90.2007.168
Non approvazione di una zona artigianale per difetto di coordinamento con un'opera viaria di competenza cantonale
12 maggio 2009Italiano24 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
90.2007.168
Data decisione, Autorità:
12.05.2009, TRAM
Titolo:
Non approvazione di una zona artigianale per difetto di coordinamento con un'opera viaria di competenza cantonale
ARRETRAMENTO
DESTINAZIONE
INQUINAMENTO FONICO
PIANO DIRETTORE
PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI
STRADA
VIALE ALBERATO
ZONA ARTIGIANALE
ZONA RESIDENZIALE
art. 26 COST
art. 29 COST
art. 36 COST
art. 20 LALPT
art. 22 LALPT
art. 24 LALPT
art. 25 LALPT
art. 44 LPAMM
art. 2 LPT
art. 3 LPT
art. 26 LPT
art. 3 OPT
Incarto n.
90.2007.168
Lugano
12 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 novembre 2007 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano regolatore
del comune di Magliaso;
viste le risposte:
- 21 dicembre 2007 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio;
- 8 gennaio 2008 del
municipio di Magliaso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella seduta del 24 ottobre 2005 il consiglio comunale di Magliaso
ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, il
mapp. 1135 è stato attribuito, per circa la metà della sua superficie, alla
zona artigianale AR, mentre la parte restante è stata suddivisa tra altre due
diverse zone d'utilizzazione: la zona residenziale commerciale R-CO4, per
quanto riguardava la fascia a contatto con la strada cantonale, e la zona
residenziale semi-estensiva R3, per ciò che concerneva la porzione retrostante,
che si estende lungo il tracciato della ferrovia FLP. Inoltre, questo fondo è
stato parzialmente gravato da un vincolo per la formazione della rotonda in
località Stallone, preposta ad allacciare alla rete viaria la futura circonvallazione
in galleria dell'abitato di Magliaso. Opera, questa, consolidata a livello di
pianificazione direttrice, segnatamente nella scheda-oggetto 12.23.1.15.b relativa
al piano dei trasporti del Luganese che, come vedremo in seguito, non è però
cresciuta in giudicato. Il mapp. 1135, di proprietà di RI 1, presenta una
superficie prativa di forma trapezoidale di 5'512 mq ed è ubicato in località
Prati Chiusi, incuneato, come detto, tra il tracciato della strada cantonale,
che lo lambisce a nord-ovest, e quello della ferrovia FLP, che lo costeggia a
sud-est.
B. Con
risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione
generale del piano regolatore di Magliaso. Il Governo non ha tuttavia approvato
la zona artigianale AR, comprendente parte del mapp. 1135, retrocedendo gli
atti al comune affinché valutasse nuovamente la sua proposta pianificatoria e,
se del caso, istituisse una zona di pianificazione. Esso ha difatti rilevato
che la scelta del comune di limitare esclusivamente a quella artigianale la
funzione del comparto in parola, espungendone completamente quella in origine residenziale,
si era più che altro fondata sulla difficoltà di prevedere misure incisive e di
risanamento, che potessero ridurre a medio-lungo termine il carico fonico e
l'inquinamento dell'aria provocato dal futuro e adiacente asse di
circonvallazione, a forte flusso di traffico. Tale scelta era dunque pertinente
nella misura in cui si poteva privilegiare la destinazione abitativa altrove,
in luoghi preservati dall'inquinamento. Ora, però, gli elementi determinanti
per giustificare la delimitazione di tale zona erano al momento rimessi in
discussione dalla sentenza del Tribunale federale, che aveva accolto il ricorso
del comune di Caslano, insorto contro la scheda-oggetto 12.23.1.15.b di piano
direttore relativa al piano dei trasporti del Luganese, riguardante anche alla
circonvallazione di Magliaso. A mente del Governo, data questa situazione di
incertezza pianificatoria, si rendeva necessario attendere l'esito degli studi,
intrapresi frattanto dalla Commissione regionale dei trasporti del Luganese
(CRTL), per risolvere il problema della viabilità del Basso Malcantone, in base
ai quali sarebbe poi stato possibile coordinare, verificare, rispettivamente
riformulare, una proposta pianificatoria per il comparto in parola. In quest'ottica,
