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Decisione

90.2007.165

Non approvazione di una zona edificabile per motivi di sovradimensionamento del PR, agricoli, paesaggistici e di pericoli valangari

26 gennaio 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i pericoli naturali cui è rispettivamente può essere esposto il territorio:

quella di adozione del PZP (in origine e sino alla modifica della legge del 21

aprile 1998, in vigore dal 1. marzo 1999, chiamato catasto). Questa procedura

fornisce all'ente pianificante le informazioni necessarie onde poter

predisporre un'utilizzazione del territorio rispettosa della protezione delle

persone e dei beni materiali, senza dover far fronte a costosi interventi di

premunizione e risanamento, rispettivamente, dove necessario, serve quale base

per il disciplinamento di tali interventi (art. 3 cpv. 1 LTPN). Essa assicura

inoltre la partecipazione della popolazione e la tutela dei diritti dei

proprietari interessati. In concreto, per quanto attiene alla zona soggetta a

pericolo di valanghe interessante il nucleo di Ronco, lo svolgimento di questa

procedura non ha avuto luogo prima dell'adozione da parte dell'assemblea

comunale del piano regolatore – tant'è che i piani di dettaglio delle zone

insediate riportano le zone di pericolo valangario definite a titolo

provvisorio – bensì soltanto prima della sua approvazione da parte del Governo (cfr.

risoluzione 4 ottobre 2006, n. 4744, con cui il Consiglio di Stato ha adottato

il piano delle zone soggette a pericolo di valanghe, PZV, del comune di

Bedretto).

7.4. Con

la risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato ha introdotto d'ufficio il PZV

nel piano regolatore (piano del paesaggio, delle zone edificabili, della rete

viaria e degli EAP e piani di dettaglio; cfr. ris. cit., pag. 37, 59 e 74 lett.

O) e modificato l'art. 29 NAPR che le disciplina. Questo piano prevede zone di

pericolo, suddivise per gradi (zona rossa: pericolo elevato, zona blu: pericolo

medio). In concreto, il comparto in parola, retrostante il nucleo di Ronco, è

interessato completamente dalla zona di pericolo medio, in cui, secondo le

direttive per la considerazione del pericolo di valanghe nelle attività di

Considerandi

incidenza territoriale, la più grande riserva è generalmente di rigore nella

delimitazione di zone edificabili (cfr. Ufficio federale delle foreste e Istituto

federale per lo studio della neve e delle valanghe, doc. cit., 1984, pag. 20).

A ragione il Governo non ha approvato il comparto all'esame, e con esso la

parte interessata del mapp. 1116, in quanto la pianificazione in parola non

appariva adeguata a garantire, nel suo complesso, l'idoneità all'edificazione.

Innanzitutto, essa è stata adottata dall'assemblea comunale di Bedretto prima

dell'adozione, da parte del Consiglio di Stato, del PZV. Com'è stato spiegato,

l'esposizione di un determinato territorio a pericoli naturali può pregiudicare

l'idoneità all'edificazione dello stesso ai sensi dell'art. 15 LPT. Per questo

motivo l'accertamento puntuale, di natura tecnica, di tali pericoli deve

precedere la decisione di attribuire il territorio interessato alla zona

edificabile. La conoscenza, in particolare, del genere e del grado di pericolo

che incombono sul territorio interessato costituisce difatti un imprescindibile

elemento di valutazione, di cui l'autorità di pianificazione deve disporre onde

poter compiutamente determinarsi in merito all'idoneità all'edificazione dello

stesso e, di conseguenza, alla sua attribuzione alla zona fabbricabile. Tale

assegnazione può peraltro implicare, quale indispensabile requisito per

riconoscere l'idoneità all'edificazione, una normativa pertinente per scongiurare

i pericoli accertati nel caso di edificazione o addirittura, nei casi più

gravi, di mutare la funzione di taluni territori, rispettivamente di pianificare

delle opere di premunizione e risanamento. È quanto, in concreto, ha omesso di

attuare il comune di Bedretto per il comparto all'esame. Peraltro, per quanto

riguarda specificatamente il fondo del ricorrente, gli specialisti incaricati

di redigere la carta del pericolo di valanghe, che secondo le succitate

direttive devono essere consultati per la delimitazione delle zone edificabili

in zona di pericolo blu (doc. cit, pag. 20), hanno espressamente citato il

mapp. 1116 tra i fondi per i quali tale scelta pianificatoria deve essere

esclusa (cfr. preavviso della Sezione forestale del 24 aprile 2007, pag. 2,

doc. in atti).

8.

In

conclusione, il ricorso deve dunque essere integralmente respinto. La tassa di

giudizio e le spese devono essere poste a carico del ricorrente (art. 28 legge

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL

3.3.1

).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36, 78 Cost. fed., 1, 2, 3, 6, 14, 15,

16, 17, 18, 26, 33 LPT, 3 OPT, 25, 28, 29, 37, 38, 67, 68, 69 LALPT, 2, 3, 4,

6, 9 LTPN, 28 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Il

ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per

complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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