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Decisione

90.2007.30

Nucleo storico: area vincolata alla costruzione e area vincolata allo spazio libero

25 febbraio 2008Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi della decisione debbano essere noti all’interessato. In linea con

questo principio, l’art. 26 cpv. 1 PAmm, applicabile in forza del richiamo

dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per

giunta la forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli

argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi

ai punti essenziali ai fini del giudizio (RDAT I-1999 n. 27, consid. 3b). È

quanto è avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle linee

essenziali i motivi per i quali ha respinto il gravame e condiviso, malgrado le

censure degli insorgenti, la pianificazione comunale all'esame. Ciò è

d’altronde loro bastato per presentare un circostanziato ricorso.

3. In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno

un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato

(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno

potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi

pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente

attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione

di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche

l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà, in particolare, che

sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del tribunale è invece circoscritto alla violazione del diritto (art.

38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione -

per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata

una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

4. Giusta

l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare

un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento

del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato

all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo

in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione

e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e

formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. I

piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello

comunale (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art.

14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,

agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione

all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale ed alle autorità

incaricate della pianificazione (cfr. Flückiger,

Commentario LPT, ad art. 15 n. 11 con rinvii; art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT),

come peraltro ricorda l'art. 18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere

suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle

dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dell'amministrazione,

dello sport, della cultura, del tempo libero e così via, ma anche secondo

necessità estetiche o di preservazione dei siti (Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 12). Questo conduce a

delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti che, oltre a soddisfare

i requisiti dell'art. 15 LPT, devono ossequiare gli scopi e i principi di

quest'ultima legge federale (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 509). La diversificazione

della zona fabbricabile persegue diversi obiettivi: la suddivisione dei volumi

delle costruzioni, ad esempio la ricerca della qualità estetica in funzione dei

vari settori dell'agglomerato (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 514; Flückiger, ibidem). Possono essere istituite,

ad esempio, delle zone "nuclei", oppure prevedere zone edificabili

nelle quali l'attività edilizia sia limitata agli edifici esistenti, per i

quali cioè sia ammessa solo la rinnovazione, la trasformazione o la

ricostruzione (DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981 ad art. 18 n. 6 e n. 10). La

tutela dei nuclei può essere giustificata anche nell'ottica del rispetto del paesaggio,

menzionato tra i principi pianificatori (art. 3 cpv. 2 LPT; cfr. anche art. 17

cpv. 1 lett. c. LPT).

5. I

ricorrenti criticano la nuova impostazione urbanistica e pianificatoria

riguardante la Zona del nucleo, con particolare riferimento al mapp. 138. Rispetto

all'ordinamento previgente, che a loro dire lasciava per i terreni o parte di

essi ancora sgombri da edificazione massima libertà edificatoria, limitata

soltanto dall'osservanza delle caratteristiche generali delle costruzioni del

nucleo e delle norme sulle distanze e sulle altezze, la Zona del nucleo

approvata istituisce per contro una serie di vincoli penalizzanti per i

proprietari. In particolare, gli insorgenti lamentano principalmente la determinazione

imposta dal piano delle aree che devono rimanere libere e di quelle che

eventualmente possono essere edificate: trattasi dello spazio libero privato

e del nuovo ingombro volumetrico ammesso. Entrambi questi vincoli non sarebbero

sostenuti da un interesse pubblico e risulterebbero sproporzionati. Il nuovo

ingombro volumetrico ammesso sarebbe inoltre privo di scopo, ritenuto che,

a differenza da quanto programmaticamente enunciato nell'art. 37 NAPR, non vi

sarebbero nel nucleo spazi pubblici da valorizzare, né spazi liberi organicamente

connessi da salvaguardare. Per contro, concedendo edificazioni fino a 10 m di

altezza, il vincolo permetterebbe di realizzare volumetrie talmente imponenti

da stravolgere il tessuto edilizio tradizionale.

6. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia

della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base

legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il

principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). La legalità,

l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei

principi giuridici fondamentali che servono alla delimitazione del potere

statuale nello Stato di diritto (art. 5 cpv. 1 e 2 Cost.) e che devono pertanto

sempre essere rispettati nell'attività dello Stato. Nella

fattispecie, non è contestata la sussistenza di una base legale, comunque data

(cfr. consid. 4). Non resta quindi che esaminare l'interesse pubblico e la proporzionalità

della pianificazione in discussione.

6.1.

Prima di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse

pubblico è un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone

esigenze ed aspirazioni (Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 57 B II). In linea

generale si ritiene pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei

cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico o

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un

provvedimento di pianificazione del territorio è segnatamente dato quando la

sua adozione corrisponde ad un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla

collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici

e privati in giuoco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, op. cit., n.

98-102; Scolari, Diritto

amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558 segg.).

6.1.1. La

Zona del nucleo comprende l'insediamento originario di Cadro, che presenta un

tessuto spaziale ed architettonico variegato ed interessante. Con la revisione

generale del piano regolatore, di cui ci si occupa, il comune ha ritenuto, attraverso

una pianificazione di tipo particolareggiata, di attuare un approfondimento sia

delle modalità d'intervento sui singoli fabbricati, sia delle misure di

protezione degli oggetti architettonicamente più significativi, nonché delle

condizioni di strutturazione degli spazi liberi e delle aree pubbliche. Di

conseguenza, il comune, tenendo anche in considerazione la legittima

aspirazione dei proprietari a utilizzare al meglio la sostanza edilizia esistente,

ha istituito una serie di tipologie di tutela, di risanamento e di

ristrutturazione degli edifici (cfr. rapporto di pianificazione marzo 2003,

pag. 18). A tale scopo la Zona del nucleo è stata suddivisa, per quanto qui

interessa, nelle seguenti componenti: lo spazio libero privato (art. 33

NAPR) delle corti, degli orti e dei giardini, deve di principio rimanere libero

da costruzioni. Gli edifici e facciate qualificanti il tessuto tradizionale

(art. 34 NAPR) possono essere ristrutturati nel rispetto delle caratteristiche

premoderne. I manufatti minori (art. 35 NAPR) possono essere mantenuti e

riparati, ad esclusione di lavori di trasformazione o cambiamento di destinazione.

In caso di demolizione di questi manufatti, il sedime viene considerato come

spazio libero. Gli ampliamenti di completazione in altezza (art. 36

NAPR) per gli edifici indicati specificatamente nel piano, al fine di garantire

una migliore utilizzazione dei volumi esistenti. Infine, sono stati previsti nuovi

ingombri volumetrici ammessi (art. 37 NAPR): con lo scopo di valorizzare

gli spazi pubblici del tessuto tradizionale e per garantire spazi liberi organicamente

connessi tra di loro sono autorizzati ampliamenti, riedificazioni e nuove

costruzioni nel rispetto degli ingombri massimi indicati dal piano. Come

anticipato in narrativa, il riassetto del mapp. 138, incluso nella Zona del

nucleo, ha comportato l'avversata riduzione dell'area edificabile con la definizione

Considerandi

al suo centro del nuovo ingombro volumetrico ammesso, a pianta rettangolare.

Le fasce di terreno residue, che circondano l'ingombro edificabile sui tre lati

(a nord, con una profondità di circa 9 m dal mapp. 134, a sud, con una profondità

di circa 8 m da via Sirano e a est, con una profondità di circa 3 m dal mapp.

120) sono state quindi definite quali spazio libero privato.

6.1.2

Ferme queste premesse, se da un lato la sussistenza di un

interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia delle caratteristiche e peculiarità

del nucleo storico di Cadro è senz'altro data, ciò che i ricorrenti peraltro

non contestano, dall'altro lato occorre esaminare se, in questo contesto, i

vincoli in rassegna sono atti in generale a raggiungere gli scopi prefissati,

rispettivamente quelli che formano il nuovo assetto e gravano il mapp. 138 appaiono

giustificati.

