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Decisione

90.2007.29

Attribuzione di un fondo circostante la zona residenziale alla zona agricola

26 febbraio 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I

ricorrenti hanno rilevato dapprima che, in seguito ad una procedura di raggruppamento

di terreni, che a suo tempo aveva interessato il comparto, a __________ __________

era stato attribuito il mapp. 1226, già all'epoca situato fuori zona edificabile,

in luogo dei terreni di sua proprietà, che in parte erano inclusi in zona fabbricabile.

Sicché il municipio, a loro dire, si era impegnato, con la revisione del piano

regolatore di cui ci si occupa, ad attribuire alla zona edificabile sia quel

fondo, come pure il limitrofo mapp. 1227, frattanto acquistato sulla base di

tali assicurazioni al prezzo di terreno fabbricabile. Fondi che, peraltro, su

invito dello stesso esecutivo comunale, erano stati dotati di un pozzo di

allacciamento alle canalizzazioni per l'evacuazione delle acque luride. In

secondo luogo, gli insorgenti hanno ritenuto che l'attribuzione dei loro

terreni alla zona edificabile si giustificava perché appartenenti al

comprensorio ampiamente edificato e perché completamente urbanizzati. In ogni

caso, ritenute le prognosi favorevoli di sviluppo demografico della

popolazione, tale attribuzione sarebbe stata anche fondata sulla necessità di

ampliare le aree edificabili, giunte ormai a saturazione. Per contro, non era

giustificata l'inclusione nella zona agricola, in quanto quei terreni, oltre

che delimitati dall'area boschiva, presentavano dimensioni troppo modeste per

consentire da quel profilo un loro sfruttamento razionale ed economico. Infine,

gli insorgenti hanno lamentato una disparità di trattamento per rapporto ai

proprietari dei terreni circostanti, assegnati invece alla zona residenziale

ZR.

C. Con

risoluzione 13 febbraio 2007 (n. 813), il Consiglio di Stato ha approvato il

piano regolatore ed ha contestualmente respinto i gravami dei proprietari

citati in epigrafe (cfr. ris. cit., pag. 61 e seg.). Il Governo ha ritenuto che

il limite della zona edificabile di quel comparto era chiaramente definito in

quel luogo dalla strada di servizio, oltre cui, a monte, erano ubicati i fondi

dei ricorrenti. Di conseguenza, benché i fondi in oggetto fossero idonei all'edificazione

e urbanizzati, non appariva necessario estendere il perimetro

delle zone fabbricabili del piano regolatore, già eccessivamente dimensionate

per soddisfare le presumibili necessità dei prossimi 15 anni. D'altra parte, a

tale azzonamento ostavano interessi prevalenti opposti, ritenuto che i terreni all'esame

dimostravano un'idoneità all'agricoltura. Infine, Il Consiglio di Stato non ha

riscontrato nella fattispecie elementi tali da configurare una disparità di

trattamento.

D. Con gravami

separati del 21 marzo 2007 i ricorrenti sono insorti davanti a questo

tribunale, riproponendo le medesime richieste e argomentazioni sottoposte al

giudizio dell'istanza inferiore.

E. La

divisione della pianificazione territoriale ha chiesto il rigetto

dell'impugnativa. Il municipio si è rimesso al giudizio del tribunale.

F. Il 5

settembre 2007 si sono tenuti l'udienza ed il sopralluogo in contraddittorio,

durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in

seguito agli atti. Il rappresentante del Consiglio di Stato si è impegnato a

produrre al tribunale una presa di posizione della sezione dell'agricoltura

sull'idoneità agricola dei fondi in parola. Dopo ampia discussione, le parti

hanno confermato le rispettive allegazioni e domande. L'istruttoria è quindi

stata dichiarata chiusa.

G. Il

tribunale ha fissato un termine alle parti, scadente il 31 dicembre 2007, per

presentare eventuali osservazioni sulla presa di posizione della sezione

dell'agricoltura, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe valso quale

rinuncia. Nel termine sono giunte unicamente le osservazioni dei ricorrenti, i

quali hanno contestato l'idoneità dei loro fondi alla viticoltura e allo

sfalcio, così come attestava viceversa il catasto delle idoneità agricole,

allestito dalla sezione dell'agricoltura.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del tribunale è data, il gravame è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)

e la legittimazione dei ricorrenti, certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). I

ricorsi sono dunque ricevibili in ordine. Le impugnative, essendo

caratterizzate da identiche rivendicazioni ed avendo per oggetto la medesima

situazione territoriale, vengono trattate congiuntamente in un'unica decisione

(art. 51 PAmm).

