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Decisione

90.2007.168

Non approvazione di una zona artigianale per difetto di coordinamento con un'opera viaria di competenza cantonale

12 maggio 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella seduta del 24 ottobre 2005 il consiglio comunale di Magliaso

ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, il

mapp. 1135 è stato attribuito, per circa la metà della sua superficie, alla

zona artigianale AR, mentre la parte restante è stata suddivisa tra altre due

diverse zone d'utilizzazione: la zona residenziale commerciale R-CO4, per

quanto riguardava la fascia a contatto con la strada cantonale, e la zona

residenziale semi-estensiva R3, per ciò che concerneva la porzione retrostante,

che si estende lungo il tracciato della ferrovia FLP. Inoltre, questo fondo è

stato parzialmente gravato da un vincolo per la formazione della rotonda in

località Stallone, preposta ad allacciare alla rete viaria la futura circonvallazione

in galleria dell'abitato di Magliaso. Opera, questa, consolidata a livello di

pianificazione direttrice, segnatamente nella scheda-oggetto 12.23.1.15.b relativa

al piano dei trasporti del Luganese che, come vedremo in seguito, non è però

cresciuta in giudicato. Il mapp. 1135, di proprietà di RI 1, presenta una

superficie prativa di forma trapezoidale di 5'512 mq ed è ubicato in località

Prati Chiusi, incuneato, come detto, tra il tracciato della strada cantonale,

che lo lambisce a nord-ovest, e quello della ferrovia FLP, che lo costeggia a

sud-est.

B. Con

risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione

generale del piano regolatore di Magliaso. Il Governo non ha tuttavia approvato

la zona artigianale AR, comprendente parte del mapp. 1135, retrocedendo gli

atti al comune affinché valutasse nuovamente la sua proposta pianificatoria e,

se del caso, istituisse una zona di pianificazione. Esso ha difatti rilevato

che la scelta del comune di limitare esclusivamente a quella artigianale la

funzione del comparto in parola, espungendone completamente quella in origine residenziale,

si era più che altro fondata sulla difficoltà di prevedere misure incisive e di

risanamento, che potessero ridurre a medio-lungo termine il carico fonico e

l'inquinamento dell'aria provocato dal futuro e adiacente asse di

circonvallazione, a forte flusso di traffico. Tale scelta era dunque pertinente

nella misura in cui si poteva privilegiare la destinazione abitativa altrove,

in luoghi preservati dall'inquinamento. Ora, però, gli elementi determinanti

per giustificare la delimitazione di tale zona erano al momento rimessi in

discussione dalla sentenza del Tribunale federale, che aveva accolto il ricorso

del comune di Caslano, insorto contro la scheda-oggetto 12.23.1.15.b di piano

direttore relativa al piano dei trasporti del Luganese, riguardante anche alla

circonvallazione di Magliaso. A mente del Governo, data questa situazione di

incertezza pianificatoria, si rendeva necessario attendere l'esito degli studi,

intrapresi frattanto dalla Commissione regionale dei trasporti del Luganese

(CRTL), per risolvere il problema della viabilità del Basso Malcantone, in base

ai quali sarebbe poi stato possibile coordinare, verificare, rispettivamente

riformulare, una proposta pianificatoria per il comparto in parola. In quest'ottica,

non si giustificava nemmeno il mantenimento della previgente zona mista residenziale

artigianale RAr2, in quanto tale ordinamento strideva con la limitrofa zona

residenziale commerciale R-CO4, che risultava oltretutto interessata da un

vincolo urbanistico quale una linea di costruzione (cfr. risoluzione impugnata,

pagg. 20 e seg., 81, punto 5.3, lett. c, 83). Inoltre, con la succitata risoluzione,

il Consiglio di Stato non ha approvato i vincoli relativi al tracciato della

nuova strada di aggiramento, rotonda in località Stallone compresa, giacché

anticipavano opere di ordine superiore, la cui fase di progettazione non era però

stata ancora avviata e, pertanto, non potevano essere consolidate nel piano

regolatore. Il Governo ha quindi rinviato gli atti al comune, affinché, tramite

una variante, proponesse una confacente destinazione pianificatoria delle

superfici interessate, rispettivamente, se del caso, istituisse una misura di

salvaguardia della pianificazione (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 21 e seg.,

31 e seg., 81, punto 5.3, lett. b e h).

