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Decisione

90.2007.164

Non approvazione di un fondo in zona edificabile e di alcune modalità d'intervento edilizio per edifici del nucleo a causa dell'esposizione a pericoli valangari

26 gennaio 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i pericoli naturali cui è rispettivamente può essere esposto il territorio:

quella di adozione del PZP (in origine e sino alla modifica della legge del 21

aprile 1998, in vigore dal 1. marzo 1999, chiamato catasto). Questa procedura

fornisce all'ente pianificante le informazioni necessarie onde poter

predisporre un'utilizzazione del territorio rispettosa della protezione delle

persone e dei beni materiali, senza dover far fronte a costosi interventi di

premunizione e risanamento, rispettivamente, dove necessario, serve quale base

per il disciplinamento di tali interventi (art. 3 cpv. 1 LTPN). Essa assicura

inoltre la partecipazione della popolazione e la tutela dei diritti dei

proprietari interessati. In concreto, per quanto attiene alla zona soggetta a

pericolo di valanghe interessante il nucleo di Ossasco, lo svolgimento di

questa procedura non ha avuto luogo prima dell'adozione da parte dell'assemblea

comunale del piano regolatore – tant'è che i piani di dettaglio delle zone

insediate riportano le zone di pericolo valangario definite a titolo

provvisorio – bensì soltanto prima della sua approvazione da parte del Governo

(cfr. risoluzione 4 ottobre 2006, n. 4744, con cui il Consiglio di Stato ha

adottato il piano delle zone soggette a pericolo di valanghe, PZV, del comune

di Bedretto).

6.4. Con

la risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato ha introdotto d'ufficio il PZV

nel piano regolatore (piano del paesaggio, delle zone edificabili, della rete

viaria e degli EAP e piani di dettaglio; cfr. ris. cit., pag. 37, 59 e 74 lett.

O) e modificato l'art. 29 NAPR che le disciplina. Questo piano prevede zone di

pericolo, suddivise per gradi (zona rossa: pericolo elevato, zona blu: pericolo

medio).

6.4.1. In

concreto, il comparto edificabile con occupazione max 50%, definito sulla

porzione est del mapp. 652, è interessato completamente dalla zona di pericolo

medio, in cui, secondo le direttive per la considerazione del pericolo di

valanghe nelle attività di incidenza territoriale, la più grande riserva è

generalmente di rigore nella delimitazione di zone edificabili (cfr. Ufficio

federale delle foreste e Istituto federale per lo studio della neve e delle

valanghe, doc. cit., 1984, pag. 20). A ragione il Governo non ha approvato il

comparto all'esame, in quanto la pianificazione in parola non appariva adeguata

a garantire l'idoneità all'edificazione. Innanzitutto, essa è stata adottata

dall'assemblea comunale di Bedretto prima dell'adozione, da parte del Consiglio

di Stato, del PZV. Com'è stato spiegato, l'esposizione di un determinato

territorio a pericoli naturali può pregiudicare l'idoneità all'edificazione

dello stesso ai sensi dell'art. 15 LPT. Per questo motivo l'accertamento

puntuale, di natura tecnica, di tali pericoli deve precedere la decisione di

attribuire il territorio interessato alla zona edificabile. La conoscenza, in

particolare, del genere e del grado di pericolo che incombono sul territorio

interessato costituisce difatti un imprescindibile elemento di valutazione, di

cui l'autorità di pianificazione deve disporre onde poter compiutamente

determinarsi in merito all'idoneità all'edificazione dello stesso e, di conseguenza,

alla sua attribuzione alla zona fabbricabile. Tale assegnazione può peraltro

implicare, quale indispensabile requisito per riconoscere l'idoneità

all'edificazione, una normativa pertinente per scongiurare i pericoli accertati

nel caso di edificazione o addirittura, nei casi più gravi, di mutare la

funzione di taluni territori, rispettivamente di pianificare delle opere di

premunizione e risanamento. È quanto, in concreto, ha omesso di attuare il

comune di Bedretto per il comparto all'esame. Peraltro, per quanto riguarda

specificatamente il mapp. 652, gli specialisti incaricati di redigere la carta

del pericolo di valanghe, che secondo le succitate direttive devono essere

consultati per la delimitazione delle zone edificabili in zona di pericolo blu

(doc. cit, pag. 20), hanno espressamente citato questo fondo tra quelli per i

quali tale scelta pianificatoria deve essere esclusa (cfr. preavviso della

Sezione forestale del 24 aprile 2007, pag. 3, doc. in atti).

