Lexipedia

Decisione

90.2007.2

Decreto di protezione di un biotopo: costruzioni in contrasto con obiettivi di protezione

29 aprile 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti di protezione e di gestione (art. 13 cpv. 2 e 14 LCPN). Il decreto

di protezione è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i comuni, i

proprietari ed i gestori interessati (art. 14 cpv. 1 LCPN). Gli oggetti

protetti dovranno poi essere segnalati nel piano regolatore dei comuni interessati

(art. 16 cpv. 2 LCPN).

3.3.1. Secondo il Rapporto esplicativo del decreto di protezione (pag.

3 segg.), lo stagno Paron, un biotopo isolato, occupa l'avvallamento di un

terrazzo morenico sulla fascia collinare della regione del Gambarogno. Si

tratta di uno stagno di buone dimensioni (70 x 30 metri), con una profondità massima di 1.5 metri. A monte dello stagno, lungo tutto il suo lato

sud, è presente un vasto cespuglieto basso. Lo stagno è molto importante da un

punto di vista naturalistico in quanto si tratta dell'unico sito di riproduzione

per gli anfibi di buone dimensioni presente nella regione, è inserito in un

paesaggio agricolo tradizionale riccamente strutturato e presenta delle

fluttuazioni del livello idrico molto interessanti per la flora e la fauna. Per

quanto riguarda gli aspetti faunistici, lo stagno ospita ben sette differenti

specie di anfibi di cui sei appartengono alla lista rossa degli animali

minacciati della Svizzera e quattro sono considerati quale specie prioritaria regionale,

oltre a sei specie di rettili, di cui quattro pure presenti sulla lista rossa.

È considerato una delle stazioni prioritarie e particolarmente pregiate per la

conservazione degli odonati (libellule) per il numero elevato di specie e per

la ricchezza di specie rare o particolari. Non va dimenticata nemmeno la specie

degli ortotteri, pure presente nell'area interessata dal decreto di protezione,

tra i quali anche specie fortemente minacciate. Grazie soprattutto alla sua

dinamica idrica particolare, il biotopo ospita pure diversi tipi di vegetali

rari e/o minacciati. Da un punto di vista ecologico, per la sua posizione

isolata e le sue buone dimensioni, lo stagno rappresenta quindi un sito

essenziale per gli anfibi della regione, i quali formano popolazioni

particolarmente grandi e favoriscono lo sviluppo di ecotipi locali.

3.2. Con il decreto di protezione in oggetto il Consiglio di Stato si è

prefissato quale obiettivo generale di assicurare l'integrità e la funzionalità

del sito e degli ambienti naturali adiacenti. In particolare ha inteso garantire

la riproduzione di tutte le specie di anfibi presenti e lo svolgimento del

ciclo vitale di tutte le altre specie faunistiche e floristiche legate al

biotopo, mantenere la grandezza delle popolazioni di anfibi presenti, garantire

la migrazione degli anfibi tra lo stagno e i boschi circostanti, promuovere un

rapporto equilibrato tra la protezione del sito e le utilizzazioni presenti nelle

immediate vicinanze (agricoltura, attività ricreative ecc.), conservare i vari

ambienti e la ricchezza strutturale dell'area agricola, salvaguardare il regime

idrico del comparto e informare la popolazione sul valore del biotopo e dell'area

circostante (cfr. rapporto esplicativo, n. 5 pag. 10 e art. 3 NADP).

3.3. Il Governo ha distinto l'area protetta in quattro differenti zone di

protezione (art. 5 NADP): la zona nucleo (ZP1), la zona cuscinetto (ZP2) e la

sua specifica zona cuscinetto nutrienti (ZP2.1) e la zona di tutela dei

corridoi migratori (ZP3). I contenuti naturali della zona del nucleo (ZP1) sono

integralmente protetti e devono essere conservati intatti (art. 6 cpv. 2 NADP),

mentre sono vietati gli interventi e le attività che possono compromettere l'integrità

biologica del sito, in particolare l'accesso, le costruzioni e installazioni

che non fossero previste nel piano degli interventi, l'alterazione del regime

idrico, l'uso di sostanze pericolose ecc. (art. 6 cpv. 3 NADP). La zona

cuscinetto (ZP2), che comprende le superficie agricole e boscate circostanti la

zona nucleo, ha lo scopo di garantire la funzionalità ecologica dello stagno,

proteggendo il nucleo dall'immissione di sostanze dannose e funge da collegamento