C. Con ricorso

22 novembre 2007, RI 1 insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo

avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e

chiedendo, in via principale, che la zona artigianale AR sia approvata, così

come adottata dal comune, e, in via subordinata, che tale zona venga approvata

con l'imposizione di una linea di costruzione, quale continuazione di quella

gravante l'adiacente zona residenziale commerciale R-CO4. La ricorrente invoca

innanzitutto la violazione del diritto di essere sentita, in quanto il Governo avrebbe

negato l'approvazione alla zona in parola senza dar modo ai proprietari toccati

di formulare le loro osservazioni. In questi casi, per prassi, osserva

l'insorgente evocando l'esempio della procedura seguita nell'ambito

dell'approvazione del piano regolatore di Rancate, il Governo sospende la

propria decisione, illustrandone le ragioni, e fissa poi un termine ragionevole

agli interessati per prendere posizione. L'omissione di questo atto procedurale

causerebbe quindi nella fattispecie anche una violazione della parità di

trattamento. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione

impugnata viola la garanzia della proprietà, giacché non è sostenuta dal

necessario interesse pubblico ed è contraria al principio della

proporzionalità. Essa rileva che i motivi che avrebbero portato l'Alta Corte

federale ad accogliere il ricorso del comune di Caslano non inciderebbero sull'assetto

pianificatorio all'esame. A mente dell'insorgente, in discussione davanti al Tribunale

federale non era il primo tratto della circonvallazione che, aggirando il paese

di Magliaso tramite una galleria, determinava di conseguenza l'impostazione pianificatoria

del comparto qui in parola, bensì unicamente il secondo tratto, ossia il fatto

di realizzare o meno una galleria pure sul territorio di Caslano. Di modo che, al

riguardo della situazione pianificatoria del comparto in parola non sussisteva

alcun elemento d'incertezza, giacché il nuovo studio delle opere viarie, su cui

si sarebbe dovuta chinare la CRTL, nulla aveva a che vedere con il tratto di

aggiramento di Magliaso. Ora, proprio perché queste opere di livello cantonale,

vale a dire il tracciato della galleria di circonvallazione e la rotonda in

località Stallone, sono state trasposte nel piano regolatore, congruentemente

con quanto risultava dalla scheda del Piano dei trasporti del luganese (PTL),

la pianificazione comunale risultava di conseguenza coordinata con esse e,

pertanto, la zona artigianale AR doveva essere approvata. Pena, aggiunge, la

lesione dell'autonomia comunale. Stando così le cose, la decisione governativa

risulta pure sproporzionata, in quanto ha posto i proprietari dei fondi

interessati nella condizione immediata di non poter utilizzare in alcun modo, a

fini edilizi, i propri fondi, giacché anche il vecchio ordinamento, che reggeva

il comparto in parola, è stato abrogato dalla stessa. Peraltro, essa ritiene

che la mancanza di una linea di costruzione non può costituire motivo sufficiente

per negare l'approvazione ad un intero comparto. Il Governo avrebbe allora

potuto inserire tale vincolo d'ufficio.

D. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la reiezione del ricorso,

mentre il municipio ne sollecita l'accoglimento.

E. Con scritto

28 marzo 2008, la ricorrente ha chiesto di sospendere la trattazione del

ricorso, nell'attesa degli sviluppi pianificatori relativi al tracciato della

circonvallazione tra Magliaso e Caslano.

F. In data 26

settembre 2008 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,

durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, in seguito

acquisite agli atti. Dopo ampia discussione le parti hanno riconfermato le

proprie allegazioni e domande e il Tribunale ha dichiarato chiusa

l'istruttoria.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c

LALPT).

Considerandi

2.

Come anticipato in narrativa, il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione

della zona artigianale AR e rinviato gli atti al comune affinché approfondisse

l'assetto pianificatorio del comparto interessato in funzione della procedura

di verifica del tracciato viario della circonvallazione nell'ambito del PTL. Il

Consiglio di Stato non ha tuttavia escluso a priori che, una volta chiariti e

consolidati gli aspetti legati alle opere di competenza cantonale, il comune

potesse, se del caso, riproporre per il comparto in parola la zona artigianale

(cfr. risoluzione impugnata, pag. 20, in fine). La risoluzione governativa impugnata non costituisce, su questo punto, una decisione finale e, pertanto,

impugnabile, bensì una decisione incidentale, che può essere impugnata solo se

causa alla ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

In

concreto, l'insorgente non dimostra che la decisione governativa su questo oggetto

le causi un danno che non potrebbe essere completamente eliminato attraverso

l'ottenimento di una decisione finale favorevole (ovvero l'approvazione della

zona artigianale AR). Il suo ricorso dovrebbe pertanto essere dichiarato irricevibile.

