90.2007.52
Conferma classificazione di due rustici come diroccati
3 ottobre 2007Italiano18 min
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Numero d'incarto:
90.2007.52
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, TRAM
Titolo:
Conferma classificazione di due rustici come diroccati
RUSTICI
art. 24 LPT
art. 39 OPT
art. 39 cpv. 2 OPT
art. 39 cpv. 3 OPT
art. 29 RLALPT
art. 5 RLE
Incarto n.
90.2007.52
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 maggio 2007 di
RI 1 ,
contro
la risoluzione __________ __________ 2007, con la
quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore
del comune di PI 1;
viste le risposte:
- 26 giugno 2007 della Divisione dello sviluppo
territoriale e della mobilità,
- 5 luglio 2007 del municipio del comune di PI 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è
proprietario del mapp. 0 sito nel comune di PI 1, località B__________,
e così censito: A) fabbricato 30 mq, B) fontana, 1 mq, C) prato, 1'664 mq, D)
fabbricato 26 mq, E) fabbricato 35 mq e F) fabbricato 29 mq, per complessivi
1'785 mq.
B. Il __________
__________ 2005 il consiglio comunale di PI 1 ha adottato la revisione del piano regolatore, concernente pure l'inventario degli edifici situati
fuori dalle zone edificabili. Gli edifici n. 9 e n. 1, entrambi situati sul
mapp. 0 e censiti quali sub. E e sub. F, sono stati classificati nella
categoria "meritevole 1a".
C. Con risoluzione __________
__________ 2007, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano
regolatore. In quella sede il Governo ha modificato la valutazione per entrambi
gli edifici in "diroccato non ricostruibile 2", in quanto edifici
diroccati, appunto, e senza tetto.
D. Contro la predetta
decisione, RI 1 insorge dianzi al Tribunale cantonale amministrativo con
ricorso 23 maggio 2007 chiedendo di classificare gli edifici descritti sopra
nella categoria scelta dall’autorità comunale, ossia "meritevole 1a".
A sostegno della propria richiesta il proprietario sottolinea come l'iter
d'adozione dell'inventario abbia richiesto oltre dieci anni e che durante tale
periodo non è stato possibile effettuare interventi agli edifici a causa
dell'assenza dell'inventario stesso. Inoltre egli sostiene di aver ottenuto nel
1990, tramite notifica, una licenza di manutenzione e riparazione di tutti i
fabbricati siti sul mapp. 0. Gli edifici in questione farebbero parte di un nucleo,
ciò che costituirebbe la motivazione di classificarli come meritevoli di conservazione.
Fatti
I muri perimetrali sarebbero bene eretti e i tetti sono stati ricoperti con un
telone in seguito all'intervento 1990/1991. Infine egli sostiene di essere
vittima di una disparità di trattamento rispetto ad altri mappali siti nel comune.
E. All'accoglimento
del ricorso s'oppone la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
in rappresentanza del Governo, la quale spiega che già era stata modificata la classificazione
proposta a suo tempo in sede di esame preliminare da 1b, edificio meritevole di
protezione facente parte di un nucleo, proposta dal comune, in 2 (diroccato),
poiché il Dipartimento del territorio non aveva ritenuto quel gruppo di edifici
in grado di soddisfare criteri urbanistici ed architettonici tali da poter
essere considerati degni di mantenimento ai i fini paesaggistici. Inoltre, le
fotografie rivelano come il tetto degli edifici sia mancante. Il municipio di non
formula particolari osservazioni e si rimette invece al giudizio del tribunale.
considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data, il ricorso è tempestivo
(art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente è certa (art. 38 cpv.
4 lett. c LALPT). Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). In particolare, non
viene esperito alcun sopralluogo, peraltro nemmeno richiesto dal ricorrente, in
quanto non necessario. Infatti, la data determinante per la verifica dello
stato degli edifici è quella dell'allestimento dell'inventario ad opera del
comune. In concreto questo stato è più che sufficientemente riprodotto dalle
fotografie allegate alle schede descrittive originali degli edifici, allestite
nel 1998.
Considerandi
2.
2.1.
In Ticino vi è un numero considerevole di
edifici (rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato.
