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Decisione

90.2007.20

Conferma di inclusione di un fondo nel perimetro di rispetto di un complesso di beni culturali d'interesse cantonale

6 novembre 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i beni mobili, definiti secondo l'art. 713 CC come oggetti che possono essere

trasferiti senza alternarne la sostanza.

Non solo oggetti singoli possono essere oggetto di

tutela; anche una pluralità di beni, che riveste interesse nel suo insieme

(come una collezione, un fondo archivistico o librario, un nucleo) può essere

protetta nella sua globalità (cfr. messaggio cit., Commento agli art.

2-4 del progetto, RVGC cit., pag. 1026 seg.). Si deve però trattare di prodotto

del lavoro dell'uomo: è pertanto il territorio costruito (nuclei,

giardini, vie storiche) che può essere protetto in applicazione di questa

legge, anche per la sua importanza paesaggistica. Il paesaggio non costruito

può essere assoggettato a limitazioni, nella misura in cui sia incluso nel

perimetro di rispetto di un bene culturale protetto secondo l'art. 22 cpv. 2

LBC (cfr. messaggio cit., cifra 4.2, lett. b; RVGC cit., pag. 1023).

4.3.2. Secondo l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti

quelli che beneficiano di protezione pubblica ai sensi della legge. Quanto agli

immobili, la legge distingue tra quelli d'interesse cantonale e quelli d'interesse

locale. I primi sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale

che travalica l'ambito locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20

cpv. 3 LBC). I secondi sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2

LBC) e fanno parte di quei beni che rivestono importanza soprattutto per le

collettività locali. La ragione delle predette

distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato che la legge riserva a

ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20 e segg. LBC).

4.3.3. L'art. 19 LBC definisce le

condizioni generali dell'istituzione della protezione e, pur senza fissare a

priori criteri di giudizio intrinseci, indica i parametri secondo i quali un

bene viene protetto: determinante ed essenziale ai fini della protezione è l'interesse

pubblico, ossia il significato e l'importanza che l'oggetto, preso nel suo

contesto, riveste per la collettività in quanto luogo o fram-mento della

memoria collettiva. L'interesse pubblico alla conservazione presuppone insomma

che si tratti di beni nei quali la collettività si identifichi e vi riconosca i

propri valori essenziali, al punto da dover essere tramandati alle generazioni

a venire (cfr. messaggio cit., Commento all'art. 19 del progetto, RVGC

cit., pag. 1032).

La legge affida alla commissione dei beni culturali (CBC;

art. 45 LBC) il compito di farsi di volta in volta interprete della sensibilità

culturale della collettività e di individuare quell'interesse pubblico che

giustifica la protezione di un bene (messaggio cit., cifra 6, Commento all'art.

45 del progetto, RVGC cit., pag. 1045). Il regime giuridico della protezione

deve soddisfare due esigenze in parte contrapposte: d'un canto salvaguardare un

oggetto del patrimonio collettivo, dall'altro consentire l'esercizio della

proprietà sul medesimo bene (Cattaneo

Beretta, op. cit., n. 4.3.2., pag. 152). Per quanto

concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC l'istituzione

della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica del piano regolatore

o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone infatti una precisa

individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art. 28 cpv. 2 lett. i

LALPT). Spetterà quindi anzitutto al municipio sottoporre, in fase

d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua proposta relativa ai beni

immobili d'interesse comunale. La Commissione dovrà dare il suo preavviso e

parimenti indicare, già in fase di esame preliminare, quali siano gli immobili

d'interesse cantonale da proteggere (cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità

competenti per la decisione di istituzione della protezione sono il legislativo

comunale per gli immobili d'interesse locale e il Consiglio di Stato per quelli

d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC).

4.3.4. Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione

contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo

insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le

circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un

perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili

di compromettere la sua conservazione o la sua valorizzazione (cpv. 2). La citata norma concretizza uno dei principî generali alla base

della nuova legislazione sulla protezione dei beni culturali, secondo la quale

un bene culturale deve essere tutelato nella sua interezza e, per quanto

possibile, nel suo contesto spaziale (cfr. anche Wiederkehr/ Schuler, Denkmal- und Ortsbildschutz, Zurigo 1999, pag. 84). Sovente l'importanza di un bene culturale, in particolare un immobile,

risulta tanto dal suo valore intrinseco quanto dalla sua situazione nel

contesto spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel suo insieme non

potendosi limitare la protezione, come nel passato, a singoli elementi (una

facciata, il portale, una colonna, una finestra). Assume quindi grande

importanza la delimitazione del perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), con

funzione analoga alla zona di protezione codificata dalla legislazione previgente

(art. 12 della cessata LMS). Tale perimetro di rispetto verrà delimitato, per

gli immobili, nel piano delle zone. Cade quindi anche il vecchio concetto di

"adiacenza" al bene protetto, che è stato sovente fonte di problemi

nei casi di applicazione concreta (cfr. messaggio cit., Commento agli

art. da 22 a 29 del progetto, RVGC cit., pag. 1037).

5. 5.1. Una restrizione di diritto pubblico è

compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se

si fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante

e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). La

legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte

dei principî giuridici fondamentali che servono alla delimitazione del potere

statuale nello Stato di diritto (art. 5 cpv. 1 e 2 Cost.) e che questi deve dunque

sempre rispettare.

5.2. Rettamente nella fattispecie

l'esistenza di una base legale non è messa in discussione dall'insorgente. Essa

è in ogni caso data: la possibilità di istituire di un perimetro di rispetto è

infatti, come visto sopra, sancita all'art. 22 cpv. 2 LBC. La prima condizione

appare dunque soddisfatta (cfr. in particolare anche art. 2, 3, 20 cpv.

3 LBC, e i consid. 4.2. e 4.3. che precedono).

5.3. In merito all'interesse

pubblico, va ricordato che in linea generale si ritiene pubblico l'interesse

che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e

che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse

pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è segnatamente

dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente

avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti

interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvî;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte

generale, 2a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Circa

l'interesse pubblico, in quanto tale, alla protezione ed alla valorizzazione

dei beni culturali come gli immobili d'interesse cantonale, esso appare così

evidente, che è inutile dilungarsi al riguardo. Simili vincoli sono comunque,

in generale, di pubblico interesse (DTF 120 Ia 270 consid. 4a). Tale interesse

non è del resto messo in discussione nemmeno dal ricorrente: egli semmai

critica, indirettamente, l'interesse pubblico all'inclusione del mapp. 2 di PI

1 nel perimetro in oggetto. Ciò verrà esaminato nel seguito.

5.4. Il principio della

proporzionalità, dal canto suo, esige che le restrizioni della proprietà siano

idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i

Considerandi

diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto

quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario, infine che

sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT

II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari,

op. cit., n. 595-610). L'insorgente sostiene che, attraverso l'inclusione del

proprio fondo nel perimetro in disamina, tale principio sia stato violato. Anche

questa condizione viene esaminata nel prosieguo del giudizio.

6.

Il sopralluogo ha permesso di costatare che il territorio a

monte della chiesa, cui appartiene anche il fondo del ricorrente, è ancora

attualmente in gran parte inedificato e costituisce un elemento cardine della

valorizzazione dei beni culturali in oggetto. Sempre in occasione del

sopralluogo è stato possibile rilevare che il fondo si presenta come un pianoro

nella parte alta situata a nord ovest, dove sorge la villa ed un vasto prato

inedificato, attualmente adibito a giardino. Il mappale degrada quindi rapidamente

verso il nucleo nella sua parte sud est. Qui il terreno si presenta essenzialmente

coperto da vegetazione arbustiva annuale. La "Delimitazione del bosco a

confine con la zona edificabile", del 23 marzo 2005, acquisita agli

atti dal tribunale in occasione dell'udienza in contraddittorio, ha permesso di

accertare che solo una parte della formazione arbustiva rilevata è bosco ai

sensi della legislazione forestale, mentre l'estremità est dello stesso non è

inserita nel perimetro della foresta. La villa ed il terreno circostante risultano

comunque sia percettibili dalla piazza sottostante. La formazione boschiva in

questione appare senz'altro inadatta a nascondere le eventuali edificazioni

future: infatti gli arbusti in questione sono annuali e non sempreverdi, per

cui sicuramente nel periodo invernale essi non celano la parte alta (già

edificata e non) del fondo. L'udienza ed il sopralluogo hanno permesso di costatare

come il contestato perimetro segua da un lato i confini delle proprietà e, come

ha potuto spiegare il rappresentante della CBC, le curve di livello del terreno.

