90.2007.151
Centro di quartiere: contestazione dell'altezza massima per gli edifici di 19.50 m
10 aprile 2009Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2007.151
Data decisione, Autorità:
10.04.2009, TRAM
Titolo:
Centro di quartiere: contestazione dell'altezza massima per gli edifici di 19.50 m
ALTEZZA
DESTINAZIONE
NORME DI ATTUAZIONE
PIANO DI QUARTIERE
ZONA MISTA
art. 75 COST
art. 25 LALPT
art. 28 LALPT
art. 29 LALPT
art. 38 LALPT
art. 2 LPT
art. 3 LPT
art. 14 LPT
art. 15 LPT
art. 18 LPT
art. 33 LPT
art. 3 OPT
Incarto n.
90.2007.151
Lugano
10 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 ottobre 2007 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
RI 5
RI 6
RI 7
RI 8
tutti patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 19 settembre 2007 (n. 4749), con la
quale il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore
di Bellinzona;
viste le risposte:
- 8 gennaio 2008 del
municipio di Bellinzona;
- 18 gennaio 2008 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di Bellinzona ha adottato la revisione
generale del piano regolatore. In quella sede, al centro di due ampi comprensori,
importanti per lo sviluppo residenziale della città, sono state identificate
due aree, che sono state attribuite ai Centri di Quartiere (CQ), disciplinati
dall'art. 49 norme d'attuazione del piano regolatore (in seguito, NAPR). Il CQ
1, ubicato in zona __________, e il CQ 2, situato in zona __________, dovevano
essere sviluppati con un piano di quartiere. La loro funzione precipua era
quella di offrire quei servizi di copertura di fabbisogno di prima necessità
per la popolazione dei quartieri in cui erano inseriti. Il perimetro del CQ 1, che
qui interessa particolarmente, comprendeva i mapp. 29 (parzialmente), 31, 38
(parzialmente), 39 (parzialmente), 41 e 3'687 (parzialmente). Con risoluzione
16 ottobre 2001 (n. 4836), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione
generale del piano regolatore. In quella sede, il Governo ha approvato il
Centro di Quartiere CQ 1 in zona __________ e l'art. 49 NAPR, mentre ha sospeso
la sua decisione d'approvazione in merito al Centro di Quartiere CQ 2 in zona __________,
poiché funzionalmente integrato nell'area interessata dal comparto speciale
nord, anch'esso sospeso dall'approvazione (cfr. risoluzione del Consiglio di
Stato 16 ottobre 2001, n. 4836, pag. 31, allegato 27).
B. Nella
seduta del 21 febbraio 2006, il consiglio comunale di Bellinzona ha adottato
alcune varianti di piano regolatore. In particolare, tramite la variante n. 8,
il CQ 1, Centro di Quartiere in località __________, è stato modificato nel suo
perimetro, con l'estrapolazione dei mapp. 38 e 39, assegnati alla zona AP/EP
destinata alla Chiesa __________ e al centro parrocchiale, e del mapp. 3'687,
attribuito alla limitrofa zona residenziale semi-intensiva C. Di modo che il CQ
1 è risultato costituito dai mapp. 29 (parzialmente),
31, 41 e 3'819. Inoltre, la variante ha predisposto una modifica dell'art. 49
NAPR, che reggeva appunto i Centri di Quartiere. Per quanto riguardava il CQ 1,
oltre alle necessarie correzioni derivanti dal nuovo assetto assunto, è stato
previsto che, attraverso il piano di quartiere, fosse considerato un accesso veicolare
a servizio della zona AP/EP e che la destinazione dovesse essere principalmente
abitativa, unitamente allo stralcio di quella ad ufficio postale tra i servizi
di prima necessità. Per di più, è stata fissata un'altezza massima delle costruzioni
a 19.50 m e assegnato un grado di sensibilità al rumore II.
C. I
ricorrenti citati in epigrafe - chi proprietario delle abitazioni ubicate nei
pressi del CQ1, chi cittadino attivo del comune di Bellinzona e chi titolare di
un diritto reale limitato - sono insorti contro la variante n. 8 dinanzi al
Consiglio di Stato, chiedendo, in via principale, lo stralcio dal piano
regolatore del CQ 1 e l'attribuzione dei fondi ivi inclusi ad una zona con
facoltà edificatorie ridimensionate, in particolare con un'altezza per gli
edifici non superiore ai 13.50 m. In via subordinata, gli insorgenti hanno
chiesto l'introduzione nell'art. 49 NAPR, sempre per quanto riguardava il CQ 1,
di un'altezza massima per gli edifici di 13.5 m e l'imposizione di un vincolo
di arredamento ad area verde con funzione di parco e svago, che rispettasse le
medesime condizioni imposte al CQ 2. A sostegno della loro impugnativa, i
ricorrenti hanno addotto che il CQ 1 snaturava e squalificava le
caratteristiche attuali dei quartieri circostanti, con particolare riferimento
alle altezze ammesse ed esistenti degli edifici e alla tranquillità della
circolazione stradale. A tal proposito, essi hanno richiamato la norma generale
relativa ai piani di quartiere (art. 14 NAPR), che aveva per obiettivo il corretto
inserimento nel contesto degli interventi prospettati: condizione, questa, che
il CQ 1 non rispettava. A mente degli insorgenti, il CQ 1, piuttosto che
fungere da elemento marcante la centralità per il comprensorio di riferimento,
con volumetrie fuori scala, avrebbe dovuto avere la funzione, attraverso
ingombri e altezze limitate, di ricucire il tessuto urbano tra le zone
residenziali intensive retrostanti e quelle estensive antistanti, come il
quartiere formato da case unifamiliari, di due piani, di loro proprietà.
Inoltre, il CQ 1, così come impostato, induceva un importante aumento del
traffico veicolare in una zona, da quel lato, piuttosto sensibile. Essi hanno
poi censurato le previste destinazioni di prima necessità, a loro dire,
inutili, poiché già presenti in larga misura nel quartiere. Peraltro, con lo
stralcio da quest'ultime della funzione religiosa e postale, di fatto veniva
meno quel carattere pubblico che era base giustificante dello stesso CQ 1. Essi
hanno infine lamentato una disparità di trattamento tra il CQ 1 e il CQ 2
previsto in località __________, giacché soltanto a quest'ultimo era stata
imposta un'area verde destinata a parco e svago, di cui almeno il 50% pubblica.
D. Con
risoluzione 19 settembre 2007, (n. 4749), il Consiglio di Stato ha approvato la
variante n. 8, concernente il CQ 1, rispettivamente l'art. 49 NAPR, ed ha
contestualmente respinto integralmente il ricorso. Il Governo ha ritenuto che,
con la modifica pianificatoria all'esame, il CQ 1 assumeva nell'insieme maggiore
coesione, realizzabilità e precisione formale. Premesso che il CQ 1 e l'art. 49
NAPR, che lo reggeva, erano stati approvati il 16 ottobre 2001, con risoluzione
governativa n. 4836, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che le modifiche
apportate dalla variante in parola (in sintesi, ridefinizione del perimetro, delle
destinazioni e introduzione di un'altezza massima per gli edifici) adeguavano
semplicemente quell'istituto pianificatorio, senza tuttavia toccarne la
sostanza. Di conseguenza, esso ha considerato che le doglianze dei ricorrenti
relative all'essenza stessa dell'art. 49 NAPR e del CQ 1 erano tardive, giacché
avrebbero dovuto essere sollevate nell'ambito della procedura di adozione,
rispettivamente di approvazione, della revisione generale del piano regolatore
del 1999/2001. Rimaneva soltanto da evadere, quale unico oggetto del ricorso, la
richiesta di ridurre da 19.50 m a 13.50 m l'altezza massima per gli edifici. Altezza
massima, segnalava il Governo, di cui il CQ 1 era in origine sprovvisto. Il Consiglio
di Stato ha considerato che il Centro di Quartiere era per definizione un comparto
designato all'interno di un quartiere dove, dal profilo urbanistico, l'ente
pianificante intendeva sviluppare una maggiore densità di contenuti e, quindi,
di relazioni sociali, al fine di determinarne la centralità. Ciò detto,
risultava coerente, dal profilo formale, sottolineare la centralità del CQ 1
anche nell'aspetto architettonico, permettendo maggior agio progettuale. Pertanto,
affermava, una tipologia di edifici che si sviluppava in altezza corrispondeva
perfettamente a quell'intendimento. Per quanto riguardava specificatamente
l'altezza massima di 19.50 m, il Governo ha rilevato che il CQ 1 confinava sul
lato est con la zona residenziale semi-intensiva C che fissava l'altezza
massima a 16.50 m. Orbene, ridurre quella del comparto all'esame a 13.50 m
contraddiceva il concetto stesso di centralità. E questo soprattutto perché,
nel caso concreto, il Centro di Quartiere non poteva svilupparsi in superficie
per distinguersi in altro modo dall'edificazione circostante. Inoltre, andava
rilevato che, da un lato, la misura in contestazione costituiva un moderato
superamento dell'altezza massima della zona semi-intensiva C e, dall'altro lato,
essa era temperata da un indice di sfruttamento (tra lo 0.9 e l'1.3), che
risultava non eccessivamente intensivo (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 20 e
49).