Questi edifici e impianti, individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano
sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi,
risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi, pertanto, può essere
opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario
il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo, naturalmente, i casi
in cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte un
cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può
vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi edifici e alterare
gravemente il valore del paesaggio che li custodisce. Il cambiamento di
destinazione diventa, pertanto, una misura che permette, da un lato, la conservazione
dell’edificio stesso e, dall'altro, la creazione delle premesse necessarie per
la cura delle aree circostanti (cfr. scheda di coordinamento del piano
direttore 8.5, nella versione approvata e modificata dal Consiglio federale il
30.
gennaio 2002, capitolo "Situazione: problematiche, conflitti").
2.2
Dal punto di vista del diritto federale l'art. 39
OPT, ai cpv. 2 e 3, pone le premesse e le condizioni in base alle quali
l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili,
il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti (cfr., in
precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'or abrogata OPT del 2 ottobre 1989, cpv.
2.
e 4 dopo la modifica del 22 maggio 1996). Giusta tale disposizione:
"2 I Cantoni possono autorizzare,
siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici
esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:
a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna
di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di
utilizzazione;
b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal
mantenimento di tali edifici;
c. la conservazione duratura degli edifici può
essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e
d. il piano direttore cantonale contiene i criteri
secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli
edifici.
3.
Le
autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto
se:
a. l'edificio
non è più necessario all'utilizzazione anteriore;
b. il
cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia
necessario;
c. l'aspetto
esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;
d. è
necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e
tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di
destinazione, sono ribaltati sul proprietario;
e. la
coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe
non è minacciata;
f. non vi si oppongono interessi preponderanti
(art. 24 lett. b LPT)."
Non è
lecito eludere il principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile
e la regolamentazione restrittiva concernente le autorizzazioni eccezionali
fuori dalle zone edificabili. L'art. 39 cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente
attuato solo quando l'interesse pubblico al mantenimento di un edificio
mediante cambiamento dell'utilizzazione permette di scostarsi dal menzionato
principio della separazione; d'altro canto, la regolamentazione in esame, nel
suo insieme, non può essere applicata in modo così intenso da mettere in
discussione il principio stesso della separazione. L'essere degno di protezione
e la messa sotto protezione non devono essere, dunque, un pretesto per
giustificare una modifica dell'utilizzazione inammissibile giusta l'art. 24
LPT: occorre, pertanto, fissare esigenze sufficientemente elevate ai paesaggi ed
agli edifici sia per quanto concerne il riconoscimento della dignità di protezione
sia per quanto concerne l'intensità della messa sotto protezione.
2.3
Nel Cantone Ticino la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici
esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata
tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è volta ad assicurare la gestione e la protezione del
territorio fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la valorizzazione
di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle zone
edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio
tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del
coordinamento").
Nella
versione approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002 e dallo stesso
modificata, questo strumento elenca in primo luogo i criteri per la
delimitazione dei paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione (cfr.
capitolo "Attuazione del coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il territorio cantonale, per il quale va esaminata
una messa sotto protezione comprende, dunque, i paesaggi caratterizzati dall'alternanza
tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei duemila metri sul
mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori
dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto
protezione non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della legislazione
forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per
attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o
regionale, infine le aree soggette a forti pericoli naturali accertati.
La
scheda stabilisce, in seguito, come devono procedere - a tale scopo - i comuni
(cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 2. Livello comunale").
Questi
devono anzitutto preparare la decisione sulla protezione dei paesaggi degni di
protezione, definendo il territorio che non può entrare in linea di conto (come
il bosco, le superfici, per l'avvicendamento colturale, le zone di pericolo, le
aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o
regionale), allestendo l'inventario degli edifici e impianti fuori dalla zona
edificabile, raccogliendo le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione
del territorio, individuando gli elementi naturali, definendo eventuali
elementi storici e culturali specifici della zona, rilevando le infrastrutture
e i servizi esistenti.
Sulla
scorta di tali elementi conoscitivi i comuni:
·
decidono in modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel
senso della scheda e ne delimitano, se del caso, il perimetro dopo una
ponderazione di tutti gli interessi in gioco;
·
decidono quali edifici, all'interno di questo perimetro, proteggere;
·
indicano gli edifici che vanno mantenuti a scopo agricolo;
·
definiscono le misure vincolanti atte a garantire una gestione
attiva e la protezione del paesaggio;
·
definiscono le norme di attuazione per la protezione dei singoli
edifici.