In sede di sopralluogo si è potuto accertare che l'inserimento del fondo di

proprietà del ricorrente nel perimetro a tutela soprattutto del fondale della

chiesa dell'A__________. Si tratta di un edificio ricostruito verso la

metà del XVII secolo, a pianta rettangolare con due cappelle laterali; la

facciata è in stile barocco ed è contornato da un piccolo sagrato, elevato

rispetto alla strada e cintato, cosicché appare sottratto anche fisicamente

alla circostante edificazione civile.

7.

In concreto, il tribunale ritiene che né il principio

dell'interesse pubblico, né quello della proporzionalità siano stati lesi e che,

pertanto, il ricorso debba, essere respinto, per i seguenti motivi.

7.1

Intanto dal sopralluogo emerge con

chiarezza la sussistenza di un sufficiente e preminente interesse pubblico

all'inserimento del mappale del ricorrente nel perimetro contestato. Infatti,

una sua edificazione potrebbe senz'altro compromettere la cornice scenica dei

citati beni culturali. Non appare in particolare sufficiente né la posizione

arretrata del pianoro, né il sottostante bosco, per i motivi che già si son

detti. Tant'è che già l'attuale villa è scorgibile dal sagrato e dalla piazza

sottostante, anche se parzialmente coperta dalla vegetazione, peraltro al

massimo del suo rigoglio (estate); il problema s'acuisce certamente in inverno

quando la vegetazione è ridotta. Della delicatezza della problematica dell'inserimento

di costruzioni in questo comparto, ancora prevalentemente inedificato,

testimonia pure la recente istituzione della citata zona di pianificazione,

provvedimento peraltro non impugnato a suo tempo dal ricorrente. L'esistenza di

un tale interesse è dunque fuori dubbio.

7.2

In

aggiunta quanto rilevato poco sopra, sempre in merito all'interesse pubblico,

giova soggiungere che PI 1, quale villaggio, è stato inserito nell'inventario

degli insedianti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS, secondo

la denominazione in lingua tedesca, che s'è imposta anche negli altri idiomi),

allestito dal Consiglio federale a norma dell'art. 5 della legge federale sulla

protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN). L'iscrizione

d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che

esso merita specialmente di essere conservato intatto, ma in - ogni caso - di

essere salvaguardato per quanto possibile, quantomeno nell'adempimento dei

compiti della Confederazione (cfr. art. 6 LPN; Rausch/Marti/ Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, n. 561-654).

Inoltre, tale iscrizione ha una rilevanza certa anche per i Cantoni nell'adempimento

dei propri compiti: agli inventari ai sensi dell'art. 5 LPN dev'essere infatti

attribuito, quantomeno sotto l'aspetto sostanziale, il valore delle concezioni

ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPT. Questo significa che i Cantoni debbono

tenerne conto nelle loro pianificazioni direttrici (at. 6 cpv. 4 LPT) e proteggere

i relativi oggetti in maniera adeguata mediante la pianificazione dell'utilizzazione

(art. 17 LPT; Rausch/Marti/Griffel,

op. cit., n. 565 con rinvî). Conseguentemente, nel Cantone Ticino la scheda

8.4

del piano direttore impone ai comuni di promuovere la protezione degli

insediamenti di importanza nazionale, mediante l'affinamento delle misure

pianificatori di protezione.

