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Decisione

90.2007.152

Vincolo di destinazione d'uso dei fondi (residenza primaria) inserito nelle NAPR

7 gennaio 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I 360 consid. 1). In linea di principio, non è vietato far capo a concetti

giuridici indeterminati (DTF 124 I 40 consid. 3b). Non è però ammissibile la

formulazione di "norme in bianco" che abilitino l'amministrazione ad

agire di caso in caso (Ulrich Häfelin/Georg

Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, V. edizione, Zurigo

2006, § 386).

4.2. In linea di massima, è pubblico l'interesse che

coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che

compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel

caso di un provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente

dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente

avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti

interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con

rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Chrisitne

Guy-Ecabert, Aménagement du territorie, construction, expropriation,

Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, II. edizione, Cadenazzo 2002, n.

558-594).

4.2.1. Le restrizioni alla libertà economica (art. 27 Cost.) sono conformi alla

Costituzione se si fondano su motivi di polizia o di politica sociale oppure su

misure di pianificazione del territorio (DTF 132 I 282 consid. 3.3.). Il fatto

che queste misure possano avere degli effetti secondari anche sulla libera

concorrenza non li rende di per sé contrari a questo principio (sentenza del Tribunale

federale 1C_323/2007 del 15 febbraio 2008 consid. 5.2; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz: im Rahmen der

Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK, Berna 1999, pag. 664

seg.).

4.2.2. Quanto alla garanzia della proprietà (art. 26 Cost.), in riferimento

alla limitazione delle residenze secondarie, il Tribunale federale ha più volte

ribadito che simili restrizioni di politica dell'insediamento sono di principio

compatibili con questa garanzia, nella misura in cui rimangono nell'ambito dei

compiti pianificatori sanciti dalla Costituzione (DTF 117 Ia 141, consid. 2 b; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller,

Schweizerisches Bundesstaatsrecht, VII. edizione, Berna 2008, § 689).

4.3. Il principio della proporzionalità esige invece

che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di

interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi

provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che

lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità),

infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico

perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto;

DTF 125 I 209 consid. 10 d-aa; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

103-106; Scolari, op. cit., n.

595-610).

5.5.1.

Dal profilo dell'interesse pubblico, la norma contestata non pone problemi.

5.1.1. Infatti, in linea di principio, l'obbligo di destinare

le abitazioni a residenza primaria appare sorretto da un interesse pubblico

sufficiente. Il problema delle residenze secondarie riveste una notevole

importanza dal punto di vista della pianificazione del territorio nei Cantoni

di montagna e nelle regioni turistiche, perché il loro moltiplicarsi comporta

segnatamente il pericolo di uno spreco del terreno, una crescente dispersione

degli insediamenti sul territorio e di uno squilibrio della residenza. Il fenomeno,

se eccessivo, o incontrollato, rischia inoltre di provocare, per lunghi periodi

dell'anno, lo spopolamento del comune o comunque una forte contrazione dei suoi

abitanti, con il conseguente impoverimento della vita socio-culturale, e

comporta altresì un forte squilibrio nello sfruttamento delle infrastrutture

delle prestazioni dell'ente pubblico. Le problematiche delle residenze

secondarie possono d'altronde presentarsi anche nelle grandi città. La

pianificazione del territorio si prefigge un'occupazione razionale del suolo,

che comprende anche compiti della politica degli insediamenti, ciò che emerge

anche dagli scopi e principi sanciti dalla LPT. In particolare, si tratta di

favorire e mantenere insediamenti abitativi e di sostenere la vita sociale,

economica e culturale delle differenti regioni del paese e di promuovere una decentralizzazione

adeguata degli insediamenti (cfr. DTF 117 Ia 141, consid. 2 b con riferimenti;

RDAT I-2000 n. 23 consid. 3b con rinvii, II-1997 n. 23; per un approccio

organico alla problematica: Consiglio

federale, Messaggio concernente una modifica della legge federale sulla

pianificazione del territorio 'Misure accompagnatorie relative all'abrogazione

della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero' del

4 luglio 2007, in: FF 2007 5293 segg., in particolare 5295-5297).

5.1.2. Contrariamente a quanto asseriscono i ricorrenti, la situazione ad

Considerandi

Astano è allarmante: stando ai dati consegnati nella decisione impugnata,

incontestati, la residenza secondaria raggiunge la quota del 58%. In questi

termini, non occorrono approfonditi studi per riconoscere l'interesse pubblico

a contenere, al fine di favorire la residenza primaria, il fenomeno delle residenze

secondarie in termini accettabili e sopportabili da un punto di vista degli

obiettivi della pianificazione del territorio, specie se riferito a quanto

previsto dall'articolo in questione che, comunque, permette di destinare una

parte degli edifici a residenza secondaria, proporzionalmente al numero degli

alloggi per edificio (cpv. 1). Tale interesse pubblico prevale certamente

sull'interesse dei proprietari di poter disporre senza restrizione dei propri

immobili.

5.2

La norma presenta, però, importanti lacune,

inconciliabili sia col principio della legalità, che con quello della

proporzionalità.

5.2.1

Sotto il profilo della base legale, la norma non è adatta a fondare la

restrizione prevista, poiché omette di definire la nozione

di residenza primaria (oppure quella di residenza secondaria). Tale nozione,

che la vecchia normativa esplicitava, non è stata ripresa in quella nuova,

senza che il comune abbia indicato i motivi di tale scelta. Ora, la nozione di

residenza secondaria è soltanto in apparenza chiara (cfr. Stefano Ghiringhelli, Possibili

regolamentazioni delle residenze secondarie in base al diritto della

pianificazione territoriale, in: RDAT 1986 pag. 211 segg., §4; Blaise Knapp, La limitation des résidences

secondaires, in: REP 1985 pag. 1 segg., pag. 7). Perché la

norma possa essere applicata non si può prescindere da una simile definizione.

