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Decisione

90.2007.49

Condizioni ricevibilità del ricorso - conferma attribuzione di un fondo alla zona agricola - esigenze di motivazione per un vincolo di bene culturale

31 agosto 2008Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I Vasca 5 mq

____

6'488 mq

3.3.1. Innanzitutto occorre rilevare che la decisione di attribuire il mapp.

229 alla zona agricola è fondata su una valida base legale (cfr. consid. 3.1.).

Con terreni edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si

intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre

eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente

confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie

relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., n. 60 ad art. 15 ;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.

cit., n. 319). Il sopralluogo ha permesso di costatare che la decisione

del consiglio comunale è corretta. Il mappale risulta effettivamente marginale

alla zona edificabile, dalla quale è separato da una strada, ed è circondato

sui tre lati da zona agricola. È vero che a est della proprietà vi sono altri

edifici, ma la posizione del comune, che rileva questo fondo come non

appartenente a terreni ampiamente edificati, dev'essere senz'altro condivisa,

almeno nell'ottica di tutela della sua autonomia, dato il potere di apprezzamento

che questa norma gli conferisce. Il mappale è quindi inserito, contrariamente a

quanto ritiene la ricorrente, in un comparto verde che si estende verso le

località Ronco, Pauzella e Monte Morello. L'inclusione del mappale della

ricorrente in zona fabbricabile non risulta nemmeno necessaria per le ipotesi

di sviluppo del comune per i prossimi quindici anni. Innanzitutto,

contrariamente alla tesi delle conclusioni, la zona edificabile di Novazzano è

fortemente sovradimensionata: questa viene misurata in base ai criteri di

contenibilità e di sviluppo della stessa e non a contrario partendo

dalla dimensione della zona agricola. Del resto, che il piano regolatore di Novazzano

presenti delle riserve eccessive di terreno fabbricabile, oltre che a essere

esaurientemente spiegato nella decisione impugnata, è stato verificato e

confermato da questo Tribunale nell'ambito dell'evasione del ricorso presentato

dal comune su altri oggetti. Nemmeno questa ipotesi può quindi essere

considerata. Il fondo non può dunque essere attribuito alla zona fabbricabile

già per l'assenza dei requisiti legali. Merita quindi tutela la decisione del

comune di assegnarlo alla zona agricola, intesa nel senso più ampio,

espressamente sancito, come visto, all'art. 16 LPT, nella versione in vigore

dal 1° settembre 2000. Alla zona agricola dev'essere infatti riconosciuto un

ruolo multifunzionale, poiché persegue scopi non solo di politica agraria e

fondiaria ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente

strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione

dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. messaggio del Consiglio federale

concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio 1999, in: FF 1996 III

457, 471 con rinvii). Non è quindi nemmeno necessario valutare se, e in quale

misura, il fondo si presta alla lavorazione agricola: contrariamente a quanto

la ricorrente afferma, l'elemento produttivo non è essenziale per

l'assegnazione di un fondo alla zona agricola. In ogni caso, il catasto delle

idoneità agricole, allestito dalla Sezione agricoltura del Dipartimento delle

finanze e dell'economia, rileva che il fondo è molto idoneo allo sfalcio e in

parte anche alla viticoltura e alla campicoltura.

L'interesse pubblico alla tutela del paesaggio e al

contenimento dell'espansione a macchia d'olio della zona fabbricabile in assenza

di necessità appare in concreto preminente su quello del privato di vedere

inserito il suo fondo in zona fabbricabile. L'assegnazione del mapp. 229 alla

zona agricola è, infine, l'unica possibilità legalmente praticabile. Da un lato,

non è possibile la creazione di una zona nucleo come chiesto dalla ricorrente:

infatti il sopralluogo ha permesso di verificare come la tipologia delle case e

la densità dell'abitato non permetterebbero una simile disciplina. Nemmeno poi

sarebbe possibile creare una micro zona ad hoc per l'abitazione della

ricorrente. Stando così le cose la misura è dunque senz'altro proporzionata.

3.3.2. Infine circa la disparità di trattamento. Il principio dell'uguaglianza

dinanzi alla legge ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di

provvedimenti pianificatori. Siccome occorre formare zone, è necessario poterle

delimitare, talora prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi

insostenibile trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio

anche terreni analoghi per conformità e posizione. L'invocato principio si

identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario,

il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e

ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a). Innanzitutto, circa la critica relativa

al limite della zona, posto in corrispondenza di via Boschetto, essa appare infondata.