Poiché il

terreno in parola non poteva essere assegnato alla zona fabbricabile, merita

tutela la decisione del Consiglio di Stato di attribuirlo - di conseguenza –

d'ufficio alla zona agricola, intesa anche nel suo

senso più ampio, espressamente sancito all'art. 16 LPT, nella versione in

vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona agricola dev'essere difatti

riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo obiettivi di

politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti,

quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla

protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio

federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl.

in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii). Non appare quindi

nemmeno necessario approfondire se il fondo interessato si presti o meno, ed

eventualmente in che misura, alla lavorazione agricola.

6.4.2.

Per quanto concerne le costruzioni esistenti sui mapp. 652 (autorimessa) e 641

(stalla), va osservato quanto segue. Il comune ha allestito per ciascun dei

nuclei di Bedretto un piano di dettaglio delle zone insediate, composto da

diverse rappresentazioni grafiche in scala 1:1'000 (piano degli interventi edilizi,

piano delle zone di pericolo valangario, piano della rete viaria e degli

edifici ed attrezzature di interesse pubblico). Trattandosi di nuclei storici,

quindi territori ampiamente edificati, questi piani non prevedono delle

semplici zone edificabili disciplinate dagli usuali parametri edificatori, come

ad esempio valeva per il comparto edificabile con occupazione max 50% non

approvato dal Governo. Essi fissano bensì un ordinamento di tipo particolareggiato,

in cui le costruzioni esistenti sono attribuite a delle specifiche categorie

d'intervento, mentre le aree libere a loro circostanti, salvo le strade e i

Considerandi

percorsi pedonali, sono assegnate allo spazio non edificabile. In particolare,

per quanto riguarda il nucleo di villaggio di Ossasco, il relativo piano degli

interventi edilizi prevede che gli edifici, che hanno mantenuto le componenti

tipologiche originarie, sono soggetti a vincoli di mantenimento della volumetria.

Gli edifici rurali tradizionali (non ancora abitativi o già trasformati), che

presentano componenti costruttive di pregio meritevoli di essere integrati nei

volumi edilizi trasformati in abitazioni, sono soggetti a vincoli di

mantenimento con eventuale possibilità, laddove indicato, di adeguamenti

volumetrici mediante rialzamenti o mediante riordino della configurazione del

tetto. Sono inoltre previste nuove costruzioni a volumetria vincolata nei punti

dove le stesse sono ritenute opportune per conferire maggiore continuità alla

trama costruita e, in particolare, nei vuoti una volta occupati da costruzioni

in seguito demolite. Infine, gli edifici, che non contribuiscono alla

connotazione tradizionale del nucleo del villaggio, possono essere demoliti e

ricostruiti, con eventuale maggior ingombro planimetrico, come appunto previsto

dal comune nel caso degli edifici ai mapp. 641 e 652 (cfr. art. 17 NAPR). Come risulta

dal PZV, queste costruzioni sono tuttavia interessate dalla zona di pericolo

medio. Il Consiglio di Stato, esaminando il nucleo di Ronco e di Ossasco, ha

introdotto d'ufficio, con la risoluzione d'approvazione del piano regolatore,

una categoria d'intervento, specifica per quegli edifici posti nelle zone

edificabili, che non possono essere demoliti né cambiare destinazione, giacché

soggetti a pericolo valangario: esso ha dunque attribuito d'ufficio le

costruzioni dei ricorrenti a questa nuova categoria (cfr. risoluzione

impugnata, pag. 23, 28, 55 e 73 lett. H). La decisione governativa merita

tutela. Analogamente a quanto ritenuto per la valutazione della delimitazione della

zona edificabile (cfr. consid. precedente), anche per i comparti ampiamente edificati,

come i nuclei, occorre attenersi al massimo rigore a fronte dei pericoli

naturali. Difatti, come rettamente puntualizza la Divisione dello sviluppo

territoriale e della mobilità nelle osservazioni al ricorso, la posizione dei

terreni, come quelli degli insorgenti, ubicati sul ciglio della strada, sul

fronte della valanga che scende dal versante opposto della valle e inseriti in

zona blu di pericolo (ma, in parte, posti addirittura sul limite tra zona blu e

rossa, come la stalla al mapp. 641), richiede la ferma applicazione del

principio di precauzione per il quale non deve essere aumentato il numero di

beni e persone sottoposte a potenziale pericolo (doc. cit., pag. 2). È questa

la ragione per cui, sulla base di una precisa consultazione degli specialisti

incaricati di redigere la carta del pericolo di valanghe (cfr. preavviso della

Sezione forestale del 24 aprile 2007, pag. 3, doc. in atti), il Consiglio di Stato

