90.2007.51
Ricorso irricevibile poiché tardivo
3 ottobre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
90.2007.51
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, TRAM
Titolo:
Ricorso irricevibile poiché tardivo
INTIMAZIONE
IRRECEVIBILITÀ
TEMPESTIVITÀ
art. 38 cpv. 1 LALPT
art. 13 let. A LPAM
art. 26 LPAM
Incarto n.
90.2007.51
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 maggio 2007 di
RI 1
contro
la risoluzione __________ __________ 2007, con la
quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore
del comune di PI 1;
viste le risposte:
- 7 giugno 2007 del
Considerandi
municipio di PI 1;
- 26 giugno della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
risoluzione __________ __________ 2007, il Consiglio di Stato ha approvato la
revisione del piano regolatore del comune di PI 1, respingendo nel contempo il
ricorso inoltrato da RI 1 contro lo stesso;
che con ricorso 24 maggio 2007 RI 1 è
insorto contro la menzionata risoluzione dianzi a questo tribunale;
che, ai fini del giudizio non appare
necessario riassumere i motivi e le domande alla base del gravame né il
contenuto delle risposte;
che il 9 luglio 2007 il tribunale, constatata
la manifesta tardività del ricorso e resone edotto l'insorgente, gli ha fissato
un termine scadente il 31 luglio 2007 per comunicare al tribunale se intendeva
ritirare l'impugnativa;
che il termine testé mentovato è trascorso
infruttuoso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è senz'altro data (art. 38
cpv. 1 LALPT), mentre quanto alla tempestività del gravame il tribunale osserva
quanto segue;
che contro la decisione di approvazione del
piano regolatore è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro
trenta giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT);
che, in concreto, la decisione __________ __________
2007.
è stata spedita per invio raccomandato il giorno 23 marzo 2007 ed è stata
notificata al ricorrente il 26 marzo successivo;
che il termine di ricorso ha quindi iniziato
a decorrere il 27 marzo 2007, giungendo a scadenza (tenuto conto delle ferie
giudiziarie pasquali, art. 13 lett. a PAmm) giovedì 10 maggio 2007;
che il gravame, datato 24 maggio 2007 e
consegnato il giorno successivo alla posta, risulta quindi tardivo e deve
pertanto essere dichiarato irricevibile;
che il ricorrente non può prevalersi -
contrariamente a quanto indicato preliminarmente nell'impugnativa - del termine
di ricorso concesso in relazione alla pubblicazione indicato al punto 6 del
Dispositivo
dispositivo della decisione impugnata;
che, in effetti, tale termine è applicabile
solo per coloro che prendono conoscenza della decisione di approvazione del
piano regolatore da parte del Consiglio di Stato attraverso la pubblicazione
medesima: sistema alternativo di notifica che può essere impiegato
eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono numerosi o non
possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale la
l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/ Herzog,
Kommentar zum Gesetz über Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997,
ad art. 44 n. 1), ma che per questo stesso motivo in materia di atti pianificatori
costituisce piuttosto la regola;
che chi, come è il caso del ricorrente, ha
invece ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio
generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non può appellarsi a tale termine;
che coerentemente con questo principio, il
dispositivo n. 5 della decisione contestata ricorda espressamente al comune ed
ai già ricorrenti in prima istanza, il termine di trenta giorni dalla notificazione
per aggravarsi dianzi a questo tribunale;
che l'impugnativa in esame doveva pertanto
essere imprescindibilmente insinuata al tribunale entro quest'ultimo,
perentorio, termine;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato
irricevibile e l'insorgente deve sopportare la tassa di giustizia (art. 28
PAmm);
per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2.La tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) è posta a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia
proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo
termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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