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Decisione

90.2007.47

Conferma dell'attribuzione di un fondo alla zona agricola; estensione nucleo rispettosa dell'ISOS

1 settembre 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi oggetti in maniera adeguata mediante la pianificazione dell'utilizzazione

(art. 17 LPT; Rausch/Marti/Griffel,

op. cit., n. 565 con rinvii). Nel cantone Ticino l'iscrizione di un oggetto

nell'ISOS ha, infine, una portata anche per i comuni: la scheda 8.4 del piano

direttore impone a questi di promuovere la protezione degli insediamenti di

importanza nazionale, mediante l'affinamento delle misure pianificatorie di protezione.

4.Il mappale 346, di complessivi 9'474 mq, ubicato in località Brusata

di Novazzano, è così censito: A Fab. ab. 230 mq, B Fab. ab. 200 mq, C

Fabbricato 42 mq, D Fabbricato 27 mq, e prato 8'153 mq, f bosco 738 mq, g corte

17 mq, H Fabbricato 67 mq.

4.1. Il sopralluogo ha permesso di rilevare che in parte il fondo è ancora

utilizzato a scopo agricolo, in parte vignato, in parte quale campo. L'edificio

sub. A è una casa agricola, abitata da un contadino, mentre il sub. B ospita

due appartamenti abitati. Il piazzale in questione si presenta in parte

sterrato e costituisce l'accesso al garage, inserito al livello del terreno del

sub. C. La strada asfaltata termina prima di giungere al piazzale, in

corrispondenza del quale la strada è, invece, sterrata e ha connotazione agricola.

L'edificio sub. C, di chiara origine rurale (la parte superiore presenta ancora

la tipica struttura di un fienile/deposito) è stato adattato nella sua parte bassa,

dove è stato ricavato il citato garage. Ora, la decisione del comune confermata

dal Consiglio di Stato, appare corretta. La descrizione appena esposta, fondata

sulla visita del luogo, conferma ciò che già poteva essere dedotto dalle tavole

processuali. Innanzitutto, il piazzale e il fabbricato sub. C sono posti in

posizione marginale al nucleo. La connotazione della strada sterrata, la

tipologia ancora leggibile dell'edificio stesso, il fatto che su tre lati

questo sia circondato da verde e da campi coltivati, fan sì che si possa

correttamente affermare che questo è inserito in un ampio comparto verde a

connotazione agricola. Appare, in definitiva, chiaro che questo mappale,

marginale alla zona edificabile e inedificato, non può essere ritenuto parte

del territorio ampiamente edificato nel senso restrittivo inteso dalla

giurisprudenza, ossia quel territorio costruito in maniera compatta, oltre

eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno, direttamente

confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie

relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., n. 60 ad art. 15

seg.; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319). L'ipotesi prevista dall'art. 15 lett. a LPT è,

pertanto, disattesa. Appare senz'altro corretta l'affermazione del Consiglio di

Stato che vede nell'estensione richiesta della zona nucleo una propaggine territorialmente

incoerente e ingiustificata nella zona agricola. D'altronde il

Considerandi

sub. C, e conseguentemente il piazzale, appare effettivamente, al pari di altre

costruzioni agricole nelle vicinanze, come a esempio le serre poste più nord

est o l'edificio sub. G del mapp. 171, estraneo al nucleo di Brusata e parte

del comparto agricolo.

4.2

L'azzonamento sollecitato dai ricorrenti non può però essere ammesso nemmeno

sulla scorta dell'art. 15 lett. b LPT. Come esaurientemente spiegato - e qui rimasto

incontestato - nella decisione di approvazione, il piano regolatore di Novazzano

è ampiamente sovradimensionato per l'ipotesi di sviluppo del comune per i

prossimi quindici anni. Il Tribunale ha potuto verificare questa circostanza

nell'ambito dell'evasione del ricorso inoltrato dal comune, su altri oggetti.

Ora, tenuto anche conto che il previgente piano regolatore

assegnava già questa porzione di territorio alla zona idonea all'agricoltura,

si è in presenza di una richiesta di ampliamento della zona edificabile, seppur

contenuto. Questa è, però, già troppo generosamente dimensionata, per

cui una sua estensione non appare giustificata, anche se concerne, come è il

caso in esame, poco più di 150 mq. Infatti, secondo la giurisprudenza, anche le

particelle di modeste proporzioni contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l’art. 15 LPT e non

possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF 116 Ia 236; sentenza del Tribunale federale 1A.160/2006 del 31 maggio 2007 consid.

4.

).

4.3

Così come adottato dal consiglio comunale, il perimetro della zona

edificabile del nucleo tradizionale appare rispettoso delle indicazioni

dell'inventario ISOS. Come visto, il piano direttore impone ai comuni

interessati da questo inventario di verificare se le norme e le misura

pianificatorie di cui dispongono sono adeguate per la tutela e la

valorizzazione dei loro insediamenti; tale affinamento avviene proprio attraverso

la pianificazione del territorio. L'inventario ISOS (cfr. Dipartimento federale

dell'Interno ed., ISOS - inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere,

Insediamenti di importanza nazionale, Repubblica e Cantone Ticino, vol. 1:

Mendrisiotto, pag. 37 segg.) annovera il nucleo di Brusata di Novazzano nella

categoria piccolo villaggio, che ha buone qualità situazionali, ottime qualità

spaziali e buone qualità storico architettoniche. L'inventario

ISOS raccomanda che eventuali nuovo costruzioni vengano collocate all'estremità

orientale del nucleo di Gaggio, sottolineando che, invece, ulteriori insediamenti

di edifici nella cornice vignata di grande valore paesaggistico rischierebbe di

sminuire decisamente il valore dell'insediamento. Il perimetro edilizio

stabilito dal comune appare in sintonia sia con i rilevamenti dell'ISOS, sia

con le sue raccomandazioni. A prescindere dalla normativa che dovrà essere

elaborata per la gestione di questo nucleo secondo quanto deciso dal Governo,

appare comunque chiaro che l'estensione, incoerente, del nucleo sino a includere

il sub. C sia in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia appena descritti

e, pertanto, non terrebbe conto in maniera adeguata dell'inventario ISOS.

4.4

Stando così le cose, non occorre nemmeno valutare la della proposta,

formulata dal municipio, di estendere la zona nucleo, oltre a quanto proposto

dai ricorrenti, al vicino mapp. 172. A prescindere dai dubbi legati alla

ricevibilità di una simile richiesta, valgono per questo mappale le medesime

considerazioni di fondo appena espresse.

5.

In definitiva il ricorso deve essere respinto. La tassa e le spese

di giustizia sono poste a carico dei ricorrenti (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli 15, 16 LPT, 5 LPN, 38 LALPT, 28

LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, di complessivi 800.- franchi, sono poste a carico dei

ricorrenti in solido.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113

segg. LTF).

4.Intimazione a:

,

,

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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