La strada in questione ha una forma a "u". La zona edificabile è

inserita all'interno di questa e sui due lati; la base invece, dov'è la

particella della ricorrente, è tutta in zona agricola. Il limite è dunque coerente

e corretto e definisce effettivamente la fine della zona edificabile; non

costituisce una disparità di trattamento. Per il resto, la decisione contestata

non appare in nessun caso arbitraria.

3.4. In conclusione, la decisione di assegnare la particella in questione alla

zona agricola è corretta, non vìola il diritto di proprietà della ricorrente, e

risulta rispettosa della parità di trattamento. Il ricorso è dunque su questo

punto respinto.

4.Vincolo di bene

culturale

La RI 1 chiede l'annullamento del vincolo di

protezione di bene culturale che interessa l'immobile sito sul fondo di sua

proprietà. Il Tribunale ha potuto ricostruire l'iter che ha condotto all'adozione

del vincolo. L'11 dicembre 2001, il Dipartimento del territorio ha trasmesso al

municipio un complemento dell'esame preliminare 2 luglio 1999, relativo al

preavviso dell'Ufficio dei beni culturali indicando, oltre ai beni culturali di

interesse cantonale e alle proposte di beni culturali d'interesse comunale, anche

i beni culturali degni di protezione, il cui valore architettonico, artistico

e storico non presentava, per quanto in quel momento a sua conoscenza, contenuti

tali da imporre una tutela, benché si trattasse di edifici che contribuivano a testimoniare

l'evoluzione culturale del territorio, e tra i quali figurava la Villa già __________

con decorazioni barocche sui prospetti esterni, oggetto della presente

procedura. L'ufficio dei beni culturali si era inoltre riservato il diritto di

poter effettuare le indagini necessarie per documentarne i contenuti effettivi

(cfr. complemento citato pag. 2 seg.). Il municipio ha così inserito la villa

della ricorrente, insieme ad altri beni, in una lista all'art. 43 NAPR, che ha

denominato beni culturali degni di protezione (BCP). Sia il messaggio

municipale 4/2005 relativo alla revisione del piano regolatore, che si limita a

rinviare all'elenco dell'art. 43 NAPR (pag. 10), sia il rapporto di pianificazione

(pag. 43) non forniscono ulteriori spiegazioni sui motivi che hanno portato

alla decisione comunale di tutelare questo edificio. Il consiglio comunale ha

quindi adottato l'art. 43 cpv. 1 lett. c delle NAPR che elenca i BCP, tra cui appunto

l'abitazione della ricorrente a casate (BCP5). Giusta quest'articolo "per tutti questi beni

il Municipio, sentita l'autorità cantonale competente, potrà imporre interventi

di conservazione dell'insieme o di singole parti, rispettivamente porre

condizioni a scopo di valorizzazione in sede di licenza edilizia. Questo senza

che i privati possano pretendere indennizzi.". La RI 1 aveva già ricorso contro questa decisione al Governo, osservando

che la protezione era avvenuta prima che qualcuno avesse esaminato l'oggetto e

senza che la società fosse stata interpellata, in violazione del diritto di

essere sentito. Con la querelata decisione di approvazione, il Governo, per

quanto qui interessi, ha deciso di trasferire i beni inseriti nell'elenco BCP in

quello dei beni culturali d'interesse locale (BCL). Esso ha infatti ritenuto che la denominazione BCP, usata dal Dipartimento del territorio

nell'esame preliminare per segnalare al comune eventuali bene culturali che,

dopo le indagini necessarie, avrebbero potuto rientrare nell'elenco dei beni

culturali di interesse locale, non fosse congrua. Il Consiglio di Stato ha poi

respinto il gravame dell'insorgente, limitandosi a riconosce un certo interesse

dell'edificio in quanto testimonianza storico-cluturale locale e non ravvisando

violazione del principio della proporzionalità.