L'ISOS

contempla il villaggio di PI 1 grazie alle sue ottime qualità situazionali,

alla sua posizione privilegiata a ridosso dell'omonimo laghetto, alle

eccezionali qualità spaziali del suo nucleo abitativo e alle buone qualità

storico architettoniche. In particolare, dalla scheda emerge l'importanza della

contrapposizione della Chiesa e della casa comunale, con il resto del nucleo,

di compatta edificazione. Gli edifici per i quali qui è stato stabilito il

criticato perimetro sono segnalati dall'ISOS per l'ottimo significato e con

obiettivo di salvaguardia "A", il massimo; il che significa la conservazione

della sostanza (conservazione degli edifici, delle parti dell'impianto e degli

spazi liberi, oltre l'eliminazione degli elementi perturbanti). La scheda ISOS

formula quindi qualche raccomandazione per la salvaguardia del nucleo: in

particolare suggerisce di tenere libero da edificazioni il comparto a monte ed

ad oriente dello stesso, salendo lungo la cantonale che va verso Breganzona,

nel quale, però, il mapp. 2, posto ad occidente, non è inserito. La scheda

riporta comunque la seguente osservazione generale circa i dintorni :"Lo sfondo alberato alla chiesa e alla casa comunale

stabilisce una preziosa relazione del piccolo nucleo con il paesaggio naturale".

Nel caso concreto occorre precisare che il criticato perimetro, istituito

dal Consiglio di Stato, non è volto alla tutela del villaggio in quanto tale e

nemmeno ci troviamo in un caso di affinamento delle misure pianificatorie, che

spetta al comune, a tutela di un oggetto inventariato nell'ISOS. Tuttavia, esso

contribuisce indiscutibilmente al perseguimento di questa finalità. Un motivo

in più per riconoscerne il pubblico interesse.

7.3

Ancora

resta da esaminare se la misura contestata, di pubblico interesse, risulta pure

proporzionata. Tale è senz'altro il caso. Sulla necessità e idoneità del provvedimento,

occorre innanzitutto rilevare come, allo stadio attuale e come rettamente individuato

dal ricorrente, il fondo in questione, benché inserito in una zona di pianificazione,

sia edificabile. Siccome occorre avere particolare riguardo per il fondale in

questione, si giustifica senz'altro sotto questi profilo l'inserimento del

mapp. 2__________ di PI 1 nel citato perimetro. Quanto alla proporzionalità in

senso stretto, l'istituzione del perimetro e la modifica d'ufficio e della

normativa non comportano nemmeno, contrariamente ai timori del ricorrente, una "non indifferente limitazione delle possibilità

edificatorie". Infatti, posto che adempia ai

requisiti della zona, egli potrà in ogni caso edificare sul suo fondo: il

vincolo imposto non ha come conseguenza l'inedificabilità dei terreni ivi

inclusi. Il nuovo art. 50 NAPR, introdotto dal Consiglio di Stato, non fa che

riprendere, in buona sostanza, i contenuti degli art. 22 cpv. 2 e 24 cpv. 1

LBC. Giusta quest'ultimo disposto, qualunque intervento suscettibile di modificare

l'aspetto o la sostanza di un bene protetto può difatti essere eseguito solo

con l'autorizzazione del Consiglio di Stato; competenza che quest'ultimo ha

delegato all'ufficio dei beni culturali, il quale potrà decidere solo dopo aver

raccolto il preavviso della commissione dei beni culturali (art. 19 cpv. 3

RPBC). Interventi entro gli stessi sono dunque possibili, osservando le rispettive

norme di piano regolatore. L'edificazione dei fondi compresi nei perimetri di

rispetto non viene quindi pregiudicata; vengono semplicemente esclusi gli

interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione

del bene protetto (art. 22 cpv. 2 LBC; art. 50 cpv. 2 NAPR). Tale circostanza è

peraltro chiarita nella decisione stessa, dove il Governo spiega che: "Si tratta in particolare di assicura[re] che

tali modifiche non abbiano a compromettere o pregiudicare i beni d'interesse

cantonale, senza per questo però modificare la destinazione di uso delle superfici

interessate e le loro potenzialità edificatorie così come definite dal PR." (ris. gov. impugnata pag. 4). L'utilizzazione del mappale in

questione non viene, pertanto, irragionevolmente compromessa (cfr. RDAT

I-2001 n. 49 consid. 6, con rinvî), per cui l'impugnato provvedimento appare

proporzionato.

7.4

In conclusione,

il perimetro in questione risulta definito in maniera corretta: l'inclusione di

tutto il mappale è una misura non solo necessaria ed idonea, ma anche

proporzionata e di certo pubblico interesse preminente.

8.

Sulla scorta delle pregresse considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

La tasse e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) sono

posti a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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