non ha approvato per alcuni edifici, tra cui quelli dei ricorrenti, la

possibilità di nuove edificazioni e di ricostruzioni con eventuale maggior

ingombro planimetrico, attribuendoli alla contestata categoria d'intervento

delle "costruzioni esistenti che devono essere mantenute e per le quali il

cambiamento di destinazione non è permesso". Questa categoria, proprio

perché vincola gli edifici allo stato e alla destinazione attuali, è senz'altro

idonea a perseguire lo scopo d'interesse pubblico, peraltro condiviso dagli stessi

insorgenti (cfr. allegato di ricorso, pag. 2, paragrafo n. 7), di non aumentare

il numero di beni e persone sottoposte al pericolo valangario. Va aggiunto che,

in merito alle ventilate misure costruttive, capaci di contrastare la pressione

esercitata dalle valanghe, vanno in concreto escluse, oltre che per i motivi

enunciati in precedenza, anche solo per ragioni paesaggistiche. Difatti, queste

misure si tradurrebbero in pratica nell'erezione di imponenti muri ciechi

proprio sul fonte principale del paese, a valle, che, come detto, corrisponde

al fronte della valanga, producendo un risultato deturpante. La contestata

misura, oltre che idonea, risulta pure necessaria. Infine, va ritenuto che

proprio per il fatto che ai proprietari di questi edifici è comunque consentito

il loro utilizzo attuale, in un contesto, come quello particolareggiato del

nucleo, anch'esso assai restrittivo, l'interesse privato a un maggior

sfruttamento edilizio del proprio terreno deve cedere il passo all'interesse

pubblico perseguito. La decisione impugnata soddisfa quindi il requisito della

proporzionalità.

6.5

Riassumendo, le restrizioni impugnate sono pertanto sorrette da un

indiscutibile interesse pubblico ed appaiono altresì ossequiose del principio

della proporzionalità. La risoluzione governativa, ponendo pertanto il piano

regolatore in consonanza con l'ordinamento giuridico, non è nemmeno lesiva

dell'autonomia comunale.

7.

I

ricorrenti lamentano infine una disparità di trattamento rispetto, da una

parte, a quei fondi ubicati ai margini del nucleo di Villa, per i quali il

Consiglio di Stato avrebbe ventilato la possibilità di valutarne

l'edificabilità, se fossero previste delle misure costruttive idonee a

contrastare il pericolo valangario, e, dall'altra parte, agli edifici compresi

nel nucleo ovest di Ossasco, ai quali sarebbe stato garantito un margine di

manovra edilizio, malgrado fossero esposti allo stesso grado di pericolo medio

delle loro proprietà. A torto. Il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge

(art. 8 cpv. 1 Cost. e in precedenza art. 4 vCost.) ha una portata necessariamente

limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Siccome occorre formare

zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo da situazioni

esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo

pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per caratteristiche e

posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto

dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto

su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid.

5a). Ora, in concreto, le misure qui in contestazione sono

sorrette da motivi senza dubbio oggettivi e ragionevoli, come ampiamente

vagliato nei considerandi precedenti. Peraltro, il riferimento degli insorgenti

ai comparti edificabili che lambiscono la parte retrostante del nucleo di Villa

è sprovvisto di qualsiasi pertinenza. Basti qui rilevare che il Governo non li

ha approvati e li ha attribuiti d'ufficio, al pari della porzione del mapp.

652, alla zona agricola (cfr. risoluzione impugnata, pag. 26 e allegato n. 3). Mentre,

per quanto riguarda gli edifici e i fondi inclusi nel perimetro del nucleo

ovest di Ossasco, il Consiglio di Stato ha esattamente applicato lo stesso

criterio utilizzato per quello est: il diniego dell'approvazione delle

categorie d'intervento per quegli edifici posti in prima linea rispetto al

fronte della valanga. Ciò ha riguardato, in concreto, la categoria

d'interevento di "edificio che può essere demolito

e ricostruito con eventuale maggior ingombro planimetrico" ai mapp. 641 e

645.

e la categoria di "nuova costruzione a volumetria vincolata" ai

mapp. 644 e 659 (cfr. risoluzione impugnata, pag. 28 e

allegato n. 5).

8.

In

conclusione, il ricorso deve dunque essere integralmente respinto. La tassa di

giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti (art. 28 legge

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL

3.3.1

).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36, 78 Cost. fed., 1, 2, 3, 6, 14, 15,

16, 26, 33 LPT, 3 OPT, 25, 28, 29, 37, 38, 67, 68 LALPT, 2, 3, 4, 6, 9 LTPN, 28

LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giudizio e le spese di complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) sono poste

a carico, in solido, dei ricorrenti.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

__________;

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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