La ricorrente insorge ribadendo che la classificazione quale bene culturale è

avvenuta prima che qualsiasi funzionario cantonale o comunale abbia mai

visitato la proprietà in questione e rievoca la lesione del diritto di essere

sentito. Sostiene che la parte più pregiata della facciata è visibile unicamente

dall'interno, mentre verso l'esterno questa non è assolutamente d'interesse

culturale. Siccome l'edificio non sarebbe di tale interesse culturale da

prevalere sugli interessi privati, sarebbe violato l'art. 19 della legge sulla

protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC, RL 9.3.2.1). In sostanza

ritiene il vincolo privo di interesse pubblico e sproporzionato. Il comune si

oppone all'accoglimento del ricorso, valutando il vincolo poco gravoso e

analogo a quello di altri beni meritevoli di un'attenzione e sensibilità

particolari in quanto testimonianza dell'evoluzione culturale del territorio;

la classificazione porterebbe anzi un valore aggiunto. Anche in questo caso il

Governo si oppone all'accoglimento del ricorso, senza formulare osservazioni richiamando

quelle poste alla base della decisione impugnata. Con le conclusioni la ricorrente

e il municipio ribadiscono le proprie posizioni.

4.1. La protezione della natura e del

paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 78 Cost., che ne affida

la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di rispettare

nell'esecuzione dei propri compiti le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto

degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti

culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un interesse

Considerandi

generale e preponderante. Il paesaggio è parimenti protetto dalla LPT, il cui art.

3.

cpv. 2 stabilisce che dev’essere rispettato e che in particolare (lett. b)

occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti,

nonché (lett. d) conservare i siti naturali. Giusta l'art. 14 cpv. 2 LPT, i

piani regolatori devono delimitare le zone protette, che comprendono (art. 17

cpv. 1 LPT): i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive (lett. a); i paesaggi

particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale

(lett. b); i siti caratteristici, i luoghi storici, i monumenti naturali e

culturali (lett. c); i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione

(lett. d). Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette,

altre misure adatte (art. 17 cpv. 2 LPT).

4.2

A livello cantonale, oltre al decreto legislativo

sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940

(DLBN, RL 9.3.1.1) e all'istituto del piano del paesaggio (art. 28 cpv. 1 LALPT), la LALPT prevede

espressamente, all'art. 28 cpv. 2 lett. h,

la possibilità di fissare nelle rappresentazioni

grafiche dei piani regolatori i vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione

di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del

paesaggio e dei suoi contenuti naturalistici, degli edifici di pregio storico-culturale

e della vista panoramica. Inoltre, secondo l'art. 29 LALPT, il piano regolatore

può prevedere l'obbligo di mantenere costruzioni, singoli alberi, gruppi di

essi o siepi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del

paesaggio (cpv. 2 lett. d), come pure stabilire le regole sulla manutenzione

degli edifici (cpv. 1 lett. g).

4.3

Nel nostro Cantone è inoltre in vigore, dal 1° novembre 1997, la LBC, che ha abrogato la legge per la protezione dei monumenti

storici e artistici del 15 aprile 1946 (LMS). Questa nuova

legge, fondata su una nozione di cultura più aperta e dinamica rispetto a

quella tradizionale, fa riferimento non più ai soli

valori alti della civiltà, ma anche all'insieme di tutti quei valori, usi e

costumi che caratterizzano il vivere sociale di un popolo e permette, di

conseguenza, di tener conto di tutte quelle presenze che possono anche apparire

minori, se misurate con i canoni classici, ma che non per questo sono prive di

importanza, talvolta anche notevole, sotto angolazioni culturali diverse.

4.3.1

La protezione del patrimonio culturale è compito comune del proprietario

e dell'ente pubblico (cfr art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i

beni culturali mobili che quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la

definizione di bene culturale: ossia un bene che riveste importanza per la

collettività, un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche

religioso, archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico,

archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di

protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i manufatti,

le rovine, le parti costitutive o accessorie di costruzione, le zone archeologiche,

ecc., così come i beni mobili, definiti secondo l'art. 713 codice civile

svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) come oggetti che possono essere

trasferiti senza alterarne la sostanza. Non solo oggetti singoli possono essere

oggetto di tutela; anche una pluralità di beni, che riveste interesse nel suo

insieme (come una collezione, un fondo archivistico o librario, un nucleo) può

essere protetta nella sua globalità (cfr. messaggio cit., Commento agli art.

2-4 del progetto, RVGC cit., pag. 1026 seg.). Si deve però trattare di prodotto

del lavoro dell'uomo: è pertanto il territorio costruito (nuclei,

giardini, vie storiche) che può essere protetto in applicazione di questa

legge, anche per la sua importanza paesaggistica. Il paesaggio non costruito

può essere assoggettato a limitazioni, nella misura in cui sia incluso nel perimetro

di rispetto di un bene culturale protetto secondo l'art. 22 cpv. 2 LBC (cfr. messaggio

cit., cifra 4.2, lett. b; RVGC cit., pag. 1023).