6.1.3

Come già accennato in precedenza, scopo della pianificazione all'esame è il

recupero e la promozione del nucleo di Cadro, attraverso la salvaguardia delle sue

peculiarità, coniugati con la facoltà di un suo sviluppo edilizio che, per

quanto possibile, deve avvenire in modo integrato ed armonioso. Innanzitutto,

come rettamente illustrato dal Consiglio di Stato, nella risoluzione impugnata,

e dal municipio, nelle sue osservazioni ai ricorsi di prima e seconda istanza,

il nucleo del paese è caratterizzato da costruzioni in contiguità che si

articolano in isolati ad alta densità edificatoria, frammisti a vuoti: le

strade, i viottoli, le piazze e i cosiddetti spazi liberi, costituiti dalle

corti, dagli orti e dai giardini. L'insieme di queste componenti concorre a

formare il tessuto tradizionale del nucleo di Cadro, riscontrabile, peraltro,

con queste stesse peculiarità, nella maggior parte dei nuclei dei villaggi del

Cantone. Ora, il valore più riconoscibile di questi nuclei non è dato in

principio dalla qualità delle costruzioni o manufatti in particolare, ma dal

loro insieme, soprattutto dalle relazioni spaziali che intercorrono tra le

singole costruzioni e tra queste e l'ambiente circostante, da cui nasce la

necessità della tutela degli stessi: in particolar modo, l'alternarsi delle costruzioni

e di spazi vuoti (piazze e vie, ma anche, come nel caso dell'insorgente, corti,

giardini e orti), questi ultimi, al pari delle prime, parti integranti del

disegno urbanistico dell'abitato. Ciò detto, l'istituzione di un vincolo, quale

lo spazio libero privato, in combinazione con quello del nuovo

ingombro volumetrico ammesso, unitamente alla preservazione di alcuni muri

di cinta (art. 38 NAPR), risponde con ogni evidenza all'interesse

pubblico di salvaguardia delle peculiarità del nucleo. Difatti, come si evince da

una semplice visione del piano della Zona del nucleo, confortata poi dall'esperimento

del sopralluogo, le aree libere, che informano il tessuto urbanistico, sono tuttora

in gran parte ancora integre. Sotto questo profilo, un ordinamento edilizio,

come il previgente, che concedeva ampia libertà edificatoria, risultava ormai

inadeguato a garantire uno sviluppo coerente del nucleo e parimenti la salvaguardia

di questi spazi. La scelta del comune, che ha optato per una marcata definizione

dell'assetto del nucleo, risulta quindi sorretta da valide ragioni

pianificatorie e non poteva essere realizzata altrimenti che tramite un ordinamento

rigoroso, che non lasciasse eccessivo margine ai proprietari su questioni quali

le ubicazioni dei nuovi edifici, le volumetrie e, di riflesso, gli spazi aperti

pubblici e privati. Da ciò la necessità di determinare con un buon grado di

precisione, attraverso il piano regolatore, le aree che devono rimanere

inedificate e quelle che, eventualmente, possono essere costruite in estensione

(nuovo ingombro volumetrico ammesso) e sviluppate in altezza (cfr. art.

36: ampliamenti di completazione in altezza), onde ampliare, completare

e ricucire il tessuto urbanistico del nucleo in modo organico e coerente. Come

si riscontra dall'esame del piano della Zona del nucleo, queste superfici

edificabili sono state inserite nel tessuto edilizio esistente in modo attento

e oculato, secondo gli scopi enunciati dallo stesso art. 27 cifra 1 NAPR: la

valorizzazione degli spazi pubblici, quali i viottoli, le strade e le piazze, che

vengono così marcati dall'allineamento di questi nuovi ingombri, i quali,

distribuiti in ubicazioni specifiche, oltre a completare il tessuto edificato,

concorrono pure alla preservazione degli spazi liberi organicamente connessi

tra di loro, vale a dire, le superfici di quelle corti, orti e giardini che,

seppur suddivise su diversi proprietari, stanno tra di loro in rapporto di

congruenza. Per quanto riguarda le volumetrie, contrariamente a quanto

sostengono i ricorrenti, l'altezza massima degli edifici di 10 m alla gronda (equivalente a 3 piani), corrispondendo a quella mediamente rilevabile nel nucleo di

Cadro, non è suscettibile di compromettere e stravolgere il tessuto edilizio

tradizionale. In questo senso, il nuovo ingombro volumetrico ammesso, a

pianta rettangolare, previsto sui mapp. 117, 119 e 120, criticato dai

ricorrenti, è perfettamente conforme a quanto enunciato in precedenza: allineato

lungo la strada che delimita la Zona del nucleo, definisce spazialmente quest'ultimo

sul lato orientale e, unitamente ai fronti edificati posti sugli altri due lati

dell'isolato, ne circoscrive e preserva al centro l'ampio spazio libero esistente.