Va tuttavia rilevato che la giurisprudenza di questo Tribunale ritiene

soddisfatto il requisito del danno irreparabile, anche in assenza di specifica

dimostrazione da parte del ricorrente, quando la decisione governativa ha

l’effetto di rimandare nel tempo l’approvazione dell’assegnazione di un fondo

ad una zona fabbricabile e, pertanto, la sua edificazione. Ad ogni buon conto,

il gravame dev’essere respinto nel merito in forza dei motivi che seguiranno.

3.

3.1. In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -

con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000

(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999

n. 27 consid. 3).

3.2

Il

potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.

6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;

109.

Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

4.

La

ricorrente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita,

poiché il Consiglio di Stato prima di negare l'approvazione alla zona

artigianale AR non le ha dato modo di formulare osservazioni in merito. Data la

natura formale di questo diritto, la verifica della sua violazione deve

avvenire preliminarmente.

4.1

L'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sancisce il diritto

dell'interessato ad esprimersi prima che sia presa una decisione che lo

concerne, di fornire prove sui fatti suscettibili di influenzarla, di poter

consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri

argomenti (DTF 129 V 73 consid. 4.1, 127 I 54, consid. 2b, 126 I 7 consid. 2b

con rinvii; RDAT I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con

rinvii, Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, VI. edizione, Zurigo 2005, n. 836). Il diritto di essere sentito è di

natura formale: la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della

decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalla prova di un interesse da

parte del ricorrente o dalle probabilità di esito favorevole nel merito del

gravame (RDAT cit., consid. 3a, con rinvii; Häfelin/Haller, op. cit., n. 839; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/Felix Hulmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, V. edizione, Zurigo 2006, n. 1709). La giurisprudenza ammette tuttavia la possibilità, per l'autorità di

ricorso, di sanare il vizio, permettendo al ricorrente di esercitare le facoltà

sgorganti dal diritto di essere sentito di cui era stato privato dall'istanza

inferiore. Questo è però possibile solo se l'autorità di ricorso dispone dello

stesso potere cognitivo di quella inferiore; la giurisprudenza più recente

sottolinea inoltre che la sanatoria deve rimanere l'eccezione e che non può essere

ammessa nel caso che la violazione sia particolarmente grave (DTF 126 I 68

consid. 2 con rinvii; Häfelin/Müller/Hulmann, op. cit., n. 1710).

4.2

In concreto, le domande della ricorrente sono relative a questioni

di diritto, in particolare se la decisione impugnata sia sorretta da un interesse

pubblico e rispetti il principio della proporzionalità. Stante quanto detto

sopra, la violazione, se mai v'è stata, può ritenersi validamente sanata,

giacché l'insorgente ha potuto compiutamente esprimersi, con dovizia di

argomenti, attraverso il proprio allegato di ricorso davanti al Tribunale, che,

in questo caso, gode dello stesso potere cognitivo del Consiglio di Stato

(consid. 3). A tale riguardo, sanata l'eventuale violazione del diritto di

essere sentito, non occorre di conseguenza entrare nel merito della pretesa violazione

della parità di trattamento. Peraltro, si osserva che, come ha potuto ampiamente

verificare il Tribunale e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la

prassi del Governo di sospendere la decisione, anticipandone l'esito agli

interessati per formulare osservazioni, avviene di regola allorquando esso

intende intervenire sul piano regolatore con una modifica d'ufficio. Ciò che

non è stato il caso nella fattispecie, trattandosi di una semplice non

approvazione di zona con rinvio degli atti al comune per nuova proposta

pianificatoria.

5.

Giusta

l'art. 75 Cost., i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare

un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento

del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato

all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge, la pianificazione deve avere luogo

in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione

e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e

formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il

piano di utilizzazione - in Ticino detto piano regolatore - viene adottato,

secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla

scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv.

1.

LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica

(art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore

disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il

contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21

cpv. 1 LPT).

6.

Come

anticipato in narrativa, la ricorrente ritiene innanzitutto che la circonvallazione

in galleria di Magliaso, quale elemento che ha determinato l'attribuzione del

comparto - comprendente parte del suo fondo - alla zona artigianale AR, non sia

stata rimessa in discussione dalla sentenza del Tribunale federale, malgrado esso

abbia accolto il ricorso del comune di Caslano. A suo dire, l'oggetto

dell'impugnativa era limitato alla seconda tappa della circonvallazione, vale a

dire a quella riguardante soltanto il comune di Caslano. Di conseguenza, assodata

la sussistenza della soluzione di aggiramento in galleria dell'insediamento di

Magliaso, non vi sarebbe nessuna incertezza pianificatoria, tale da giustificare,

dal profilo dell'interesse pubblico, la non approvazione della zona artigianale

AR. Ritenuto, inoltre, che quel tracciato stradale, con tutte le sue

infrastrutture, è stato assunto nel piano regolatore all'esame, conformemente a

quanto sancito dal PTL, il coordinamento con la pianificazione circostante, che

ha dato luogo, tra l'altro, all'assegnazione del comparto in parola alla zona

artigianale, non poteva essere in nulla eccepito. La risoluzione governativa,

negandone l'approvazione, violerebbe allora anche l'autonomia comunale. Queste

censure ricorsuali sono prive di fondamento.

6.1

Con

l'evocato giudicato (sentenza 1P.294/2005 del 20 ottobre 2006), il Tribunale

federale ha accolto il ricorso del comune di Caslano, annullando la decisione

con cui il Gran Consiglio aveva confermato la scheda-oggetto 12.23.1.15.b di

piano direttore relativa al piano dei trasporti del Luganese (PTL). Questa scheda-oggetto,

di dato acquisito, era stata adottata dal Consiglio di Stato il 23 aprile 2002

nell'ambito della procedura di aggiornamento del piano direttore cantonale

relativo al PTL ed era volta a recepire i risultati dello studio pianificatorio

sull'attraversamento viario di Magliaso e Caslano. Essa prevedeva, in prima

fase, la realizzazione di una circonvallazione in galleria per il territorio di

Magliaso e l'adattamento dell'attuale strada di collegamento principale per il

territorio di Caslano. In quell'ambito, il Governo aveva pure adottato la

scheda-oggetto 12.23.1.15.c, tuttavia di risultato intermedio, che prevedeva

una seconda fase dell'opera, con la realizzazione di una circonvallazione in

galleria anche per il territorio di Caslano, che si sarebbe dovuta raccordare,

in zona della Magliasina, con quella di Magliaso. Orbene, come rettamente

allega la ricorrente, le due succitate schede si ponevano in contraddizione,

giacché proponevano soluzioni diverse per l'attraversamento del territorio di

Caslano: ma è proprio questo aspetto che ha portato il Tribunale federale ad

accogliere l'impugnativa di Caslano. Di conseguenza, ciò che conta e che basta ai

fini di questo giudizio è che oggetto di tale ricorso era comunque la scheda-oggetto

12.23.1.15

b, giacché l'unica impugnabile in quanto di dato acquisito (art. 18

cpv. 3 LALPT), riguardante appunto anche la circonvallazione in galleria per il

territorio di Magliaso. La decisione del Gran Consiglio che la confermava è stata

quindi annullata. Ad oggi, il Parlamento ticinese non ha preso su questo specifico

oggetto nessuna nuova decisione, pertanto la scheda-oggetto 12.23.1.15.b non è

mai entrata in vigore, giacché non è cresciuta in giudicato (art. 20 cpv. 2

LALPT). Il comune non può dunque essere da questa vincolato, salvo astenersi da

intraprendere atti pianificatori o opere pubbliche in evidente contrasto con le

previsioni del piano (art. 22 cpv. 4 LALPT).

6.2

Congruentemente

con questa premessa, va inoltre precisato che, come anticipato in narrativa, il

Consiglio di Stato, con la risoluzione impugnata, non ha approvato i vincoli

relativi al tracciato della circonvallazione, che riguardavano anche la rotonda

in località Stallone, interessante, in parte, il fondo della ricorrente. Il

Governo ha rettamente ritenuto che l'assunzione da parte della pianificazione

locale di vincoli di un'opera infrastrutturale di competenza cantonale non

poteva avvenire, giacché anticipava la procedura di progettazione della strada,

non ancora intrapresa (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 21 e seg., 31 e seg.,

81, punto 5.3, lett. b e h).

6.3

Con

la revisione generale del piano regolatore il comune ha inteso consolidare la

sua vocazione residenziale e turistica (cfr. rapporto di pianificazione,

gennaio 2006, pag. 5). Al fine di raggiungere questo obiettivo, esso ha messo a

punto un concetto insediativo che prevede, tra l'altro, in presenza di un

tessuto urbano prevalentemente costituito da edificazioni di tipo estensivo,

una leggera densificazione delle aree che più si prestano per la presenza di

spazi non ancora edificati, in modo tale da non stravolgere le caratteristiche

degli insediamenti esistenti, e una destinazione d'uso a carattere

residenziale-commerciale oppure artigianale per i fondi a contatto con

l'attuale strada cantonale, che attraversa da un capo all'altro il paese:

trattasi di quelle zone che rappresentano di fatto le nuove porte d'entrata

nord (Vallone) ed ovest (Magliasina e Stazione) del comune (cfr. rapporto di

pianificazione, gennaio 2006, pagg. 6, 16, 55, 56). In quest'ottica, la vasta

zona R2, che sotto l'imperio del previgente piano regolatore abbracciava in

pratica tutto il comprensorio abitativo del comune, è stata suddivisa in due

zone: la zona residenziale estensiva R2, conferma di quella previgente, che

comprende l'ampia fascia territoriale costeggiante, grosso modo, la riva del

lago, separata dalla stessa dall'ancor più estensiva zona residenziale speciale

riva del lago R2L, e la relativamente più intensiva zona residenziale semi-estensiva

R3, che si sviluppa nell'entroterra, attorno al comparto centrale del nucleo

del villaggio e lungo la linea ferroviaria FLP. In questo modo, il comune ha

predisposto un assetto della zona residenziale, il cui grado di sfruttamento,

nonché l'impianto volumetrico degli edifici previsti, si stemperano progressivamente,

nella misura in cui sono interessati comparti più delicati dal profilo paesaggistico

e naturalistico. Difatti, attorno all'asse della strada cantonale e a quello

della ferrovia si sviluppa l'insediamento a carattere più intensivo, formato

dal nucleo del paese, dagli insediamenti residenziali-commerciali (zona R-CO4) e

dalla zona R3. Mentre, vieppiù ci si allontana da queste infrastrutture e ci si

avvicina alla riva del lago, la zona R3 lascia il posto alla zona R2, che poi,

a sua volta, cede il passo alla zona speciale riva del lago. Questo modello

insediativo, perfettamente aderente alla realtà territoriale del comune,

realizza gli obiettivi di creare e conservare insediamenti accoglienti e di

proteggere le basi naturali della vita come il paesaggio (art. 1 cpv. 2 lett. a

e b LPT), attraverso l'osservanza di principi pianificatori, secondo i quali

occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti,

rispettivamente tenere libere le rive dei laghi ed agevolarne il pubblico

accesso (art. 3 cpv. 2 lett. b e c LPT).

6.4

In

particolare, per quanto riguarda la strada cantonale, al fine di rafforzare il

concetto di asse insediativo, circoscritto al troncone compreso tra le due

rotonde, l'una a nord del nucleo, l'altra, ad ovest dello stesso, a cui si

raccorda la strada di circonvallazione, il comune ha predisposto, come già

detto, l'inserimento lungo entrambi i lati di una zona residenziale commerciale

R-CO4, che di regola impone al pian terreno una destinazione

commerciale/servizi, mentre i piani superiori possono essere adibiti a

residenza. A circa 7 m dal ciglio della strada sono state previste linee di costruzione,

accompagnate dalla piantumazione di alberature, allo scopo di realizzare una

specie di "boulevard", quale porta d'entrata al comune da nord e da

ovest (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pag. 61 e seg.). All''esterno

della porta d'entrata nord, in direzione di Agno, in località Vallone, in corrispondenza

della rotonda non approvata dal Governo, da cui si diparte la circonvallazione

in galleria, il comune ha delimitato, come prosecuzione della zona R-CO4, la

zona artigianale AR all'esame. Come ha rettamente osservato il Consiglio di

Stato, l'unica ragione addotta dal comune a sostegno di questa limitazione

delle destinazioni alle sole attività artigianali risiede sostanzialmente nella

difficoltà di prevedere misure incisive che possano ridurre a medio lungo

termine il carico fonico esistente e l'inquinamento dell'aria provocato dal

forte flusso di traffico (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pag.

