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Decisione

90.2007.40

Ricorso tardivo al Consiglio di Stato contro l'adozione di una variante di piano regolatore

19 agosto 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

seduta del 12 novembre 2003 il consiglio comunale di __________ ha adottato una

variante di piano regolatore concernente il piano del paesaggio e le relative

norme di attuazione. Contro la variante, regolarmente pubblicata (cfr. il relativo

avviso sul foglio ufficiale n. 13/2004, del 13 febbraio 2004, pag. 1192), non sono

stati inoltrati ricorsi.

B. Con

risoluzione 26 ottobre 2004 (n. 4765) il Consiglio di Stato ha approvato la variante

di piano regolatore, apportandovi delle modifiche d'ufficio. Il dispositivo n.

3 della risoluzione ingiungeva al municipio di __________ di pubblicare

immediatamente nel foglio ufficiale, nei quotidiani e negli albi comunali le

modifiche decretate dallo stesso, onde permettere il ricorso a questo tribunale.

Il dispositivo della decisione è comunque stato pubblicato sul foglio ufficiale

n. 88/2004, del 2 novembre 2004 (pag. 7794), dallo stesso Governo.

C. a.

Riferendosi alla pubblicazione appena menzionata, con ricorso 26 novembre 2004 RI

1 e RI 2, cittadini attivi di __________ e proprietari di un fondo posto nell'isolato

interessato dalle misure pianificatorie censurate (mapp. 1050), si sono aggravati

davanti al Tribunale della pianificazione del territorio, frattanto integrato -

con effetto al 14 luglio 2006 - in questo tribunale, chiedendo l'annullamento

della risoluzione governativa 26 ottobre 2004. Gli insorgenti hanno contestato

la definizione della zona di rispetto del complesso monumentale del __________,

la cui superficie era stata ridotta in confronto a quella che il dipartimento

del territorio aveva chiesto al municipio di inserire nel piano regolatore in

sede di esame preliminare del 23 aprile 1999, sulla scorta del parere della

Commissione cantonale dei beni culturali e dell'ufficio dei beni culturali del

12 aprile precedente. I ricorrenti hanno sostenuto che l'area interessata

concerneva la zona edificabile e non poteva pertanto essere contemplata dal

piano del paesaggio. Inoltre che la pubblicazione della deliberazione del

consiglio comunale, disposta dal municipio, non informava circa l'adozione di

questa specifica zona. A loro avviso, il Governo avrebbe anzi dovuto sentirli

personalmente prima di emanare la risoluzione su questo oggetto, giacché

ricorrenti dinanzi allo stesso contro il rilascio della licenza edilizia

concernente l'ampliamento dello stabilimento industriale per la produzione di

salumi sulla proprietà di CO 1 (mapp. 1047 e 1049), confinante con i loro fondi

e che, stando agli intendimenti manifestati dal Dipartimento del territorio

nell'esame preliminare 23 aprile 1999, disattesi nella risoluzione governativa

26 ottobre 2004, avrebbe dovuto essere inclusa nell'area di rispetto del

complesso monumentale del __________. Da ultimo gli insorgenti hanno censurato

la nuova definizione della zona di rispetto, ridotta per rapporto a quella che

il dipartimento intendeva adottare, in quanto lesiva, segnatamente, dell'interesse

pubblico.

b. Il

municipio ha proceduto alla pubblicazione delle modifiche decretate dal Governo

nella risoluzione di approvazione della variante 26 ottobre 2004 durante il

periodo 21 marzo-20 aprile 2005 (cfr. FU n. 19/2005 dell'8 marzo 2005, pag.

