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Decisione

90.2007.17

Ristrutturazione di un comparto in funzione della creazione di una passeggiata a lago

7 dicembre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i lati della strada. Peraltro, non sussiste alcun dubbio circa l'idoneità e la

necessità di un marciapiede lungo il lato di una strada che ne difetta

attualmente e in cui la maggior parte delle edificazioni sono ubicate a ridosso

del campo stradale. La sussistenza di un interesse pubblico preponderante deve

dunque essere riconosciuta.

5.2. Per

quanto concerne l'interesse pubblico alla formazione di percorsi pedonali lungo

la riva lacustre valgono gli stessi motivi illustrati in precedenza, con

l'aggiunta che il comparto all'esame è interessato dalla scheda di

coordinamento 9.19 del piano direttore, di dato acquisito, inerente per

l'appunto le passeggiate a lago. Difatti, il piano n. 14 delle rappresentazioni

grafiche del piano direttore indica in scala 1:25'000 un tracciato sommario

che, dal lungolago prospiciente il nucleo di __________, attraversando il __________,

raggiunge il debarcadero di __________, per poi proseguire, attraversando il

comparto delle Cantine di __________, fino a quello delle Cantine di __________

(cfr. anche, allegato alla scheda di coordinamento 9.19, codice 9.19.6). I

comuni interessati devono quindi consolidare nei rispettivi piani regolatori la

realizzazione delle passeggiate a lago, definendo con sufficiente precisione il

loro tracciato. Scopo del coordinamento è di incrementare le possibilità di pubblica

fruizione delle rive dei laghi promuovendo la realizzazione, da parte degli

enti pubblici, di passeggiate attrezzate, nel rispetto delle esigenze del

paesaggio e della natura. Ciò, con la consapevolezza che - si rileva dal testo

Considerandi

della scheda di coordinamento 9.19 per quanto riguarda i conflitti - la realizzazione

delle tratte individuate come idonee si scontra talora con problemi di natura

tecnica, che richiedono interventi costosi. È il caso dell'avversata variante,

che prevede un tracciato soltanto in parte direttamente a contatto con il lago,

giacché ostruito da alcuni edifici ubicati sulla riva, tra cui alcune delle

citate infrastrutture alberghiere, che hanno obbligato il comune ad un loro aggiramento

a monte, sviluppando la passeggiata, in alcuni tratti, lungo la strada cantonale.

Nondimeno, questo tracciato, benché intaccato da una certa qual frammentazione,

realizza in ogni caso una sufficiente fruizione pubblica del lago, con quasi il

60% del percorso a ridosso della riva, tale da essere congruente con gli

obiettivi di piano direttore testé menzionati. Per questi motivi, va indubbiamente

riconosciuto l'interesse pubblico alla passeggiata a lago e allo specifico

tracciato, così come previsto dalla variante in contestazione.

5.3

Ciò

premesso, per quanto riguarda la fruizione dei posteggi, previsti dalla variante

nella fascia circoscritta a monte dalla strada cantonale e a valle dal

tracciato della passeggiata a lago, va osservato che, contrariamente a quanto sostengono

i ricorrenti, gli stalli non sono ubicati a diretto contatto con la

carreggiata, bensì arretrati dalla stessa - con un grado di precisione che si

può esigere dalla lettura di un piano in scala 1:1'000 - di 1.5 m. Misura,

questa, che, unitamente alla larghezza del campo stradale di 5 m, che consente

un agevole incrocio fra due autovetture, e alla velocità contenuta, data dalle

future misure di moderazione del traffico, garantisce un congruo spazio ai

veicoli per effettuare in sicurezza le manovre di parcheggio in entrata ed in

uscita. La censura ricorsuale va, pertanto, respinta.

6.

In

conclusione, per le pregresse motivazioni il ricorso deve dunque essere integralmente

respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico, in solido,

degli insorgenti (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. I

ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e

delle spese per complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113

ss LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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