62). In altri termini, il comune ha espunto da tale comparto la residenza, limitandosi

ad ammettere soltanto le attività lavorative, in quanto la destinazione abitativa,

con la previsione della circonvallazione, avrebbe trovato una sua localizzazione

privilegiata, dal profilo ambientale, lungo l'asse della strada cantonale

racchiuso fra le due rotonde. Ora, tuttavia, come rilevato ai considerandi

precedenti, la previsione della circonvallazione è stata rimessa in discussione

e, con essa, l'elemento che ha determinato la cesura tra il comparto a

destinazione abitativa, costituente dal profilo urbanistico, per mezzo anche

della linea di costruzione, la porta d'entrata nord del nucleo, e quello

periferico a destinazione esclusivamente lavorativa qui all'esame: vale a dire

la rotonda in località Vallone, intesa quale punto di riferimento da cui si

dipartiva il tracciato della circonvallazione di Magliaso.

6.5

Stante quanto precede, il Tribunale non può che far sue le ragioni addotte dal

Consiglio di Stato per negare l'approvazione della zona artigianale AR. Caduto

l'elemento di cesura, la zona in parola, rispetto al comparto limitrofo assegnato

alla zona R-CO4, non si giustifica più dal profilo urbanistico, giacché non sarebbe

possibile ravvisare la componente territoriale e infrastrutturale che ha determinato,

in quel luogo, la creazione della porta d'entrata nord, né si legittima dal

profilo ambientale. Difatti, a quest'ultimo riguardo, va rilevato che, in

assenza della circonvallazione, i problemi generati dal traffico, che a detta

del comune avrebbero condizionato la pianificazione del comparto in parola, sono

gli stessi che investiranno i comparti edificabili che si affacciano lungo la

strada cantonale, che in precedenza, nelle previsioni, erano invece salvaguardati

dal tracciato di aggiramento. Di converso, qualora, per ipotesi, gli studi

intrapresi dalla CRTL facciano optare per una soluzione di aggiramento analoga

a quella a suo tempo considerata dalla scheda-oggetto 12.23.1.15.b di piano

direttore relativa al PTL, di risultato intermedio, adottata dal Consiglio di

Stato il 25 novembre 1998, poi sostituita da quella adottata il 23 aprile 2002,

di cui si è detto in precedenza, si delineerebbero per il comparto all'esame alcune

opportunità pianificatorie, che permetterebbero una soluzione più congruente

con il già citato concetto insediativo, posto alla base del piano regolatore.

La scelta a suo tempo adottata consisteva in un tracciato di aggiramento, che

si diramava dalla strada cantonale in località Vigotti, ubicazione ben più a

nord rispetto alla soluzione che l'ha in seguito sostituita, in località

Vallone. Con questa opzione, il comparto qui in discussione sarebbe anch'esso risparmiato

dai forti flussi di traffico e condividerebbe quindi le stesse favorevoli condizioni

territoriali e ambientali della zona R-CO4, in modo tale che la destinazione

residenziale potrebbe entrare di nuovo in linea di conto. Ciò consentirebbe di

attuare in maniera più coerente, completa e ottimale, rispetto alla soluzione

non approvata, il concetto di porta d'entrata nord al nucleo del paese,

realizzando, in concomitanza, l'obiettivo di riqualifica e ristrutturazione delle

aree adiacenti alla strada cantonale. Da queste considerazioni, formulate a

semplice titolo esemplificativo, risulta con ogni evidenza che l'incertezza

pianificatoria che grava il comparto all'esame, dipendente com'è dalle

risultanze degli indirizzi della pianificazione di ordine superiore relativi

alla circonvallazione, è più che manifesta e concreta. Un trattamento attento

va dunque riservato ad un comparto che, per ampiezza, per ubicazione e, non da

ultimo, per il fatto di essere ancora in gran parte inedificato, è

strategicamente importante per il comprensorio edificabile comunale. La

risoluzione governativa che non approva la zona artigianale AR e rinvia gli

atti al comune, affinché, a seconda delle soluzioni scaturite dagli studi intrapresi

sulla circonvallazione, ne coordini poi il proprio piano regolatore, è senz'altro

fondata e va dunque tutelata (art. 2 LPT).

7.

In

conclusione, per le pregresse motivazioni, il ricorso deve dunque essere

integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a

carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 29, 36 Cost. fed., 2, 3, 26, 33

LPT, 3 OPT, 20, 22, 24, 25, 28, 37, 38 LALPT, 28, 44 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La ricorrente

è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi

fr. 2'200.- (duemiladuecento).

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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