1704). Con gravame 12 aprile 2005 RI 1 e RI 2 hanno impugnato nuovamente il

citato giudicato dinanzi al tribunale, riproponendo i medesimi argomenti. Essi hanno

tuttavia precisato le domande, chiedendo, oltre all'annullamento del

controverso piano del paesaggio, l'estensione della zona di rispetto del

complesso monumentale del __________ al perimetro che era stato definito dal Dipartimento

del territorio nell'esame preliminare 23 aprile 1999. Gli insorgenti hanno inoltre

postulato il conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa.

c. Con sentenza 18 maggio 2005 il Tribunale

della pianificazione del territorio ha evaso i gravami. Esso ha rilevato che gli

insorgenti non avevano inoltrato ricorso al Consiglio di Stato contro il

contenuto della variante adottata in sede comunale. Per questo motivo, essi non

erano legittimati a contestare la variante dinanzi al tribunale. Entrambi i

gravami sono quindi stati dichiarati irricevibili sulla base degli art. 37 cpv.

1 e 38 cpv. 1 e 4 lett. b LALPT. L'applicabilità

concomitante alla fattispecie della legge sui beni culturali del 13 maggio 1997

(LBC) non permetteva di mutare questa conclusione. Per un’esauriente

motivazione della citata sentenza il tribunale rinvia ai considerandi della stessa.

d. Con giudicato 21 dicembre 2005, il Tribunale federale ha cassato la

sentenza appena citata, in accoglimento del ricorso di diritto pubblico

inoltratogli da RI 2 e RI 1. Secondo l’alta Corte federale, l’impugnativa introdotta

il 26 novembre 2004 dinanzi a questo tribunale non poteva essere ritenuta come “manifestamente

tardiva”, se considerata come ricorso al Governo (consid. 3.4). Per

giungere a questa conclusione il Tribunale federale ha segnatamente espresso

dei dubbi sulla chiarezza dei piani pubblicati e sulla correttezza della

pubblicazione effettuata dal municipio nel periodo 1-30 marzo 2004 onde

permettere il ricorso al Governo contro le decisioni del consiglio comunale

(consid. 2.3, 2.4, 3.3 e 3.4). Per questo motivo il Tribunale federale ha concluso

che questo tribunale, applicando l’art. 4 PAmm, avrebbe quantomeno dovuto

trasmettere il ricorso inoltratogli il 26 novembre 2004 al Consiglio di Stato,

affinché quest’ultima autorità verificasse se l’atto non potesse essere

ritenuto come tempestivo ricorso (al Governo stesso) contro la decisione del

consiglio comunale (consid. 3.4) ed in subordine, per non incorrere in un

eccesso di formalismo, come istanza di restituzione in intero (consid. 3.5 in

fine).

e. Con sentenza 26 gennaio 2006 il Tribunale

della pianificazione del territorio, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 PAmm ha

quindi trasmesso per evasione al Governo il ricorso 26 novembre 2004 di __________.

Il gravame 12 aprile 2005, manifestamente intempestivo, è invece stato dichiarato

irricevibile.

D. Con

risoluzione 20 marzo 2007 il Governo ha esaminato il gravame 26 novembre 2004,

dichiarandolo irricevibile, in quanto tardivo. Esso ha ritenuto che la pubblicazione

dei piani adottati dal consiglio comunale nella seduta del 12 novembre 2003,

effettuata dal municipio il 4 febbraio 2004, ossequiasse le esigenze legali. Inoltre

la deliberazione del legislativo non doveva essere notificata personalmente ai

ricorrenti. Per questo motivo un ricorso contro la definizione della zona di

rispetto del complesso monumentale del __________ doveva essere presentato

entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, che

aveva avuto luogo nel periodo 1-30 marzo 2004.

E. Con

impugnativa 27 aprile 2007 __________ insorgono contro il giudicato governativo

chiedendo, in via principale, che venga dichiarata la nullità della procedura

di adozione delle varianti di piano regolatore per quanto concerne la zona di rispetto

del complesso monumentale del __________, in via subordinata, che quest’ultima

zona venga ampliata sino a comprendere i fondi su cui insiste lo stabilimento

industriale per la produzione di salumi di CO 1 e sui quali è previsto un suo

ampliamento (mapp. 1047 e 1049), il cui permesso di costruzione è stato

impugnato dai qui insorgenti dinanzi a questo tribunale (inc. 52.2005.14). Gli

insorgenti ribadiscono gli argomenti svolti nel gravame 26 novembre 2004.

Chiedono altresì che al ricorso venga conferito l’effetto sospensivo.

La

divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, il municipio di __________

e CO 1 hanno chiesto la reiezione del gravame.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del tribunale è data, il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT;

art. 51 cpv. 3 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio

1997, LBC) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b

LALPT).

Considerandi

2.

2.1. Sulla

scorta del giudizio 21 dicembre 2005 del Tribunale federale, il Tribunale della

pianificazione del territorio aveva disposto la trasmissione d’ufficio del gravame

26.

novembre 2004 al Consiglio di Stato, affinché lo trattasse come ricorso al

Consiglio di Stato medesimo contro la decisione del consiglio comunale di __________.

Prima di entrare nel merito dell’impugnativa il Governo doveva accertare la sua

ricevibilità, ed in particolare la sua tempestività, avuto riguardo alle considerazioni

svolte dal Tribunale federale nell’appena citata sentenza 21 dicembre 2005.

2.2

In concreto, il Governo ha ritenuto che

l’avviso di pubblicazione delle varianti adottate dal consiglio comunale nella

seduta del 12 novembre 2003, effettuata dal municipio il 4 febbraio 2004, ossequiasse

le esigenze legali poste dagli art. 33 cpv. 1 LPT e 34 cpv. 2 e 3 LALPT. In

tale atto venivano anzitutto elencate le componenti del piano regolatore ai

sensi dell’art. 26 LALPT che venivano modificate, ossia il piano del paesaggio

e le norme di attuazione. Del piano del paesaggio venivano in seguito

specificati i documenti (vincolanti o con valore indicativo) che costituivano

la modifica rispettivamente alla base della stessa: rapporto di pianificazione,

piani del paesaggio, piani dei contenuti naturalistici, piano della zona

protetta Sotto Corte, piano speciale della collina alta, studio delle

componenti naturalistiche e paesaggistiche, zona di rispetto dei monumenti.

Delle norme di attuazione veniva invece precisato quali articoli erano

modificati.

2.3

Il tribunale condivide l’opinione governativa.

L’avviso delle controverse modifiche di piano regolatore effettuato dal municipio

appare sufficientemente chiaro e, soprattutto, completo da soddisfare i

requisiti posti dalle disposizioni legali pertinenti. Anzi, a mente del

tribunale l’avviso in rassegna - tenuto conto dell’imprescindibile esigenza di sinteticità

del suo testo - soddisfa pienamente i requisiti in parola: si sarebbe potuto

far di più solamente elencando le singole particelle interessate dalle

varianti, che in concreto abbracciavano però l’intero territorio comunale. In

effetti, il controverso piano del paesaggio rappresenta il primo piano del

paesaggio completo, di cui si è dotato il comune di __________.

Invano i ricorrenti sostengono che l'area di

rispetto del complesso monumentale del __________ concerneva la zona

edificabile e non poteva pertanto essere contemplata dal piano del paesaggio. Infatti,

come ha asseverato il Governo nella risoluzione impugnata, le varie

rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore, elencate all’art.

28.

cpv. 1 LALPT, sono complementari l’una all’altra. Il piano del paesaggio contempla

di conseguenza numerosi oggetti che si trovano all’interno della zona

edificabile, come ad esempio le siepi, i muri a secco, gli alberi isolati meritevoli

di essere conservati, i beni culturali, i siti archeologici, le zone di

pericolo, i corsi d’acqua ecc.. La suddivisione, cui si appellano i ricorrenti,

secondo cui il piano delle zone comprende solo quelle edificabili e quello del

paesaggio solo quelle non edificabili rappresenta solo una semplificazione riduttiva

