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Decisione

90.2007.162

Imposizione della chiusura durante l'inverno di un esercizio pubblico per pericoli valangari

23 aprile 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i progetti per la costituzione di una commissione valanghe e di un piano d'allarme,

nonché l'allestimento di alcune misure di sicurezza nel caso di copiose nevicate,

che è stata intimata, con la fissazione di un termine, alle altre parti per

osservazioni.

I. Nel

termine, le ricorrenti hanno osservato che i documenti, versati agli atti dal

municipio, confermavano quantomeno la concreta possibilità di garantire la

sicurezza anche mediante provvedimenti meno incisivi rispetto a quello in

contestazione, vale a dire la chiusura del ristorante con alloggio durante il

periodo invernale. Dal canto suo, la Divisione dello sviluppo territoriale e

della mobilità ha informato il Tribunale che era in corso una procedura di

variante per la modifica dell'art. 29 NAPR, concernente l'apertura invernale

del ristorante All'Acqua, su cui, tenendo anche in considerazione la

documentazione prodotta, il Dipartimento del territorio avrebbe preso posizione

nell'ambito dell'esame preliminare.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1). La

legittimazione della RI 1, proprietaria del mapp. 1520,

è senz'altro data (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT); se lo sia anche RI 2,

semplice locataria della struttura alberghiera che sorge sul fondo in parola,

che procede attraverso lo stesso atto ricorsuale, è quesito che può - a questo

punto - rimanere irrisolto (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT).

Considerandi

2.

Le

ricorrenti ritengono carente la motivazione della decisione impugnata, in

quanto il Consiglio di Stato non si sarebbe posto il problema della possibilità

di garantire la sicurezza rispetto ai pericoli naturali mediante misure meno

incisive, rispettose dei diritti dei ricorrenti. A tale proposito, si osserva che

corrisponde ai principi generali del diritto pubblico e in particolare al

diritto di essere sentito che i motivi della decisione debbano essere noti

all’interessato. In linea con questo principio, l’art. 26 cpv. 1 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), applicabile

in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni

decisione, esigendo per giunta la forma scritta. Non occorre che la motivazione

si esprima su tutti gli argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso.

L’autorità può limitarsi ai punti essenziali ai fini del giudizio (RDAT I-1999

n. 27, consid. 3b). È quanto è avvenuto nel presente caso, sebbene in modo

piuttosto succinto. Il Consiglio di Stato ha difatti esposto nelle linee

essenziali i motivi per i quali occorresse predisporre la chiusura del

ristorante con alloggio durante il periodo invernale. Ciò è d’altronde bastato alle

ricorrenti per presentare un circostanziato ricorso. Peraltro, per quanto riguarda

il rispetto dei diritti delle insorgenti attraverso la considerazione di misure

meno incisive, più che concernere una questione di motivazione della decisione

impugnata, e quindi della violazione del diritto di essere sentite, riguarda il

merito della questione, ovvero se il provvedimento contestato rispetti o meno

il principio della proporzionalità, come si avrà modo di vagliare di seguito.

3.

3.1. In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -

con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000

(OPT, RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999

n. 27 consid. 3).

3.2

Il

potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.

6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;

109.

Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64 ), segnatamente quindi i casi

in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente

una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

4.

Come

anticipato in narrativa, le ricorrenti si aggravano contro la risoluzione del

Consiglio di Stato, censurandone la modifica d'ufficio che impone loro la

chiusura dell'esercizio pubblico durante il periodo invernale. Esse ritengono

questa misura lesiva della garanzia della proprietà e della libertà economica, non

tanto per quanto attiene alla base legale e all'interesse pubblico, bensì al

principio della proporzionalità.

5.5.1

La misura in contestazione comporta indubbiamente una restrizione

di diritto pubblico della proprietà e della libertà economica. Questa restrizione

è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e con

la libertà economica sancita dall'art. 27 Cost. solo se si fonda su una base

legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il

principio della proporzionalità e non lede l'essenza dell'istituto (art. 36

cpv. 1-4 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2). La legalità,

l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono, d'altra parte, dei

principi giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle

proprie attività (art. 5 Cost.).

5.2

In

linea di massima è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini

o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio

delle sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione del territorio

esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno

importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve

prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000

n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Chrisitne Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102;

Scolari, op. cit. n. 558-594). Se per restringere la proprietà può essere

invocato, senza aprioristica preclusione, qualsiasi ordine di motivi, è invece

escluso che considerazioni di politica economica condizionino la libertà

economica. Se quindi la restrizione di tale libertà, compatibile con la

garanzia della proprietà e dettata da valide esigenze di pianificazione del territorio,

non lede l'art. 27 Cost., lo viola invece quella che, pur fondandosi su misure

pianificatorie territoriali, persegue in realtà finalità interventistiche,

volte a influire sul mercato alterando il meccanismo della libera concorrenza a

favore, rispettivamente a discapito di determinate categorie di operatori

economici. Specie se la componente territoriale è largamente posta in

sottordine, sicché la misura pianificatoria appare più come veicolo di finalità

estranee che strumento dedicato alla migliore organizzazione del territorio, la

limitazione che ne deriva alla libertà di commercio e d'industria è

illegittima. Diverso il discorso se i motivi di politica economica giocano un

ruolo secondario nell'economia della misura pianificatoria, che trova nelle sue

specifiche, autonome finalità la sua piena ragione di essere. Qui occorre in

linea di massima procedere ad una ponderazione degli interessi "per

stabilire se l'esigenza pianificatoria su cui si fonda la misura giustifica la

limitazione della libertà d'industria e di commercio che essa involontariamente

comporta" (Bianchi, Della possibilità di introdurre destinazioni d'uso

limitate e speciali nei PR, RDAT 1983, pag. 239 segg.).

5.3

Il

principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà

siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i

diversi provvedimenti a disposizione per conseguirlo venga scelto quello che

lede in misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un

rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi

utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

103-106; Scolari, op. cit., n.

595-610).

6.

6.1.

L'art. 6 cpv. 2 lett. c LPT obbliga i Cantoni a designare nei fondamenti del

piano direttore i territori che sono minacciati in misura rilevante da pericoli

naturali. Nel nostro Cantone gli studi di base svolti in questo ambito hanno

indotto il Consiglio di Stato ad adottare la scheda di coordinamento n. 4.1 del

piano direttore, di risultato intermedio, avente come oggetto proprio i

territori soggetti a pericoli naturali ed il cui scopo consiste nell'attuazione

a livello pianificatorio di adeguate misure di prevenzione, al fine di

aumentare a lungo termine la sicurezza delle persone e delle cose, di

permettere l'uso adeguato del suolo, come pure di ridurre i costi sociali

provocati dai pericoli naturali. Le modalità di coordinamento prevedono che il

Cantone, nell'ambito dell'allestimento del catasto cantonale dei territori

soggetti a pericoli naturali conformemente alla relativa legge del 29 gennaio

1990, porta a termine l'approfondimento e la puntualizzazione delle conoscenze

sui territori soggetti a pericoli naturali rappresentati graficamente nel piano

direttore e verifica inoltre il grado di rischio del rimanente territorio

potenzialmente soggetto a pericolo. I comuni forniscono a questo scopo al

Cantone tutte le informazioni e conoscenze di cui dispongono su detti pericoli.

Le misure pianificatorie di prevenzione devono essere successivamente consolidate

dai comuni interessati tramite le necessarie modifiche dei piani regolatori.

L'obbligo

istituito all'art. 6 cpv. 2 lett. c LPT viene messo particolarmente in

relazione con la delimitazione dei terreni idonei all'edificazione ai sensi

dell'art. 15 LPT nel quadro di una eventuale responsabilità dell'ente pubblico

in caso di catastrofi naturali (Alexandre Flückiger/Stéphane

Grodecki, Commentario LPT, ad art. 15 n. 65). Un terreno

è difatti ritenuto idoneo all'edificazione quando le sue caratteristiche soddisfano

le esigenze richieste dall'utilizzazione prevista per lo stesso. Oltre al

requisito dell'edificabilità del terreno dal profilo tecnico, che al giorno d'oggi

è quasi sempre soddisfatto, per decidere in merito all'idoneità di un terreno

alla costruzione devono essere presi in considerazione, anzitutto, gli scopi ed

i principi che reggono la pianificazione del territorio (art. 1 e 3 LPT).

