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Decisione

90.2007.34

Zona di pianificazione

21 novembre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. La revisione del piano regolatore

consortile del __________, settore __________ __________, ha evidenziato la

necessità di adottare, per quanto concerne il comparto "__________",

che qui interessa, delle misure pianificatorie atte a limitare lo sviluppo

delle residenze secondarie e a salvaguardare gli spazi liberi e aperti quali

elementi di connessione tra il bosco e gli insediamenti. Nell'ottobre 2006 la

delegazione del consorzio per il piano regolatore dei

comuni del __________ (in seguito consorzio) ha quindi adottato una zona di

pianificazione relativa a questo comparto. La zona interessata è stata

suddivisa in un settore A, dove in particolare - a tenore della scheda

descrittiva - è ammessa l’edificazione limitatamente alla costruzione di

residenze primarie individuali e individuali raggruppate, e in un settore B,

dove per contro - sempre a tenore della menzionata scheda - sono vietate tutte le

nuove costruzioni e modifiche del terreno naturale nonché qualsiasi altro

intervento che potrebbe ostacolare la futura pianificazione. La misura pianificatoria,

pubblicata il 6 febbraio 2007 dalla delegazione cortile per il periodo 19

febbraio-20 marzo 2007, ha una durata fino al 30 giugno 2011.

B. Con ricorso del 30 marzo 2007 __________ e __________,

componenti la comunione ereditaria fu __________ __________, sono insorti

dinanzi a questo Tribunale, chiedendo l’annullamento della zona di pianificazione

per quanto riguarda il comparto “__________”, dove è sita la particella n. 568

di loro proprietà. Ritengono che il sacrificio imposto alla loro particella con

la nuova strada di urbanizzazione sia già stato grande e non giustifichi

l’adozione di nuove limitazioni dell'edificabilità. Anzi, le restrizioni

imposte con il provvedimento sarebbero addirittura contrarie al fine perseguito

con la nuova strada e porterebbero ad una paralisi del mercato immobiliare.

C. La divisione dello sviluppo territoriale e

della mobilità, il consorzio e il municipio di __________ __________ hanno

postulato la reiezione dell’impugnativa.

D. Il 2 agosto 2007 si sono svolti l’udienza e

il sopralluogo, in occasione dei quali le parti si sono riconfermate nelle

rispettive posizioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato

integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14

luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.; art. 64 cpv. 1 LALPT), è data (art. 64

cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo (art. 64 cpv. 1 LALPT) e la

legittimazione dei ricorrenti è pacifica (art. 64 cpv. 2 LALPT).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l'art. 27 cpv. 1 LPT, se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere

modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per

comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere

che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il principio

è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58 LALPT, che consente di istituire zone

di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi

particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano (cpv. 1), ed in

particolare, se i piani mancano o devono essere modificati (cpv. 2). La zona di

pianificazione è istituita, nell'ambito delle relative competenze, dal

municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 LALPT);

quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli

obiettivi della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente,

così come per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 60 cpv.

2.

LALPT). Il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 2 LALPT gli effetti

del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno

della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la

pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di

costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise

negativamente oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di

pianificazione (art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di pianificazione entra in

vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano

sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di

Stato di prorogare di altri due anni il termine di scadenza (art. 27 cpv. 2

LPT; 62 seg. LALPT).

2.2

In sintesi, la zona di pianificazione è un

provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79, consid. 2b), volto ad evitare che

la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o

comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante

col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel

tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del

processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d; 113 Ia 362 consid. 2a,

bb; Ruch, Kommentar RPG, ad art. 27 n. 21). A questo stadio l'assetto definitivo

dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può in

particolare affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della

proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di

pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un

provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo

pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua

durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione

va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie

che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i

motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33

cpv. 3 lett. b) LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi,

salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento

pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e

soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non compromettere

la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa dunque, in questo

contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.

3.

Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è

giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio

della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea generale è pubblico

l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione

significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle

sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del

territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a

un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse

deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT

I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n.

558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni

della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico

desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a

disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura

minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che

sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito

e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT

II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

4.

I

ricorrenti insorgono contro la paventata introduzione di una limitazione delle

residenze secondarie nel comparto “__________”, senza tuttavia esprimersi sulla

fondatezza e l’idoneità del vincolo in questione e sulla legittimità della zona

di pianificazione in sé. Già per questo motivo le loro censure sono quindi

inammissibili in quanto rivolte alla pianificazione in fieri che sarà oggetto

di una futura modifica del piano regolatore, ma che non può essere oggetto di

esame in questa sede e meglio come ricordato sopra al considerando 2.2. In

ogni caso, anche a prescindere dall’inammissibilità delle censure ricorsuali,

la zona di pianificazione risulta essere conforme ai dettami della legislazione

in materia pianificatoria.