Esistono infatti una molteplicità di nozioni di residenza secondaria. I comuni

che hanno adottato una simile norma hanno elaborato diverse definizioni, talora

oggettive e fondate sulle dimensioni e sulle caratteristiche di costruzione

dell'alloggio, talora soggettive e riferite allo statuto dell'utente

dell'abitazione, a esempio domicilio ai sensi del codice civile, fiscale o di

polizia, infine esistono nozioni che combinano elementi oggettivi e soggettivi

(per un approccio complessivo: Patrizia

Cattaneo, Il fenomeno delle residenze secondarie - Possibili regolamentazioni

in base al diritto della pianificazione del territorio, con particolare riguardo

alla disciplina ticinese, tesi, Locarno 1990, pag. 65 segg). In linea di principio,

come visto, non è vietato far capo a concetti giuridici indeterminati (cfr.

sopra consid. 4.1.), tuttavia nel caso preciso verrebbe concessa un'eccessiva

latitudine nell'interpretazione della norma per l'autorità di applicazione a

scapito della necessaria sicurezza del diritto. Per non ledere il principio

della legalità la norma deve già definire, con sufficiente chiarezza, che cosa

intende regolamentare: non è possibile rimandare una simile definizione al

momento della sua applicazione. È d'altronde impensabile che il Tribunale, che

non è autorità di pianificazione, sia chiamato a completare questa lacuna ora

oppure, in via incidentale, nell'ambito di una vertenza concernente

l'applicazione della norma stessa. Spetta infatti al comune, anche in base ai

precisi obiettivi che si è posto (cfr. Knapp,

op. cit., n. 25 i.f.), definire cosa intenda esattamente per residenza

secondaria. L'applicazione della norma in esame costituisce un'importante

restrizione del diritto del proprietario a disporre del suo bene immobile.

Stante quanto appena indicato, così come formulata la norma appare lesiva del

principio della legalità.

5.2.2

Il contestato articolo appare inoltre inconciliabile con il principio

della proporzionalità ed è, inoltre, discriminatorio. In merito, questa Corte ha già potuto chiarire che l'alienazione di una

residenza secondaria è un evento inidoneo a giustificare l'imposizione

dell'obbligo di adattare la destinazione di una costruzione al nuovo diritto;

un simile criterio, se applicato, porta inoltre a risultati insostenibili da un

punto di vista della parità di trattamento. A essere determinate, ai fini di

una corretta promozione delle residenze primarie attraverso la limitazione di

quelle secondarie, è la situazione dei loro utenti, non quella dei loro

proprietari (cfr. in particolare STA inc. DP 391/91 del 29 aprile 1993,

pubblicata in: RDAT II-1993 n. 31). Non si può,

infatti, dare per scontato che un proprietario utilizzi personalmente l'abitazione;

egli potrebbe, per esempio attraverso una locazione o un comodato, cederne l'utilizzazione

a un terzo, senza che sia necessario un cambiamento di proprietà. Se da un lato

quindi un simile criterio non permetterebbe il conseguimento dello scopo

prefissato, dall'altro esso potrebbe condurre a situazioni discriminatorie: se

lo stesso proprietario in luogo di locare il bene immobile decidesse di

venderlo al conduttore, egli sarebbe costretto destinarlo a residenza primaria.

Il criterio è dunque inadeguato e conduce a conseguenze discriminatorie. Anche le

deroghe previste in funzione del proprietario dell'immobile appaiono in

contrasto con questo principio, poiché procedono da una premessa errata. Da ultimo, maggiore disamina meriterebbe l'evento, ingenerante il

cambiamento di utilizzazione, riferito agli "interventi edilizi che

modificano in modo sostanziale lo stato iniziale". Questo è infelicemente accostato

a quello della vendita, mentre in realtà la norma tende a equiparare la

modifica sostanziale al caso di una nuova costruzione (e quindi non a quello

del cambiamento di proprietario). Non è necessario approfondire oltre la

questione, giacché, comunque sia, l'art. 32bis NAPR in esame deve

essere annullato.

6.

In base ai pregressi motivi, il ricorso è accolto. Conseguentemente sono

annullate la decisione dell'assemblea comunale nella misura in cui adotta la

variante dell'art. 32bis NAPR e, nella stessa misura, la decisione

di approvazione del Consiglio di Stato. L'articolo 32bis NAPR

approvato nel 1990 resta pertanto invariato.

7.

Siccome il comune è intervenuto nella sua veste di pianificatore, il

Tribunale rinuncia a percepire la tassa di giustizia (art. 28 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.1.1.1).

Il comune verserà ai ricorrenti adeguate ripetibili, stabilite complessivamente

per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli 5, 26, 27, 36

cpv. 1-4 Cost., 24, 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. a-c LALPT, 28, 31 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

§. Di conseguenza sono

annullate, nella misura in cui adotta, rispettivamente approva, la variante

dell'art. 32bis NAPR di Astano:

1.1. la

risoluzione 5 marzo 2007 dell'assemblea comunale di Astano;

1.2. la

risoluzione 12 settembre 2007 (n. 4591) del Consiglio di Stato.

2. Non si

preleva la tassa di giustizia. Il comune di Astano verserà fr. 1'500.- ai

ricorrenti a titolo di ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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