90.2007.3
Assegnazione di ripetibili nel procedimento amministrativo
16 luglio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
90.2007.3
Data decisione, Autorità:
16.07.2007, TRAM
Titolo:
Assegnazione di ripetibili nel procedimento amministrativo
RIPETIBILI
art. 38 LALPT
art. 1 cpv. 1 LAVV
art. 1 LLCA
Incarto n.
90.2007.3
Lugano
16 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale
cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2006 [recte:
2007] di
RI 1
patr. dall' PR 1
Contro
la risoluzione __________ 2006, con la quale
il Consiglio di Stato ha approvato le parti rimaste sospese in occasione
dell'approvazione della revisione del piano regolatore del comune di PI 1 avvenuta
con risoluzione __________ 2005;
viste
le risposte:
- 17
gennaio 2007 del comune di PI 1, rappresentato dal municipio;
- 23
febbraio 2007 del Consiglio di Stato, rappresentato dalla Divisione dello
sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che
RI 1 era unico proprietario del mapp. 2 di PI 1, in seguito costituito in
proprietà per piani, della quale detiene ora una quota ed è inoltre proprietario
del contiguo mapp. 9;
che
nella seduta dell'11 giugno 2003 il consiglio comunale PI 1 ha adottato la revisione
generale del piano regolatore, ponendo su una parte del mapp. 2 un vincolo di
posteggio pubblico;
che
con ricorso 8 novembre 2003 RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato contro
la menzionata delibera comunale, postulando l'esclusione dei mappali dalla zona
AP-EP, nonché la loro completa inclusione in zona residenziale estensiva, protestando
spese, tasse e ripetibili;
che
con risoluzione __________ 2005 il Governo ha approvato il piano regolatore,
sospendendo tuttavia, per quanto qui d'interesse, la decisione relativa ad
alcune scelte pianificatorie, in particolare la definizione delle aree per
posteggi pubblici;
che
con la risoluzione __________ 2006 - qui impugnata - il Governo ha parzialmente
accolto il ricorso di RI 1, limitatamente alla non approvazione del vincolo di
posteggio pubblico, non pronunciandosi però sulle ripetibili;
che
contro tale decisione RI 1 insorge al Tribunale cantonale amministrativo con
atto 10 gennaio 2006 [recte: 2007], chiedendo l'assegnazione delle
ripetibili per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato, protestando inoltre
spese e ripetibili per il ricorso davanti al tribunale;
che
con le rispettive osservazioni i rappresentanti del Governo e quelli del comune
si sono rimessi al giudizio del tribunale;
che
l'insorgente era patrocinato dinanzi al Governo, come dinanzi a questo
tribunale, dall'avvocato PR 1, il quale non risulta iscritto nel registro
cantonale degli avvocati;
che
così richiesto dal tribunale, egli ha potuto specificare di aver rinunciato a
tale iscrizione a far tempo dal giugno 2005, quand'è passato alle dipendenze di
un istituto bancario, pur continuando ad esercitare l'attività di legale
unicamente a titolo accessorio;
considerato, in diritto
che
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data, il ricorso è tempestivo
(art. 38 cpv. 1 LALPT) e l'insorgente gode della necessaria potestà ricorsuale
(art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT);
che
l'art. 31 PAmm, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 38 cpv. 6 LALPT
inoltre art. 1 cpv. 1 PAmm, sancisce che il Consiglio di Stato ed il Tribunale
cantonale amministrativo quale autorità di ricorso, condannano la parte
Considerandi
soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;
che
tale disposizione non costituisce una semplice facoltà dell'autorità
giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa della
disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la
riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in
RVGC Sessione ordinaria primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag.
247.
lett. c);
che
in questo senso la non assegnazione - a torto - di ripetibili alla parte che ne
ha fatto richiesta costituisce una violazione del diritto e, come tale, è
censurabile dinanzi a questo tribunale (art. 38 cpv. 2 lett. a LALPT);
che
il soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese oggettivamente
indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che questa ha fatto
valere in giudizio (RDAT II-1994 n. 12);
che
le ripetibili sono un'indennità volta ad evitare un eccessivo aggravio a chi giustificatamente
si è avvalso dei mezzi offerti dalla giustizia amministrativa (Relazione citata,
loc. cit.);
che
occorre in definitiva determinare cosa s'intenda per eccessivo aggravio e a
questo livello è invece indispensabile tenere in considerazione anche la
situazione del rappresentante;
che
l'intervento del rappresentante, ed i relativi costi, devono essere
giustificati anche quo alle capacità e conoscenze professionali dello
stesso nel senso che occorre che egli sia una persona particolarmente cognita
in materia al fine di assicurare una congrua difesa degli interessi del
ricorrente (RDAT 1987 n. 19; Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna
1997, ad art. 104 n. 2);
che
nel caso di un avvocato che ha ottenuto il brevetto nel nostro cantone si deve
ragionevolmente ritiene che egli adempia ai requisiti appena detti di capacità
e conoscenze, nel caso concreto di diritto amministrativo e, in particolare,
pianificatorio;
che la
legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) non definisce
l'estensione del monopolio della rappresentanza (art. 1 LLCA, cfr.
messaggio 28 aprile 1999 del Consiglio federale concernente la LLCA, in FF 1999
4984, pag. 4990);
che
nel Cantone Ticino è in vigore la legge cantonale sull'avvocatura del 16 settembre
2002.