del significato e della portata dei rispettivi piani. Ora, tuttavia, da un lato

una tale semplificazione non solo non trova riscontro nelle norme della LALPT

che regolano l’allestimento del piano regolatore, ma si pone persino in

contrasto con la LPT, giusta cui a tutto il territorio (quindi anche a quello

non edificabile) dev’essere assegnata una funzione chiara e precisa, mediante

la suddivisione in zone di utilizzazione (si pensi soprattutto, per il

territorio non edificabile, all’attribuzione alla zona agricola). D’altro canto

il concetto di paesaggio si riferisce oramai a tutto il territorio, per

comprendere anche quello costruito (cfr. ad esempio, oltre al caso in esame,

quello inverso, esaminato nella STA 26 febbraio 2007 nell’inc. 90.2006.50-53-54

consid. 5.5., dov’è stata ammessa la possibilità, contestata, di tutelare il paesaggio

mediante la sola modifica del piano delle zone e delle norme di attuazione relative).

A mente degli insorgenti, il Governo avrebbe

dovuto sentirli personalmente prima di emanare la risoluzione su questo

oggetto, giacché ricorrenti dinanzi allo stesso contro il rilascio della licenza

edilizia concernente l'ampliamento dello stabilimento industriale per la

produzione di salumi sulla proprietà di __________ (mapp. 1047 e 1049),

confinante con i loro fondi e che, stando agli intendimenti manifestati dal dipartimento

del territorio nell'esame preliminare 23 aprile 1999, disattesi nella risoluzione

governativa 26 ottobre 2004, avrebbe dovuto essere inclusa nell'area di rispetto

del complesso monumentale del __________. Anche questa censura dev’essere respinta.

La giurisprudenza relativa agli art. 4 vCost. (ora art.

29.

cpv. 2 Cost.) e 33 LPT esigono, di massima, semplicemente la pubblicazione

dei piani, che, nella fattispecie, è regolarmente avvenuta. Queste norme non

impongono invece l’obbligo d’informare personalmente i proprietari fondiari in

caso di adozione e di revisione degli stessi; ai proprietari incombe infatti il

compito di informarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica dei loro

fondi (RDAT II-1999 n. 9, consid. 6b).

3.

3.1. Per

non incorrere in un eccesso di formalismo, la sentenza 21 dicembre 2005 del

Tribunale federale impone di trattare, in subordine, il gravame 26 novembre

2004.

quale istanza di restituzione in intero.

3.2

La

restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel

termine previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 PAmm). Essa si propone

con istanza all'autorità competente che decide senza contraddittorio (art. 12

cpv. 2 PAmm). Giusta l'art. 137 CPC, la restituzione in intero per inosservanza

di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere

stato impedito di agire, di comparire o chiedere un rinvio: perché, senza sua colpa,

ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così

tardi da renderne impossibile l'osservanza (lett. a) oppure perché

l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un

fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b). La restituzione in intero

contro il lasso dei termini dev'essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione

dell'impedimento (art. 139 CPC). Se l'istanza è accolta, l'atto omesso dovrà

essere compiuto entro il termine fissato dal giudice (art. 140 cpv. 2 CPC).

3.3

Nel

caso concreto, il Consiglio di Stato si è limitato a ritenere irricevibile il

gravame, in quanto inoltrato ben oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza

del termine di pubblicazione, senza affrontare, formalmente, questo aspetto. Ci

si potrebbe domandare se, così facendo, il Governo non abbia violato l’obbligo

di decidere tale domanda o, in subordine, di motivare la decisione. Per economia

di giudizio il tribunale ritiene inutile rinviare gli atti al Consiglio di

Stato per nuova decisione, poiché l’istanza di restituzione in intero andava

comunque respinta ed i motivi sono già deducibili dalla risoluzione governativa

stessa. Infatti, com’è appena stato spiegato (consid. 2.3.), le norme

pertinenti esigono, di massima, semplicemente la pubblicazione dei piani; ai

proprietari incombe il compito di informarsi costantemente riguardo a eventuali

modifiche della situazione giuridica dei loro fondi (RDAT II-1999 n. 9 consid.