4.1

L'adozione di una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come

requisito centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio

vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b di fine; Ruch, op. cit., art. 27 n. 27);

questo significa che deve sussistere un interesse pubblico sia alla modifica

del piano di utilizzazione (piano regolatore a livello comunale) sia all'impiego

transitorio dello strumento della zona di pianificazione (Ruch, op. cit., ad

art. 27 n. 25 seg.). Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve

essere tuttavia necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento

è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale o, come

in concreto, dalla delegazione consortile, che non è l'autorità competente ad

adottare il piano di utilizzazione che la zona di pianificazione vuole tutelare

(cfr. Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 27 seg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 457).

4.2

In concreto, nell’ambito della revisione del piano regolatore, il consorzio ha

evidenziato la necessità di adottare misure pianificatorie atte a limitare lo

sviluppo della residenza secondaria. Nella scheda descrittiva esso ha

illustrato che il comparto oggetto del provvedimento grazie alla strada tuttora

in fase di costruzione, viene integrato nel tessuto urbanistico del sottostante

centro storico, assumendo così un ruolo fondamentale per lo sviluppo della

residenza primaria e favorendo un riequilibrio della struttura demografica

comunale. In questa ottica, il consorzio ha ritenuto necessario salvaguardare

spazi liberi e aperti quali elementi di connessione tra il bosco e gli

insediamenti, al fine di favorire una diversificazione del paesaggio. Secondo

le indicazioni fornite dal consorzio, il provvedimento è dunque volto a

permettere una reimpostazione dell'assetto pianificatorio di questo comparto,

atteso che con la revisione del piano regolatore sarebbe prevista

l’assegnazione del comparto “__________” alla zona residenziale a carattere

primario. Sulla scorta delle spiegazioni fornite dal consorzio, l'intenzione dell’autorità

competente di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente appare più che

sufficientemente dimostrata.

4.3

Fondata sotto il criterio dell'interesse pubblico, va ancora esaminato se per

rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria all'esame risulta

ragionevole, idonea e necessaria; segnatamente se non sacrifica

sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n. 31 consid.

2b). Se così fosse, questa misura violerebbe il principio della

proporzionalità. In concreto, la misura adottata risulta senz'altro idonea al

perseguimento degli scopi desiderati. Resta dunque da valutare se la stessa è

pure necessaria. A questo scopo vanno soppesati, in primis, gli effetti della

controversa zona di pianificazione, per determinare se e fino a che punto si

giustifichi di mantenere la pianificazione allo studio al riparo da iniziative

edilizie che potrebbero seriamente comprometterla o comunque renderne più arduo

lo svolgimento. In quest'ordine di idee la scheda descrittiva predisposta dalla

delegazione consortile precisa che nell'area interessata è in linea di

principio permessa solo l’edificazione di residenze primarie individuali e

individuali raggruppate nel più ampio settore A, mentre nel settore B, di

modestissime dimensioni, ubicato al limite della zona di pianificazione, verso

la sottostante strada comunale, è vietata la costruzione di nuovi edifici, la modifica

del terreno naturale e, in generale, ogni intervento che potrebbe ostacolare la

futura pianificazione. Ora, il territorio oggetto della zona di pianificazione,

attualmente inserito nella zona residenziale estensiva (R2), comprende parecchi

mappali tuttora inedificati, che risultano dunque di grande interesse per la

pianificazione, poiché garantiscono la più ampia libertà decisionale nella

ridefinizione dell'utilizzazione della zona. In quest'ottica, considerati gli

importanti obiettivi che l'autorità si è prefissa, appare ragionevole la

limitazione imposta temporaneamente ai singoli proprietari. Il sacrificio

imposto ai ricorrenti appare inoltre, in ogni caso, tutto sommato contenuto. Di

conseguenza, la zona di pianificazione appare anche conforme al principio di

proporzionalità.

5.

In

conclusione, la zona di pianificazione all'esame risulta quindi sorretta da una

valida base legale, che i ricorrenti giustamente non mettono in discussione,

giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa del principio di

proporzionalità. Il gravame dei ricorrenti, nella misura della sua

ammissibilità, deve essere conseguentemente respinto. La tassa di giudizio e le

spese (art. 28 PAmm) sono poste a carico dei ricorrenti. Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di Fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti

in solido.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia

proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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