non si giustificava nemmeno il mantenimento della previgente zona mista residenziale
artigianale RAr2, in quanto tale ordinamento strideva con la limitrofa zona
residenziale commerciale R-CO4, che risultava oltretutto interessata da un
vincolo urbanistico quale una linea di costruzione (cfr. risoluzione impugnata,
pagg. 20 e seg., 81, punto 5.3, lett. c, 83). Inoltre, con la succitata risoluzione,
il Consiglio di Stato non ha approvato i vincoli relativi al tracciato della
nuova strada di aggiramento, rotonda in località Stallone compresa, giacché
anticipavano opere di ordine superiore, la cui fase di progettazione non era però
stata ancora avviata e, pertanto, non potevano essere consolidate nel piano
regolatore. Il Governo ha quindi rinviato gli atti al comune, affinché, tramite
una variante, proponesse una confacente destinazione pianificatoria delle
superfici interessate, rispettivamente, se del caso, istituisse una misura di
salvaguardia della pianificazione (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 21 e seg.,
31 e seg., 81, punto 5.3, lett. b e h).
C. Con ricorso
22 novembre 2007, RI 1 insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo
avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e
chiedendo, in via principale, che la zona artigianale AR sia approvata, così
come adottata dal comune, e, in via subordinata, che tale zona venga approvata
con l'imposizione di una linea di costruzione, quale continuazione di quella
gravante l'adiacente zona residenziale commerciale R-CO4. La ricorrente invoca
innanzitutto la violazione del diritto di essere sentita, in quanto il Governo avrebbe
negato l'approvazione alla zona in parola senza dar modo ai proprietari toccati
di formulare le loro osservazioni. In questi casi, per prassi, osserva
l'insorgente evocando l'esempio della procedura seguita nell'ambito
dell'approvazione del piano regolatore di Rancate, il Governo sospende la
propria decisione, illustrandone le ragioni, e fissa poi un termine ragionevole
agli interessati per prendere posizione. L'omissione di questo atto procedurale
causerebbe quindi nella fattispecie anche una violazione della parità di
trattamento. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione
impugnata viola la garanzia della proprietà, giacché non è sostenuta dal
necessario interesse pubblico ed è contraria al principio della
proporzionalità. Essa rileva che i motivi che avrebbero portato l'Alta Corte
federale ad accogliere il ricorso del comune di Caslano non inciderebbero sull'assetto
pianificatorio all'esame. A mente dell'insorgente, in discussione davanti al Tribunale
federale non era il primo tratto della circonvallazione che, aggirando il paese
di Magliaso tramite una galleria, determinava di conseguenza l'impostazione pianificatoria
del comparto qui in parola, bensì unicamente il secondo tratto, ossia il fatto
di realizzare o meno una galleria pure sul territorio di Caslano. Di modo che, al
riguardo della situazione pianificatoria del comparto in parola non sussisteva
alcun elemento d'incertezza, giacché il nuovo studio delle opere viarie, su cui
si sarebbe dovuta chinare la CRTL, nulla aveva a che vedere con il tratto di
aggiramento di Magliaso. Ora, proprio perché queste opere di livello cantonale,
vale a dire il tracciato della galleria di circonvallazione e la rotonda in
località Stallone, sono state trasposte nel piano regolatore, congruentemente
con quanto risultava dalla scheda del Piano dei trasporti del luganese (PTL),
la pianificazione comunale risultava di conseguenza coordinata con esse e,
pertanto, la zona artigianale AR doveva essere approvata. Pena, aggiunge, la
lesione dell'autonomia comunale. Stando così le cose, la decisione governativa
risulta pure sproporzionata, in quanto ha posto i proprietari dei fondi
interessati nella condizione immediata di non poter utilizzare in alcun modo, a
fini edilizi, i propri fondi, giacché anche il vecchio ordinamento, che reggeva
il comparto in parola, è stato abrogato dalla stessa. Peraltro, essa ritiene
che la mancanza di una linea di costruzione non può costituire motivo sufficiente
per negare l'approvazione ad un intero comparto. Il Governo avrebbe allora
potuto inserire tale vincolo d'ufficio.
D. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la reiezione del ricorso,
mentre il municipio ne sollecita l'accoglimento.
E. Con scritto
28 marzo 2008, la ricorrente ha chiesto di sospendere la trattazione del
ricorso, nell'attesa degli sviluppi pianificatori relativi al tracciato della
circonvallazione tra Magliaso e Caslano.
F. In data 26
settembre 2008 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,
durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, in seguito
acquisite agli atti. Dopo ampia discussione le parti hanno riconfermato le
proprie allegazioni e domande e il Tribunale ha dichiarato chiusa
l'istruttoria.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c
LALPT).
Considerandi
2.
Come anticipato in narrativa, il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione
della zona artigianale AR e rinviato gli atti al comune affinché approfondisse
l'assetto pianificatorio del comparto interessato in funzione della procedura
di verifica del tracciato viario della circonvallazione nell'ambito del PTL. Il
Consiglio di Stato non ha tuttavia escluso a priori che, una volta chiariti e
consolidati gli aspetti legati alle opere di competenza cantonale, il comune
potesse, se del caso, riproporre per il comparto in parola la zona artigianale
(cfr. risoluzione impugnata, pag. 20, in fine). La risoluzione governativa impugnata non costituisce, su questo punto, una decisione finale e, pertanto,
impugnabile, bensì una decisione incidentale, che può essere impugnata solo se
causa alla ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
In
concreto, l'insorgente non dimostra che la decisione governativa su questo oggetto
le causi un danno che non potrebbe essere completamente eliminato attraverso
l'ottenimento di una decisione finale favorevole (ovvero l'approvazione della
zona artigianale AR). Il suo ricorso dovrebbe pertanto essere dichiarato irricevibile.
Va tuttavia rilevato che la giurisprudenza di questo Tribunale ritiene
soddisfatto il requisito del danno irreparabile, anche in assenza di specifica
dimostrazione da parte del ricorrente, quando la decisione governativa ha
l’effetto di rimandare nel tempo l’approvazione dell’assegnazione di un fondo
ad una zona fabbricabile e, pertanto, la sua edificazione. Ad ogni buon conto,
il gravame dev’essere respinto nel merito in forza dei motivi che seguiranno.
3.
3.1. In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -
con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità
ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000
(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999
n. 27 consid. 3).
3.2
Il
potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.
6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter
ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene
quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;
109.
Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica
d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
4.
La
ricorrente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita,
poiché il Consiglio di Stato prima di negare l'approvazione alla zona
artigianale AR non le ha dato modo di formulare osservazioni in merito. Data la
natura formale di questo diritto, la verifica della sua violazione deve
avvenire preliminarmente.
4.1
L'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sancisce il diritto
dell'interessato ad esprimersi prima che sia presa una decisione che lo
concerne, di fornire prove sui fatti suscettibili di influenzarla, di poter
consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri
argomenti (DTF 129 V 73 consid. 4.1, 127 I 54, consid. 2b, 126 I 7 consid. 2b
con rinvii; RDAT I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con
rinvii, Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, VI. edizione, Zurigo 2005, n. 836). Il diritto di essere sentito è di
natura formale: la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della
decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalla prova di un interesse da
parte del ricorrente o dalle probabilità di esito favorevole nel merito del
gravame (RDAT cit., consid. 3a, con rinvii; Häfelin/Haller, op. cit., n. 839; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/Felix Hulmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, V. edizione, Zurigo 2006, n. 1709). La giurisprudenza ammette tuttavia la possibilità, per l'autorità di
ricorso, di sanare il vizio, permettendo al ricorrente di esercitare le facoltà
sgorganti dal diritto di essere sentito di cui era stato privato dall'istanza
inferiore. Questo è però possibile solo se l'autorità di ricorso dispone dello
stesso potere cognitivo di quella inferiore; la giurisprudenza più recente
sottolinea inoltre che la sanatoria deve rimanere l'eccezione e che non può essere
ammessa nel caso che la violazione sia particolarmente grave (DTF 126 I 68
consid. 2 con rinvii; Häfelin/Müller/Hulmann, op. cit., n. 1710).
4.2
In concreto, le domande della ricorrente sono relative a questioni
di diritto, in particolare se la decisione impugnata sia sorretta da un interesse
pubblico e rispetti il principio della proporzionalità. Stante quanto detto
sopra, la violazione, se mai v'è stata, può ritenersi validamente sanata,
giacché l'insorgente ha potuto compiutamente esprimersi, con dovizia di
argomenti, attraverso il proprio allegato di ricorso davanti al Tribunale, che,
in questo caso, gode dello stesso potere cognitivo del Consiglio di Stato
(consid. 3). A tale riguardo, sanata l'eventuale violazione del diritto di
essere sentito, non occorre di conseguenza entrare nel merito della pretesa violazione
della parità di trattamento. Peraltro, si osserva che, come ha potuto ampiamente
verificare il Tribunale e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la
prassi del Governo di sospendere la decisione, anticipandone l'esito agli
interessati per formulare osservazioni, avviene di regola allorquando esso
intende intervenire sul piano regolatore con una modifica d'ufficio. Ciò che
non è stato il caso nella fattispecie, trattandosi di una semplice non
approvazione di zona con rinvio degli atti al comune per nuova proposta
pianificatoria.
5.
Giusta
l'art. 75 Cost., i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare
un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento
del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato
all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge, la pianificazione deve avere luogo
in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione
e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e
formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il
piano di utilizzazione - in Ticino detto piano regolatore - viene adottato,
secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla
scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv.
1.
LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica
(art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore
disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il
contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21
cpv. 1 LPT).
6.
Come
anticipato in narrativa, la ricorrente ritiene innanzitutto che la circonvallazione
in galleria di Magliaso, quale elemento che ha determinato l'attribuzione del
comparto - comprendente parte del suo fondo - alla zona artigianale AR, non sia
stata rimessa in discussione dalla sentenza del Tribunale federale, malgrado esso
abbia accolto il ricorso del comune di Caslano. A suo dire, l'oggetto
dell'impugnativa era limitato alla seconda tappa della circonvallazione, vale a
dire a quella riguardante soltanto il comune di Caslano. Di conseguenza, assodata
la sussistenza della soluzione di aggiramento in galleria dell'insediamento di
Magliaso, non vi sarebbe nessuna incertezza pianificatoria, tale da giustificare,
dal profilo dell'interesse pubblico, la non approvazione della zona artigianale
AR. Ritenuto, inoltre, che quel tracciato stradale, con tutte le sue
infrastrutture, è stato assunto nel piano regolatore all'esame, conformemente a
quanto sancito dal PTL, il coordinamento con la pianificazione circostante, che
ha dato luogo, tra l'altro, all'assegnazione del comparto in parola alla zona
artigianale, non poteva essere in nulla eccepito. La risoluzione governativa,
negandone l'approvazione, violerebbe allora anche l'autonomia comunale. Queste
censure ricorsuali sono prive di fondamento.