4.3.2

Secondo l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti

quelli che beneficiano di protezione pubblica ai sensi della legge. Quanto agli

immobili, la legge distingue tra quelli d'interesse cantonale e quelli d'interesse

locale. I primi sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale

che travalica l'ambito locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20

cpv. 3 LBC). I secondi sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2

LBC) e fanno parte di quei beni che rivestono importanza soprattutto per le

collettività locali. La ragione delle predette

distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato che la legge riserva a

ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20 e segg. LBC).

4.3.3

L'art. 19 LBC

definisce le condizioni generali dell'istituzione della protezione e, pur senza

fissare a priori criteri di giudizio intrinseci, indica i parametri secondo i

quali un bene viene protetto: determinante ed essenziale ai fini della

protezione è l'interesse pubblico, ossia il significato e l'importanza che

l'oggetto, preso nel suo contesto, riveste per la collettività in quanto luogo

o fram-mento della memoria collettiva. L'interesse pubblico alla conservazione

presuppone insomma che si tratti di beni nei quali la collettività si

identifichi e vi riconosca i propri valori essenziali, al punto da dover essere

tramandati alle generazioni a venire (cfr. messaggio cit., Commento all'art. 19

del progetto, RVGC cit., pag. 1032). La legge affida alla commissione dei beni culturali (CBC; art. 45 LBC)

il compito di farsi di volta in volta interprete della sensibilità culturale

della collettività e di individuare quell'interesse pubblico che giustifica la

protezione di un bene (messaggio cit., cifra 6, Commento all'art. 45 del

progetto, RVGC cit., pag. 1045). Il regime giuridico della protezione deve

soddisfare due esigenze in parte contrapposte: d'un canto salvaguardare un

oggetto del patrimonio collettivo, dall'altro consentire l'esercizio della

proprietà sul medesimo bene (Patrizia Cattaneo

Beretta, La legge cantonale sulla protezione dei beni culturali, in:

RDAT I/2000, pag. 139 segg., n. 4.3.2., pag. 152). Per quanto concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20

LBC l'istituzione della tutela s'inserisce nella procedura di adozione o

modifica del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale: la legge

impone infatti una precisa individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto

(art. 28

cpv. 2 lett. i LALPT). Spetterà

quindi anzitutto al municipio sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai

servizi cantonali la sua proposta relativa ai beni immobili d'interesse

comunale. La commissione dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già

in fase di esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da

proteggere (cfr.

art. 20 cpv. 1 LBC).

Autorità competenti per la decisione di istituzione della protezione sono il

legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e il Consiglio di

Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC).

4.3.4

Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un

bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e

strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle

adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il

quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la sua conservazione

o la sua valorizzazione (cpv. 2). La citata norma concretizza

uno dei principi generali alla base della nuova legislazione sulla protezione

dei beni culturali, secondo la quale un bene culturale deve essere tutelato

nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto spaziale (cfr.

anche Elsbeth Wiederkehr Schuler, Denkmal- und Ortsbildschutz: die

Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Zürcher Verwaltungsgerichts,

Zurigo 1999, pag. 84). Sovente

l'importanza di un bene culturale, in particolare un immobile, risulta tanto

dal suo valore intrinseco quanto dalla sua situazione nel contesto spaziale. Il

bene deve quindi esser protetto nel suo insieme non potendosi limitare la

protezione, come nel passato, a singoli elementi (una facciata, il portale, una

colonna, una finestra). Assume quindi grande importanza la delimitazione del

perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), con funzione analoga alla zona di

protezione codificata dalla legislazione previgente (art. 12 della cessata LMS).

Tale perimetro di rispetto verrà delimitato, per gli immobili, nel piano delle

zone. Cade quindi anche il vecchio concetto

di "adiacenza" al bene protetto, che è stato sovente fonte di

problemi nei casi di applicazione concreta (cfr. messaggio cit., Commento agli

art. da 22 a 29 del progetto, RVGC cit., pag. 1037).

