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Decisione

90.2007.171

Legittimazione a ricorrere contro una Zona di Pianificazione - onere della prova

8 aprile 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Con risoluzione 6 agosto 2007 (n. 2254), il municipio di Vezia ha

adottato una zona di pianificazione della durata di cinque anni relativa al

comprensorio lungo via __________ e via __________, affacciata - in modo

discontinuo - su entrambi i fronti delle due strade, in corrispondenza della

zona mista RAr3. L'istituzione di una zona di pianificazione si è resa

necessaria da un lato per evitare, attraverso la definizione dei tipi di

attività commerciali e amministrative ammesse, l'insediamento di attività che

generano flussi importanti e continuati di traffico individuale privato, dall'altro

per permettere l'integrazione degli studi di moderazione del traffico e la progettazione

delle opere previste dal piano dei trasporti del Luganese PTL, in particolare

la definizione dei provvedimenti atti ad attenuare gli effetti del traffico di

transito sulle condizioni di viabilità locali (cfr. ZP, scheda descrittiva, motivazioni).

Secondo gli intendimenti del municipio, dunque, lo scopo del provvedimento è

quello di permettere di approntare gli studi di pianificazione e di

salvaguardare la loro elaborazione fino al completamento dell'iter procedurale

di approvazione. All'interno del perimetro di questa zona sono ammessi solo

interventi di ordinaria manutenzione di edifici e impianti esistenti; nuove

costruzioni di tipo commerciale e artigianale possono essere eccezionalmente

autorizzate dal municipio, a condizione che le utilizzazioni proposte siano

compatibili con l'urbanizzazione della zone e non portino ad apprezzabili

aumenti di traffico e di carico ambientale.

b. Il 20 settembre 2007 la Sezione dello sviluppo territoriale ha preavvisato favorevolmente la zona

di pianificazione. Essa ha tuttavia ritenuto come la stessa non fosse

giustificata e sostenibile in corrispondenza del comparto oggetto del piano

particolareggiato del nucleo in località __________ (nel frattempo approvato

con risoluzione 23 aprile 2008, n. 2092, dal Governo) e del comparto di __________,

oggetto dello studio preliminare svolto dal Dipartimento del territorio.

c. Raccolto tale preavviso, con risoluzione 25 settembre 2007, il municipio ha

deciso la pubblicazione della zona di pianificazione, dal 22 ottobre 2007 al 20

novembre 2007, dopo aver escluso i comparti del piano particolareggiato __________

e __________, così come richiesto dall'autorità cantonale.

B. Con ricorso 1° dicembre 2007, RI 1 insorge contro la zona di

pianificazione, domandando l'inserimento di tutti i fondi contigui a via __________

e via __________ (attuale zona RAr3) nella zona di pianificazione. In via

subordinata, egli chiede siano esclusi dalla stessa i mappali in zona __________.

Considerandi

Infine domanda che vengano annullate le possibilità di deroga previste per il municipio.

Non è qui necessario riportare le motivazioni.

C. La Divisione dello sviluppo territoriale e della

mobilità e il municipio postulano la reiezione dell'impugnativa.

Considerato, in

diritto

1.1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la

tempestività del ricorso son date (art. 64 cpv. 1 legge cantonale di

applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio

1990; LALPT; RL 7.1.1.1). Quanto alla legittimazione del ricorrente, il

Tribunale considera quanto segue.

1.2

Contro la zona di pianificazione stabilita dal comune è legittimato a

ricorrere chi dimostra un interesse degno di protezione (art. 64 cpv. 2 LALPT).

Introducendo il requisito

dell'interesse degno di protezione il legislatore ha voluto, in primo luogo, escludere

l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal

provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo

cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione

rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro

lato basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo

processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse

di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere

sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio al menzionato

requisito basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse

personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della

decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole

(cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1 con rinvii).

1.3

RI 1, nel su ricorso, non spende nemmeno una parola per spiegare come fonda

la legittimazione ad agire in giudizio. Limitandosi a sottolineare che

l'impugnativa è tempestiva e motivata, il ricorrente nemmeno accenna per quale ragione

egli sarebbe toccato in maniera maggiore degli altri cittadini dal provvedimento

impugnato. Ferme queste premesse, è necessario concludere che, contrariamente

all'onere che gli incombeva giusta 64 cpv. 2 LALPT, RI 1 non ha in alcun modo

dimostrato di essere legittimato a ricorrere contro l'istituzione della zona di

pianificazione. Non avendo atteso a questa minima esigenza, carenza che non

spetta a questo Tribunale sanare (cfr. Adelio

Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 942 ad art. 21 legge edilizia

cantonale, del 13 marzo 1991, LE; RL 7.1.2.1), a RI 1 deve essere negata la

legittimazione a ricorrere.

2.

Per i motivi appena espressi, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

3.

La tassa di giustizia, ridotta tenuto conto dell'esito della procedura,

è posta a carico del ricorrente (art. 28 legge di procedura per le cause

amministrative; del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 64 LALPT, 28 e 31 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa

di giustizia, di fr. 500.-, è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora

non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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