6.1
Con
l'evocato giudicato (sentenza 1P.294/2005 del 20 ottobre 2006), il Tribunale
federale ha accolto il ricorso del comune di Caslano, annullando la decisione
con cui il Gran Consiglio aveva confermato la scheda-oggetto 12.23.1.15.b di
piano direttore relativa al piano dei trasporti del Luganese (PTL). Questa scheda-oggetto,
di dato acquisito, era stata adottata dal Consiglio di Stato il 23 aprile 2002
nell'ambito della procedura di aggiornamento del piano direttore cantonale
relativo al PTL ed era volta a recepire i risultati dello studio pianificatorio
sull'attraversamento viario di Magliaso e Caslano. Essa prevedeva, in prima
fase, la realizzazione di una circonvallazione in galleria per il territorio di
Magliaso e l'adattamento dell'attuale strada di collegamento principale per il
territorio di Caslano. In quell'ambito, il Governo aveva pure adottato la
scheda-oggetto 12.23.1.15.c, tuttavia di risultato intermedio, che prevedeva
una seconda fase dell'opera, con la realizzazione di una circonvallazione in
galleria anche per il territorio di Caslano, che si sarebbe dovuta raccordare,
in zona della Magliasina, con quella di Magliaso. Orbene, come rettamente
allega la ricorrente, le due succitate schede si ponevano in contraddizione,
giacché proponevano soluzioni diverse per l'attraversamento del territorio di
Caslano: ma è proprio questo aspetto che ha portato il Tribunale federale ad
accogliere l'impugnativa di Caslano. Di conseguenza, ciò che conta e che basta ai
fini di questo giudizio è che oggetto di tale ricorso era comunque la scheda-oggetto
12.23.1.15
b, giacché l'unica impugnabile in quanto di dato acquisito (art. 18
cpv. 3 LALPT), riguardante appunto anche la circonvallazione in galleria per il
territorio di Magliaso. La decisione del Gran Consiglio che la confermava è stata
quindi annullata. Ad oggi, il Parlamento ticinese non ha preso su questo specifico
oggetto nessuna nuova decisione, pertanto la scheda-oggetto 12.23.1.15.b non è
mai entrata in vigore, giacché non è cresciuta in giudicato (art. 20 cpv. 2
LALPT). Il comune non può dunque essere da questa vincolato, salvo astenersi da
intraprendere atti pianificatori o opere pubbliche in evidente contrasto con le
previsioni del piano (art. 22 cpv. 4 LALPT).
6.2
Congruentemente
con questa premessa, va inoltre precisato che, come anticipato in narrativa, il
Consiglio di Stato, con la risoluzione impugnata, non ha approvato i vincoli
relativi al tracciato della circonvallazione, che riguardavano anche la rotonda
in località Stallone, interessante, in parte, il fondo della ricorrente. Il
Governo ha rettamente ritenuto che l'assunzione da parte della pianificazione
locale di vincoli di un'opera infrastrutturale di competenza cantonale non
poteva avvenire, giacché anticipava la procedura di progettazione della strada,
non ancora intrapresa (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 21 e seg., 31 e seg.,
81, punto 5.3, lett. b e h).