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno

un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato

(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno

potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa

verificherà, in particolare, che sia stata effettuata in modo corretto la

ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n.

78.

consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del tribunale è invece circoscritto alla violazione del diritto (art.

38.

cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione -

per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata

una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

Come

anticipato in narrativa, i ricorrenti si aggravano contro la decisione del Consiglio

di Stato, chiedendo l'estromissione dei loro fondi dalla zona agricola e la

loro attribuzione alla vicina zona residenziale ZR.

3.1

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni elaborano e coordinano

le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale (art. 2

cpv. 1 LPT). L'obbligo di pianificare è ribadito all'art. 3 LALPT. Per i piani

d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani

regolatori (art. 24 segg. LALPT) - quest'obbligo si traduce nella disciplina

dell'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi strumenti devono

difatti delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette

(art. 14 cpv. 2 LPT), conferendo all'intero territorio una funzione chiara e

ben definita. Il diritto cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione

(art. 18 cpv. 1 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i

terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura

(lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni

(lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla

zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli interessi

che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare

(cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o

totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49

consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno

alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata

relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della

pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché

soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno

interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;

inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 314).

Giusta

l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre

2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento

alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare

la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,

libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere:

a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari

all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse

generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso

l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1.

giugno 2003). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici

contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).

3.2

Con

terreni già edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si

intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre

eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno, direttamente

confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie

relativamente ridotta; non entrano, di principio, in linea di conto le

costruzioni agricole (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger,

op. cit., ad art. 15 n. 60 seg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

319). In concreto, contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti,

questo requisito non appare soddisfatto. In effetti, la visita dei luoghi ha

permesso di appurare che la zona residenziale ZR, a cui fanno riferimento gli

insorgenti, si sviluppa, estendendosi a valle della strada di servizio che

conduce a Villa Luganese. I terreni dei ricorrenti sono invece ubicati a monte

di questa strada, quindi nettamente separati dal comparto edificabile di

riferimento, che oltretutto non appare ancora edificato al punto tale da potere

essere considerato esso stesso con certezza come ampiamente edificato. I fondi

in parola fanno quindi parte di un ampio territorio inedificato che si estende

verso monte, costituito da foresta e radure. Il loro inserimento in zona

residenziale ZR si potrebbe semmai giustificare dal profilo della necessità di

un ampliamento della zona edificabile.

3.3

La

richiesta di estendere la zona edificabile non risponde nemmeno ad una

prevedibile necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta

l’art. 15 lett. b LPT. In effetti, l’apprezzabile dimensionamento della zona

edificabile del piano regolatore era già stato segnalato dal dipartimento del

territorio in sede di esame preliminare (cfr. esame preliminare 22 gennaio

1998, pag. 6) ed è fra i motivi principali che ha condotto il Consiglio di

Stato a respingere il ricorso (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 15 e 61).

Difatti, il Governo ha appurato con la risoluzione impugnata che le zone edificabili residenziali in senso lato sono dimensionate in

modo tale da soddisfare ampiamente il presumibile bisogno per lo sviluppo del

comune nei prossimi 10-15 anni, giacché permettono di accogliere circa 3'625

abitanti rispetto ad una situazione di partenza, riferita al 2004, di 1'753 abitanti,

pari ad un incremento di oltre il 107% (cfr. risoluzione di approvazione del

piano regolatore 13 febbraio 2007, cifra 3.5.1, lett. a, pag. 14 seg.). Com'è

noto, sussiste un interesse generale ad impedire la formazione di zone

edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). Questa considerazione deve, di conseguenza, essere applicata anche

ai fondi dei ricorrenti.

