90.2007.163
Ricorso tardivo, giacché proposto nel termine della pubblicazione e non nei 30 giorni dall'intimazione della decisione
18 settembre 2008Italiano7 min
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RICERCA
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Numero d'incarto:
90.2007.163
Data decisione, Autorità:
18.09.2008, TRAM
Titolo:
Ricorso tardivo, giacché proposto nel termine della pubblicazione e non nei 30 giorni dall'intimazione della decisione
IRRECEVIBILITÀ
TEMPESTIVITÀ
art. 38 LALPT
art. 26 LPAMM
art. 28 LPAMM
Incarto n.
90.2007.163
Lugano
18 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 novembre 2007 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
RI 5
RI 6
RI 7
RI 8
RI 9
RI 10
RI 11
tutti patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 19 settembre 2007 (n. 4'746), con cui
il Consiglio di Stato ha deciso la parte lasciata in sospeso del piano
regolatore del comune di Cavigliano relativa al comparto edificabile ubicato
in località Campi Maggiori;
viste le risposte:
- 5 dicembre 2007 del
municipio di Cavigliano;
- 21 dicembre 2007 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nelle
sedute del 2 e 3 giugno, nonché del 13 ottobre 2003, il consiglio comunale di
Cavigliano ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella
sede, il vasto comparto residenziale che lambiva e si estendeva a sud del
tracciato ferroviario, in località Campi Maggiori, è stato ampliato di quasi il
doppio della superficie ed è stato attribuito alla zona residenziale con
prescrizioni particolari, retta dall'art. 32 delle norme di attuazione del
piano regolatore (NAPR).
B. Con
risoluzione 20 giugno 2006 (n. 3'046) il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte
pianificatorie, modificato il piano regolatore su alcuni oggetti e sospeso
infine su altri la propria decisione. Per quanto riguarda queste ultime
decisioni, il Governo ha anticipato l'intenzione di non approvare l'estensione
della zona residenziale in località Campi Maggiori, come pure la strada di
servizio di tipo 3, che la urbanizzava, fissando un termine di due mesi al
comune e ai proprietari interessati, affinché potessero esercitare il loro
diritto di essere sentiti, presentando le loro osservazioni in merito (cfr. risoluzione
governativa 20 giugno 2006, pagg. 18, 43 e 44 e allegato n. 1).
C. Preso atto
delle considerazioni inoltrate dal comune e da alcuni proprietari, con risoluzione
19 settembre 2007, il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione all'estensione
del comparto edificabile in località Campi Maggiori e alla relativa strada di
servizio di tipo 3 (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 6, 7 e 8). La decisione
dell'Esecutivo cantonale è stata intimata il 24 settembre 2007 a mezzo d'invio semplice all'avv. PR 1, patrocinatore dei ricorrenti citati in epigrafe, per
conto dei quali aveva in precedenza formulato le osservazioni al preavviso
governativo di cui sopra. La stessa è stata poi pubblicata presso la
cancelleria comunale di Cavigliano dal 10 ottobre all'8 novembre 2007. La pubblicazione
indicava la possibilità di ricorrere dinanzi al Tribunale entro il termine di
pubblicazione.
D. Con ricorso
8 novembre 2007 i proprietari citati in ingresso insorgono innanzi a questo Tribunale
avverso la menzionata risoluzione governativa, chiedendone l'annullamento e
l'approvazione dell'estensione della zona residenziale e della strada di servizio
in località Campi Maggiori, così come erano state adottate dal consiglio
comunale.
E. La
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la reiezione del
ricorso, mentre il municipio ne postula l'accoglimento.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territoriodel
23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa
(art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Circa la tempestività del gravame il tribunale
considera quanto segue.
1.2.
Contro la decisione del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore
e di evasione dei ricorsi è dato ricorso a questo Tribunale nel termine di 30
giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT).
In
concreto, la risoluzione del Consiglio di Stato, del 19 settembre 2007, è stata
recapitata a mezzo invio semplice agli insorgenti il successivo 24 settembre
2007 (cfr. copia della risoluzione impugnata, pag. 10, timbro di attestazione
dello Studio legale __________, __________, __________ e __________, doc. in
atti). Il termine di 30 giorni per ricorrere contro la stessa è pertanto venuto
a scadenza il giorno 24 ottobre 2007, ovvero parecchi giorni prima dell'inoltro
del gravame in esame, spedito l'8 novembre 2007. Questo dev'essere pertanto
considerato tardivo e, di conseguenza, dichiarato irricevibile.
1.3. Gli
insorgenti giustificano la tempestività del gravame con riferimento alla pubblicazione
della risoluzione governativa impugnata, disposta dal municipio, durante il
periodo 10 ottobre/8 novembre 2007. Tale pubblicazione, effettuata dietro
precisi ordini e direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 4 della risoluzione
19 settembre 2007), indicava in effetti la possibilità di aggravarsi dinanzi a
questo Tribunale entro il termine della stessa. L'opinione dei ricorrenti non
può tuttavia essere tutelata. Quest'ultimo termine di ricorso, in concreto di
per sé ossequiato, tornava difatti applicabile solo a coloro che prendevano
conoscenza delle decisioni disposte dal Consiglio di Stato nell'ambito
dell'approvazione del piano regolatore attraverso la loro pubblicazione, effettuata
da parte del municipio: sistema alternativo di notifica che può essere
impiegato, eccezionalmente, quando tutti i destinatari della decisione non
possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale
l'art. 36 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968, PA; RS 172.021; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna
1997, ad art. 44 n. 1), ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti
pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, come i
ricorrenti, aveva ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al
principio generale (art. 26 cpv. 1 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1), non poteva invece
appellarsi a tale termine. Coerentemente con questo principio, il dispositivo
n. 3 della decisione contestata ricordava pertanto espressamente, al comune e
al già ricorrente in prima istanza, il termine di 30 giorni dalla notificazione
della decisione stessa per aggravarsi dinnanzi a questo Tribunale. L'impugnativa
all'esame, volta a richiedere l'approvazione dell'estensione della zona edificabile
in località Campi Maggiori e della strada di servizio, andava pertanto imprescindibilmente
insinuata entro il termine di 30 giorni dalla notificazione scritta della
decisione governativa.
Considerandi
2.
La tassa
di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti in solido
(art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 38 LALPT, 26, 28 LPamm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. I
ricorrenti sono condannati al pagamento, in solido, delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 500.- (cinquecento).
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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