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Decisione

90.2007.3

Assegnazione di ripetibili nel procedimento amministrativo

16 luglio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

90.2007.3

Data decisione, Autorità:

16.07.2007, TRAM

Titolo:

Assegnazione di ripetibili nel procedimento amministrativo

RIPETIBILI

art. 38 LALPT

art. 1 cpv. 1 LAVV

art. 1 LLCA

Incarto n.

90.2007.3

Lugano

16 luglio 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale

cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 gennaio 2006 [recte:

2007] di

RI 1

patr. dall' PR 1

Contro

la risoluzione __________ 2006, con la quale

il Consiglio di Stato ha approvato le parti rimaste sospese in occasione

dell'approvazione della revisione del piano regolatore del comune di PI 1 avvenuta

con risoluzione __________ 2005;

viste

le risposte:

- 17

gennaio 2007 del comune di PI 1, rappresentato dal municipio;

- 23

febbraio 2007 del Consiglio di Stato, rappresentato dalla Divisione dello

sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che

RI 1 era unico proprietario del mapp. 2 di PI 1, in seguito costituito in

proprietà per piani, della quale detiene ora una quota ed è inoltre proprietario

del contiguo mapp. 9;

che

nella seduta dell'11 giugno 2003 il consiglio comunale PI 1 ha adottato la revisione

generale del piano regolatore, ponendo su una parte del mapp. 2 un vincolo di

posteggio pubblico;

che

con ricorso 8 novembre 2003 RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato contro

la menzionata delibera comunale, postulando l'esclusione dei mappali dalla zona

AP-EP, nonché la loro completa inclusione in zona residenziale estensiva, protestando

spese, tasse e ripetibili;

che

con risoluzione __________ 2005 il Governo ha approvato il piano regolatore,

sospendendo tuttavia, per quanto qui d'interesse, la decisione relativa ad

alcune scelte pianificatorie, in particolare la definizione delle aree per

posteggi pubblici;

che

con la risoluzione __________ 2006 - qui impugnata - il Governo ha parzialmente

accolto il ricorso di RI 1, limitatamente alla non approvazione del vincolo di

posteggio pubblico, non pronunciandosi però sulle ripetibili;

che

contro tale decisione RI 1 insorge al Tribunale cantonale amministrativo con

atto 10 gennaio 2006 [recte: 2007], chiedendo l'assegnazione delle

ripetibili per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato, protestando inoltre

spese e ripetibili per il ricorso davanti al tribunale;

che

con le rispettive osservazioni i rappresentanti del Governo e quelli del comune

si sono rimessi al giudizio del tribunale;

che

l'insorgente era patrocinato dinanzi al Governo, come dinanzi a questo

tribunale, dall'avvocato PR 1, il quale non risulta iscritto nel registro

cantonale degli avvocati;

che

così richiesto dal tribunale, egli ha potuto specificare di aver rinunciato a

tale iscrizione a far tempo dal giugno 2005, quand'è passato alle dipendenze di

un istituto bancario, pur continuando ad esercitare l'attività di legale

unicamente a titolo accessorio;

considerato, in diritto

che

la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data, il ricorso è tempestivo

(art. 38 cpv. 1 LALPT) e l'insorgente gode della necessaria potestà ricorsuale

(art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT);

che

l'art. 31 PAmm, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 38 cpv. 6 LALPT

inoltre art. 1 cpv. 1 PAmm, sancisce che il Consiglio di Stato ed il Tribunale

cantonale amministrativo quale autorità di ricorso, condannano la parte

Considerandi

soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;

che

tale disposizione non costituisce una semplice facoltà dell'autorità

giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa della

disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la

riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in

RVGC Sessione ordinaria primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag.

247.

lett. c);

che

in questo senso la non assegnazione - a torto - di ripetibili alla parte che ne

ha fatto richiesta costituisce una violazione del diritto e, come tale, è

censurabile dinanzi a questo tribunale (art. 38 cpv. 2 lett. a LALPT);

che

il soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese oggettivamente

indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che questa ha fatto

valere in giudizio (RDAT II-1994 n. 12);

che

le ripetibili sono un'indennità volta ad evitare un eccessivo aggravio a chi giustificatamente

si è avvalso dei mezzi offerti dalla giustizia amministrativa (Relazione citata,

loc. cit.);

che

occorre in definitiva determinare cosa s'intenda per eccessivo aggravio e a

questo livello è invece indispensabile tenere in considerazione anche la

situazione del rappresentante;

che

l'intervento del rappresentante, ed i relativi costi, devono essere

giustificati anche quo alle capacità e conoscenze professionali dello

stesso nel senso che occorre che egli sia una persona particolarmente cognita

in materia al fine di assicurare una congrua difesa degli interessi del

ricorrente (RDAT 1987 n. 19; Merkli/Aeschlimann/Herzog,

Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna

1997, ad art. 104 n. 2);

che

nel caso di un avvocato che ha ottenuto il brevetto nel nostro cantone si deve

ragionevolmente ritiene che egli adempia ai requisiti appena detti di capacità

e conoscenze, nel caso concreto di diritto amministrativo e, in particolare,

pianificatorio;

che la

legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) non definisce

l'estensione del monopolio della rappresentanza (art. 1 LLCA, cfr.

