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Decisione

90.2007.44

ricorso tardivo; incompetenza; trasmissione d'ufficio

11 giugno 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

90.2007.44

Data decisione, Autorità:

11.06.2007, TRAM

Titolo:

ricorso tardivo; incompetenza; trasmissione d'ufficio

TERMINE

TRASMISSIONE D'UFFICIO

art. 38 cpv. 1 LALPT

art. 55 cpv. 1 LALPT

art. 4 cpv. 1 LPAMM

Incarto n.

90.2007.44

Lugano

11 giugno

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello

Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8/9 maggio 2007 del

RI 1

contro

la risoluzione 30 gennaio 2007 (n. 523) con cui il

Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato delle zone delle

cave del RI 1;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto, in

fatto

che, con

risoluzione 30 gennaio 2007, il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato

delle zone delle cave del RI 1;

che con

ricorso 8 maggio 2007 il RI 1, per il tramite della __________, è insorto

contro la menzionata risoluzione innanzi a questo tribunale;

che, ai

fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi e le domande alla

base del gravame;

che il

ricorso non è stato intimato alle parti per osservazioni;

considerato, in

diritto

che la

competenza del tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT, attraverso il rinvio di

cui all’art. 55 cpv. 1 LALPT);

che,

quanto alla tempestività del gravame, il tribunale considera quanto segue;

che

contro la decisione di approvazione del piano particolareggiato è dato ricorso

al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notificazione

(art. 38 cpv. 1 LALPT, attraverso il rinvio di cui all’art. 55 cpv. 1 LALPT);

che, in

concreto, la decisione 30 gennaio 2007 è stata spedita per invio raccomandato

il 1. febbraio successivo ed è stata notificata al __________ il giorno 5 febbraio

2007;

che il termine di ricorso ha quindi iniziato

a decorrere martedì 6 febbraio 2007 ed è giunto a scadenza il 7 marzo 2007;

che il gravame, datato 8 maggio 2007 e

consegnato alla posta il giorno successivo, risulta quindi tardivo; esso deve

pertanto essere dichiarato irricevibile;

che il __________

non può prevalersi - contrariamente a quanto esso crede - del termine di

ricorso concesso in relazione alla pubblicazione delle modifiche d’ufficio e

delle non approvazioni decretate dal Governo nella risoluzione governativa impugnata,

disposta dal municipio di __________ il 27 marzo 2007, durante il periodo 10

aprile/9 maggio 2007 (cfr. FU del 30 marzo 2007, n. 26/2007, pag. 2573). Tale

pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e direttive del Governo (cfr.

Dispositivo

dispositivo n. 6 della risoluzione 30 gennaio 2007), indicava la possibilità di

aggravarsi dinanzi a questo tribunale entro il termine della stessa;

che, in effetti, il termine di ricorso di

cui alla menzionata pubblicazione ritorna applicabile solo per coloro che

prendevano conoscenza della decisione di approvazione del piano particolareggiato

da parte del Consiglio di Stato attraverso la pubblicazione medesima: sistema

alternativo di notifica che può essere impiegato eccezionalmente, quando i

destinatari della decisione sono numerosi o non possono essere identificati

senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog,

Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna

1997, ad art. 44 n. 1) ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti

pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, come il __________ ricorrente,

ha invece ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al

principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non può invece appellarsi a tale

termine. Coerentemente con questo principio, il dispositivo n. 5 della

decisione contestata ricorda pertanto espressamente al comune, ai già

ricorrenti in prima istanza ed ai proprietari dei fondi toccati dalle decisioni

risp. dalle intenzioni di non approvazione, cui è stata intimata la decisione

in rassegna e tra cui figura appunto il __________, il termine di 30 giorni

dalla notificazione della decisione stessa per aggravarsi dinanzi a questo tribunale.

L'impugnativa in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente insinuata a

quest’ultimo entro tale termine;

che, nella memoria 8 maggio 2007, il

ricorrente prende posizione anche sull’intenzione del Governo di non approvare

la zona artigianale in corrispondenza dei fondi mapp. 625 e 420;

che le relative osservazioni - su questo

specifico oggetto - andavano trasmesse al Governo (cfr. cifra 6.3. e dispositivo

n. 6 della risoluzione impugnata): la memoria 8 maggio viene pertanto trasmessa

d’ufficio al Consiglio di Stato in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 PAmm;

che la tassa di giudizio dev’essere posta a

carico del __________, intervenuto a tutela di interessi economici propri (art.

28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge sopraricordati;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

§ Il

ricorso viene trasmesso d’ufficio al Consiglio di Stato nella

misura in cui concerne l’intenzione di non approvazione della

zona artigianale in corrispondenza dei mapp. 625 e 420 mani-

festata dal Consiglio di Stato medesimo nella risoluzione impu-

gnata.

2. La tassa di

giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

con allegata una copia del ricorso,

rappr. dal.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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