L'assegnazione di un terreno alla zona residenziale deve pertanto, in primo

luogo, rispondere alla necessità di creare e conservare degli insediamenti accoglienti

(art. 1 cpv. 2 lett. b LPT) ed al principio di salvaguardare, per quanto

possibile, i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste

(art. 3 cpv. 3 lett. b LPT). L'esposizione di un terreno a pericoli naturali

può pertanto pregiudicare la sua idoneità all'edificazione e, di conseguenza,

la possibilità di includerlo nella zona edificabile (Flückiger/Grodecki, op. cit., ad

art. 15 n. 63-71, con rinvii; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 317,

pure con rinvii). In sintonia con la legislazione federale gli obiettivi

pianificatori cantonali del piano direttore, adottati dal Gran Consiglio con

decreto legislativo del 26 giugno 2007, stabiliscono, a questo riguardo,

l'obbligo di "ridurre i rischi derivanti da pericoli naturali,

garantendo un sufficiente grado di protezione delle persone e del patrimonio esistente"

(cfr. obiettivi in materia di vivibilità, n. 24).

6.2

La

legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 (LTPN; RL

7.1.1

), che attua il coordinamento previsto attraverso la scheda n. 4.1 del

piano direttore, disciplina l'accertamento, la premunizione ed i risanamento

dei territori esposti o colpiti da pericoli naturali, come pure il

sussidiamento dei necessari provvedimenti (art. 1 LTPN).

L'accertamento

dei territori esposti o colpiti da pericoli naturali è operato mediante

l'allestimento di un piano (in origine definito catasto) delle zone soggette a

pericolo (PZP; art. 2 cpv. 1 LTPN). Esso comprende il catasto degli eventi

conosciuti e la carta dei pericoli potenziali (art. 2 cpv. 3 LTPN). Il mancato

inserimento di un territorio nel PZP non ne esclude la pericolosità (art. 2

cpv. 2 LTPN). Il PZP serve quale base per il disciplinamento degli interventi

di premunizione e risanamento (art. 3 cpv. 1 LTPN). Il Cantone, i comuni e le

Regioni devono inoltre tenerne conto nell'ambito delle loro pianificazioni

territoriali e dei programmi di sviluppo regionali (art. 3 cpv. 2 LTPN).

Sono

iscritti nel PZP i territori soggetti a pericoli naturali, segnatamente quelli

soggetti a spostamenti di terreno permanenti, a caduta di valanghe, frane,

crolli di roccia, alluvionamenti e inondazioni (art. 4 LTPN). Il PZP è

costituito da piani in scala non inferiore a 1:10'000 e da una relazione

tecnica (art. 5 cpv. 1 LTPN). I piani descrivono in scala adeguata i territori

esposti a pericoli e riportano graficamente gli eventi conosciuti, i rilievi effettuati

e le zone soggette a pericolo. Essi indicano segnatamente il genere e il grado

di pericolo. All'interno delle superfici edificabili e nelle immediate

vicinanze le zone soggette a pericoli vengono riportate su un piano

particellare (art. 2 decreto esecutivo concernente l'accertamento dei territori

soggetti a pericoli naturali del 22 marzo 1995; DELTPN, RL 7.1.1.2.1). Nella

relazione tecnica viene esposto il riassunto delle ricerche eseguite e sono

elencati i pericoli naturali rilevati (art. 3 DELTPN).

Il PZP è

allestito dal dipartimento del territorio in collaborazione con i servizi

statali interessati, previa consultazione dei municipi (art. 6 cpv. 1 LTPN;

art. 1 DELTPN), di regola su scala comunale; può tuttavia essere elaborato a

tappe, per singoli comprensori, decisi dal dipartimento (art. 4 DELTPN). La

popolazione partecipa all'allestimento attraverso periodiche riunioni

informative convocate dal dipartimento (art. 6 cpv. 2 LTPN). Il PZP è pubblicato

per un periodo di tre mesi presso i comuni interessati (art. 7 LTPN; art. 5

DELTPN). Gli enti pubblici, le Regioni e i privati interessati hanno la facoltà

di ricorrere contro il PZP al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla scadenza

del periodo di pubblicazione (art. 8 LTPN). Il Consiglio di Stato decide i

ricorsi e adotta il PZP. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato

ricorso al tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni

(art. 9 LTPN). L'inclusione di un fondo al PZP è menzionata a registro

fondiario a cura del dipartimento (art. 9a LTPN). Le norme sull'adozione del

PZP si applicano anche alla sua modifica (art. 10 LTPN).

