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Decisione

90.2007.52

Conferma classificazione di due rustici come diroccati

3 ottobre 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I muri perimetrali sarebbero bene eretti e i tetti sono stati ricoperti con un

telone in seguito all'intervento 1990/1991. Infine egli sostiene di essere

vittima di una disparità di trattamento rispetto ad altri mappali siti nel comune.

E. All'accoglimento

del ricorso s'oppone la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,

in rappresentanza del Governo, la quale spiega che già era stata modificata la classificazione

proposta a suo tempo in sede di esame preliminare da 1b, edificio meritevole di

protezione facente parte di un nucleo, proposta dal comune, in 2 (diroccato),

poiché il Dipartimento del territorio non aveva ritenuto quel gruppo di edifici

in grado di soddisfare criteri urbanistici ed architettonici tali da poter

essere considerati degni di mantenimento ai i fini paesaggistici. Inoltre, le

fotografie rivelano come il tetto degli edifici sia mancante. Il municipio di non

formula particolari osservazioni e si rimette invece al giudizio del tribunale.

considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data, il ricorso è tempestivo

(art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente è certa (art. 38 cpv.

4 lett. c LALPT). Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). In particolare, non

viene esperito alcun sopralluogo, peraltro nemmeno richiesto dal ricorrente, in

quanto non necessario. Infatti, la data determinante per la verifica dello

stato degli edifici è quella dell'allestimento dell'inventario ad opera del

comune. In concreto questo stato è più che sufficientemente riprodotto dalle

fotografie allegate alle schede descrittive originali degli edifici, allestite

nel 1998.

Considerandi

2.

2.1.

In Ticino vi è un numero considerevole di

edifici (rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato.

Questi edifici e impianti, individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano

sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi,

risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi, pertanto, può essere

opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario

il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo, naturalmente, i casi

in cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte un

cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può

vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi edifici e alterare

gravemente il valore del paesaggio che li custodisce. Il cambiamento di

destinazione diventa, pertanto, una misura che permette, da un lato, la conservazione

dell’edificio stesso e, dall'altro, la creazione delle premesse necessarie per

la cura delle aree circostanti (cfr. scheda di coordinamento del piano

direttore 8.5, nella versione approvata e modificata dal Consiglio federale il

30.

gennaio 2002, capitolo "Situazione: problematiche, conflitti").

2.2

Dal punto di vista del diritto federale l'art. 39

OPT, ai cpv. 2 e 3, pone le premesse e le condizioni in base alle quali

l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili,

il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti (cfr., in

precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'or abrogata OPT del 2 ottobre 1989, cpv.

2.

e 4 dopo la modifica del 22 maggio 1996). Giusta tale disposizione:

"2 I Cantoni possono autorizzare,

siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici

esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:

a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna

di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di

utilizzazione;

b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal

mantenimento di tali edifici;

c. la conservazione duratura degli edifici può

essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e

d. il piano direttore cantonale contiene i criteri

secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli

edifici.

3.

Le

autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto

se:

a. l'edificio

non è più necessario all'utilizzazione anteriore;

b. il

cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia

necessario;

c. l'aspetto

esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;

d. è

necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e

tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di

destinazione, sono ribaltati sul proprietario;

e. la

coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe

non è minacciata;

f. non vi si oppongono interessi preponderanti

(art. 24 lett. b LPT)."

Non è

lecito eludere il principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile

e la regolamentazione restrittiva concernente le autorizzazioni eccezionali

fuori dalle zone edificabili. L'art. 39 cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente

attuato solo quando l'interesse pubblico al mantenimento di un edificio

mediante cambiamento dell'utilizzazione permette di scostarsi dal menzionato

principio della separazione; d'altro canto, la regolamentazione in esame, nel

suo insieme, non può essere applicata in modo così intenso da mettere in

discussione il principio stesso della separazione. L'essere degno di protezione

e la messa sotto protezione non devono essere, dunque, un pretesto per

giustificare una modifica dell'utilizzazione inammissibile giusta l'art. 24

LPT: occorre, pertanto, fissare esigenze sufficientemente elevate ai paesaggi ed

agli edifici sia per quanto concerne il riconoscimento della dignità di protezione

sia per quanto concerne l'intensità della messa sotto protezione.

2.3

Nel Cantone Ticino la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici

esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata

tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è volta ad assicurare la gestione e la protezione del

territorio fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la valorizzazione

di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle zone

edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio

tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del

coordinamento").

Nella

versione approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002 e dallo stesso

modificata, questo strumento elenca in primo luogo i criteri per la

delimitazione dei paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione (cfr.

capitolo "Attuazione del coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il territorio cantonale, per il quale va esaminata

una messa sotto protezione comprende, dunque, i paesaggi caratterizzati dall'alternanza

tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei duemila metri sul

mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori

dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto

protezione non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della legislazione

forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per

attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o

regionale, infine le aree soggette a forti pericoli naturali accertati.

La

scheda stabilisce, in seguito, come devono procedere - a tale scopo - i comuni

(cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 2. Livello comunale").

Questi

devono anzitutto preparare la decisione sulla protezione dei paesaggi degni di

protezione, definendo il territorio che non può entrare in linea di conto (come

il bosco, le superfici, per l'avvicendamento colturale, le zone di pericolo, le

aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o

regionale), allestendo l'inventario degli edifici e impianti fuori dalla zona

edificabile, raccogliendo le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione

del territorio, individuando gli elementi naturali, definendo eventuali

elementi storici e culturali specifici della zona, rilevando le infrastrutture

e i servizi esistenti.

Sulla

scorta di tali elementi conoscitivi i comuni:

·

decidono in modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel

senso della scheda e ne delimitano, se del caso, il perimetro dopo una

ponderazione di tutti gli interessi in gioco;

·

decidono quali edifici, all'interno di questo perimetro, proteggere;

·

indicano gli edifici che vanno mantenuti a scopo agricolo;

·

definiscono le misure vincolanti atte a garantire una gestione

attiva e la protezione del paesaggio;

·

definiscono le norme di attuazione per la protezione dei singoli

edifici.

La

scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da conservare, può essere

effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici compresi nel paesaggio

protetto. Per effettuare questa scelta occorre partire da una prima scelta

sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, relativa, nel senso che non

può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi nel perimetro dei paesaggi

protetti.

Com'è a

più riprese riconosciuto nel rapporto d'esame della scheda 8.5 allestito dall'ufficio

federale dello sviluppo territoriale all'indirizzo del Consiglio federale, del

14.

novembre 2001, gli inventari costituiscono, di conseguenza, un'eccellente

base per le ulteriori decisioni (cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra

3).

L'inventario

serve, quindi, in primo luogo, quale strumento di analisi e di controllo della

situazione del patrimonio costruito fuori dalla zona edificabile; esso

permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione

e quali non lo sono secondo la classificazione definita a questo scopo nelle

direttive elaborate dal dipartimento cantonale del territorio. Lo stato degli

edifici, unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono

difatti degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere

(cfr. allegato al testo della scheda approvata dal Consiglio federale

"Indicazioni operative complementari", cifra 2b).

Alla

catalogazione degli edifici effettuata in sede di inventario deve, tuttavia,

far seguito un ulteriore, irrinunciabile passo: accertare quali paesaggi,

potenzialmente degni di protezione, vanno effettivamente posti sotto tutela e

quali edifici, potenzialmente degni di protezione, situati in questi paesaggi,

siano effettivamente da proteggere. Questo passo ha luogo, formalmente, attraverso

l'inserimento del perimetro dei paesaggi protetti, della designazione delle

costruzioni protette e delle relative disposizioni di protezione nel piano del

paesaggio del piano regolatore, analogamente a quanto avviene per le altre zone

di protezione (art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr. scheda di coordinamento 8.5,

capitolo "Attuazione del coordinamento; 2. Livello comunale").

L'autorità

cantonale ha frattanto posto in consultazione, a questo scopo, un apposito

piano di utilizzazione cantonale (PUC-PEIP), il quale riporta negli elaborati grafici

il limite dei paesaggi con edifici ed impianti protetti per tutti i ventidue

comprensori in cui è stato suddiviso il Cantone, che i singoli comuni dovranno

riportare nei rispettivi piani del paesaggio; il piano in rassegna prevede

delle apposite norme di attuazione, volte a sostituire quelle comunali (cfr.

deposito del PUC-PEIP nel periodo 29 maggio - 28 giugno 2006).

L'elaborazione

delle basi decisionali sotto forma di inventario non basta, pertanto, per

legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al cambiamento di

destinazione degli edifici che questo strumento designa come protetti, ossia

meritevoli di conservazione (cfr. il rapporto d'esame, cifra 2.453.1).

Come spiega il rapporto d’esame allestito dall’ufficio federale dello sviluppo

territoriale alla cifra 2.464.1, la modificazione della destinazione di un

edificio che nell’inventario è stato assegnato segnatamente alla categoria

“meritevole 1a” (circa le classificazioni si veda il considerando 2.4. che

segue) presuppone lo svolgimento delle seguenti ulteriori fasi:

·

il paesaggio, nel quale è situato, deve essere effettivamente

stato messo sotto protezione dopo aver ponderato tutti gli interessi;

·

l’edificio medesimo deve essere stato posto sotto protezione

siccome elemento irrinunciabile di quel paesaggio;

·

nell’ambito della procedura d’autorizzazione relativa al cambiamento

d’utilizzazione dell’edificio, la messa sotto protezione di paesaggio ed

edificio deve rivelarsi giustificata e le altre condizioni della legislazione

federale, cantonale e comunale devono essere soddisfatte.

2.4

L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili viene

allestito, adottato ed approvato seguendo la procedura della variante del piano

regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 73 cpv. 3 LALPT). Gli edifici vengono

suddivisi nelle seguenti categorie:

1.

