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Decisione

90.2007.155

Non approvazione di una zona edificabile per motivi di sovradimensionamento del PR, agricoli, paesaggisitci e di pericoli naturali (valanghe)

26 gennaio 2010Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i pericoli naturali cui è rispettivamente può essere esposto il territorio:

quella di adozione del PZP (in origine e sino alla modifica della legge del 21

aprile 1998, in vigore dal 1. marzo 1999, chiamato catasto). Questa procedura

fornisce all'ente pianificante le informazioni necessarie onde poter

predisporre un'utilizzazione del territorio rispettosa della protezione delle

persone e dei beni materiali, senza dover far fronte a costosi interventi di

premunizione e risanamento, rispettivamente, dove necessario, serve quale base

per il disciplinamento di tali interventi (art. 3 cpv. 1 LTPN). Essa assicura

inoltre la partecipazione della popolazione e la tutela dei diritti dei

proprietari interessati. In concreto, per quanto attiene alla zona soggetta a

pericolo di valanghe interessante il nucleo di Villa, lo svolgimento di questa

procedura non ha avuto luogo prima dell'adozione da parte dell'assemblea

comunale del piano regolatore – tant'è che i piani di dettaglio delle zone

insediate riportano le zone di pericolo valangario definite a titolo

provvisorio – bensì soltanto prima della sua approvazione da parte del Governo

(cfr. risoluzione 4 ottobre 2006, n. 4744, con cui il Consiglio di Stato ha

adottato il piano delle zone soggette a pericolo di valanghe, PZV, del comune

di Bedretto).

8.4. Con

la risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato ha introdotto d'ufficio il PZV

nel piano regolatore (piano del paesaggio, delle zone edificabili, della rete

viaria e degli EAP e piani di dettaglio; cfr. ris. cit., pag. 37, 59 e 74 lett.

O) e modificato l'art. 29 NAPR che le disciplina. Questo piano prevede zone di

pericolo, suddivise per gradi (zona rossa: pericolo elevato, zona blu: pericolo

medio). In concreto, il comparto in parola, retrostante il nucleo di Villa, è

interessato completamente dalla zona di pericolo medio, in cui, secondo le

direttive per la considerazione del pericolo di valanghe nelle attività di

Considerandi

incidenza territoriale, la più grande riserva è generalmente di rigore nella

delimitazione di zone edificabili (cfr. Ufficio federale delle foreste e Istituto

federale per lo studio della neve e delle valanghe, loc. cit., 1984, pag. 20).

A ragione il Governo non ha approvato il comparto all'esame, e con esso la

parte a valle del mapp. 525, in quanto la pianificazione in parola non appariva

adeguata a garantire, nel suo complesso, l'idoneità all'edificazione.

Innanzitutto, essa è stata adottata dall'assemblea comunale di Bedretto prima

dell'adozione, da parte del Consiglio di Stato, del PZV. Com'è stato spiegato,

l'esposizione di un determinato territorio a pericoli naturali può pregiudicare

l'idoneità all'edificazione dello stesso ai sensi dell'art. 15 LPT. Per questo

motivo l'accertamento puntuale, di natura tecnica, di tali pericoli deve

precedere la decisione di attribuire il territorio interessato alla zona

edificabile. La conoscenza, in particolare, del genere e del grado di pericolo

che incombono sul territorio interessato costituisce difatti un imprescindibile

elemento di valutazione, di cui l'autorità di pianificazione deve disporre onde

poter compiutamente determinarsi in merito all'idoneità all'edificazione dello

stesso e, di conseguenza, alla sua attribuzione alla zona fabbricabile. Tale

assegnazione può peraltro implicare, quale indispensabile requisito per

riconoscere l'idoneità all'edificazione, una normativa pertinente per

scongiurare i pericoli accertati nel caso di edificazione o addirittura, nei

casi più gravi, di mutare la funzione di taluni territori, rispettivamente di

pianificare delle opere di premunizione e risanamento. È quanto, in concreto,

ha omesso di attuare il comune di Bedretto per il comparto all'esame, come

conferma l'elenco dei vincoli e delle condizioni stilato dal Consiglio di Stato

nella risoluzione impugnata, tale per cui, se ottemperato, un'apertura della

zona edificabile in quel luogo potrebbe eventualmente entrare in linea di conto

(cfr. ris. cit., pagg. 26 e 27).

9.

In

conclusione, la risoluzione, con cui Consiglio di Stato non ha approvato il

comparto edificabile retrostante il nucleo di Villa, comprensivo di parte del

mapp. 525, assegnandolo d'ufficio alla zona agricola, va quindi confermata. Il

ricorso deve dunque essere integralmente respinto. La tassa di giudizio e le

spese devono essere poste a carico della ricorrente (art. 28 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36, 78 Cost. fed., 1, 2, 3, 6, 14, 15,

16, 17, 26, 33 LPT, 3 OPT, 25, 28, 29, 37, 38, 67, 68, 69 LALPT, 3, 5, 6, LPN,

2, 3, 4, 6, 9 LTPN, 28 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La

ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per

complessivi fr. 1'300.- (milletrecento).

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

a;

;

;

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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