La

premunizione ed il risanamento dei territori soggetti a pericoli naturali sono

pianificati nel piano cantonale di premunizione e risanamento (PCPR; art. 11

LTPN). Il PCPR indica (art. 12 cpv. 1 LTPN): i concetti ai quali deve

uniformarsi la sistemazione idraulica, idrogeologica e valangaria del Cantone

(cifra 1); le opere di premunizione, di risanamento e di manutenzione, con il

loro grado di priorità, intese alla protezione, da catastrofi naturali, della

vita umana e di beni materiali ragguardevoli (cifra 2); i tempi di attuazione

(cifra 3); i compiti delle Regioni (cifra 4); gli enti pubblici incaricati

degli studi esecutivi e dell'attuazione, come pure i consorzi, istituiti o da

istituire conformemente all'apposita legislazione (cifra 5); le valutazioni di

spesa (cifra 6). Il PCPR, che dev'essere coordinato con il piano direttore e il

piano finanziario (art. 12 cpv. 2 LTPN), è costituito da un rapporto corredato

dalle necessarie rappresentazioni cartografiche e tabelle sinottiche (art. 13

LTPN). Il relativo progetto è allestito dal Consiglio di Stato (art. 14 LTPN),

che lo notifica a comuni, consorzi e Regioni, i quali possono presentare

osservazioni e proposte (art. 15 LTPN). Il Consiglio di Stato esamina le

osservazioni e le proposte ed adotta il PCPR (art. 16 LTPN), che entra

immediatamente in vigore (art. 17 LTPN). Le norme sull'adozione del PCPR si applicano

anche alla sua modifica (art. 18 cpv. 1 LTPN).

Gli enti

designati dal PCPR provvedono all'attuazione degli interventi (art. 19 LTPN),

che possono essere sussidiati dal Cantone e dalla Confederazione (art. da 21 a

24.

LTPN).

Dal canto

suo l'art. 28 cpv. 2 lett. l LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche

del piano regolatore fissano, tra l'altro, le zone che, secondo l'esperienza

comune o gli accertamenti tecnici, non offrono sufficiente garanzie di salubrità

o stabilità o che sono soggette ad immissioni eccessive o a pericoli naturali,

come caduta di valanghe, frane o massi, ad alluvioni o inondazioni. Le norme di

attuazione del piano regolatore devono invece stabilire le regole generali

sull'utilizzazione e l'edificabilità del suolo, oltre che alle regole tecniche

per singole costruzioni o l'abitato (art. 29 cpv. 1 lett. a e i LALPT).

6.3

La

legislazione cantonale istituisce una procedura specifica per accertare compiutamente

i pericoli naturali cui è rispettivamente può essere esposto il territorio:

quella di adozione del PZP (in origine e sino alla modifica della legge del 21

aprile 1998, in vigore dal 1. marzo 1999, chiamato catasto). Questa procedura

fornisce all'ente pianificante le informazioni necessarie onde poter

predisporre un'utilizzazione del territorio rispettosa della protezione delle

persone e dei beni materiali, senza dover far fronte a costosi interventi di

premunizione e risanamento, rispettivamente, dove necessario, serve quale base

per il disciplinamento di tali interventi (art. 3 cpv. 1 LTPN). Essa assicura

inoltre la partecipazione della popolazione e la tutela dei diritti dei

proprietari interessati. In concreto, per quanto attiene alla zona soggetta a

pericolo di valanghe interessante la località di All'Acqua, lo svolgimento di

questa procedura non ha avuto luogo prima dell'adozione da parte dell'assemblea

comunale del piano regolatore – tant'è che i piani di dettaglio delle zone

insediate riportano le zone di pericolo valangario definite a titolo

provvisorio – bensì soltanto prima della sua approvazione da parte del Governo

(cfr. risoluzione 4 ottobre 2006, n. 4744, con cui il Consiglio di Stato ha

adottato il piano delle zone soggette a pericolo di valanghe, PZV, del comune

di Bedretto).

