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Decisione

90.2007.46

Conferma dell'attribuzione di due mappali alle SAC

30 aprile 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è proprietario dei mappali 295 e 312, in località Monte Morello, e del mappale 312, in località Al Baino, nel comune di Novazzano. Il mappale 295 ha una superficie di 55'417 mq, dei quali 31'543

sono censiti a prato, mentre per il resto il fondo è coperto da bosco o da

fabbricati. Il mappale 312 ha una superficie di 49'021 mq, di cui 38'175 sono

prato e il rimanente bosco o fabbricati. Il mapp. 310 ha una superficie di 120'762 mq, dei quali 49'940 sono prato, 20'975 vigna e per il resto

fabbricati o bosco. I fondi ospitano l'azienda agricola Monte Morello e

l'azienda agricola di __________, che si occupa di viticoltura.

B. a. Nella seduta 23 maggio 2005 il consiglio comunale di Novazzano ha

adottato la revisione del piano regolatore. I mapp. 295, 310 e 312 sono stati

assegnati alla zona agricola estensiva, in parte con specifica di superfici per

l'avvicendamento delle colture (SAC).

b. Il 26 settembre 2005, RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato,

chiedendo che i suoi mappali fossero esclusi dal comprensorio con specifica SAC

e, subordinatamente, la definizione dei parametri per una tale attribuzione, al

fine di valutarne l'idoneità. Egli ha contestato la qualifica di SAC dei suoi

mappali sotto il profilo della pendenza, dell'altezza sul livello del mare, e

della natura del terreno che, proprio per la pendenza che ne causava erosioni e

smottamenti, non presentava uno spessore coltivabile omogeneo. L'assegnazione

alle SAC di gran parte dei fondi avrebbe impedito uno sviluppo della sua

azienda: l'unica attività che sarebbe stato possibile effettuare sarebbe stato lo

sfalcio dell'erba, che non genera utili, ma costi e che avrebbe comportato

l'abbandono e il degrado della zona. RI 1 ha pure chiesto che alla zona Monte Morello fossero offerte le stesse opportunità della zona turistica Pauzella.

c. Con risoluzione n. 1633 del 27 marzo 2007, il Consiglio di Stato ha

approvato il piano e, nel contempo, ha respinto il ricorso. Esso ha ritenuto

che le superfici in esame ossequiavano perfettamente i requisiti per essere

delle SAC e che il vincolo non costituiva un'importante restrizione delle

possibilità di utilizzo del fondo, siccome sovrapposto a quello di zona

agricola. Il Governo ha respinto anche la richiesta di includere il mappale nella

zona turistico ricreativa; i motivi non sono qui d'interesse.

C. Contro la decisione appena descritta, l'11 maggio 2007 RI 1 è

insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Egli ha chiesto nuovamente

che i mappali 295, 310 e 312 di Novazzano non siano assegnati al comprensorio

SAC, rinunciando alla richiesta relativa alla zona turistico ricreativa. Secondo

l'insorgente, le SAC sono state riprese in modo automatico, senza effettuare

una valutazione specifica delle circostanze, prassi che ha condotto addirittura

a un superamento dell'estensione minima, a livello cantonale, richiesta dalla

Confederazione. La decisione impugnata sarebbe silente circa l'obiezione, ribadita

in questa sede, relativa all'idoneità dei fondi a sottostare al vincolo in questione

e, siccome non motivata, lesiva del diritto di essere sentito, oltre che carente

sotto il profilo dell'interesse pubblico e sproporzionata. In particolare, essa

configura un'importante restrizione delle possibilità di utilizzo dei fondi, in

special modo se rapportata alle difficoltà di impiantare dei vigneti in zona

SAC, che la prassi cantonale - comunque non condivisa dal ricorrente - non

ammette. In definitiva, la misura vìola la garanzia della proprietà e la libertà

economica.

D. Con risposta 27 giugno 2007, il municipio ha comunicato di non

opporsi alla richiesta di RI 1. La Divisione dello sviluppo territoriale e

della mobilità ha chiesto, invece, che il ricorso sia respinto, rilevando

l'idoneità, risultante dal catasto delle idoneità agricole, della parte dei

fondi inserita in zona SAC.