6.3
Con
la revisione generale del piano regolatore il comune ha inteso consolidare la
sua vocazione residenziale e turistica (cfr. rapporto di pianificazione,
gennaio 2006, pag. 5). Al fine di raggiungere questo obiettivo, esso ha messo a
punto un concetto insediativo che prevede, tra l'altro, in presenza di un
tessuto urbano prevalentemente costituito da edificazioni di tipo estensivo,
una leggera densificazione delle aree che più si prestano per la presenza di
spazi non ancora edificati, in modo tale da non stravolgere le caratteristiche
degli insediamenti esistenti, e una destinazione d'uso a carattere
residenziale-commerciale oppure artigianale per i fondi a contatto con
l'attuale strada cantonale, che attraversa da un capo all'altro il paese:
trattasi di quelle zone che rappresentano di fatto le nuove porte d'entrata
nord (Vallone) ed ovest (Magliasina e Stazione) del comune (cfr. rapporto di
pianificazione, gennaio 2006, pagg. 6, 16, 55, 56). In quest'ottica, la vasta
zona R2, che sotto l'imperio del previgente piano regolatore abbracciava in
pratica tutto il comprensorio abitativo del comune, è stata suddivisa in due
zone: la zona residenziale estensiva R2, conferma di quella previgente, che
comprende l'ampia fascia territoriale costeggiante, grosso modo, la riva del
lago, separata dalla stessa dall'ancor più estensiva zona residenziale speciale
riva del lago R2L, e la relativamente più intensiva zona residenziale semi-estensiva
R3, che si sviluppa nell'entroterra, attorno al comparto centrale del nucleo
del villaggio e lungo la linea ferroviaria FLP. In questo modo, il comune ha
predisposto un assetto della zona residenziale, il cui grado di sfruttamento,
nonché l'impianto volumetrico degli edifici previsti, si stemperano progressivamente,
nella misura in cui sono interessati comparti più delicati dal profilo paesaggistico
e naturalistico. Difatti, attorno all'asse della strada cantonale e a quello
della ferrovia si sviluppa l'insediamento a carattere più intensivo, formato
dal nucleo del paese, dagli insediamenti residenziali-commerciali (zona R-CO4) e
dalla zona R3. Mentre, vieppiù ci si allontana da queste infrastrutture e ci si
avvicina alla riva del lago, la zona R3 lascia il posto alla zona R2, che poi,
a sua volta, cede il passo alla zona speciale riva del lago. Questo modello
insediativo, perfettamente aderente alla realtà territoriale del comune,
realizza gli obiettivi di creare e conservare insediamenti accoglienti e di
proteggere le basi naturali della vita come il paesaggio (art. 1 cpv. 2 lett. a
e b LPT), attraverso l'osservanza di principi pianificatori, secondo i quali
occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti,
rispettivamente tenere libere le rive dei laghi ed agevolarne il pubblico
accesso (art. 3 cpv. 2 lett. b e c LPT).
6.4
In
particolare, per quanto riguarda la strada cantonale, al fine di rafforzare il
concetto di asse insediativo, circoscritto al troncone compreso tra le due
rotonde, l'una a nord del nucleo, l'altra, ad ovest dello stesso, a cui si
raccorda la strada di circonvallazione, il comune ha predisposto, come già
detto, l'inserimento lungo entrambi i lati di una zona residenziale commerciale
R-CO4, che di regola impone al pian terreno una destinazione
commerciale/servizi, mentre i piani superiori possono essere adibiti a
residenza. A circa 7 m dal ciglio della strada sono state previste linee di costruzione,
accompagnate dalla piantumazione di alberature, allo scopo di realizzare una
specie di "boulevard", quale porta d'entrata al comune da nord e da
ovest (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pag. 61 e seg.). All''esterno
della porta d'entrata nord, in direzione di Agno, in località Vallone, in corrispondenza
della rotonda non approvata dal Governo, da cui si diparte la circonvallazione
in galleria, il comune ha delimitato, come prosecuzione della zona R-CO4, la
zona artigianale AR all'esame. Come ha rettamente osservato il Consiglio di
Stato, l'unica ragione addotta dal comune a sostegno di questa limitazione
delle destinazioni alle sole attività artigianali risiede sostanzialmente nella
difficoltà di prevedere misure incisive che possano ridurre a medio lungo
termine il carico fonico esistente e l'inquinamento dell'aria provocato dal
forte flusso di traffico (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pag.
62). In altri termini, il comune ha espunto da tale comparto la residenza, limitandosi
ad ammettere soltanto le attività lavorative, in quanto la destinazione abitativa,
con la previsione della circonvallazione, avrebbe trovato una sua localizzazione
privilegiata, dal profilo ambientale, lungo l'asse della strada cantonale
racchiuso fra le due rotonde. Ora, tuttavia, come rilevato ai considerandi
precedenti, la previsione della circonvallazione è stata rimessa in discussione
e, con essa, l'elemento che ha determinato la cesura tra il comparto a
destinazione abitativa, costituente dal profilo urbanistico, per mezzo anche
della linea di costruzione, la porta d'entrata nord del nucleo, e quello
periferico a destinazione esclusivamente lavorativa qui all'esame: vale a dire
la rotonda in località Vallone, intesa quale punto di riferimento da cui si
dipartiva il tracciato della circonvallazione di Magliaso.