Edifici

meritevoli di conservazione:

a) edifici rustici finora

prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la

trasformazione (cambiamento di destinazione);

b) edifici rustici diroccati, che

fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la

ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione

- che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è

costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti

del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente

valida e di pregio, ed hanno caratteristiche particolari per le loro

peculiarità paesaggistico - ambientali;

c) edifici rustici particolari con

una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle,

mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale

di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione;

d) edifici rustici ancora utilizzati

(o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento

colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano

regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale;

2.

Edifici

diroccati non ricostruibili:

edifici

diroccati per i quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione

in quanto non appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di

conservazione;

3.

Edifici

rustici già trasformati:

edifici

rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria

o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali;

4.

Altri

edifici rilevati:

Tutti gli

altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni

agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc. In questa

categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito

a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali.

2.5

In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -

con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare

l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi

pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche

l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia

stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78.

consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale

interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81

consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Waldmann/Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi

in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal

Consiglio di Stato.

3.

In concreto, dalle fotografie agli atti allegate alle schede descrittive

degli edifici n. 9 e n. 1 al mapp. 0 risulta che alla data, determinante, del

rilievo dell'edificio effettuato per conto del comune, le costruzioni versavano

in stato di abbandono e non avevano un tetto. Nemmeno i muri potevano dirsi in

buono stato: per l'edificio n. 9 la scheda riporta che i muri sono a sedime e

descrive l'edificio come "diroccato in fase di riattazione con armatura

in legno del tetto", mentre ancora più lapidaria è la scheda

dell'edificio n. 1, che riporta come stato di conservazione dei muri "diroccato"

e la descrizione è la seguente: "Edificio diroccato". Si

trattava dunque di due edifici diroccati giusta l'art. 29 seconda frase RLALPT:

opere in rovina ed inutilizzabili, ovvero non degni di conservazione. Non entra

dunque in linea di conto l'attribuzione dei due edifici, come postulato dal

ricorrente, alla categoria "meritevole 1a". Ai fini dell'allestimento

dell'inventario poco importa, invece, conoscere i motivi che hanno condotto

allo stato di conservazione attuale dei manufatti. Quanto alle licenze edilizie

che il ricorrente sostiene aver ottenuto a seguito procedura di notifica, a

prescindere dal fatto che la procedura di notifica non è esperibile nel caso di

edifici siti fuori zona edificabile (art. 5 cpv. 3 RLE), esse non potrebbero

comunque influire sulla valutazione. Va in questo senso rammentato, come

peraltro spiegato sopra al considerando 2, che gli inventari degli edifici

situati fuori dalle zone edificabili fungono semplicemente quale base per l'ulteriore

pianificazione e non costituiscono la sede per decidere in merito al tipo di utilizzazione

ed alle modifiche ammissibili per gli edifici inventariati: un'attribuzione dei

fabbricati alla categoria desiderata dal ricorrente non potrebbe pertanto

comunque supplire all'eventuale assenza dei necessari permessi edilizi

rispettivamente la sua non attribuzione a tale categoria non pregiudicherebbe

gli effetti di quelli di cui egli disporrebbe o potrebbe conseguire.

Dal momento che le costruzioni in oggetto non si trovano all'interno di

un nucleo meritevole di conservazione - non essendo stati rilevati nuclei con

tali caratteristiche a PI 1 - essi non possono inoltre essere assegnati alla

categoria "meritevole 1b", ossia tra i diroccati che possono essere

ricostruiti e adibiti a residenza: assegnazione che, peraltro, il ricorrente

nemmeno può conseguire in questa sede, non essendo preventivamente insorto con

una domanda in tal senso dinanzi al Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett b

LALPT; 63 cpv. 2 PAmm).

4.

Il ricorrente invoca una disparità di trattamento rispetto ad altri due

edifici, siti sui mapp. n. 8 (edificio n. 3) e su mapp. 6 (edificio n. 4), che

sarebbero stati riattati, a suo dire, abusivamente. In merito, occorre

rammentare che il principio dell'uguaglianza giuridica, ancorato all'art. 8

Cost., esige che la legge e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale

situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverse. Nel caso concreto, in

disamina è unicamente la revisione del piano regolatore, nel caso specifico

l'allestimento l'inventario. Secondo i criteri sopra richiamati, in tal senso,

è vero che gli edifici in questione hanno ottenuto diversa classificazione (entrambi

come rilevato 4). Tuttavia, essi versavano, al momento - determinante - dell'allestimento

dell'inventario, in altre condizioni di fatto (entrambi erano totalmente o parzialmente

già riattati e adibiti a casa secondaria), per cui di certo il principio dell'eguaglianza

non è stato leso dalla loro differente classificazione.

5.

Stando così le cose, il ricorso deve essere integralmente respinto. La

tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2.La tassa di giudizio, di fr. 800.-

(ottocento), è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. segg. LTF).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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