Lexipedia

Decisione

90.2007.163

Ricorso tardivo, giacché proposto nel termine della pubblicazione e non nei 30 giorni dall'intimazione della decisione

18 settembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nelle

sedute del 2 e 3 giugno, nonché del 13 ottobre 2003, il consiglio comunale di

Cavigliano ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella

sede, il vasto comparto residenziale che lambiva e si estendeva a sud del

tracciato ferroviario, in località Campi Maggiori, è stato ampliato di quasi il

doppio della superficie ed è stato attribuito alla zona residenziale con

prescrizioni particolari, retta dall'art. 32 delle norme di attuazione del

piano regolatore (NAPR).

B. Con

risoluzione 20 giugno 2006 (n. 3'046) il Consiglio di Stato ha approvato il

piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte

pianificatorie, modificato il piano regolatore su alcuni oggetti e sospeso

infine su altri la propria decisione. Per quanto riguarda queste ultime

decisioni, il Governo ha anticipato l'intenzione di non approvare l'estensione

della zona residenziale in località Campi Maggiori, come pure la strada di

servizio di tipo 3, che la urbanizzava, fissando un termine di due mesi al

comune e ai proprietari interessati, affinché potessero esercitare il loro

diritto di essere sentiti, presentando le loro osservazioni in merito (cfr. risoluzione

governativa 20 giugno 2006, pagg. 18, 43 e 44 e allegato n. 1).

C. Preso atto

delle considerazioni inoltrate dal comune e da alcuni proprietari, con risoluzione

19 settembre 2007, il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione all'estensione

del comparto edificabile in località Campi Maggiori e alla relativa strada di

servizio di tipo 3 (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 6, 7 e 8). La decisione

dell'Esecutivo cantonale è stata intimata il 24 settembre 2007 a mezzo d'invio semplice all'avv. PR 1, patrocinatore dei ricorrenti citati in epigrafe, per

conto dei quali aveva in precedenza formulato le osservazioni al preavviso

governativo di cui sopra. La stessa è stata poi pubblicata presso la

cancelleria comunale di Cavigliano dal 10 ottobre all'8 novembre 2007. La pubblicazione

indicava la possibilità di ricorrere dinanzi al Tribunale entro il termine di

pubblicazione.

D. Con ricorso

8 novembre 2007 i proprietari citati in ingresso insorgono innanzi a questo Tribunale

avverso la menzionata risoluzione governativa, chiedendone l'annullamento e

l'approvazione dell'estensione della zona residenziale e della strada di servizio

in località Campi Maggiori, così come erano state adottate dal consiglio

comunale.

E. La

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la reiezione del

ricorso, mentre il municipio ne postula l'accoglimento.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territoriodel

23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa

(art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Circa la tempestività del gravame il tribunale

considera quanto segue.

1.2.

Contro la decisione del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore

e di evasione dei ricorsi è dato ricorso a questo Tribunale nel termine di 30

giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT).

In

concreto, la risoluzione del Consiglio di Stato, del 19 settembre 2007, è stata

recapitata a mezzo invio semplice agli insorgenti il successivo 24 settembre

2007 (cfr. copia della risoluzione impugnata, pag. 10, timbro di attestazione

dello Studio legale __________, __________, __________ e __________, doc. in

atti). Il termine di 30 giorni per ricorrere contro la stessa è pertanto venuto

a scadenza il giorno 24 ottobre 2007, ovvero parecchi giorni prima dell'inoltro

del gravame in esame, spedito l'8 novembre 2007. Questo dev'essere pertanto

considerato tardivo e, di conseguenza, dichiarato irricevibile.

1.3. Gli

insorgenti giustificano la tempestività del gravame con riferimento alla pubblicazione

della risoluzione governativa impugnata, disposta dal municipio, durante il

periodo 10 ottobre/8 novembre 2007. Tale pubblicazione, effettuata dietro

precisi ordini e direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 4 della risoluzione

19 settembre 2007), indicava in effetti la possibilità di aggravarsi dinanzi a

questo Tribunale entro il termine della stessa. L'opinione dei ricorrenti non

può tuttavia essere tutelata. Quest'ultimo termine di ricorso, in concreto di

per sé ossequiato, tornava difatti applicabile solo a coloro che prendevano

conoscenza delle decisioni disposte dal Consiglio di Stato nell'ambito

dell'approvazione del piano regolatore attraverso la loro pubblicazione, effettuata

da parte del municipio: sistema alternativo di notifica che può essere

impiegato, eccezionalmente, quando tutti i destinatari della decisione non

possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale

l'art. 36 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre

1968, PA; RS 172.021; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog,

Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna

1997, ad art. 44 n. 1), ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti

pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, come i

ricorrenti, aveva ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al

principio generale (art. 26 cpv. 1 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1), non poteva invece

appellarsi a tale termine. Coerentemente con questo principio, il dispositivo

n. 3 della decisione contestata ricordava pertanto espressamente, al comune e

al già ricorrente in prima istanza, il termine di 30 giorni dalla notificazione

della decisione stessa per aggravarsi dinnanzi a questo Tribunale. L'impugnativa

all'esame, volta a richiedere l'approvazione dell'estensione della zona edificabile

in località Campi Maggiori e della strada di servizio, andava pertanto imprescindibilmente

insinuata entro il termine di 30 giorni dalla notificazione scritta della

decisione governativa.

Considerandi

2.

La tassa

di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti in solido

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 38 LALPT, 26, 28 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. I

ricorrenti sono condannati al pagamento, in solido, delle tasse di giudizio e

delle spese per complessivi fr. 500.- (cinquecento).

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster