90.2007.43
ricorso tardivo
11 giugno 2007Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
90.2007.43
Data decisione, Autorità:
11.06.2007, TRAM
Titolo:
ricorso tardivo
TERMINE
art. 38 cpv. 1 LALPT
art. 55 cpv. 1 LALPT
Incarto n.
90.2007.43
Lugano
11 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 maggio 2007 del
RI 1
rappr. dal municipio,
contro
la risoluzione 30 gennaio 2007 (n. 523) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato delle zone delle
cave del RI 1;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che, con
risoluzione 30 gennaio 2007, il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato
delle zone delle cave del RI 1;
che con
ricorso 8 maggio 2007 il RI 1, per il tramite del __________, è insorto contro
la menzionata risoluzione innanzi a questo tribunale;
che, ai
fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi e le domande alla
base del gravame;
Considerandi
che il
ricorso non è stato intimato alle parti per osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT, attraverso il rinvio di
cui all’art. 55 cpv. 1 LALPT);
che,
quanto alla tempestività del gravame, il tribunale considera quanto segue;
che
contro la decisione di approvazione del piano particolareggiato è dato ricorso
al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notificazione
(art. 38 cpv. 1 LALPT, attraverso il rinvio di cui all’art. 55 cpv. 1 LALPT);
che, in
concreto, la decisione 30 gennaio 2007 è stata spedita per invio raccomandato
il 1. febbraio successivo ed è stata notificata al __________ il giorno 2 febbraio
2007;
che il termine di ricorso ha quindi iniziato
a decorrere sabato 3 febbraio 2007 ed è giunto a scadenza il 4 marzo 2007;
trattandosi di una domenica la scadenza è stata prorogata al lunedì successivo,
5.
marzo 2007 (art. 10 cpv. 3 PAmm);
che il gravame, datato 8 maggio 2007 e
consegnato alla posta il giorno stesso, risulta quindi tardivo; esso deve
pertanto essere dichiarato irricevibile;
che il __________
non può prevalersi - contrariamente a quanto esso crede - del termine di
ricorso concesso in relazione alla pubblicazione delle modifiche d’ufficio e
delle non approvazioni decretate dal Governo nella risoluzione governativa impugnata,
disposta dal municipio di __________ il 27 marzo 2007, durante il periodo 10
aprile/9 maggio 2007 (cfr. FU del 30 marzo 2007, n. 26/2007, pag. 2573). Tale
pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e direttive del Governo (cfr. dispositivo
n. 6 della risoluzione 30 gennaio 2007), indicava la possibilità di aggravarsi
dinanzi a questo tribunale entro il termine della stessa;
che, in effetti, il termine di ricorso di
cui alla menzionata pubblicazione ritorna applicabile solo per coloro che
prendevano conoscenza della decisione di approvazione del piano particolareggiato
da parte del Consiglio di Stato attraverso la pubblicazione medesima: sistema
alternativo di notifica che può essere impiegato eccezionalmente, quando i
destinatari della decisione sono numerosi o non possono essere identificati
senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna
1997, ad art. 44 n. 1) ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti
pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, come il __________
ricorrente, ha invece ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio
al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non può invece appellarsi a tale
termine. Coerentemente con questo principio, il dispositivo n. 5 della
decisione contestata ricorda pertanto espressamente al comune, ai già
ricorrenti in prima istanza ed ai proprietari dei fondi toccati dalle decisioni
risp. dalle intenzioni di non approvazione, cui è stata intimata la decisione
in rassegna, il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa
per aggravarsi dinanzi a questo tribunale. L'impugnativa in esame doveva pertanto
essere imprescindibilmente insinuata a quest’ultimo entro tale termine;
che il tribunale prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge sopraricordati;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2.Non si preleva una tassa di giudizio.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
rappr. dal municipio, 6707 Iragna;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster