90.2007.24
ricorso tardivo
25 maggio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
90.2007.24
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, TRAM
Titolo:
ricorso tardivo
( PRCP ) PIANO REGOLATORE CANTONALE DI PROTEZIONE
art. 8 cpv. 2 DLBN
art. 26 cpv. 2 LPAMM
art. 46 cpv. 1 LPAMM
art. 11 cpv. 2 RBN
Incarto n.
90.2007.24
Lugano
25 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 marzo 2007 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
RI 5
tutti patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 30 gennaio 2007 (n. 522)
con cui il Consiglio di Stato ha adottato una modifica del piano regolatore
cantonale per la protezione del nucleo di __________;
viste le risposte:
- 2 aprile 2007 della
Divisione dello sviluppo territoriale;
- 4 maggio 2007 del comune
di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
risoluzione 30 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha adottato una modifica del
piano regolatore cantonale (PRC) per la protezione del nucleo di __________ relativa
all’indicazione sui mapp. 712 e 713 della superficie destinata alla
realizzazione del portale d’accesso all’autosilo sommerso ______________________________
ed al conseguente adeguamento dell’art. 2 delle norme di attuazione (NAPRC). Contestualmente
all’adozione della modifica il Governo ha deciso ai sensi dei considerandi il
ricorso inoltratogli da __________, proprietari del mapp. 713 di __________.
B. Con ricorso
5 marzo 2007 i proprietari del mapp. 713 insorgono contro la menzionata
decisione innanzi a questo Tribunale, formulando svariate domande, che non occorre
riassumere.
Il Dipartimento del territorio, Divisione dello
sviluppo territoriale e della mobilità, al pari del comune di __________, postulano
la reiezione dell'impugnativa.
Circa i rispettivi argomenti si dirà, per
quanto necessario, in diritto.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale è data (art. 8 cpv. 2 DLBN; 11 cpv. 2 RDLBN) e la legittimazione
dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm). Circa la tempestività del gravame il
Tribunale considera quanto segue.
2. 2.1. Lo
strumento in contestazione, un piano regolatore cantonale di protezione delle
bellezze naturali e del paesaggio, è fondato sul DLBN. Né l’art. 8 cpv. 2 DLBN
né l’art. 11 cpv. 2 RDLBN, che istituiscono la possibilità di impugnare le
decisioni del Governo dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, indicano
il termine entro il quale dev’essere inoltrata l’impugnativa. In simile evenienza,
che costituisce anche la regola, ritorna applicabile il termine di ricorso
generale in materia amministrativa, di 15 giorni, sancito all’art. 46 cpv. 1
PAmm. In concreto, la risoluzione governativa 30 gennaio 2007 è stata spedita
all’avvocato degli insorgenti con invio raccomandato del 1° febbraio successivo.
Quest’ultimo è stato ritirato dal menzionato patrono l'indomani, 2 febbraio
2007. Il termine per ricorrere contro la decisione è pertanto venuto a scadenza
il giorno 17 febbraio 2007; trattandosi di un sabato la scadenza è stata
prorogata sino al lunedì successivo, 19 febbraio 2007 (art. 10 cpv. 3 PAmm).
Dal momento che il gravame è stato consegnato alla posta il giorno 5 marzo 2007,
esso dev'essere considerato tardivo. Va, di conseguenza, dichiarato irricevibile.
2.2. Nel ricorso (cfr. cifra 2) gli
insorgenti sostengono la tempestività del gravame con riferimento all’art. 38
cpv. 1 LALPT, che istituisce un termine di ricorso di 30 giorni. Questo disposto
è tuttavia applicabile ai ricorsi contro i piani regolatori comunali e ai piani
di utilizzazione cantonali previsti dalla LALPT. Non invece ai piani regolatori
cantonali di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio sanciti dal
DLBN. Va soggiunto, per completezza, che anche il dispositivo n. 2 della
decisione impugnata indicava la possibilità di impugnare la decisione medesima
nel termine di 30 giorni dalla data della sua intimazione. Tale indicazione si
rivelava però palesemente erronea, poiché in urto con quanto dispone l'art. 46
cpv. 1 PAmm. Ora, è certamente vero che l'omessa, l'incompleta o l'inesatta
indicazione del rimedio giuridico non può, di principio, cagionare ad una parte
alcun pregiudizio. Non è tuttavia ammessa ad invocare simile tutela la parte il
cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente
colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la lettura dei soli testi
legali, senza ricorrere alla consultazione della dottrina e della
giurisprudenza (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c; sentenze inedite del Tribunale
federale 9 giugno 2006 inc.2A.334/ 2006, consid. 3.1; 24 settembre 2001 inc.1A.123/2001,
consid. 2b; STA inedita 21 novembre 2001 inc. 52.2001.357, consid. 2.2.). In
concreto, il patrocinatore degli insorgenti poteva e doveva rendersi conto
agevolmente che l’indicazione del termine di ricorso nel menzionato dispositivo
era sbagliata, in quanto - come più volte ricordato a chiare lettere nella
risoluzione governativa medesima, proprio per sciogliere i dubbi dei ricorrenti
- la decisione concerneva una modifica di un piano regolatore cantonale di
protezione delle bellezze naturali e del paesaggio fondato sul DLBN e non di un
piano regolatore comunale retto dalla LALPT.
3. La tassa
di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm),
Fatti
i quali vengono altresì tenuti a versare delle adeguate ripetibili al comune di
__________, assistito da un legale (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le norme di legge sopraricordate,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa
di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido, che vengono
inoltre condannati a versare identico importo per ripetibili al comune di __________.
3. Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
PI 1
patr. da: PR 2
CO 1
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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