6.5
Stante quanto precede, il Tribunale non può che far sue le ragioni addotte dal
Consiglio di Stato per negare l'approvazione della zona artigianale AR. Caduto
l'elemento di cesura, la zona in parola, rispetto al comparto limitrofo assegnato
alla zona R-CO4, non si giustifica più dal profilo urbanistico, giacché non sarebbe
possibile ravvisare la componente territoriale e infrastrutturale che ha determinato,
in quel luogo, la creazione della porta d'entrata nord, né si legittima dal
profilo ambientale. Difatti, a quest'ultimo riguardo, va rilevato che, in
assenza della circonvallazione, i problemi generati dal traffico, che a detta
del comune avrebbero condizionato la pianificazione del comparto in parola, sono
gli stessi che investiranno i comparti edificabili che si affacciano lungo la
strada cantonale, che in precedenza, nelle previsioni, erano invece salvaguardati
dal tracciato di aggiramento. Di converso, qualora, per ipotesi, gli studi
intrapresi dalla CRTL facciano optare per una soluzione di aggiramento analoga
a quella a suo tempo considerata dalla scheda-oggetto 12.23.1.15.b di piano
direttore relativa al PTL, di risultato intermedio, adottata dal Consiglio di
Stato il 25 novembre 1998, poi sostituita da quella adottata il 23 aprile 2002,
di cui si è detto in precedenza, si delineerebbero per il comparto all'esame alcune
opportunità pianificatorie, che permetterebbero una soluzione più congruente
con il già citato concetto insediativo, posto alla base del piano regolatore.
La scelta a suo tempo adottata consisteva in un tracciato di aggiramento, che
si diramava dalla strada cantonale in località Vigotti, ubicazione ben più a
nord rispetto alla soluzione che l'ha in seguito sostituita, in località
Vallone. Con questa opzione, il comparto qui in discussione sarebbe anch'esso risparmiato
dai forti flussi di traffico e condividerebbe quindi le stesse favorevoli condizioni
territoriali e ambientali della zona R-CO4, in modo tale che la destinazione
residenziale potrebbe entrare di nuovo in linea di conto. Ciò consentirebbe di
attuare in maniera più coerente, completa e ottimale, rispetto alla soluzione
non approvata, il concetto di porta d'entrata nord al nucleo del paese,
realizzando, in concomitanza, l'obiettivo di riqualifica e ristrutturazione delle
aree adiacenti alla strada cantonale. Da queste considerazioni, formulate a
semplice titolo esemplificativo, risulta con ogni evidenza che l'incertezza
pianificatoria che grava il comparto all'esame, dipendente com'è dalle
risultanze degli indirizzi della pianificazione di ordine superiore relativi
alla circonvallazione, è più che manifesta e concreta. Un trattamento attento
va dunque riservato ad un comparto che, per ampiezza, per ubicazione e, non da
ultimo, per il fatto di essere ancora in gran parte inedificato, è
strategicamente importante per il comprensorio edificabile comunale. La
risoluzione governativa che non approva la zona artigianale AR e rinvia gli
atti al comune, affinché, a seconda delle soluzioni scaturite dagli studi intrapresi
sulla circonvallazione, ne coordini poi il proprio piano regolatore, è senz'altro
fondata e va dunque tutelata (art. 2 LPT).
7.
In
conclusione, per le pregresse motivazioni, il ricorso deve dunque essere
integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a
carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 29, 36 Cost. fed., 2, 3, 26, 33
LPT, 3 OPT, 20, 22, 24, 25, 28, 37, 38 LALPT, 28, 44 LPamm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La ricorrente
è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi
fr. 2'200.- (duemiladuecento).
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).
4. Intimazione
a:
;
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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