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Decisione

90.2007.50

Annullamento di un vincolo di inedificabilità di un fondo per carenza di motivazione

11 dicembre 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A.

RI 1 è proprietario del mapp. 240 di

Acquarossa, sezione di Lottigna, di 1186 mq, di forma pressoché rettangolare, attualmente

inedificato. Esso è situato su una riva prativa alquanto scoscesa, a valle del __________,

tra due strade comunali che conducono al nucleo vecchio di Lottigna. L'assemblea

comunale del già comune di Lottigna ha adottato il piano regolatore proposto

dal municipio nel corso della seduta del 16 dicembre 2003. Il piano prevedeva

per il mapp. 240 l'inserimento nella zona edificabile (zona di completazione

del nucleo), ma con prescrizioni particolari. Infatti, al fine di tutelare la

visibilità del __________, il comune ha vincolato l'ubicazione della nuova

costruzione sul limite settentrionale della proprietà, con possibilità di costruzione

a confine e con una superficie utile lorda massima di 250 mq e una superficie

edificata massima di 120 mq (cfr. art. 31 cpv. 3 norme di attuazione del piano

regolatore; NAPR). Il piano regolatore è il primo adottato dal comune. In precedenza

il perimetro della zona edificabile provvisoria era definito da un piano

allestito sulla base del decreto esecutivo sull'ordinamento provvisorio in

materia di pianificazione del territorio, del 29 gennaio 1980 (DEPT).

B. Con risoluzione 12 luglio 2006 (n. 3464) il Consiglio di Stato ha

approvato di principio il piano regolatore. Sulla questione dell'azzonamento

della mapp. 240 e dei limitrofi mapp. 27 e 241, l'Esecutivo cantonale ha tuttavia

manifestato l'intenzione di non approvare il piano per ragioni di tutela del __________,

definito come bene culturale di interesse cantonale giusta la legge cantonale

sulla protezione dei beni culturali, del 13 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1) e ha

sospeso la procedura. Dopo aver dato la possibilità agli interessati di

esprimersi riguardo a questa intenzione, il Consiglio di Stato con risoluzione

24 aprile 2007 (n. 2040) ha definitivamente negato l'approvazione del piano

regolatore per quanto riguarda questi fondi, così come già preannunciato nella

precedente risoluzione. L'Esecutivo cantonale ha inserito d'ufficio il mapp.

240, unitamente al limitrofo mapp. 27, nella zona edificabile del nucleo del villaggio

(Nv), con vincolo di inedificabilità per il mapp. 240. A sostegno di questa decisione, il

Governo ha rammentato l'importanza culturale del __________ e la necessità di

mantenere libera da costruzioni l'area attorno allo stesso. Per quanto riguarda

invece il mapp n. 241, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione comunale

di attribuzione alla zona Zc (zona di completazione del nucleo), senza alcun

vincolo. Nel contempo, per quanto qui interessa, il Governo ha pure respinto il

ricorso di RI 1.

C. Il 24 maggio 2007 RI 1 è insorto davanti al

Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione governativa del 24

aprile 2007, chiedendo l'inserimento del suo fondo nella zona edificabile,

senza restrizioni di sorta. Sostiene che l'inserimento di una costruzione sul

suo mappale non precluderebbe in alcun modo la visibilità e la protezione del

bene culturale, vista la situazione topografica del fondo, la sua forte pendenza

a valle del __________ e la presenza di una strada e di un posteggio proprio dinanzi

esso. Il sussistere di un monumento storico, come in molti altri luoghi del

Cantone, non imporrebbe affatto l'inedificabilità dei terreni liberi nelle sue

vicinanze. La decisione del Consiglio di Stato sarebbe contraria pure al

principio della densificazione edificatoria e al divieto di formare zone

edificabili sparse. In via subordinata, il ricorrente chiede che vengano

introdotte limitazioni di edificabilità per il fondo di sua proprietà atte a

garantire la visibilità del __________.