E. a. Il 19 ottobre 2007, il patrono del ricorrente ha trasmesso al

Tribunale una perizia agricola, allestita dall'ing. __________ della __________

SA, volta a stabilire se i mappali citati sopra dispongono effettivamente delle

necessarie caratteristiche per essere considerati nelle SAC. Dei contenuti si dirà

nel seguito.

b. Il 25 ottobre 2007 ha avuto luogo una prima udienza, in occasione della

quale una delegazione del Tribunale ha visitato i luoghi. La discussione è

stata invece rinviata a un secondo tempo, in modo di permettere alle parti di esaminare

la perizia e prendere posizione.

c. Con osservazioni alla perizia 8 novembre, rispettivamente, 30 novembre 2007,

la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e la Sezione dell'agricoltura, hanno confermato l'idoneità dei terreni a essere assegnati alle SAC

e, quindi, la bontà della decisione impugnata. Il municipio si è limitato a ribadire

di non opporsi all'accoglimento della richiesta del ricorrente.

F. Il 16 gennaio 2009 ha avuto luogo l'udienza di discussione. In quel

frangente, preso atto che la perizia confermava la correttezza dell'attribuzione

del mapp. 310 alle SAC, il ricorrente ha ritirato la domanda relativa a quel

mappale, mantenendola invece per gli altri. Il rappresentate della Sezione

dell'agricoltura ha confermato la serietà, l'obiettività e gli accertamenti

tecnici della perizia. Le parti hanno confermato le domande. L'istruttoria è

stata chiusa; le parti hanno rinunciato alle conclusioni scritte.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la

vertenza, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del ricorso

sono date (art. 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. b legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990,

LALPT; RL 7.1.1.1). Limitatamente alla domanda relativa al mapp. 310, che è

stata ritirata, il ricorso deve essere stralciato dai ruoli. Con questa

precisazione, l'impugnativa è ricevibile in ordine.

2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge

federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),

il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il

Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il

piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire

nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio

oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare

l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi

pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente

attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della

pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore

(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del

territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b,

II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale

interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81

consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi

in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.3.1. Il ricorrente sostiene innanzitutto che la decisione impugnata è

lesiva del diritto di essere sentito, siccome insufficientemente motivata. Difatti,

essa sarebbe silente circa l'idoneità dei fondi a sottostare al vincolo in

questione.

3.1.1. L'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), sancisce il diritto

dell'interessato a esprimersi prima che sia presa una decisione che lo

concerne, di fornire prove sui fatti suscettibili d'influenzarla, di poter

consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri

argomenti (DTF 129 V 73 consid. 4.1, 127 I 54 consid. 2b, 126 I 7 consid. 2b

con rinvii; RDAT I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con

rinvii; Ulrich Häfelin/Walter

Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, VIIª edizione, Zurigo 2008, n. 836). Il diritto di essere sentito è di natura formale; la sua violazione

implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente

dalla prova di un interesse da parte del ricorrente o dalle probabilità di

esito favorevole nel merito del gravame (RDAT cit. consid. 3a, con rinvii; Häfelin/Haller/Keller, op. cit., n.

839; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix

Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Vª edizione, Zurigo 2006, n. 1709).

3.1.2. Giusta la regola generale di cui all'art. 26 cpv. 1 della legge di

procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1),

ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della

motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di

permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della

decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione

superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo

(RDAT 1988 n. 45; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, IIª edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2c ad art. 26). Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti di

fatto o di diritto toccati dal ricorso. L'autorità può limitarsi ai punti essenziali

ai fini del giudizio (RDAT I-1999 n. 27, consid. 3b).

3.2. In concreto, la posizione del ricorrente non può essere condivisa. È vero

che la decisione impugnata non si dilunga sull'idoneità delle superfici in

questione a essere designate quali SAC. Tuttavia, dalla stessa è possibile

rilevare gli elementi determinanti essenziali che hanno fondato la conferma

della decisione comunale da parte del Consiglio di Stato. Essa è avvenuta in base

ai rilievi e alle carte di idoneità agricola sulla base di specifici criteri

attinenti alla pedologia, all'esposizione, alla pendenza ecc. del suolo, ciò

che ha condotto a rilevare l'idoneità alla campicoltura per le superfici

interessate dai vincoli. Motivazione che è stata sufficiente al ricorrente per

inoltrare un circostanziato ricorso e per consegnare una perizia dettagliata, volta

a contestare quanto deciso dal comune prima e dal Consiglio di Stato poi. Se è

vero che la decisione non brilla per dovizia di motivazioni, essa comunque non

integra gli estremi della lesione del diritto di essere sentito. Infondata,

pertanto, la censura; il ricorso dev'essere esaminato nel merito.

4.La vertenza si limita alla questione di stabilire se la parziale

attribuzione, operata dal comune e confermata dal Governo, dei mapp. 295 e 312

di Novazzano alle SAC, è corretta. In particolare, occorre verificare se la

misura impugnata lede, come ritiene il ricorrente, la garanzia della proprietà

e la libertà economica. La decisione del Governo, nella misura in cui conferma

l'attribuzione dei fondi alla zona agricola, non è stata, invece, impugnata per

cui è cresciuta in giudicato e questo aspetto non sarà esaminato.

5.Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia

della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. e con la libertà economica sancita

dall'art. 27 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un

interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità,

e non lede l'essenza dell'istituto (art. 36 cpv. 1-4 Cost.; DTF 132 I 282

consid. 3.2). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono,

d'altra parte, dei principi giuridici fondamentali che lo Stato deve sempre rispettare

nelle proprie attività (art. 5 Cost.). In linea di massima, è pubblico

l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione

significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle

sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione del territorio

esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno

importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere

sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco (RDAT I-2000 n. 24

consid. 4.1. con rinvii; Piermarco

Zen-Ruffinen/Chrisitne Guy-Ecabert, Aménagement du territorie,

construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, op. cit., n. 558-594). Nell'ambito della

restrizione della garanzia della proprietà, in linea di principio può entrare

in linea di conto qualsiasi interesse pubblico riconosciuto come tale; solo un

interesse puramente fiscale non è ritenuto sufficiente (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, IIº volume,

IIª edizione, Berna 2006, n. 825

seg.). Quanto alla libertà economica, la restrizione deve fondarsi su motivi di

polizia o di politica sociale oppure su misure di pianificazione del territorio

(DTF 132 I 282 consid. 3.3.). Il fatto che la misura possa avere degli effetti

secondari anche sulla libera concorrenza non la rende di per sé contraria a questo

principio (STF 1C_323/2007 del 15 febbraio 2008 consid. 5.2; Jörg Paul Müller,

Grund­rechte in der Schweiz: im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der

UNO-Pakte und der EMRK, Berna 1999, pag. 664 seg.). Il

principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà

siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola

dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire

tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del

proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto

ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati

(regola della proporzionalità in senso stretto; DTF 125 I 209 consid. 10 d-aa;

RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari,

op. cit., n. 595-610).

6.6.1. Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono

parte dei territori idonei all'agricoltura; esse sono costituite dalle

superfici coltive idonee comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali

in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26

cpv. 1 OPT; inoltre: art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in

funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni),

delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e

della forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi

meccanici), come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico

(art. 26 cpv. 2 OPT). Un'estensione totale minima delle SAC è necessaria onde

assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per

l'approvvigionamento del paese secondo il piano di alimentazione (art. 26 cpv.

3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la relativa ripartizione tra

Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27 cpv. 1 OPT; decreto del

Consiglio federale dell'8 aprile 1992, in: FF 1992 II 1396, che stabilisce per

il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari). Nell'ambito della

pianificazione direttrice (art. 6-12 LPT) i Cantoni designano le SAC insieme

agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo per ogni comune i dati

cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la qualità delle stesse

(art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano attribuite alle zone

agricole e devono inoltre garantire che la quota dell'estensione totale minima

delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente (art. 30 cpv. 1 e cpv. 2

OPT).

6.2. Nel nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono

delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in

scala 1: 25'000 del piano direttore (art. 2 seg. legge sulla conservazione del

territorio agricolo, del 19 dicembre 1989, LTAgr; RL 8.1.1.2; inoltre: schede

di coordinamento 3.1 e 3.2 di piano direttore, riferite a queste aree). I

comuni istituiscono la zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il

territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore

(art. 4 cpv. 1 LTAgr). La zona agricola del piano regolatore deve comprendere

le SAC, gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di

prima e seconda priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che

nell'interesse generale devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv.

Considerandi

2.

lett. e LALPT). I comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una

zona agricola intensiva, che dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti

fissati nel piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).

6.3

Il rilievo delle SAC a livello cantonale è stato effettuato dalla Sezione

dell'agricoltura, la quale ha tenuto conto dei criteri posti dalla

Confederazione. Sono quindi state inseriti nelle SAC i terreni idonei alla

campicoltura, ossia quelli ubicati al disotto dei 600 m, con pendenze inferiori

al 20%, con uno strato arabile superiore ai 30 cm e un clima adeguato alle

colture diffuse nel Cantone (cfr. Messaggio concernente l'approvazione delle

schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche del piano direttore

relative al territorio agricolo e l'evasione dei ricorso presentati contro il contenuto

delle stesse, del 2 giugno 1992, n. 3952, in: RVGC - Sessione ordinaria

autunnale 1993, volume II°, pag. 746 segg, pag. 759 i.f.; Progetto di piano

direttore cantonale, Rapporto esplicativo, II.35).

6.4

La prassi dell'autorità cantonale di applicazione degli art. 4 cpv. 1

LTAgr e 28 cpv. 2 lett. e LALPT non si limita a esigere che i comuni

inseriscano nel piano regolatore la zona agricola rappresentata nel piano

direttore, ma pretende inoltre che - all'interno di questa zona - vengano

ulteriormente specificate le SAC (RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.3). Questa

prassi non va esente da riserve, poiché le esigenze di queste disposizioni

legali, al pari di quelle poste dal diritto federale (art. 30 cpv. 1 OPT),

potrebbero essere soddisfatte già quando i fondi interessati vengono (genericamente)

assegnati alla zona agricola. D'altro canto, la specifica di SAC a livello di

piano regolatore per i terreni che ricevono questa qualifica in sede di piano

direttore riveste carattere sostanziale. L'autorità non può, pertanto,

limitarsi a riprendere, in seno alla pianificazione dell'utilizzazione, le SAC

designate a livello cantonale; essa deve per contro verificare che i terreni interessati

rispondano effettivamente ai requisiti legali previsti per queste superfici. Le

SAC designate in sede di piano direttore si fondano infatti sugli studi di base

di tale piano, risalenti agli anni 1984/86. È pertanto possibile che

nell'ambito dell'aggiornamento e dell'approfondimento di tali dati in vista di

un adeguamento a tale strumento dei piani regolatori comunali delle porzioni di

territorio debbano essere escluse dalle stesse. Giacché si è voluto integrare

le SAC nei piani di utilizzazione, i proprietari devono inoltre poter

contestare l'attribuzione dei loro fondi a tale categoria di terreni, al pari

di qualsiasi altro provvedimento previsto da tali piani (STA 90.2005.60 del 28

settembre 2006 consid. 3.5 non pubblicato in RtiD I-2007 n. 30; inoltre: STPT

90.1996.27

del 14 aprile 2005 consid. 5.1).

7.

Nell'ambito della revisione del piano regolatore comunale, in adempimento

all'obbligo derivante dalla prassi appena citata, il comune ha precisato le SAC

all'interno della zona agricola, applicando i parametri fissati dal Cantone e fondandosi

sul catasto delle idoneità agricole elaborato dalla Sezione dell'agricoltura

(cfr. osservazioni 20 dicembre 2005 al ricorso di prima istanza, pag. 14). Ciò

ha portato all'inclusione di parte dei mapp. 295 e 312 in zona SAC. Il ricorrente ritiene che queste superfici non possano essere considerate SAC,

poiché non ne adempiono i requisiti. Per contestare questa attribuzione ha

prodotto una perizia.