La
scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da conservare, può essere
effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici compresi nel paesaggio
protetto. Per effettuare questa scelta occorre partire da una prima scelta
sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, relativa, nel senso che non
può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi nel perimetro dei paesaggi
protetti.
Com'è a
più riprese riconosciuto nel rapporto d'esame della scheda 8.5 allestito dall'ufficio
federale dello sviluppo territoriale all'indirizzo del Consiglio federale, del
14.
novembre 2001, gli inventari costituiscono, di conseguenza, un'eccellente
base per le ulteriori decisioni (cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra
3).
L'inventario
serve, quindi, in primo luogo, quale strumento di analisi e di controllo della
situazione del patrimonio costruito fuori dalla zona edificabile; esso
permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione
e quali non lo sono secondo la classificazione definita a questo scopo nelle
direttive elaborate dal dipartimento cantonale del territorio. Lo stato degli
edifici, unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono
difatti degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere
(cfr. allegato al testo della scheda approvata dal Consiglio federale
"Indicazioni operative complementari", cifra 2b).
Alla
catalogazione degli edifici effettuata in sede di inventario deve, tuttavia,
far seguito un ulteriore, irrinunciabile passo: accertare quali paesaggi,
potenzialmente degni di protezione, vanno effettivamente posti sotto tutela e
quali edifici, potenzialmente degni di protezione, situati in questi paesaggi,
siano effettivamente da proteggere. Questo passo ha luogo, formalmente, attraverso
l'inserimento del perimetro dei paesaggi protetti, della designazione delle
costruzioni protette e delle relative disposizioni di protezione nel piano del
paesaggio del piano regolatore, analogamente a quanto avviene per le altre zone
di protezione (art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr. scheda di coordinamento 8.5,
capitolo "Attuazione del coordinamento; 2. Livello comunale").
L'autorità
cantonale ha frattanto posto in consultazione, a questo scopo, un apposito
piano di utilizzazione cantonale (PUC-PEIP), il quale riporta negli elaborati grafici
il limite dei paesaggi con edifici ed impianti protetti per tutti i ventidue
comprensori in cui è stato suddiviso il Cantone, che i singoli comuni dovranno
riportare nei rispettivi piani del paesaggio; il piano in rassegna prevede
delle apposite norme di attuazione, volte a sostituire quelle comunali (cfr.
deposito del PUC-PEIP nel periodo 29 maggio - 28 giugno 2006).
L'elaborazione
delle basi decisionali sotto forma di inventario non basta, pertanto, per
legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al cambiamento di
destinazione degli edifici che questo strumento designa come protetti, ossia
meritevoli di conservazione (cfr. il rapporto d'esame, cifra 2.453.1).
Come spiega il rapporto d’esame allestito dall’ufficio federale dello sviluppo
territoriale alla cifra 2.464.1, la modificazione della destinazione di un
edificio che nell’inventario è stato assegnato segnatamente alla categoria
“meritevole 1a” (circa le classificazioni si veda il considerando 2.4. che
segue) presuppone lo svolgimento delle seguenti ulteriori fasi:
·
il paesaggio, nel quale è situato, deve essere effettivamente
stato messo sotto protezione dopo aver ponderato tutti gli interessi;
·
l’edificio medesimo deve essere stato posto sotto protezione
siccome elemento irrinunciabile di quel paesaggio;
·
nell’ambito della procedura d’autorizzazione relativa al cambiamento
d’utilizzazione dell’edificio, la messa sotto protezione di paesaggio ed
edificio deve rivelarsi giustificata e le altre condizioni della legislazione
federale, cantonale e comunale devono essere soddisfatte.
2.4
L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili viene
allestito, adottato ed approvato seguendo la procedura della variante del piano
regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 73 cpv. 3 LALPT). Gli edifici vengono
suddivisi nelle seguenti categorie:
1.
Edifici
meritevoli di conservazione:
a) edifici rustici finora
prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la
trasformazione (cambiamento di destinazione);
b) edifici rustici diroccati, che
fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la
ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione
- che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è
costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti
del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente
valida e di pregio, ed hanno caratteristiche particolari per le loro
peculiarità paesaggistico - ambientali;
c) edifici rustici particolari con
una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle,
mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale
di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione;
d) edifici rustici ancora utilizzati
(o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento
colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano
regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale;
2.
Edifici
diroccati non ricostruibili:
edifici
diroccati per i quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione
in quanto non appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di
conservazione;
3.