D. La decisione del Governo su questo medesimo punto è stata oggetto di

impugnativa anche da parte del nuovo comune di Acquarossa, che comprende, dopo

la fusione, anche l'allora comune di Lottigna. Il ricorso sarà evaso,

unitamente alle altre censure sollevate, con separata decisione.

E. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede che

il ricorso venga respinto, mentre il municipio postula l'annullamento del

vincolo di inedificabilità e l'approvazione della proposta pianificatoria così

come adottata dal comune.

F. Il 22 aprile 2008 si sono svolti l'udienza e il sopralluogo, in occasione

dei quali le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni e richieste.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1, ). La legittimazione del

ricorrente è certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è pertanto

ricevibile in ordine.

1.2. La procedura amministrativa cantonale è

retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio

gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua

iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti

interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18

cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative,

del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1.). In quest'ambito,

all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento

anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui

assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante

per il giudizio (DTF 126 II 71 consid. 4b/aa, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224

consid. 2b). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite, l'autorità

amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate

ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (DTF 112 Ia 107 consid.

2b; RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43). Sulla scorta di questi principi, una

perizia sull'impatto di una costruzione sul mapp. 240, come richiesto dal ricorrente,

non appare atta a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti

rilevanti che emergono chiaramente già dalle tavole processuali agli atti e

dalle risultanze del sopralluogo effettuato per il giudizio. La presente

impugnativa può quindi essere evasa senza ulteriore istruttoria.

2. 2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b legge federale

Considerandi

sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) il

diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il

Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il

piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della

legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le

autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio,

del 28 giugno 2000 (OPT; RS

700.

; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2

Il potere cognitivo

del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione

del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27

consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33

cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità

di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib

81.

consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/Peter

Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna

2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal

Consiglio di Stato.

3.3.1

Il piano regolatore adottato dal comune di Lottigna definisce l'edificio

del __________ quale bene culturale di interesse cantonale ai sensi della LBC.

A sua tutela, istituisce pure un perimetro di rispetto, giusta l'art. 22 cpv. 2

LBC, che si estende in modo assai ampio dal nucleo a nord del __________, alla

strada sottostante a ovest in località __________, ai territori a sud del monumento,

oltre la chiesa parrocchiale dei SS Pietro e Paolo, pure definita quale bene

culturale di interesse cantonale. Per il mapp. 240, che si trova proprio

dirimpetto al __________, in forte pendenza verso la strada sottostante, il

comune, pur inserendolo nella zona edificabile del piano regolatore, ha

prescritto particolari restrizioni alla sua edificabilità, allo scopo di

tutelare la visibilità del bene culturale: ubicazione della costruzione nella

parte settentrionale della proprietà, con possibilità di costruzione a confine,

volumetria compatta con superficie utile lorda massima pari a 250 mq e

superficie edificata massima di 120 mq (cfr. art. 31 cpv. 3 NAPR).

3.2

Il Governo ha disatteso questa decisione: rammentata l'importanza del

nucleo di Lottigna, inserito nell'Inventario degli insediamenti svizzeri da

proteggere (ISOS), ha ritenuto insufficienti e non confacenti alla particolare

situazione dei fondi i vincoli imposti dal comune e ha reputato quale unica

soluzione pianificatoria possibile per una corretta tutela del __________ l'inedificabilità

totale del mapp. 240, tuttora libero da costruzioni, al fine di conservare l'area

libera - peraltro l'unica - attorno al __________ (cfr. risoluzione 12 luglio

2006.

pag. 19 e 20; risoluzione 24 aprile 2007 qui impugnata, pag. 6, 8 e 9).