7.1

Il perito di parte spiega d'aver fondato la sua analisi sui criteri di

valutazione riportati nella Guida 2006 (in tedesco: Vollzugs-hilfe 2006, in francese: Aide à la mise en œuvre 2006) elaborata

dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) per il piano settoriale

superfici per l'avvicendamento delle colture (piano settoriale SAC).

La Guida 2006 è stata allestita per coadiuvare le autorità incaricate di

attuare il piano settoriale SAC, con lo scopo di introdurre una prassi

d'esecuzione uniforme; essa richiama le disposizioni legali vigenti e

vincolanti, formulando delle proposte per un'adeguata esecuzione del piano

settoriale SAC (Guida 2006, pag. 5). In quest'ottica, la Guida riporta, a titolo di proposta e in relazione soprattutto a casi particolari, dei

criteri di qualità per le SAC (ibidem). Questi criteri sono stati

fissati riprendendo quelli impiegati per l'allestimento nel piano settoriale

SAC e devono servire, nelle intenzioni della Guida 2006, unicamente per casi

speciali e per eventuali nuove delimitazioni, non per contestare la delimitazione

eseguita dai Cantoni nel 1992 (Guida 2006, pag. 15).

Il perito legittima la sua

scelta di applicare questi criteri con il fatto che, a suo parere, la procedura

di delimitazione operata dai Cantoni non può dirsi conclusa con l'approvazione

del piano direttore, ma solo con il consolidamento attraverso la ripresa nel

piano regolatore. Questo assunto sembra tuttavia scontrarsi con la portata che

l'ARE ha, come appena visto, voluto attribuire alla menzionata guida. A ogni

buon conto, come verrà spiegato in seguito, nemmeno una verifica effettuata

alla luce dei criteri contemplati nella Guida 2006 permetterebbe di negare ai

terreni interessati la qualifica di SAC.

7.2

Il comune ha inteso inserire nelle SAC la parte dei mappali in esame che

la carta delle idoneità agricole elaborata dalla Sezione dell'Agricoltura

definisce come "21. Molto idoneo alla campicoltura" e "22.

Idoneo alla campicoltura". Trattasi, in altre parole, dei migliori terreni

coltivi.

7.2.1

La parte del mapp. 295 assegnata dal piano regolatore alle SAC è

interamente attribuita alla categoria "21. molto idoneo alla

campicoltura". Nonostante ciò, il perito ha ritenuto la sua attribuzione

alle SAC "poco pertinente" poiché la particella presenta alcune

scarpate, la cui pendenza varia tra il 20 e il 26% (perizia, pag. 7). Ritiene

che la superficie che non adempie ai criteri di riferimento (declività,

scorpori e vie di accesso ai ripiani) sia all'incirca il 25-30% della

superficie; in subordine, il perito sostiene che la forma della particella non

è ideale per la lavorazione e alcuni settori presentano una profondità

radicabile inferiore ai 50 cm. Il sopralluogo ha permesso di appurare che il

mappale in questione presenta, effettivamente, una certa pendenza. Tuttavia, né

quest'ultimo né la perizia permettono di concludere che la valutazione espressa

nella carta delle idoneità agricole, ossia molto idoneo alla campicoltura, sia

errata e, di conseguenza, che l'attribuzione alle SAC non sia corretta. La

contestazione riferita essenzialmente a una declività leggermente superiore al

consentito, circoscritta a una porzione, tutto sommato, esigua della superficie,

non è tale da poter compromettere la qualità di questo terreno a essere incluso

nelle SAC: non è infatti possibile condizionare l'intera destinazione SAC del

mappale in funzione di singole limitate porzioni che non soddisfino appieno i

citati criteri (cfr. RDAT II-2003 n. 53 consid. 7.2.). Un simile agire, oltre

che essere sproporzionato, rischierebbe di favorire la creazione di SAC a

macchia di leopardo. Del resto, la contestazione appare generica e non indica

con precisione quali parti del fondo dovrebbero essere escluse dalla zona con

specifica SAC, posto che, comunque, le considerazioni appena espresse

potrebbero in ogni caso ostarvi. Il mapp. 295 è quindi, al di là di qualche imperfezione,