(LAvv);
che
dall'art. 1 cpv. 1 LAvv si deduce che nell'ambito dei procedimenti
amministrativi non vige il monopolio degli avvocati iscritti nel registro
cantonale e che pertanto l'iscrizione in detto registro non può essere determinante
per l'assegnazione delle ripetibili;
che
occorre, tuttavia, che il rappresentante abbia agito a titolo professionale ed
oneroso, essendo escluso il versamento di indennità in caso di rappresentanza a
titolo gratuito;
che,
nel caso concreto, occorre innanzitutto osservare che l'avv. PR 1 al momento
dell'inoltro del ricorso 8 novembre 2003 al Consiglio di Stato era iscritto nel
registro cantonale degli avvocati, avendovi rinunciato volontariamente
unicamente a partire dal 1° giugno 2005;
che,
come visto, il ricorso di prima istanza è stato parzialmente accolto, per cui
in linea di principio - a prescindere dall'iscrizione nel menzionato registro, se
soddisfatti i testé menzionati requisiti del patrocinio - devono essere
accordate adeguate ripetibili;
che
le condizioni descritte sopra circa la rappresentanza davanti al Governo appaiono
in concreto soddisfatte, giacché al momento dell'inoltro del ricorso l'avvocato
esercitava la professione a titolo oneroso, tant'è che era iscritto al registro
cantonale e che in seguito egli, benché avesse rinunciato all'iscrizione nel
registro e fosse passato alle dipendenze di un istituto bancario, ha continuato
ad esercitare l'attività di rappresentante a titolo accessorio ed oneroso;
che
il Governo ha spiegato di rinunciare all'applicazione di tasse di giudizio e di
conseguenza al riconoscimento delle ripetibili, poiché ritiene che i ricorsi in
sede di approvazione del piano regolatore siano da considerare come uno dei
mezzi di partecipazione della popolazione al processo pianificatorio;
che
tale motivazione appare in palese contrasto con il diritto applicabile ed è
pertanto inconferente;
che
in effetti il qui ricorrente era risultato parzialmente vincente dinanzi al
Consiglio di Stato, mentre il comune si era opposto all'accoglimento del
ricorso e, quale unico antagonista, in quanto soccombente deve sopportare i
costi della procedura di prima istanza (RDAT II-1993 n. 19);
che
in esito alle pregresse considerazioni, il ricorso deve essere accolto e
l'incarto retrocesso al Governo perché assegni le dovute ripetibili al
ricorrente;
che
la decisione di rinvio s'impone a ragione del potere di apprezzamento di cui gode
l'autorità giudicante nella determinazione delle ripetibili, per cui il Tribunale
cantonale amministrativo non può sostituirsi al Consiglio di Stato
nell'esercizio di tale potere (art. 61 cpv.2 PAmm);
che,
nel determinare l'importo per ripetibili, il Governo dovrà considerare anche
che, a far tempo dal 1° giugno 2005, l'avv. PR 1 esercita a titolo accessorio l'avvocatura
senza iscrizione nel registro cantonale degli avvocati, il che comporta oneri
ridotti rispetto a quelli dell'avvocato iscritto;
che, visto l'esito, si rinuncia a tassa e
spese di giustizia (art. 18 PAmm);
che
benché rimessosi al giudizio del tribunale, lo Stato deve essere considerato
soccombente nella presente procedura e si giustifica pertanto l'assegnazione di
ripetibili per questa sede, mentre il comune, che non si è opposto
all'accoglimento del gravame, può esserne mandato esente;
che il
tribunale, nella determinazione delle ripetibili di questa sede tiene conto,
come spiegato sopra, del fatto che l'avv. PR 1 non è iscritto nel registro
cantonale degli avvocati (art. 31 PAmm);
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto
applicabili,
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso è accolto .
§. Gli atti
sono ritornati al Consiglio di Stato, perché proceda all'assegnazione delle
ripetibili di prima istanza al ricorrente.
2.Non si preleva una tassa di
giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 200.- per
ripetibili di questa sede.
3.Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione
(art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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