3.4

Poiché i fondi in parola non potevano essere attribuiti alla zona fabbricabile

già per assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT, merita tutela la

decisione del Consiglio di Stato di confermarne - di conseguenza - l’inclusione

nella zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora

all'art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona

agricola dev'essere difatti riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché

persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi

in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione

sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio

del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22

maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii). Aspetti,

questi, che nella fattispecie rivestono una particolare rilevanza. Difatti, i

terreni all'esame sono ricompresi nel perimetro della zona naturale protetta

(ZNP) dei Denti della Vecchia-Brè-Gandria indicato nel piano direttore (cfr.

loc. cit., scheda di coordinamento 1.2, oggetto 1.2.20, rappresentazione

cartografica n. 13), che la revisione del piano regolatore ha ripreso e consolidato

attraverso il piano del paesaggio (cfr. legenda: sequenza di cerchi colore

verde). Non appare quindi nemmeno necessario approfondire se i fondi interessati

si prestino o meno, ed eventualmente in che misura, alla lavorazione agricola.

Va ad ogni buon conto rilevato che, per quanto riguarda strettamente l'idoneità

del terreno, i mapp. 1226 e 1227 presentano insieme una superficie omogenea e

di apprezzabile estensione, valutata dal catasto delle idoneità agricole, allestito

dalla sezione dell'agricoltura, come idonea alla viticultura e allo sfalcio,

categoria n. 12 (cfr. presa di posizione 18 ottobre 2007 della sezione

dell'agricoltura). Si giustifica pertanto appieno di preservare questo territorio

da un’ulteriore edificazione.

3.5

Sulla scorta di tutte queste considerazioni, un'attribuzione dei fondi dei

ricorrenti alla zona edificabile deve pertanto essere esclusa.

4.

La

contestata pianificazione nemmeno è costitutiva di una disparità di

trattamento, vietata dall'art. 8 cpv. 1 Cost. (e in precedenza dall'art. 4

vCost.). Innanzitutto, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha una

portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori.

Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora

prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare

differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi

per conformità e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con

il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve

fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001

n. 49 consid. 5a). Ora, in concreto, i motivi per escludere i fondi in parola dal

perimetro della zona edificabile, rispettivamente per inserirli nella zona

agricola, sono senza dubbio oggettivi e ragionevoli, come vagliato nei

considerandi precedenti. Meritano, pertanto, conferma.

5.

Infondato,

da ultimo, l'eventuale richiamo al principio della buona fede, per il fatto che

in seguito alle risultanze della procedura di ricomposizione particellare e

all'allacciamento dei fondi alla rete fognaria il municipio avrebbe lasciato

supporre il futuro inserimento dei fondi nella zona edificabile, spingendo di

conseguenza i ricorrenti all'acquisto del mapp. 1227. Come rettamente osservano

gli stessi insorgenti, le superfici oggi corrispondenti ai mapp. 1226 e 1227

erano inserite con il previgente piano regolatore (PR 1979) in parte in zona

residua e in parte nell'area forestale, quindi entrambi esclusi dalla zona

edificabile. Tant'è che è stato sulla base di questo ordinamento pianificatorio

che essi hanno chiesto al municipio, all'avvio della procedura di revisione del

piano regolatore, la loro attribuzione alla zona edificabile, predisposto

l'allacciamento alle canalizzazioni e quindi acquistato il mapp. 1227. Orbene,

come si evince dalla lettera 26 maggio 1994, il municipio ha semplicemente invitato

i pianificatori, che si occupavano della revisione, "a tenere in debita

considerazione la richiesta" (loc. cit., doc. E, in atti) dei qui

ricorrenti. Questa comunicazione, oltre che non costituire una rassicurazione

ai sensi della protezione della buona fede (art. 9 Cost.), era anche formulata

da un'autorità incompetente in materia di pianificazione del territorio (art.

34.

cpv. 1 LALPT): essa non era pertanto atta a suscitare delle aspettative

degne di tutela in merito all’assegnazione

delle particelle alla zona edificabile.

6.

In

conclusione, per le pregresse motivazioni i gravami devono essere respinti. La

tassa e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 28

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorsi

sono respinti.

2. Le tasse di

giudizio e le spese per complessivi fr. 1'800.- (milleottocento) sono poste a

carico in ragione di fr. 900.- (novecento), solidalmente, di RI 1, RI 2, RI 3, RI

4, RI 5 e RI 6 e di fr. 900.- (novecento), pure in via solidale, di RI 2, RI 3,

RI 4 e RI 5.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113

ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

a;

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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