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Decisione

90.2007.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 dicembre 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella seduta del 16 dicembre 2003 l'assemblea comunale del già comune di

Lottigna, ora comune di Acquarossa, ha adottato il primo piano regolatore. Per

quanto qui interessa, esso prevedeva un ampliamento della zona edificabile,

fino a quel momento stabilita sulla base del decreto esecutivo sull'ordinamento

provvisorio in materia di pianificazione del territorio, del 29 gennaio 1980

(DEPT), in località __________. La nuova zona edificabile interessava sei fondi

(246, 243, 244, 245, 177 e 178), in precedenza esclusi dal perimetro

edificabile e tre mappali (261, 187 e 179) che secondo il vecchio regime si

trovavano parzialmente in zona edificabile. La superficie totale interessata da

questo ampliamento rispetto al DEPT è di circa 10'000 mq. Il piano regolatore

adottato prevedeva inoltre per i mapp. 27, 240 e 241 a valle del __________, l'attribuzione

alla zona edificabile di completazione (Zc), con una limitazione dell'edificabilità

per quanto riguardava il mapp. 240, dirimpetto al __________ (costruzione sulla

parte inferiore del fondo, limitazione della superficie utile lorda a 250 mq

e della superficie edificata massima di 120 mq) giusta l'art. 31 cpv. 3

delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR).

B. Con risoluzione 12 luglio 2006 (n. 3464), il Consiglio di Stato ha

approvato di principio il piano regolatore. Sulle questioni relative all'ampliamento

della zona edificabile __________ e all'azzonamento dei fondi a valle

del __________, l'Esecutivo cantonale ha tuttavia manifestato l'intenzione di

non approvare il piano e ha sospeso la procedura, fissando nel contempo un

termine al comune e ai proprietari toccati, affinché potessero esercitare il

loro diritto di essere sentiti presentando delle osservazioni.

C. Sentite le considerazioni degli interessati, il Consiglio di Stato

con risoluzione 24 aprile 2007 (n. 2040) ha definitivamente negato l'approvazione

del piano regolatore sulla nuova zona edificabile __________, confermando il

limite della zona edificabile già stabilito secondo il DEPT. Per il comparto a

valle del __________, il Governo ha approvato la scelta pianificatoria adottata

dal comune unicamente in merito al mapp. 241, mentre i mapp. 27 e 240 sono

stati inseriti d'ufficio nella zona edificabile del nucleo del villaggio (Nv),

con un vincolo di inedificabilità per il mapp. 240.

D. Con ricorso del 30 maggio 2007 il comune di Acquarossa, nato dalla

fusione di diversi comuni tra cui anche Lottigna, è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione

governativa del 24 aprile 2007, chiedendo l'approvazione del piano regolatore sui

due punti così come adottato dall'assemblea comunale di Lottigna. In subordine,

il comune postula la correzione puntuale del limite della zona edificabile

stabilito dal DEPT sui confini planimetrici dei mapp. 179, 187 e 261. A sostegno delle proprie tesi, l'autorità

comunale adduce la necessità di inserire il comparto edificabile in un'unica

zona edificabile con una regolamentazione che permetta sia di tutelare le

relazioni spaziali del nucleo sia di preservare altre zone agricole con

contenuti meritevoli. In ogni caso la zona edificabile sarebbe stata comunque

ridotta rispetto a quanto previsto dal DEPT con l'esclusione dal perimetro

fabbricabile di altre zone. Per quanto attiene alla mancata approvazione del

comparto dirimpetto al __________, il comune ritiene che l'originaria proposta

poi adottata dal legislativo comunale di concedere una capacità edificatoria

limitata al mapp. 240 potesse tenere in debita considerazione sia gli aspetti

di protezione del monumento, sia gli interessi un'utilizzazione a scopo

edificatorio del fondo da parte del proprietario.

E. La decisione del Governo in merito all'azzonamento e ai vincoli

imposti al mapp. 240 è stata oggetto di impugnativa anche da parte del

proprietario. Il ricorso sarà evaso con separata decisione.

F. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità ha chiesto

che il ricorso sia respinto. Il 22 aprile 2008 si sono svolti l'udienza e il

sopralluogo, in occasione dei quali le parti si sono confermate nelle

rispettive posizioni e richieste.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data ed il

ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della

legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL

7.1.1.1). La legittimazione del comune è certa (art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT). Il

gravame è pertanto ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

2.1

In campo pianificatorio il comune ticinese

fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3

lett. b legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979

(LPT; RS 700) il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano

regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale

autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi -

e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non

solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali.

Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare

alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per

adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può

dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune,

ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate

quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però

limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi

su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al

contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i

principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno

loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio,

del 28 giugno 2000 (OPT; RS

700.

; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2

Il potere cognitivo

del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione

del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27

consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33

cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità

di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib

81.

consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/Peter

Hänni, Raumplanungs-gesetz, Berna

2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal

Consiglio di Stato.

3.

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale,

piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo

(art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

3.1

Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei

all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e

quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di

massima, un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona

edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che la

legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in

particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente,

nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I

criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile

non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano

piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio, dei punti

di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente

all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la

giurisprudenza appena citata; inoltre Waldmann/

Hänni, op. cit., ad art. 15 n. 1 e 8; Alexandre Flückiger/Sté-phane

Grodecki, Commentario LPT, ad art. 15 n. 40-47; Pier-marco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

3.2

Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo

1998, in vigore dal 1°

settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base

dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio

per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute,

per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti

funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o

all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti

dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati

dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo

modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1° giugno 2003). Per quanto possibile devono essere

delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). Alla zona agricola,

intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all'art. 16 LPT nella

versione in vigore dal 1° settembre 2000, ma valido anche in precedenza, dev'essere

riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo obiettivi di

politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti,

quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla

protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio

federale concernente la revisione parziale della LPT, del 22 maggio 1996,

pubbl. in: FF 1996 III pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii).

3.3

Con terreni edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si

intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente

singole particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la

zona edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta

(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Waldmann/Hänni,

op. cit., ad art. 15 n. 23; Flückiger/Grodecki,

op. cit., ad art. 15 n. 85-93; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319).

4.

I presupposti per l'ampliamento della zona edificabile __________

non sono adempiuti in concreto e a ragione il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione

del piano regolatore su questo punto.

4.1

Come evidenziato anche dal sopralluogo esperito da questo Tribunale, il comparto

in questione si snoda a sud della Chiesa e fa da contorno al nucleo a essa sottostante.

Si estende su di un ampio pendio terrazzato sul quale si susseguono spazi

aperti prativi delimitati a est e a sud dal bosco, muretti, boschetti e alberi

singoli e dove si trovano alcuni edifici sparsi, perlopiù destinati a residenza

secondaria. Quest'area non può dunque essere considerata come inclusa nel territorio

ampiamente edificato nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza

ricordata al considerando precedente, né il fatto che confini parzialmente con

la zona edificabile basta, ovviamente, per ritenere soddisfatto questo

requisito.

4.2

L'attribuzione della superficie in oggetto alla zona edificabile non

risponde poi nemmeno ad una prevedibile necessità di terreni fabbricabili

urbanizzati entro quindici anni giusta l'art. 15 lett. b LPT. In effetti, come

rilevato dal Governo nella risoluzione 12 luglio 2006, richiamata in quella

risoluzione qui oggetto di giudizio (cfr. ris. gov. 12 luglio 2006, consid.

3.5.1

a, pag. 15-17 e decisione impugnata n. 3.1., pag. 4), il piano presentato

per l'approvazione ha una contenibilità teorica di ben 252 abitanti (nuclei

esclusi), ciò che permetterebbe l'insediamento supplementare di quasi 200

persone. A fronte di un numero di abitanti pressoché stabile dal 1980, con una tendenza

alla diminuzione per quanto riguarda l'ultimo decennio (79 abitanti nel 2000 e

67.

nel 2003) il proposto ampliamento della zona residenziale non si giustifica,

disponendo l'ex comune di Lottigna di riserve di terreni edificabili che vanno

ben oltre le presunte necessità per i prossimi quindici anni. Stessa

conclusione si impone, anche volendo considerare l'intero comprensorio del

nuovo comune di Acquarossa, nato dalla fusione di nove comuni della valle:

secondo i dati rilevati nella decisione del 12 luglio 2006, ai quali la

decisione impugnata si riferisce e che il ricorrente non mette in dubbio, la

contenibilità teorica complessiva del comune di Acquarossa risulta essere di

4408.

abitanti. I singoli piani regolatori, sommati, contemplano per contro una

sostanziale stabilità nell'evoluzione della popolazione, che, nel 2003, si

attestava a 1839 abitanti. Anche in questa ipotesi, dunque, il comune di Acquarossa

dispone di riserve in terreni edificabili che vanno oltre la stimata necessità

per i prossimi quindici anni, a tal punto da far apparire la zona edificabile

come sovradimensionata per rapporto ad una previsione di sviluppo realistica

del piano regolatore.

4.3

La decisione del Consiglio di Stato di non approvare la proposta dell'assemblea

comunale di Lottigna di estendere la zona edificabile in località __________

merita dunque di essere tutelata già per assenza dei requisiti dell'art. 15

LPT. Nella fattispecie il Governo ha poi ulteriormente addotto che il comparto

in questione rappresentava un'area particolarmente idonea per l'agricoltura e

tuttora gestita da agricoltori, con un'alta valenza paesaggistica (cfr.

decisione del 12 luglio 2006, consid. 3.5.1.d, pag. 18). Infatti, il catasto delle

idoneità agricole, allestito dalla Sezione dell'agricoltura, ai fondi

interessati dall'ampliamento della zona edificabile assegna un'idoneità allo sfalcio.

Nell'ambito di una ponderazione globale degli interessi, oltre all'obiettivo di

interesse generale di impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste

di cui è stato detto sopra, va dunque tutelata la decisione qui impugnata di

non approvare l'estensione della zona edificabile. Da ultimo, si sottolinea

pure l'esigenza di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le future generazioni.

4.4

La decisione impugnata non viola quindi il diritto, l'esclusione dalla

zona edificabile del comparto __________ essendo conforme ai principi

pianificatori ricordati e ponendo il piano regolatore in consonanza con l'ordinamento

giuridico, non è nemmeno lesiva dell'autonomia comunale. Il Consiglio di Stato

non ha tuttavia proceduto ad assegnare una precisa funzione alla superficie

oggetto della mancata approvazione della nuova zona edificabile adottata dal

comune, ma si è limitato a riprendere i limiti della zona edificabile già

segnati dal DEPT. Gli atti devono pertanto essere ritornati al comune, affinché

proceda ad assegnare una nuova funzione all'area che non è stata approvata.

5.5.1

Il piano regolatore adottato dal comune di Lottigna definisce l'edificio

del __________ quale bene culturale di interesse cantonale ai sensi della LBC.

A sua tutela, istituisce pure un perimetro di rispetto giusta l'art. 22 cpv. 2

LBC che si estende in modo assai ampio dal nucleo a nord del __________, alla

strada sottostante a ovest in località __________, ai territori a sud del monumento,

oltre la chiesa parrocchiale dei SS Pietro e Paolo, pure definita quale bene

culturale di interesse cantonale. Per il mapp. 240, che si trova proprio

dirimpetto al __________ e degrada a valle in forte pendenza verso la strada

sottostante, il comune, pur inserendolo nella zona edificabile del piano

regolatore, ha prescritto particolari restrizioni alla sua edificabilità, al

fine di tutelare la visibilità del __________: ubicazione della costruzione

nella parte settentrionale della proprietà, con possibilità di costruzione a

confine, volumetria compatta con superficie utile lorda massima pari a 250 mq e

superficie edificata massima di 120 mq (cfr. art. 31 n. 3 NAPR).

5.2

Il Governo ha disatteso questa decisione: rammentata l'importanza del

nucleo di Lottigna, inserito nell'inventario degli insediamenti svizzeri da

proteggere (ISOS), ha ritenuto insufficienti e non confacenti alla particolare

situazione dei fondi i vincoli imposti dal comune e ha reputato quale unica

soluzione pianificatoria possibile per una corretta tutela del __________ l'inedificabilità

totale del mapp. 240, tuttora libero da costruzioni, al fine di conservare l'area

libera, l'unica, attorno al __________ (cfr. risoluzione del 12 luglio 2006

pag. 19 e 20; risoluzione del 24 aprile 2007 qui impugnata, pag. 6, 8 e 9).