messaggio 28 aprile 1999 del Consiglio federale concernente la LLCA, in FF 1999

4984, pag. 4990);

che

nel Cantone Ticino è in vigore la legge cantonale sull'avvocatura del 16 settembre

2002.

(LAvv);

che

dall'art. 1 cpv. 1 LAvv si deduce che nell'ambito dei procedimenti

amministrativi non vige il monopolio degli avvocati iscritti nel registro

cantonale e che pertanto l'iscrizione in detto registro non può essere determinante

per l'assegnazione delle ripetibili;

che

occorre, tuttavia, che il rappresentante abbia agito a titolo professionale ed

oneroso, essendo escluso il versamento di indennità in caso di rappresentanza a

titolo gratuito;

che,

nel caso concreto, occorre innanzitutto osservare che l'avv. PR 1 al momento

dell'inoltro del ricorso 8 novembre 2003 al Consiglio di Stato era iscritto nel

registro cantonale degli avvocati, avendovi rinunciato volontariamente

unicamente a partire dal 1° giugno 2005;

che,

come visto, il ricorso di prima istanza è stato parzialmente accolto, per cui

in linea di principio - a prescindere dall'iscrizione nel menzionato registro, se

soddisfatti i testé menzionati requisiti del patrocinio - devono essere

accordate adeguate ripetibili;

che

le condizioni descritte sopra circa la rappresentanza davanti al Governo appaiono

in concreto soddisfatte, giacché al momento dell'inoltro del ricorso l'avvocato

esercitava la professione a titolo oneroso, tant'è che era iscritto al registro

cantonale e che in seguito egli, benché avesse rinunciato all'iscrizione nel

registro e fosse passato alle dipendenze di un istituto bancario, ha continuato

ad esercitare l'attività di rappresentante a titolo accessorio ed oneroso;

che

il Governo ha spiegato di rinunciare all'applicazione di tasse di giudizio e di

conseguenza al riconoscimento delle ripetibili, poiché ritiene che i ricorsi in

sede di approvazione del piano regolatore siano da considerare come uno dei

mezzi di partecipazione della popolazione al processo pianificatorio;

che

tale motivazione appare in palese contrasto con il diritto applicabile ed è

pertanto inconferente;

che

in effetti il qui ricorrente era risultato parzialmente vincente dinanzi al

Consiglio di Stato, mentre il comune si era opposto all'accoglimento del

ricorso e, quale unico antagonista, in quanto soccombente deve sopportare i

costi della procedura di prima istanza (RDAT II-1993 n. 19);

che

in esito alle pregresse considerazioni, il ricorso deve essere accolto e

l'incarto retrocesso al Governo perché assegni le dovute ripetibili al

ricorrente;

che

la decisione di rinvio s'impone a ragione del potere di apprezzamento di cui gode

l'autorità giudicante nella determinazione delle ripetibili, per cui il Tribunale

cantonale amministrativo non può sostituirsi al Consiglio di Stato

nell'esercizio di tale potere (art. 61 cpv.2 PAmm);

che,

nel determinare l'importo per ripetibili, il Governo dovrà considerare anche

che, a far tempo dal 1° giugno 2005, l'avv. PR 1 esercita a titolo accessorio l'avvocatura

senza iscrizione nel registro cantonale degli avvocati, il che comporta oneri

ridotti rispetto a quelli dell'avvocato iscritto;

che, visto l'esito, si rinuncia a tassa e

spese di giustizia (art. 18 PAmm);

che

benché rimessosi al giudizio del tribunale, lo Stato deve essere considerato

soccombente nella presente procedura e si giustifica pertanto l'assegnazione di

ripetibili per questa sede, mentre il comune, che non si è opposto

all'accoglimento del gravame, può esserne mandato esente;

che il

tribunale, nella determinazione delle ripetibili di questa sede tiene conto,

come spiegato sopra, del fatto che l'avv. PR 1 non è iscritto nel registro

cantonale degli avvocati (art. 31 PAmm);

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto

applicabili,

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto .

§. Gli atti

sono ritornati al Consiglio di Stato, perché proceda all'assegnazione delle

ripetibili di prima istanza al ricorrente.

2.Non si preleva una tassa di

giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 200.- per

ripetibili di questa sede.

3.Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione

(art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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