6.4

Con

la risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato ha introdotto il PZV, frattanto

cresciuto in giudicato, nel piano regolatore (piano del paesaggio, delle zone

edificabili, della rete viaria e degli EAP e piani di dettaglio; cfr. loc.

cit., pag. 37, 59 e 74 lett. O) e modificato l'art. 29 NAPR che le disciplina,

sancendo d'ufficio l'obbligo di chiusura per il ristorante con alloggio in

località All'Acqua durante il periodo invernale. Questo piano prevede zone di

pericolo, suddivise per gradi (zona rossa: pericolo elevato, zona blu: pericolo

medio).

6.4.1

In

sede di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato

ritiene di non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello

comunale, esso deve di norma retrocedere gli atti all'autorità inferiore per

nuova decisione: lo esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2.a frase LALPT, il

rispetto dell'autonomia comunale. Il Governo può tuttavia apportare delle

modifiche d'ufficio al piano regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio

delle competenze che spettano agli organi comunali - quando la nuova

regolamentazione può essere determinata d'acchito (segnatamente nel caso di

un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la modifica tende a colmare

una lacuna evidente o ad emendare carenze o errori pianificatori manifesti

(RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii). La via della modifica d’ufficio

presuppone che la soluzione sostitutiva si imponga con tale evidenza da rendere

perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio. Occorre quindi in

concreto stabilire se la decisione del Consiglio di Stato si giustifica alla

luce dei principi suesposti.

6.4.2

In

concreto, la località All'Acqua all'esame, comprendente il mapp. 1520, è interessata

completamente dalla zona di pericolo forte (zona rossa), in cui, secondo le

direttive per la considerazione del pericolo di valanghe nelle attività di

incidenza territoriale, non è permesso delimitare zone edificabili nei piani

d'utilizzazione (cfr. Ufficio federale delle foreste e Istituto federale per lo

studio della neve e delle valanghe, doc. cit., 1984, pag. 19). Tant'è che,

rettamente, il comune l'ha inserita nel piano regolatore fuori dal comprensorio

fabbricabile. Come osserva la Divisione dello sviluppo territoriale e della

mobilità, il ristorante con alloggio All'Acqua è ubicato nella zona d'influenza

di due valanghe, che possono scendere soprattutto lungo l'alveo del riale della

Cassina Baggio e lungo il riale di All'Acqua. Queste valanghe, spiegano i

tecnici, possono assumere dimensioni rilevanti (volume, ca. 127'000 mc;

velocità, da 30 a 40 m/s; altezza flusso, da 4 a 6 m), tali per cui ci si deve

attendere la totale distruzione degli edifici presenti lungo la zona

d'invasione. È per l'appunto quanto confermano le succitate direttive per la

zona rossa, secondo cui, per le costruzioni usuali dimensionate in conformità

alle disposizioni delle norme SIA, bisogna calcolare con una distruzione

parziale o totale: le persone sono dunque in pericolo di morte anche all'interno

delle abitazioni (doc. cit., pag. 14). In questo caso, quindi, non v'è alcun

dubbio sull'effettiva esistenza di un pericolo reale e del conseguente interesse

pubblico di tutelare le persone dalla possibile caduta di valanghe. Ciò che, peraltro,

nemmeno le ricorrenti contestano. Assodato l'elevato pericolo che poteva e può

minacciare l'area in parola ed in riferimento ad una costruzione, quale il

ristorante con alloggio All'Acqua, che in un simile contesto può avere per

effetto di assembrare un importante numero di persone, si imponeva di adottare misure

di sicurezza, le migliori possibili, come raccomandano le direttive quando si è

in presenza di edifici esistenti (doc. cit. pag. 20). Inoperante in questo

senso il comune, per ragioni che qui non occorre approfondire, il Consiglio di

Stato è intervenuto d'ufficio con la contestata misura all'atto

dell'approvazione del piano regolatore. Intervento che, viste le circostanze,

la natura del problema e i valori in gioco, si imponeva, da un lato, per colmare

una lacuna evidente, e, dall'altro lato, per sfruttare l'effetto dell'immediata

entrata in vigore del piano regolatore, evitando così il rischio di

procrastinare la soluzione con un rinvio degli atti al comune per nuova

pianificazione. In questo senso la modifica d'ufficio appare più che giustificata.

È

indubbio che la limitazione nell'immobile in discussione dell'attività

lavorativa abbia per conseguenza di limitare la libertà di commercio. Il

proprietario o il gerente che volessero tenere aperto tutto l'anno l'ostello in

parola non lo potrebbe fare. Non è però contestabile che questa conseguenza è

l'inevitabile corollario del provvedimento e non il motivo trainante che l'ha

posto in essere. La precedente disamina dimostra incontrovertibilmente che lo statuto

pianificatorio del comparto di riferimento non persegue alcun fine di politica

economica, né le ricorrenti, tranne a sollevare genericamente la censura,

adducono elementi che dimostrino il contrario. Comunque sia, la misura

all’esame non esclude le attività lavorative in quanto tali, ma le limita ad un

periodo dell'anno, in cui, nell'interesse pubblico, possono essere esercitate

senza il rischio di vanificare l'obiettivo di salvaguardare l'incolumità delle

persone.

6.4.3

Ferme

queste premesse, va da sé che la chiusura dell'esercizio pubblico durante il

periodo invernale è senz'altro idonea a perseguire lo scopo d'interesse pubblico

di salvaguardare le persone dal pericolo valangario. La contestata misura risulta

pure necessaria. Come si è già accennato in precedenza, per le costruzioni esistenti

situate in zona di pericolo rossa vanno esatte le migliori misure di sicurezza

possibili, oltre che l'allestimento di un'organizzazione in caso d'allarme ed

un piano d'evacuazione (cfr. Ufficio federale delle foreste e Istituto federale

per lo studio della neve e delle valanghe, doc. cit., 1984, pag. 19 e 20).

Strutture, quest'ultime, come ha potuto accertare il Tribunale in sede

d'udienza, di cui il comune di Bedretto non dispone, se non allo stato embrionale,

e quindi insoddisfacenti, giacché basate sulla presenza di singole persone (di

regola il sindaco) o sulla saltuaria collaborazione con strutture di altri

comuni. Peraltro, sarebbe proprio la presenza di queste organizzazioni che

consentirebbe una modalità di chiusura dell'esercizio pubblico più aderente

alle circostanze concrete. Date queste lacune, non restava altro, consultati

gli specialisti incaricati di redigere la carta di pericolo delle valanghe

(cfr. preavviso della Sezione forestale del 24 aprile 2007, pag. 2), che

imporre la chiusura durante il periodo invernale. Locuzione, questa, aderente

alla natura del rischio che occorre prevenire nella fattispecie. Difatti, le

valutazioni tecniche del rischio di valanga sono difficilmente in grado di determinare

con accuratezza se, quando e in quale misura un evento accadrà. Infine, tenuto

conto dei contrapposti interessi in gioco, non vi è dubbio che la protezione

delle persone dall'elevato rischio di valanghe esistente nella zona in cui è

situato il ristorante con alloggio in questione appare preminente rispetto alle

ragioni sostanzialmente di ordine economico fatte valere dalle ricorrenti a

sostegno del loro ricorso. La decisione impugnata soddisfa quindi il requisito

della proporzionalità. Peraltro, la correttezza della soluzione introdotta

d'ufficio dal Governo è proprio confermata dalla documentazione versata

recentemente agli atti dal municipio, con cui viene attestata la necessità di

predisporre, per il comparto all'esame, in particolare, per tutto il territorio

comunale, in generale, oltre ad altre misure, una commissione valanghe, un

piano d'allarme ed uno d'evacuazione.

6.5

In

conclusione, la restrizione impugnata è sorretta da un indiscutibile interesse

pubblico ed appare altresì ossequiosa del principio della proporzionalità. La

risoluzione governativa non viola quindi né la garanzia della proprietà, né la

libertà economica e deve dunque essere confermata. Rimane riservata, per il

comune, la facoltà di proporre delle modalità più flessibili di chiusura del

ristorante All'Acqua (cfr. consid. H), che dovranno tuttavia essere verificate

ed approvate seguendo la procedura della variante.

7.

Il ricorso

deve dunque essere respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere

poste a carico delle ricorrenti (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 27, 36, 78 Cost. fed., 1, 2, 3, 6,

14, 26, 33 LPT, 3 OPT, 25, 28, 29, 37, 38 LALPT, 2, 3, 4, 6, 9 LTPN, 26, 28

LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giudizio e le spese di complessivi fr. 1'200.- (milleduecento) sono poste a

carico, in solido, delle ricorrenti.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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