un terreno che si presta bene, in linea di massima, alla coltivazione. Richiamato

anche lo scopo della designazione di queste superfici (cfr. art. 26 cpv. 3

OPT), ossia garantire l'approvvigionamento del paese ai sensi del piano di

alimentazione,

l'inclusione

di questo mappale nelle SAC appare corretta e deve qui essere confermata.

7.2.2

La superficie del mapp. 312 designata quale SAC è censita nella

categoria "21. Molto idoneo alla campicoltura", salvo una fascia

sud-orientale, in prossimità del bosco, che è assegnata alla categoria

"22. idoneo alla campicoltura". Il perito ritiene che l'attribuzione

alle SAC sia discutibile per l'esiguità dell'estensione della superficie

designata; inoltre la parte in corrispondenza dell'idoneità "22"

dovrebbe essere defalcata, poiché troppo pendente, ciò che aggraverebbe la

precedente critica sulle dimensioni. Anche queste conclusioni non possono

essere condivise. Quanto alla qualità del terreno, la perizia, alla fin fine,

conferma i rilievi del catasto delle idoneità agricole, confermando che i

criteri di declività e profondità sono in sostanza adempiuti. Il problema,

ammette la perizia stessa, si riduce all'analisi delle dimensioni della

superficie attribuita alle SAC. Ora, pur ribadendo che l'applicabilità dei

criteri peritali appare tutt'altro che scontata, la critica appare infondata.

La perizia stessa rileva che la superficie interessata misura all'incirca 1 ha, ossia la superficie minima prevista dai citati criteri della Guida 2006. La perizia non indica,

però, la superficie esatta. Da una verifica esperita dal Tribunale misurando la

cartografia, tale superficie risulta addirittura raggiungere (se non

addirittura, superare) l'ettaro menzionato. La forma leggermente irregolare

della stessa non permette tuttavia una misurazione precisa. In ogni caso il

valore si aggira attorno a quello previsto dal criterio (supplementare) delle

superfici accorpate. Pertanto, la critica mossa appare infondata alla luce

della perizia stessa e, alla fin fine, anche se si volesse non tener conto

della striscia che presenta unicamente un'idoneità "22". Il ricorso

è, pertanto, anche su questo punto infondato e deve essere respinto.

7.3

La designazione delle SAC così come stabilita dal consiglio comunale e

tutelata dal Consiglio di Stato è conforme alla legge e rispetta, inoltre, i

principi dell'interesse pubblico e della proporzionalità.

Le restrizioni all'impianto della vite che deriverebbero dal vincolo contestato

e invocate dal ricorrente non portano a concludere altrimenti. Il vincolo

interessa solo una parte dei mappali del ricorrente e risulta notevolmente

ridotto in riferimento a quello riportato nel piano direttore. D'altro canto,

la prassi cantonale di vietare tassativamente l'impianto di vigneti in zona SAC

è stata di recente censurata dal Tribunale federale (STF 1C_70/2007 del 23 ottobre

2008), secondo cui occorre piuttosto verificare l'impatto che l'impianto di un

vigneto potrebbe avere a lungo termine sulla fertilità del suolo.

8.

Per i motivi che precedono il ricorso deve essere respinto. La tassa

di giustizia e le spese vengono poste a carico del ricorrente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti

gli art. 5, 26, 27, 29, 36 Cost.; 6-12, 16 LPT; 26, 27, 30 OPT, 28, 38, 68

LALPT; 2, 4 LTAgr; 26, 28 e 31 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso, nella misura in

cui non è stralciato dai ruoli, è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.-, sono poste a carico del

ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno

2005, LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

patr. dall'

rappr. dal

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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