5.3

Il ricorrente insorge contro il vincolo di inedificabilità sul mapp. 240,

che il Consiglio di Stato ha imposto d'ufficio. Il ricorrente afferma che,

vista la situazione particolare dei luoghi e in considerazione dell'eventualità

di una domanda di espropriazione da parte del proprietario, una soluzione come

quella adottata dall'assemblea comunale possa tenere in debito conto i

legittimi obiettivi di tutela del bene culturale e le esigenze del proprietario.

5.4

In concreto, il comune con il nuovo azzonamento ha inteso attuare l'obiettivo,

condiviso con il Consiglio di Stato, di protezione di un bene culturale,

tenendo in considerazione le specificità del fondo dirimpettaio al __________,

inserito già con il precedente ordinamento pianificatorio nella zona edificabile

e l'unico a trovarsi tuttora libero da costruzioni. Al fine di non inibire totalmente

le possibilità edificatorie su quel fondo, l'autorità comunale ha ritenuto di

limitare le costruzioni sulla parte del fondo più bassa, rispetto al __________,

in modo tale da non ostacolare la visibilità del monumento. Ciononostante il

Consiglio di Stato ha reputato, in buona sostanza, che questo provvedimento

restrittivo non fosse sufficiente per tener conto della delicatezza dei luoghi,

e ha operato una (ulteriore) restrizione, imponendo l'inedificabilità di quel

fondo. A sostegno di questa decisione, il Consiglio di Stato ha addotto unicamente,

e invero in modo assai generico, il fatto che il mapp. 240 deve rimanere

inedificato per mantenere libera l'area prativa sottostante al __________,

senza specificare i motivi per i quali tale drastica misura sarebbe necessaria

alla tutela del bene. Nemmeno di fronte alle critiche del ricorrente e del

proprietario - si ricorda in particolare la forte pendenza del terreno, oppure

lo stacco dal __________ costituito dalla strada antistante a tale monumento

con una serie di posteggi verso valle, oppure ancora la presenza di altri

edifici, anche di ragguardevoli dimensioni, sui fondi limitrofi - il Consiglio

di Stato ha fornito spiegazioni e delucidazioni tali da poter mettere il

Tribunale nella condizione di valutare compiutamente la restrizione della

proprietà imposta, in particolare dal punto di vista del pubblico interesse e

del principio della proporzionalità, ai cui ogni vincolo deve sottostare. D'altro

canto nemmeno i documenti agli atti permettono di comprendere le ragioni dell'imposizione

in tale estensione. Non basta certo a questo proposito il fatto che il nucleo

di Lottigna sia inserito nell'inventario ISOS per trarre giustificazione dell'imposizione

del vincolo e tanto meno di quella portata. La decisione è pertanto

insufficientemente motivata, in spregio al principio fondamentale di cui all'art.

26.

cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile

1966.

(LPamm, RL 3.3.1.1), impedendo di fatto al Tribunale di sindacarla. Si impone pertanto, su questo

oggetto, l'annullamento della risoluzione impugnata e la retrocessione degli

atti al Governo affinché fornisca congrua motivazione per l'imposizione e l'estensione

di tale vincolo (art. 65 cpv. 2 LPamm).

6.

Stante quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto.

Dato l'esito, e visto che il comune è insorto in veste di autorità

pianificante, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28

LPamm). Non si giustifica l'assegnazione di ripetibili al comune che, comunque,

non le ha chieste.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36 Cost., 15 e segg. LPT, 3 OPT,

26, 28, 31 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza:

1.1. gli

atti sono retrocessi al comune affinché proceda a stabilire la pianificazione

del comparto __________ escluso dalla zona edificabile;

1.2. la

decisione impugnata è annullata nella misura in cui stabilisce un vincolo di

inedificabilità sul mapp. 240 e gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato

per nuova decisione debitamente motivata.

2. Non si

preleva tassa di giustizia e non si accordano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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