Va notato che in questo caso l'ingombro volumetrico massimo realizzabile avrebbe

in linea teorica un fronte lungo 50 m, una profondità di 8 m e 10 m di altezza. Tale ingombro, che così schematicamente espresso sembrerebbe dare luogo ad una

qualsiasi palazzina ubicata in una generica zona R3, dovrà tuttavia ancora

tenere conto, in fase di progetto, degli elementi distintivi dell'edilizia

abitativa tradizionale del nucleo (art. 37 cifra 1 in fine NAPR) e ricercare una soluzione urbanistica ottimale, con la precisazione dell'ubicazione

dell'edificio nell'area edificabile vincolata (art. 37 cifra 3 NAPR). Queste norme,

anch'esse avversate dai ricorrenti, oltre che provvide, sono peraltro usuali

nelle regolamentazioni dei nuclei storici e congrue per completare questo tipo

di ordinamento edilizio, in quanto conferiscono al municipio quel necessario potere

di apprezzamento per garantire una soluzione edificatoria rispettosa delle

caratteristiche dell'abitato ed efficacemente inserita nel tessuto tradizionale

del nucleo.

6.1.4

Per quanto concerne i vincoli gravanti il mapp. 138 è allora presto detto. Il nuovo

ingombro volumetrico ammesso, ubicato al centro del fondo, costituisce a

meridione la naturale prosecuzione del fronte edificato esistente dell'isolato adiacente,

situato sul versante opposto della strettoia Canton Dra Delfa. Mentre sul lato

settentrionale esso dà luogo, raccordandosi ortogonalmente con la costruzione

esistente e con quelle restanti dell'isolato, alla formazione di una corte da

cui si accede ad un più vasto spazio libero circoscritto dal nuovo ingombro

volumetrico ammesso, a pianta rettangolare, previsto sui mapp. 117, 119 e

120.

(cfr. supra, consid. 6.1.3, in fine). L'aderenza di tale volumetria, a

forma di ferro di cavallo, alla tipologia tradizionale del nucleo è senz'altro

data, al pari della salvaguardia dello spazio libero, organicamente connesso

con quelli dei mapp. 134, 120, 121 e 122. La sussistenza di un interesse

pubblico a sostegno delle contestate misure pianificatorie appare quindi evidente.

Allo stesso modo sono d'interesse pubblico sia la salvaguardia, quale elemento

caratterizzante il nucleo, del muretto di cinta delimitante su quel lato la

strettoia Canton Dra Delfa, ad utilizzo prevalentemente pedonale, sia la scelta

del comune di concedere l'ampliamento di completazione in altezza all'impianto

originale dell'edificio esistente (ex-rustico), così come specificatamente precisato

nel piano (art. 36 cifra 1 NAPR). I successivi ampliamenti sono estranei al resto

dell'edificio, come risulta dal sopralluogo e dalla documentazione fotografica

agli atti. Per altro, la definizione del nuovo ingombro volumetrico ammesso,

che si raccorda ortogonalmente all'edificio originale, ne fa per l'appunto

volutamente astrazione, sovrapponendosi sia all'ampliamento a sud che di quello

a est, auspicandone quindi la demolizione in caso di realizzazione.

6.2

Verificata la presenza di un interesse pubblico, occorre ora esaminare se la

pianificazione contestata risulta ragionevole, attuabile e sopportabile;

segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente gli interessi privati

contrapposti. Se così fosse, violerebbe il principio della proporzionalità (DTF

118.

Ia 394). A tale riguardo, il ricorrente allega che la riduzione dell'area

per il nuovo ingombro volumetrico ammesso causerebbe di fatto l'inedificabilità

del suo terreno.

6.2.1

Ai

considerandi precedenti sono state diffusamente spiegate le ragioni di ordine

essenzialmente urbanistico ed edilizio che hanno condotto il comune a definire,

attraverso l'impianto di spazi liberi privati, le aree di nuova

edificazione, costituite dal nuovo ingombro volumetrico ammesso.

Ragioni, queste, che riflettono e si compenetrano negli stessi scopi della

categoria dei nuovi ingombri volumetrici ammessi: vale a dire

valorizzare gli spazi pubblici del tessuto tradizionale e garantire spazi

liberi organicamente connessi tra di loro (art. 37 cifra 1 NAPR). Di modo che,

la previsione pianificatoria per una nuova edificazione nel nucleo si

giustifica soltanto se in funzione di una confacente valorizzazione delle

relazioni spaziali, attraverso la salvaguardia degli equilibri fra vuoti e

pieni. È appunto questo il risultato ottenuto con il nuovo assetto del mapp.

138.

La necessità e l'idoneità delle restrizioni all'esame vanno pertanto

riconosciute.

6.2.2

Per quanto riguarda la proporzionalità in senso stretto, va considerato che,

malgrado la riduzione rispetto alla previgente pianificazione, la superficie

edificabile del fondo, corrispondente all'area del nuovo ingombro

volumetrico ammesso, assomma a poco meno di 180 mq. Ritenuta un'altezza

massima ammessa di 10 m misurati al filo di gronda (art. 37 cifra 2 NAPR) e la

costruzione già esistente, oltretutto in parte ampliabile in altezza, ciò

assicura uno sfruttamento edilizio più che congruo del fondo della ricorrente. Quanto

all'accesso veicolare, che l'insorgente auspicherebbe poter attuare in futuro

sul lato della strettoia Canton Dra Delfa, va notato che esistono ampie possibilità

per poterlo realizzare sul lato maggiore del fondo, più adeguato, lambito da

via Sirano, ove , peraltro, già oggi è ubicato l'ingresso principale. Per tutti

i predetti motivi, dunque, la pianificazione contestata regge l'esame anche dal

profilo del principio della proporzionalità.

6.3

Riassumendo, i vincoli previsti per il nucleo di Cadro, in particolare quelli

gravanti il mapp. 138, sono sorretti da un sufficiente interesse pubblico e non

violano il principio della proporzionalità. Il ricorso deve dunque essere respinto.

7.

Da ultimo,

i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'approvazione delle norme d'applicazione

inerenti la Zona del nucleo, in particolare dell'art. 33 NAPR che disciplina

gli spazi liberi, in quanto inapplicabili, per il fatto che la

cartografia su cui sono state stese le rappresentazioni grafiche non sarebbe

aggiornata. A tale riguardo essi segnalano che alcuni manufatti minori

esistenti da oltre 30 anni sul mapp. 138 non sono stati indicati nei piani. Effettivamente,

in sede di sopralluogo, il tribunale ha appurato la presenza sul fondo

all'esame di alcuni elementi che non figurano nel piano catastale: trattasi di

una piccola casetta (circa 2 mc) per gli attrezzi da giardinaggio, di una

tettoia adibita a legnaia e di una pergola (cfr. fotografie, in atti). Manufatti,

questi, per i quali non sembrerebbe essere stata rilasciata a suo tempo una licenza

edilizia. Ad ogni modo, evadendo il ricorso degli insorgenti, il Consiglio di

Stato ha già chiesto al comune di provvedere ad una verifica della cartografia

relativa al nucleo e all'allestimento di una variante atta al suo aggiornamento

(cfr. risoluzione impugnata, pagg. 68 e 83). Ritenuto poi l'irrilevanza di

questi oggetti, che al massimo potrebbero essere inseriti nella categoria dei manufatti

minori (art. 35 NAPR), non si vede per quale motivo la lacuna in mappa che

li riguarda possa ostare all'applicazione delle norme della zona del nucleo,

rispettivamente dell'art. 33 NAPR. Questo disposto, per altro, consente negli

spazi liberi la realizzazione di piccole costruzioni di servizio come legnaie,

depositi per attrezzi da giardino ecc., purché di dimensioni ridotte e proporzionate

allo spazio libero disponibile (art. 33 cifra 2 NAPR). Il ricorso, nella misura

in cui non è privo d'oggetto, deve essere respinto anche in ordine a questo

punto.

8.

In

conclusione, la decisione pianificatoria comunale e la conseguente approvazione

governativa devono essere per questi motivi tutelate ed il ricorso

integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a

carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. I ricorrenti

sono condannati al pagamento in solido delle tasse e delle spese di giudizio

per complessivi fr. 2'000.- (duemila).

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113

ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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