3.3

Il ricorrente insorge contro il vincolo di inedificabilità parziale per il

suo fondo, che il comune ha adottato e che il Consiglio di Stato ha esteso all'intero

mappale. Senza contestare la classificazione del __________ quale bene

culturale di interesse cantonale, egli afferma che vista la situazione

topografica dei luoghi, in particolare la presenza della strada e del posteggio

davanti al __________, il livello nettamente inferiore del suo fondo rispetto a

quello sovrastante dove insiste l'edificio tutelato e la sua forte pendenza, l'edificazione

della sua proprietà non sarebbe di nocumento alcuno per l'importanza e la

visibilità del bene culturale. Considerato che anche i vicini mapp. 27 e 241

sono stati inseriti nella zona edificabile, senza restrizioni di sorta,

verrebbe così consentita l'edificazione continua dei due nuclei a nord e a sud

del __________, mentre con la decisione governativa sarebbe inedificabile solo

il suo terreno. Questo fatto sarebbe, sempre secondo il ricorrente, contrario

al divieto dell'edificazione sparsa.

3.4

In concreto, il comune con il nuovo azzonamento ha inteso attuare l'obiettivo,

condiviso nel principio dal Consiglio di Stato, di protezione di un bene

culturale, tenendo in considerazione le specificità del fondo del ricorrente,

inserito già con il precedente ordinamento pianificatorio nella zona edificabile,

l'unico libero da costruzioni e sito proprio dirimpetto al __________, ma a un

livello decisamente inferiore per la forte pendenza della riva prativa sulla

quale si trova. Al fine di non inibire totalmente le possibilità edificatorie

su quel fondo, l'autorità comunale ha ritenuto di limitare le costruzioni sulla

parte più bassa, rispetto al __________, del fondo, in modo tale da non

ostacolare la visibilità del bene culturale. Ciononostante il Consiglio di

Stato ha reputato, in buona sostanza, che questo provvedimento restrittivo non

fosse sufficiente per tener conto della delicatezza dei luoghi, e ha operato

una (ulteriore) restrizione, imponendo per quell'unico fondo l'inedificabilità.

A sostegno di questa decisione, il Governo ha addotto unicamente, e invero in

modo assai generico, il fatto che il mapp. 240 deve rimanere inedificato per

mantenere libera l'area prativa sottostante al __________, senza specificare

maggiormente i motivi per i quali tale drastica misura sarebbe necessaria alla

tutela del bene. Nemmeno di fronte alle circostanziate critiche del ricorrente -

si ricorda in particolare la forte pendenza del terreno, oppure lo stacco dal __________

costituito dalla strada antistante a tale monumento con una serie di posteggi

verso valle, oppure ancora la presenza di altri edifici, anche di ragguardevoli

dimensioni, sui fondi limitrofi - il Consiglio di Stato ha fornito spiegazioni

e delucidazioni tali da poter mettere il Tribunale nella condizione di valutare

compiutamente la restrizione della proprietà imposta, in particolare dal punto

di vista del pubblico interesse e del principio della proporzionalità, ai cui

ogni vincolo deve sottostare. D'altro canto nemmeno i documenti agli atti permettono

di comprendere le ragioni dell'imposizione in tale estensione. Non basta certo,

a questo proposito, il fatto che il nucleo di Lottigna sia inserito nell'inventario

ISOS per trarre giustificazione dell'imposizione del vincolo, tanto meno di

quella portata. La decisione è pertanto insufficientemente motivata, in spregio

al principio fondamentale di cui all'art. 26 cpv. 2 LPamm, impedendo di fatto

al Tribunale di sindacarla. Si

impone pertanto, su questo oggetto, l'annullamento della risoluzione impugnata

e la retrocessione degli atti al Governo affinché fornisca congrua motivazione

per l'imposizione e l'estensione di tale vincolo (art. 65 cpv. 2 LPamm).

4.

Stante quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28

LPamm), mentre si giustifica l'assegnazione di ripetibili in proporzione al

successo dell'impugnativa (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36 Cost., 26, 28, 31 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. la decisione impugnata è annullata nella misura in cui stabi- lisce un

vincolo di inedificabilità sul mappale 240 di RI 1;

1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per una nuova

decisione debitamente motivata.

2. Non

si preleva una tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 750.- a

titolo di ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale

federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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