Edifici
rustici già trasformati:
edifici
rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria
o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali;
4.
Altri
edifici rilevati:
Tutti gli
altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni
agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc. In questa
categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito
a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali.
2.5
In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -
con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità
ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare
l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi
pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche
l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia
stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78.
consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale
interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81
consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Waldmann/Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi
in cui sono impugnati un diniego di approvazione
rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal
Consiglio di Stato.
3.
In concreto, dalle fotografie agli atti allegate alle schede descrittive
degli edifici n. 9 e n. 1 al mapp. 0 risulta che alla data, determinante, del
rilievo dell'edificio effettuato per conto del comune, le costruzioni versavano
in stato di abbandono e non avevano un tetto. Nemmeno i muri potevano dirsi in
buono stato: per l'edificio n. 9 la scheda riporta che i muri sono a sedime e
descrive l'edificio come "diroccato in fase di riattazione con armatura
in legno del tetto", mentre ancora più lapidaria è la scheda
dell'edificio n. 1, che riporta come stato di conservazione dei muri "diroccato"
e la descrizione è la seguente: "Edificio diroccato". Si
trattava dunque di due edifici diroccati giusta l'art. 29 seconda frase RLALPT:
opere in rovina ed inutilizzabili, ovvero non degni di conservazione. Non entra
dunque in linea di conto l'attribuzione dei due edifici, come postulato dal
ricorrente, alla categoria "meritevole 1a". Ai fini dell'allestimento
dell'inventario poco importa, invece, conoscere i motivi che hanno condotto
allo stato di conservazione attuale dei manufatti. Quanto alle licenze edilizie
che il ricorrente sostiene aver ottenuto a seguito procedura di notifica, a
prescindere dal fatto che la procedura di notifica non è esperibile nel caso di
edifici siti fuori zona edificabile (art. 5 cpv. 3 RLE), esse non potrebbero
comunque influire sulla valutazione. Va in questo senso rammentato, come
peraltro spiegato sopra al considerando 2, che gli inventari degli edifici
situati fuori dalle zone edificabili fungono semplicemente quale base per l'ulteriore
pianificazione e non costituiscono la sede per decidere in merito al tipo di utilizzazione
ed alle modifiche ammissibili per gli edifici inventariati: un'attribuzione dei
fabbricati alla categoria desiderata dal ricorrente non potrebbe pertanto
comunque supplire all'eventuale assenza dei necessari permessi edilizi
rispettivamente la sua non attribuzione a tale categoria non pregiudicherebbe
gli effetti di quelli di cui egli disporrebbe o potrebbe conseguire.
Dal momento che le costruzioni in oggetto non si trovano all'interno di
un nucleo meritevole di conservazione - non essendo stati rilevati nuclei con
tali caratteristiche a PI 1 - essi non possono inoltre essere assegnati alla
categoria "meritevole 1b", ossia tra i diroccati che possono essere
ricostruiti e adibiti a residenza: assegnazione che, peraltro, il ricorrente
nemmeno può conseguire in questa sede, non essendo preventivamente insorto con
una domanda in tal senso dinanzi al Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett b
LALPT; 63 cpv. 2 PAmm).
4.
Il ricorrente invoca una disparità di trattamento rispetto ad altri due
edifici, siti sui mapp. n. 8 (edificio n. 3) e su mapp. 6 (edificio n. 4), che
sarebbero stati riattati, a suo dire, abusivamente. In merito, occorre
rammentare che il principio dell'uguaglianza giuridica, ancorato all'art. 8
Cost., esige che la legge e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale
situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverse. Nel caso concreto, in
disamina è unicamente la revisione del piano regolatore, nel caso specifico
l'allestimento l'inventario. Secondo i criteri sopra richiamati, in tal senso,
è vero che gli edifici in questione hanno ottenuto diversa classificazione (entrambi
come rilevato 4). Tuttavia, essi versavano, al momento - determinante - dell'allestimento
dell'inventario, in altre condizioni di fatto (entrambi erano totalmente o parzialmente
già riattati e adibiti a casa secondaria), per cui di certo il principio dell'eguaglianza
non è stato leso dalla loro differente classificazione.
5.
Stando così le cose, il ricorso deve essere integralmente respinto. La
tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2.La tassa di giudizio, di fr. 800.-
(ottocento), è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. segg. LTF).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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