E. Con ricorso
24 ottobre 2007, gli insorgenti citati in epigrafe si aggravano avverso la
precitata risoluzione governativa innanzi a questo Tribunale, ribadendo le
medesime domande e allegazioni proposte davanti all'Autorità di prime cure. In
aggiunta, i ricorrenti specificano che, a sostegno delle loro richieste
ritenute tardive dal Governo, essi, durante la procedura di approvazione della
revisione generale del piano regolatore, sono insorti davanti al Consiglio di
Stato, mettendo in discussione l'esistenza stessa del CQ 1, attraverso la
contestazione del sistema viario che lo riguardava. Gravame, questo, che è
stato respinto dall'Esecutivo cantonale e che essi hanno poi riproposto davanti
all'allora Tribunale della pianificazione del territorio (Inc. 90.2001.89).
Tale ricorso, osservano, è ancora pendente, giacché la procedura è stata
sospesa in attesa di una nuova pianificazione comunale, volta a risolvere la loro
contestazione.
F. La
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano
il rigetto dell'impugnativa, con argomentazioni che verranno, se del caso,
riprese nei considerandi di diritto.
G. In data 8
maggio 2008 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante
il quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite in seguito agli atti.
Dopo ampia discussione, le parti hanno riconfermato le rispettive domande e
allegazioni. Il Tribunale ha pertanto chiuso l'istruttoria.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b
LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Come
anticipato in narrativa, il Consiglio di Stato ha ritenuto irricevibili, in quanto
tardive, le domande ricorsuali tendenti, da un lato, allo stralcio dal piano
regolatore del CQ 1 e la conseguente attribuzione dei fondi interessati ad una
zona con facoltà edificatorie ridimensionate e, dall'altro lato,
all'imposizione di un vincolo di arredamento ad area verde con funzione di
parco e svago. Il Tribunale non può che far sue le conclusioni governative. A
ragione l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che oggetto della variante in parola
non era l'istituzione del CQ 1, che difatti era stato adottato e approvato nell'ambito
della revisione generale del piano regolatore (cfr. risoluzione del Consiglio
di Stato 16 ottobre 2001, n. 4836). Era pertanto nell'ambito di quella procedura
che i qui ricorrenti avrebbero dovuto sollevare le menzionate contestazioni,
impugnando dapprima la deliberazione del 6 luglio 1999, con la quale il
consiglio comunale aveva adottato il CQ 1, e successivamente, se del caso, la
risoluzione governativa d'approvazione del 16 ottobre 2001. Per contro, la
variante all'esame non rappresenta che una semplice modifica del CQ 1, in
quanto non vengono toccati quegli elementi costitutivi e fondamentali che lo
connotano ancora quale centro di riferimento per il quartiere in cui è inserito.
In sostanza, in questa procedura il CQ1 poteva essere messo in discussione
soltanto su punti quali la definizione del suo perimetro, lo stralcio della
funzione postale e l'introduzione dell'altezza massima per gli edifici. Salvo
dunque su quest'ultimo punto, che è oggetto della presente impugnativa, il
ricorso deve essere respinto, per i predetti motivi, sulle altre questioni. Pretestuoso
e azzardato, infine, il richiamo al loro ricorso 16 novembre 2001 (inc.
90.2001.89) inoltrato davanti al Tribunale della pianificazione del territorio
(poi integrato nel Tribunale cantonale amministrativo con effetto 14 luglio
2006, cfr. BU 2006, pag. 215 segg.), quale sostegno della loro tesi. Intanto,
va rilevato che da quel gravame non emerge con ogni evidenza nessuna intenzione
di mettere in discussione il CQ 1. Gli insorgenti avevano semplicemente chiesto
lo stralcio della tratta stradale tra Via __________ e Via __________, in
quanto, a loro dire, pregiudizievole, nei suoi effetti, alla quiete del loro
quartiere. La presenza di questa strada di servizio, prevista dal comune per la
necessaria urbanizzazione del vasto comparto costituito dal mapp. 48, nulla
influisce, né direttamente, né indirettamente, sull'esistenza del CQ 1, il
quale, semmai, disporrebbe di più che sufficienti vie d'accesso, sia attraverso
Via __________, sia tramite __________.