6c). I ricorrenti, residenti oltretutto nel comune, dovevano dunque organizzarsi

in modo tale da poter sempre avere sott’occhio la situazione giuridica dei loro

fondi (e di quelli dei vicini). D'altronde, i ricorrenti non sostengono nemmeno

di essere stati impediti ad inoltrare per tempo l’impugnativa al Governo per

cause che non siano dovute alle carenze dell’avviso di pubblicazione

rispettivamente al fatto di non essere stati avvisati personalmente: motivi,

tuttavia, in concreto non pertinenti per essere messi al beneficio di una

restituzione dei termini di ricorso. Sono, pertanto, in definitiva i ricorrenti

stessi ad essere i soli responsabili dell’omessa impugnazione dell’adozione

delle varianti del piano regolatore nei termini fissati dall’art. 35 cpv. 1

LALPT. Va infine rilevato che il gravame 26 novembre 2004 non rispetterebbe ad

ogni buon conto nemmeno il termine di 10 giorni per l’inoltro di una domanda di

restituzione dei termini sancito dall’art. 139 CPC. In effetti, nella

fattispecie, un ipotetico impedimento per formulare tale domanda è sicuramente

venuto a cadere, al più tardi, al momento in cui gli insorgenti sono venuti a

conoscenza della risoluzione 26 ottobre 2004, con cui il Consiglio di Stato ha

approvato le varianti di piano regolatore, che è stata loro intimata dal

servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato il 5 novembre 2004 nell’ambito

dell’istruttoria della vertenza edilizia in merito all’ampliamento del

salumificio __________: la presentazione della memoria appena citata ha pertanto

avuto luogo ben oltre il termine di 10 giorni prescritto dall’art. 139 CPC. Invano

essi pretendono di poter rimandare questa data al giorno in cui essi hanno

potuto consultare l’esame preliminare di queste varianti, loro trasmesso dal menzionato

Servizio il 19 novembre successivo.

3.4

Poiché il ricorso 26 novembre 2004, trattato come domanda di restituzione in

intero, doveva essere dichiarato irricevibile ma comunque essere respinto nel

merito, la decisione del Consiglio di Stato di considerare tardivo quest’atto risulta

corretta.

4.

Il ricorso

dev’essere respinto. La circostanza secondo cui, in questa sede, gli insorgenti

chiedano, in via principale, che venga dichiarata la nullità della procedura di

adozione delle varianti di piano regolatore per quanto concerne la zona di

rispetto del complesso monumentale del, è inifluente. La contestazione dinanzi

al tribunale è difatti circoscritta alla verifica della tempestività del

ricorso 26 novembre 2004, che è stata negata dal Governo attraverso la

risoluzione 20 marzo 2007, confermata in questa sede con il presente giudizio.

Va ad ogni buon conto rilevato che simile richiesta apparirebbe comunque sia irricevibile,

perché anche una domanda di nullità formulata nell’ambito di un’impugnazione

diretta (non in via pregiudiziale) del piano regolatore, deve rispettare i

termini di ricorso cui è soggetto di quest’ultimo; oltretutto, nel caso in

esame, questa domanda è stata formulata per la prima volta in questa sede e, in

quanto nuova, apparirebbe inammissibile anche per altro motivo (art. 63 cpv. 2

PAmm).

L’emanazione

del presente giudizio rende inutile la decisione sulla domanda di conferimento

al gravame dell’effetto sospensivo.

5.

La tassa

di giudizio e le spese sono poste a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm), i

quali devono altresì essere tenuti a versare delle ripetibili al comune ed a __________,

assistiti da patrocinatori (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli applicabili alla fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia, di fr. 1’000.- (mille), è posta a carico dei ricorrenti in solido, i

quali rifonderanno identico importo al comune di __________ ed a CO 1 a titolo

di ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30

giorni

dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso

in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

;

,

rappr. da:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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