore di 6 m, equivalente a due piani in

meno. Ma è proprio nell'ambito dell'interazione fra queste zone nel comprensorio

di riferimento, ciascuna con le sue funzioni, con la sua precisa delimitazione,

con la sua impostazione edilizia e finalità urbanistica, che si giustifica il

CQ 1. Se dal profilo urbanistico la relazione che intercorre tra la zona C e D

è il passaggio di regime edificatorio, che si stempera apprezzabilmente da semi-intensivo

ad semi-estensivo, al fine di marcare la transizione fra la seconda cintura

urbana e la zona esclusivamente residenziale, che si affaccia direttamente sul

comprensorio golenale, altra la relazione tra queste due zone e il CQ 1. Come

già spiegato in precedenza, questa zona, negli intenti del comune, si deve

distinguere dalle altre due per la centralità funzionale che deve esplicare in

appoggio e in alternativa al centro storico. Legittimo che questa funzione debba

di conseguenza trovare una sua corrispondenza attraverso un disegno urbanistico

distintivo, attraverso un regime edificatorio leggermente più intensivo

rispetto alle zone circostanti. L'altezza massima per gli edifici di 19.50 m

risulta quindi sorretta da un eminente interesse pubblico. I ricorrenti non dimostrano

invece per quali motivi l'avversato provvedimento, senz'altro provvido, violi

il diritto e possa di conseguenza essere censurato da parte del Tribunale (art.

61.

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, RL

3.3.1

). Essi si limitano a fornire una loro ipotesi di impostazione urbanistica,

che vorrebbe il CQ 1, al pari di una qualsiasi zona residenziale, quale gradino

ulteriore di transizione tra zona C e D, che tuttavia collide con l'obiettivo generale

ancorato nel piano regolatore di miglioramento la qualità di vita, attraverso,

in particolare, correttivi per il riassetto urbanistico di taluni quartieri

(cfr. art. 4 cifra 1 lett. c NAPR). In ogni caso, va rilevato che il comune, in

tale ambito, gode di un potere di apprezzamento che l'autorità di ricorso, che

non è autorità di pianificazione, deve rispettare, pena la violazione dell'autonomia

comunale (cfr. supra, consid. 2). Se la soluzione adottata dal comune, come

visto, rispetta i principi pianificatori, il quesito a sapere quale delle due

scelte è più confacente diventa questione di opportunità, che sfugge al controllo

del Tribunale. Va infine considerato che per l'utilizzo dei temuti bonus

edificatori, a disposizione del CQ 1 in quanto soggetto al vincolo di piano di

quartiere, l'art. 14 cifra 3 NAPR dispone che i progetti devono ossequiare

cumulativamente i criteri qualitativi elencati alla cifra 1, tra cui,

l'inserimento qualificante nel contesto urbano e la valorizzazione delle

composizioni volumetriche e spaziali anche rispetto alle aree residue e alle

zone edificate limitrofe (art. 14 cifra 1 NAPR).

7.

In

conclusione, visto quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto. La

tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti in

solido (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 75 Cost. fed., 2, 3, 14, 15, 18, 33

LPT, 3 OPT, 25, 28, 29, 38 LALPT, 28 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è integralmente respinto.

2. Le tasse

di giudizio e le spese per complessivi fr. 2'000.- (duemila) sono poste a

carico, in solido, dei ricorrenti.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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