tra lo stagno e i boschi circostanti e da habitat per numerose specie animali

(art. 7 cpv. 1 NADP). In questa zona sono vietate in particolare nuove

installazioni, costruzioni, strade, ad eccezione di quelle giustificate dal

profilo agricolo e non contrarie agli obiettivi di protezione o il cui scopo è

legato alla conservazione dei biotopi. Non sono ammessi cambiamenti di

destinazione per le costruzioni esistenti e cambiamenti di utilizzazione, se

contrari agli obiettivi di protezione (art. 7 cpv. 4 lett. a-c NADP). La zona

cuscinetto nutrienti (ZP2.1), la quale costituisce un settore della più vasta

zona cuscinetto (ZP2) e cinge immediatamente la zona nucleo, serve invece ad

impedire l'immissione di nutrienti o di altre sostanze usate in agricoltura

suscettibili di minacciare la fauna e la flora del sito di produzione. Oltre

alle specifiche limitazioni della zona cuscinetto (ZP2), in quest'area sono

segnatamente vietati: le costruzioni e le installazioni che non fossero

previste dal medesimo decreto di protezione, nel piano delle misure e degli

interventi, come pure i depositi temporanei e ogni modifica della morfologia

del terreno, l'uso di concimi, erbicidi, pesticidi e in genere l'apporto di

sostanze o prodotti dichiarati pericolosi, il pascolo e il passaggio di

bestiame (art. 8 cpv. 1 lett. a-c NADP). Deroghe ai provvedimenti di protezione

di cui all'art. 5 NADP sono possibili unicamente per progetti direttamente

legati all'ubicazione e a un interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale

(art. 15 NADP).

3.4.

Il Piano delle misure e degli interventi, che costituisce un documento

vincolante del decreto di protezione (art. 4 cpv. 1 lett. c NADP), prevede inoltre

- per quanto qui interessa - la rimozione della costruzione al mapp. 286,

ubicata in parte nella zona cuscinetto (ZP2) e in parte nella zona cuscinetto

nutrienti (ZP2.1). E questo poiché il manufatto, in legno e lamiera, e le attività

svolte sulla particella appaiono in contrasto con gli obiettivi di protezione e

rappresentano un rischio per l'equilibrio ecologico dello stagno, vista la loro

esigua distanza dalla riva. Si inseriscono inoltre male nel paesaggio circostante

(cfr. rapporto esplicativo, pag. 12).

4.La ricorrente ritiene che gli obiettivi alla base del decreto di protezione

all'esame potrebbero essere raggiunti anche con il mantenimento dell'edificio e

della recinzione così come attualmente presenti. Ricorda che il fondo viene

utilizzato da vari decenni a scopo agricolo non intensivo e quale residenza

secondaria del fine settimana, con l'approvazione per lo meno tacita delle

autorità comunali e cantonali; il suo mantenimento è quindi da considerarsi un

diritto acquisito. La demolizione prevista sarebbe contraria al principio della

buona fede e del pubblico interesse, oltre che essere sproporzionata. La

ricorrente chiede quindi in via principale di escludere il suo fondo dalla zona

di protezione e in particolare l'edificio dalla zona cuscinetto (ZP2), nonché

il mantenimento della recinzione del fondo, eventualmente con vincoli

compatibili con il decreto di protezione. In via subordinata, la ricorrente

postula la modifica del Piano delle misure e degli interventi in modo tale da

poter mantenere l'edificio e la recinzione, compatibilmente con il contenuto

del decreto.

5.Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con i diritti fondamentali

solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico

preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3

Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1). La legalità, l'interesse pubblico e la

proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici

Considerandi

fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art.

5.

Cost.).

6.

Ritenuta la validità della base

legale del provvedimento in questione, che la ricorrente giustamente non mette

in dubbio e che è comunque data, come sopra ricordato, occorre ancora esaminare

se esso è sorretto da sufficiente interesse pubblico e se rispetta il principio

della proporzionalità.

7.7.1

In linea generale, si ritiene pubblico l'interesse che

coinvolge la generalità dei cittadini o una loro frazione significativa e che

compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse

pubblico deve corrispondere ad un bisogno importante, chiaramente avvertito

dalla collettività. Per giustificare una restrizione di diritto pubblico, tale

interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in

gioco.