4.4

L'ufficio dei beni culturali col suo scritto 15

ottobre 2001, poi integrato nel complemento dell'esame preliminare 11 dicembre

2001, aveva rilevato una serie di beni che, pur essendo degni di protezione,

non avevano contenuti tali da imporre una tutela, ma comunque si riservava il

diritto di approfondire la questione. Il comune ha semplicemente e puramente

ripreso questi beni nella categoria beni culturali degni di protezione, poi

integrata dal Governo in quella dei beni culturali di interesse locale. Ora,

innanzitutto appare assolutamente irrita la decisione del Governo di procedere

con una modifica d'ufficio allo spostamento dei beni in questione da una categoria

all'altra. Costatata la mancata congruenza con la LBC, l'Esecutivo cantonale

avrebbe dovuto semmai non approvare l'articolo e ritornarlo al comune perché

provvedesse a valutare se e quali beni degni di protezione intendesse inserire

nella lista dei beni culturali d'interesse locale e ciò per evitare una lesione

dell'autonomia comunale visto che la designazione di questi beni avviene a opera

del legislativo comunale (art. 20 cpv. 2 LBC). Già solo per questo motivo la

decisione del Governo andrebbe annullata e gli atti ritornati al comune. Ma vi

è di più: né la decisione di dichiarare l'edificio bene culturale degno di

protezione, a opera del legislativo comunale, né quella di traslarlo nella

categoria di quelli d'interesse locale appaiono sufficientemente motivate, e

questo in spregio al diritto costituzionalmente garantito di essere sentito come

pure in violazione dell'art. 26 LPamm. Ciò ha reso da un lato impossibile alla

ricorrente di esprimere delle critiche circostanziate circa la decisione di

protezione, dall'altro al Tribunale di sindacare la bontà della decisione.

Infatti, una simile valutazione richiede delle conoscenze locali e tecniche che

il Tribunale non possiede. Il comune avrebbe in particolare dovuto spiegare

(ammesso che alla fin fine intendesse inserire tale bene in quelli di interesse

locale, con le conseguenze previste dalla legge) in cosa risieda l'interesse locale

alla conservazione di questo edificio, ossia il rapporto della collettività

locale con esso, rispettivamente quali siano i suoi pregi storico-culturali.

Benché il sopralluogo abbia permesso di verificare che l'edificio sia di un

certo qual interesse, occorre rammentare che il Tribunale, che non è autorità

di pianificazione e nemmeno di esecuzione della LBC, non può verificare, in

assenza di elementi che devono imperativamente essere forniti dall'ente locale

per quanto di sua competenza, la valutazione del valore storico rispettivamente

culturale che questo immobile riveste per la comunità di Novazzano. Stando così

le cose, il ricorso deve essere parzialmente accolto, annullando la decisione

del Consiglio di Stato nella misura in cui classifica l'edificio in parola tra

i BCL e confermandola nella misura in cui lo stralcia dall'elenco dei BCP. Spetterà

al comune, a questo punto, decidere se inserire l'edificio sito al mapp. 229

tra i beni culturali di interesse locale, adottando una variante di piano

regolatore, debitamente motivata.

5.

In base ai pregressi motivi, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso

15.

maggio 2007 è parzialmente accolto per quanto attiene alla contestazione della

classificazione di bene culturale d'interesse locale dell'edificio sito al

mapp. 229, per il resto è respinto.

6.

Dato l'esito dei gravami, si percepisce una tassa di giustizia che

tiene conto della parziale soccombenza, rispettivamente, completa soccombenza,

dell'insorgente (art. 28 LPamm). Alla ricorrente vengono pure riconosciute

delle ripetibili per quanto attiene al ricorso parzialmente accolto (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli 26, 36, 78

Cost.,15, 16 LPT, 38 LALPT, 26, 28, 31, 51, 63 LPamm, 3, 20, 22 LBC;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

15 maggio 2007, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. La

decisione del Consiglio di Stato di classificare l'edificio sito al mapp. 229

quale bene culturale di interesse locale è annullata.

1.2. Per

il resto il ricorso è respinto.

2. Il ricorso

27 giugno 2007 è irricevibile.

3. La tassa di

giustizia, di complessivi fr. 1'500.-, di cui fr. 1'000.- per il ricorso 15

maggio 2007 e fr. 500.- per il ricorso 27 giugno 2007, è posta a carico della RI

1. Lo Stato e il comune di Novazzano rifonderanno alla stessa fr. 600.-

ciascuno per ripetibili.

4. Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113

segg. LTF).

5. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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