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Decisione

90.2007.21

Informazione e partecipazione della popolazione alla procedura di adozione del piano regolatore

10 ottobre 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i rappresentanti dei proprietari il 6 marzo 2004, ovvero a 20 giorni

dall'assemblea, per esporre loro i contenuti della proposta pianificatoria

avversata: questo incontro poteva al più servire per informare i (soli)

proprietari in merito alle decisioni orami irreversibili dell'esecutivo, non invece

a farli partecipare, insieme al resto della popolazione, al processo pianificatorio.

Del tutto inconferente appare invece il riferimento indicato dal comune nelle

sue osservazioni al ricorso degli insorgenti, alla decisione del 5 settembre

2005 (n. 52.2004.260) con cui questo Tribunale ha respinto il ricorso di un

altro cittadino dell'allora riguardo alla regolarità dello svolgimento dell'assemblea

comunale per rapporto alle norme della legge organica comunale del 10 marzo

1987 (LOC, RL 2.1.1.2). In quella decisione, infatti, il Tribunale aveva spiegato

Considerandi

che le contestazioni riferite alle norme previste dalla LALPT - come quelle

sollevate nella fattispecie dai qui ricorrenti - erano a quel momento premature,

per cui non sono state oggetto di disamina. Quella decisione non pregiudica

quindi la verifica delle violazioni di carattere formale e sostanziale

sollevate dai ricorrenti nell'impugnativa: è anzi proprio questa la sede competente.

Il ricorso deve quindi essere accolto e la decisione impugnata annullata a

cagione del mancato ossequio dell'obbligo di informazione e di partecipazione

della popolazione. Dato tale esito, ci si può esimere dal verificare ora la

legittimità materiale della pianificazione annullata.

4.

La decisione impugnata va dunque annullata, insieme

alla deliberazione assembleare, che essa ha protetto, limitatamente all'oggetto

controverso. Non si preleva tassa di giustizia (art. 28 della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1.).

Non si assegnano ripetibili, non essendosi i ricorrenti avvalsi del patrocinio

di un legale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 4, 26, 33 LPT, 3 OPT, 32, 33, 37, 38

LALPT; 28 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 23 gennaio 2007 (n. 394) con cui

il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del

Comune di Lavizzara, sezione di Peccia, è annullata nella misura in cui

approva, nel comparto territoriale Piano di Peccia, la definizione di una

fascia edificabile R2 in località __________ lungo la strada che costeggia il

fiume, comprendente i mapp. 532, 531, 382, 383, 384, 385, 1151 e 387 e il

contestuale abbandono della zona edificabile R2 in località __________ in

corrispondenza della part. 390, 391, 392, 395, e 396 e conseguente attribuzione

di queste particelle alla zona agricola;

1.2. la

deliberazione 26 marzo 2004 dell'assemblea comunale del già comune di Peccia è

annullata nella stessa misura.

2.Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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