Considerandi
2.
2.1. In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -
con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare
l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi
pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente
attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della
pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore
(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000
(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999
n. 27 consid. 3).
2.2
Il
potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.
6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter
ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene
quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;
109.
Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica
d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.
I
ricorrenti chiedono che l'altezza massima prevista per gli edifici, in luogo di
19.50
m, sia diminuita a 13.50 m. Il contestato parametro consentirebbe la
costruzione di edifici, il cui ingombro si coniugherebbe male con le edificazioni
delle zone residenziali limitrofe. Difatti, ad est, il CQ 1 confina con la zona
residenziale semi-intensiva C, la cui altezza massima è prevista a 16.50 m,
mentre ad ovest la limitrofa zona residenziale semi-estensiva D fissa tale
misura a 10.50 m. Tuttavia, rilevano, le edificazioni già esistenti in
quest'ultima zona raggiungono al massimo i 7 m d'altezza, di modo che, le
potenziali costruzioni del contiguo Centro di Quartiere le sovrasterebbero in
misura eccessiva, dando luogo ad un risultato inconciliabile con i criteri qualitativi
disposti dall'art. 14 NAPR sui piani di quartiere, che esigono per il progetto
un inserimento qualificante nel contesto urbano e territoriale e la
valorizzazione delle composizioni volumetriche e spaziali anche rispetto alle
aree residue e alle zone edificate limitrofe. A loro modo di vedere, il CQ 1,
più che marcare la centralità nel comprensorio di riferimento in quel modo,
causando una violenta frattura nel tessuto urbano, dovrebbe invece fungere, dal
profilo urbanistico, attraverso un'altezza massima intermedia pari a 13.50 m,
da elemento mediatore tra la zona C e la zona D, realizzando una progressione
di dimensioni e forme decrescenti.
4.
Giusta l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) i Cantoni devono allestire dei
piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione
del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo
l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima
legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione
direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di
costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di
cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in
Ticino detto piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del
piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia
coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e
nell'ambito di una procedura ove sono garantite protezione giuridica (art. 33 e
segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina
l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del
piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
5.
Il comune
di Bellinzona, individuate le problematiche e i conflitti sorti negli ultimi 20
anni in seguito a mutamenti intervenuti essenzialmente a livello socioeconomico
ed edilizio, ha adottato il nuovo piano regolatore allo scopo di rafforzare
l'importanza della città a livello cantonale e regionale, curando la
salvaguardia dei contenuti storici e culturali, attraverso precise scelte
urbanistiche e la valorizzazione delle componente ambientale e paesaggistica
del territorio che, unitamente all'obiettivo di migliorare la qualità di vita,
consolidino la preminenza residenziale nell'ottica di una città "a misura
d'uomo" (cfr. in particolare art. 4 cifra 1 lett. a, b, c e d NAPR). Tra
gli indirizzi pianificatori del nuovo piano regolatore atti a realizzare questi
obiettivi figurano la suddivisione coordinata dei comparti sul territorio
giurisdizionale, l'impostazione di uno schema viario principale di accesso alle
attività e servizi a carattere cantonale e regionale, avuto riguardo alle
peculiarità delle zone residenziali, la riqualificazione e ricomposizione delle
fasce territoriali adiacenti all'asse stradale nord-sud, l'individuazione delle
possibilità per uno sfruttamento razionale del territorio a correttivo della
casuale densità abitativa dei quartieri periferici, la completazione della
cornice di svago e di riposo della zona urbana attraverso l'integrazione di una
fascia verde qualificata e attrezzata lungo la golena del fiume Ticino (cfr.
rapporto di pianificazione, marzo 1999, pagg. da 19 a 23). In particolare, riconosciuto
che alcuni quartieri residenziali della città si sono sviluppati con una
sostanza edilizia poco strutturata e discontinua a detrimento di un'immagine
cittadina all'insegna della qualità e della vivibilità, è stato messo a punto
un concetto urbanistico di recupero (Concetto urbanistico, aprile 1989), che
comporta il riassetto del contesto urbano attraverso l'impianto di spazi attrattivi,
privati e pubblici, sia dal profilo ambientale che sociale, favorendo, laddove
necessario, l'incremento della densificazione abitativa e un disegno
urbanistico coerente. Questo concetto individua gli elementi costitutivi
dell'ossatura del nuovo piano regolatore cittadino nella cintura perimetrale
del centro storico, nei quartieri particolari, nei centri di quartiere, nella
fascia dell'asse attrezzato nord-sud e, infine, nella fascia verde attrezzata
lungo la golena del fiume Ticino che, eccezionale punto di riferimento per lo
svago, espleta anche la funzione di contenimento della zona edificabile (cfr.
rapporto di pianificazione, marzo 1999, pag. 25 e allegato F5). Pertanto,
l'asse di scorrimento, formato in sequenza da via San __________, Via __________,
Viale __________ e Via __________, tagliando longitudinalmente l'intera città,
ne costituisce la spina dorsale. La funzione residenziale risulta così
concentrata e suddivisa in due ampie fasce territoriali, di cui una si estende
ad est, comprendente il centro storico e la sua cintura perimetrale, fino alla
fascia collinare di __________ e __________, l'altra, che qui interessa, ad
ovest fino al limite dato dall'area mantenuta verde a ridosso della golena del
fiume Ticino. Per riqualificare questo vasto comprensorio prettamente residenziale,
sviluppatosi nel corso degli ultimi vent'anni a nord e a sud della città, senza
creare attrattivi spazi urbani, sia dal profilo ambientale che sociale, il
comune ha, tra l'altro, previsto, quali nuovi elementi di riferimento,
l'insediamento di due Centri di Quartiere, che devono divenire punto focale
d'incontro per le attività di servizio e d'interesse pubblico (cfr. rapporto di
pianificazione, marzo 1999, pagg. 24 e 25). Come già spiegato in narrativa, la
loro funzione peculiare, riservata la destinazione principalmente abitativa, è
quella di offrire quei servizi di copertura delle necessità di base (negozi
alimentari di dimensioni commisurate al fabbisogno del comparto, sale di
riunione, farmacie, spazi per la vita sociale, ecc.) per la popolazione dei
quartieri in cui sono inseriti, in appoggio e in alternativa all'offerta del
centro città (cfr. rapporto di pianificazione, marzo 1999, pag. 37). Per quanto
riguarda il comprensorio che dal centro volge verso la periferia meridionale,
il piano regolatore ha previsto in località __________ il Centro di Quartiere
CQ 1, impiantato su una superficie a pianta irregolare di poco più di 7'500 mq.
Esso è soggetto a un vincolo di piano di quartiere obbligatorio e dispone dei
seguenti parametri edificatori: indice di sfruttamento dello 0.9 (più bonus
massimo dello 0.4) e altezza per gli edifici minima di 13.50 m e massima di
19.50
m (art. 49 NAPR). Il CQ 1 è inserito tra la zona residenziale
semi-intensiva C, in pratica completamente edificata, che lo cinge ad est, e la
zona residenziale semi-intensiva D, edificata soltanto per circa 1/4 della
superficie con le case dei qui ricorrenti, che lo lambisce sul versante ovest.
L'indice di sfruttamento e l'altezza massima per gli edifici della zona C sono
0.8
e 16.50 m (art. 45 NAPR), mentre della zona D sono 0.6 e 10.50 m (art. 46
NAPR). Sul lato est esso confina inoltre con l'area AP-EP destinata alla Chiesa
__________ e all'insediamento di un centro parrocchiale.
6.
Sulla base di queste considerazioni va innanzitutto rilevato che il
CQ 1 è congruente con il concetto urbanistico che informa il piano regolatore. Il
quartiere in località __________ costituisce una delle vaste estensioni della
città sviluppatesi verso meridione in questi ultimi trent'anni, in modo
discontinuo, anonimo e senza denotare particolari peculiarità cittadine, come
ha potuto rilevare il Tribunale in sede di sopralluogo. Per conferire ad un
comprensorio a connotazione prettamente periferica, un carattere, un'identità e
un ordine urbanistico, il comune, tra le altre misure, come ad esempio,
l'introduzione di altezze minime per gli edifici, l'approntamento di una trama
ortogonale di fasce di stacco da arredare a verde tra comparti edificati (ca.
20.
ml di larghezza) e di una rete di collegamenti e percorsi alternativi a
quelli veicolari, ha inserito nel baricentro di questo quartiere il CQ 1, che, da
un lato, attraverso la maggior offerta, data dalla concentrazione di
destinazioni a carattere amministrativo, commerciale e artigianale compatibili
con l'abitazione, unitamente alla prossimità con la chiesa e il futuro centro
parrocchiale, costituisce un punto di riferimento di aggregazione sociale e,
dall'altro lato, in concomitanza, attraverso la concessione di potenzialità
edificatorie adeguate, ne marca la centralità anche dal profilo architettonico.
In questo senso, ritenuta la contiguità con una zona (zona residenziale
semi-intensiva C), la cui altezza massima per gli edifici è già di 16.50 m, si
giustifica per l'area in parola l'introduzione di un'altezza massima maggiore:
in pratica, però, il discusso limite di 19.50 m consente di sopravanzare soltanto
di un piano la zona C, mentre, sull'altro versante, di tre piani al massimo la
zona D. D'altronde, va notato che il CQ 1, in origine, non prevedeva nessun
parametro limitante l'altezza degli edifici. La variante all'esame ha dunque il
pregio di correggere questa lacuna. Ferma questa premessa, il Tribunale non può
condividere la tesi dei ricorrenti, secondo cui la sola differenza fra le
altezze ammesse degli edifici darebbe luogo a priori e necessariamente ad una
frattura del tessuto urbano. Indipendentemente della presenza del CQ1, ciò
avviene già, peraltro, e senza quel preteso risultato, laddove, poco più a nord,
la zona D, con altezza massima per gli edifici di 16.50 m, è prospiciente la
zona C, con un'altezza (a 10.50 m) inferiore di 6 m, equivalente a due piani in
meno. Ma è proprio nell'ambito dell'interazione fra queste zone nel comprensorio
di riferimento, ciascuna con le sue funzioni, con la sua precisa delimitazione,
con la sua impostazione edilizia e finalità urbanistica, che si giustifica il
CQ 1. Se dal profilo urbanistico la relazione che intercorre tra la zona C e D
è il passaggio di regime edificatorio, che si stempera apprezzabilmente da semi-intensivo
ad semi-estensivo, al fine di marcare la transizione fra la seconda cintura
urbana e la zona esclusivamente residenziale, che si affaccia direttamente sul
comprensorio golenale, altra la relazione tra queste due zone e il CQ 1. Come
già spiegato in precedenza, questa zona, negli intenti del comune, si deve
distinguere dalle altre due per la centralità funzionale che deve esplicare in
appoggio e in alternativa al centro storico. Legittimo che questa funzione debba
di conseguenza trovare una sua corrispondenza attraverso un disegno urbanistico
distintivo, attraverso un regime edificatorio leggermente più intensivo
rispetto alle zone circostanti. L'altezza massima per gli edifici di 19.50 m
risulta quindi sorretta da un eminente interesse pubblico. I ricorrenti non dimostrano
invece per quali motivi l'avversato provvedimento, senz'altro provvido, violi
il diritto e possa di conseguenza essere censurato da parte del Tribunale (art.
61.
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, RL
3.3.1
). Essi si limitano a fornire una loro ipotesi di impostazione urbanistica,
che vorrebbe il CQ 1, al pari di una qualsiasi zona residenziale, quale gradino
ulteriore di transizione tra zona C e D, che tuttavia collide con l'obiettivo generale
ancorato nel piano regolatore di miglioramento la qualità di vita, attraverso,
in particolare, correttivi per il riassetto urbanistico di taluni quartieri
(cfr. art. 4 cifra 1 lett. c NAPR). In ogni caso, va rilevato che il comune, in
tale ambito, gode di un potere di apprezzamento che l'autorità di ricorso, che
non è autorità di pianificazione, deve rispettare, pena la violazione dell'autonomia
comunale (cfr. supra, consid. 2). Se la soluzione adottata dal comune, come
visto, rispetta i principi pianificatori, il quesito a sapere quale delle due
scelte è più confacente diventa questione di opportunità, che sfugge al controllo
del Tribunale. Va infine considerato che per l'utilizzo dei temuti bonus
edificatori, a disposizione del CQ 1 in quanto soggetto al vincolo di piano di
quartiere, l'art. 14 cifra 3 NAPR dispone che i progetti devono ossequiare
cumulativamente i criteri qualitativi elencati alla cifra 1, tra cui,
l'inserimento qualificante nel contesto urbano e la valorizzazione delle
composizioni volumetriche e spaziali anche rispetto alle aree residue e alle
zone edificate limitrofe (art. 14 cifra 1 NAPR).
7.
In
conclusione, visto quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto. La
tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti in
solido (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 75 Cost. fed., 2, 3, 14, 15, 18, 33
LPT, 3 OPT, 25, 28, 29, 38 LALPT, 28 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è integralmente respinto.
2. Le tasse
di giudizio e le spese per complessivi fr. 2'000.- (duemila) sono poste a
carico, in solido, dei ricorrenti.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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