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Decisione

90.2007.51

Ricorso irricevibile poiché tardivo

3 ottobre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

90.2007.51

Data decisione, Autorità:

03.10.2007, TRAM

Titolo:

Ricorso irricevibile poiché tardivo

INTIMAZIONE

IRRECEVIBILITÀ

TEMPESTIVITÀ

art. 38 cpv. 1 LALPT

art. 13 let. A LPAM

art. 26 LPAM

Incarto n.

90.2007.51

Lugano

3 ottobre

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello

Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 maggio 2007 di

RI 1

contro

la risoluzione __________ __________ 2007, con la

quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore

del comune di PI 1;

viste le risposte:

- 7 giugno 2007 del

Considerandi

municipio di PI 1;

- 26 giugno della

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che con

risoluzione __________ __________ 2007, il Consiglio di Stato ha approvato la

revisione del piano regolatore del comune di PI 1, respingendo nel contempo il

ricorso inoltrato da RI 1 contro lo stesso;

che con ricorso 24 maggio 2007 RI 1 è

insorto contro la menzionata risoluzione dianzi a questo tribunale;

che, ai fini del giudizio non appare

necessario riassumere i motivi e le domande alla base del gravame né il

contenuto delle risposte;

che il 9 luglio 2007 il tribunale, constatata

la manifesta tardività del ricorso e resone edotto l'insorgente, gli ha fissato

un termine scadente il 31 luglio 2007 per comunicare al tribunale se intendeva

ritirare l'impugnativa;

che il termine testé mentovato è trascorso

infruttuoso;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è senz'altro data (art. 38

cpv. 1 LALPT), mentre quanto alla tempestività del gravame il tribunale osserva

quanto segue;

che contro la decisione di approvazione del

piano regolatore è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro

trenta giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT);

che, in concreto, la decisione __________ __________

2007.

è stata spedita per invio raccomandato il giorno 23 marzo 2007 ed è stata

notificata al ricorrente il 26 marzo successivo;

che il termine di ricorso ha quindi iniziato

a decorrere il 27 marzo 2007, giungendo a scadenza (tenuto conto delle ferie

giudiziarie pasquali, art. 13 lett. a PAmm) giovedì 10 maggio 2007;

che il gravame, datato 24 maggio 2007 e

consegnato il giorno successivo alla posta, risulta quindi tardivo e deve

pertanto essere dichiarato irricevibile;

che il ricorrente non può prevalersi -

contrariamente a quanto indicato preliminarmente nell'impugnativa - del termine

di ricorso concesso in relazione alla pubblicazione indicato al punto 6 del

Dispositivo

dispositivo della decisione impugnata;

che, in effetti, tale termine è applicabile

solo per coloro che prendono conoscenza della decisione di approvazione del

piano regolatore da parte del Consiglio di Stato attraverso la pubblicazione

medesima: sistema alternativo di notifica che può essere impiegato

eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono numerosi o non

possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale la

l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/ Herzog,

Kommentar zum Gesetz über Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997,

ad art. 44 n. 1), ma che per questo stesso motivo in materia di atti pianificatori

costituisce piuttosto la regola;

che chi, come è il caso del ricorrente, ha

invece ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio

generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non può appellarsi a tale termine;

che coerentemente con questo principio, il

dispositivo n. 5 della decisione contestata ricorda espressamente al comune ed

ai già ricorrenti in prima istanza, il termine di trenta giorni dalla notificazione

per aggravarsi dianzi a questo tribunale;

che l'impugnativa in esame doveva pertanto

essere imprescindibilmente insinuata al tribunale entro quest'ultimo,

perentorio, termine;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato

irricevibile e l'insorgente deve sopportare la tassa di giustizia (art. 28

PAmm);

per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2.La tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) è posta a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia

proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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