7.2

In concreto, l'interesse pubblico

alla protezione di un biotopo di alto pregio naturalistico, come quello qui in

discussione, comprendente l'adozione dei provvedimenti necessari a questo scopo,

risulta senz'altro dato. Infatti, come descritto nel rapporto esplicativo del

decreto di protezione, il biotopo ospita una varietà di anfibi ma anche di

rettili, libellule e ortotteri, tra i quali alcune specie sono pure minacciate

di estinzione. Le dimensioni dello stagno, la sua posizione, il suo inserimento

in un paesaggio agricolo variegato con differenti ambienti ben strutturati

(campi, vigneti, cespuglieto ecc.) nonché le fluttuazioni del livello idrico,

molto interessanti per la flora e la fauna, provano senz'altro la necessità

della protezione e preservazione del biotopo. Occorre inoltre rilevare che le

aree che contornano lo stagno sono inserite secondo il piano regolatore, parte

nella zona edilizia, parte nella zona agricola. Lo sviluppo edilizio attuale

potrebbe portare ad un isolamento dello stagno dai boschi circostanti che rappresentano

luoghi vitali per lo svernamento e l'alimentazione degli anfibi. Di fatto si

impedirebbe così la migrazione delle specie animali presenti, con l'erezione di

manufatti quali strade, muri ecc. di grave impedimento per il ciclo vitale

degli anfibi. Da un altro lato, anche una cattiva gestione del territorio

agricolo potrebbe compromettere le funzioni del biotopo, per cui anche da

questo punto di vista è certamente dato il bisogno di limitare le attività

agricole al fine di impedire un impoverimento del suolo quale offerta

alimentare e rifugio per le specie animali presenti.

8.8.1

Il principio della

proporzionalità esige che le restrizioni dei diritti fondamentali siano idonee

a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti

a disposizione per conseguirlo, venga scelto quello che lede in misura minore

gli interessi del cittadino, infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo

scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75

consid. 5b). Nel caso specifico dei biotopi occorre procedere ad una ponderazione

completa dei contrapposti interessi privati e pubblici sia nella loro delimitazione

che nell'adozione delle opportune misure di protezione: queste devono essere

tanto più severe tanto più rari e significativi sono la flora e la fauna

presente in loco (DTF 118 Ib 485 consid. 3b).

8.2

Nel

caso in esame, la ricorrente non adduce alcun argomento per contestare la

suddivisone in zone del territorio interessato operata dal Governo, che

concerne quindi anche il mapp. 286, assegnato in parte alla zona nucleo (ZP1),

in parte alla zona cuscinetto (ZP2) ed in parte infine a quella cuscinetto

nutrienti (ZP2.1). Una tale suddivisione va dunque senz'altro confermata. La

ricorrente domanda comunque formalmente, in primis, di escludere dalla zona

cuscinetto (ZP2) e da quella cuscinetto nutrienti (ZP2.1) la costruzione

insistente sulla particella. Ora, tuttavia, una simile conclusione appare

d'acchito come votata all'insuccesso, giacché la particella, oltre

evidentemente al manufatto che sulla stessa sorge, si trovano all'interno di

queste zone, per cui non è dato di sapere a quali altre possibili zone di

utilizzazione (dalla regolamentazione meno restrittiva), tuttavia non previste

dal decreto di protezione in oggetto, possano essere assegnati.

8.3

L'insorgente si preoccupa in realtà, piuttosto, sotto l'aspetto sostanziale, di

poter mantenere l'edificio in esame, di fattura semplice (essenzialmente

composto di legno e lamiera) utilizzato in parte per l'attività agricola (deposito

fieno) e in parte per il tempo libero (trascorrere i fine settimana), di cui il

Piano delle misure e degli interventi prevede l'eliminazione. Il manufatto è

assegnato principalmente alla zona cuscinetto (ZP2), e per una parte minore, alla

zona di protezione cuscinetto nutrienti (ZP2.1). La porzione maggiore della

costruzione, attribuita alla zona cuscinetto (ZP2), ospita i depositi, le

tettoie e i manufatti connessi con l'attività agricola. Quella inferiore, ubicata

sul lato sud (verso lo stagno) ed assegnata alla zona di protezione cuscinetto

nutrienti (ZP2.1), è adibita a residenza: in essa trovano spazio i servizi

(doccia e WC), l'angolo cucina, parte del pranzo e del soggiorno e un ripostiglio.

Tanto

nella zona cuscinetto (ZP2) che in quella cuscinetto nutrienti (ZP2) sono

vietate in generale le attività che direttamente o indirettamente possono

nuocere agli obiettivi di conservazione (art. 7 cpv. 4 e 8 cpv. 2 NADP), ma in

particolare nuove installazioni, costruzioni o strade, ad eccezione di quelle

giustificate dal profilo agricolo e non contrarie agli obiettivi di protezione.

In concreto, il manufatto insistente sul mapp. 286, ad una manciata di metri

dalla riva dello stagno (circa 6 m), è destinato solo in parte per scopi

agricoli ma, in ogni caso, si pone in palese contrasto con gli obiettivi generali

e specifici della protezione di questo biotopo (cfr. in merito al consid. 3.2).

Una sua costruzione, oggi, non potrebbe, di conseguenza, essere autorizzata. La

disattenzione della normativa di tutela dello stagno, appena entrata in vigore,

non basta tuttavia per legittimare direttamente l'allontanamento del manufatto,

eretto da tempo in loco. L'eliminazione dello stesso è dunque stata appositamente

ancorata nel Piano delle misure e dei provvedimenti. Una tale eliminazione,

ancorché incisiva, appare comunque rispettosa del principio di proporzionalità.

Il Tribunale condivide in effetti appieno le considerazioni svolte nel rapporto

esplicativo (pag. 12), ribadite nella risposta di causa (pag. 3), laddove viene

affermato che questo manufatto e le attività svolte sulla particella, oltre ad

apparire in contrasto con gli obiettivi di protezione perseguiti, rappresentano

un rischio per l'equilibrio ecologico dello stagno, vista la loro esigua

distanza dalla riva. E questo, soprattutto (ma non solo), per quanto concerne

la parte abitativa, generante ripercussioni incompatibili con il delicato ambiente

naturale in cui si situa (si pensi al funzionamento dei servizi igienici, della

cucina, delle docce, alla fruizione del terreno annesso allo stabile,

all'accesso veicolare ecc.). Non va poi nemmeno dimenticato, con riferimento al

principio della proporzionalità, che non si è in è presenza di una costruzione

massiccia, di grande valore, bensì di un'opera assai semplice, fatta di legno,

ma soprattutto di lamiera (tetto compreso). Per questo stesso motivo, come

sostenuto dall'autorità intimata (cfr. rapporto esplicativo, ibidem; risposta

di causa, ibidem), l'allontanamento di questa costruzione permette nel contempo

di conseguire un miglioramento del quadro paesaggistico in cui si inserisce lo

stagno. Il provvedimento della demolizione dell'edificio, previsto dal Piano

delle misure e degli interventi, appare di conseguenza tanto idoneo quanto

necessario allo scopo per cui è stato emanato. Contrariamente a quanto

sostenuto dalla ricorrente, non si vede quale altra misura meno incisiva possa

essere assunta a tutela del comparto. Pure data, infine, la sussistenza di un

rapporto ragionevole tra lo scopo di sicuro e qualificato interesse pubblico

perseguito dal decreto di protezione dello stagno e l'ostato provvedimento.

8.4

Anche l'eliminazione completa della recinzione presente sui tre lati del

fondo, parimenti prevista nel piano delle misure e degli interventi, regge alle

critiche ricorsuali. Com'è stato spiegato nella risposta al ricorso (pag. 3),

la rimozione della recinzione ha lo scopo di migliorare il corridoio di

migrazione tra lo stagno, il corso d'acqua e i boschi presenti ad est dell'area

protetta. In quest'ottica, la misura è senz'altro idonea al raggiungimento

dello scopo e non lede che in misura minima gli interessi della ricorrente. Il

fatto, dalla stessa addotto,secondo cui la recinzione sarebbe presente da

svariati anni, non basta ovviamente per giustificarne il mantenimento.

9.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso dev'essere integralmente

respinto.

10.

La

ricorrente, soccombente, è tenuta al pagamento delle spese processuali (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 LPT, 58-64 LALPT, 3, 18, 28 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster