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Decisione

90.2007.54

Conferma della non approvazione di zone edificabili

9 dicembre 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i quattro mapp. 262, 265, 266 e 267 che si situano nel comparto compreso tra il

fiume __________, la strada di servizio che delimita a sud il nucleo tradizionale

della piazza di __________ e l'area edificata prospiciente la strada cantonale.

Essi si inseriscono in una vasta area comprendente terreni tuttora adibiti ad

uso agricolo e inedificati. Le costruzioni presenti sui fondi interessati dal

cambiamento di destinazione deciso dal comune non appartengono al comparto

residenziale del nucleo tradizionale, delimitato nettamente su un lato dalla

piazza __________ e sugli altri lati da tre strade di servizio comunali, né tantomeno

a quello compatto sul fronte stradale. In particolare, la strada a sud del

comparto della piazza __________ distingue chiaramente la zona edificata del

nucleo dalla zona agricola sulla pianura, di pertinenza fluviale. Pure le

destinazioni degli edifici presenti sui fondi toccati dalla modifica

pianificatoria, di chiaro tipo rurale e accessorio, differiscono rispetto a

quelle residenziali tradizionali del tessuto del nucleo e dell'area edificata

lungo la strada cantonale. In tal modo, i requisiti per l'inserimento di questo

comparto nella zona edificabile NN come richiesto dal comune non sono dati,

alla luce delle condizioni restrittive imposte dall'art. 15 lett. a LPT

ricordate più sopra. Va inoltre ribadito che l'attribuzione della superficie in

oggetto alla zona edificabile non risponde nemmeno a una prevedibile necessità

di terreni fabbricabili urbanizzati entro quindici anni giusta l'art. 15 lett.

b LPT. Come rilevato nella decisione impugnata (cfr. consid. 3.5.1.a, pag. 19 e

segg.) il piano presentato per l'approvazione ha una contenibilità teorica che

permette il raddoppio della popolazione attuale, che però è rimasta stabile durante

l'ultimo ventennio (tra 410 e 450 abitanti). Detta conclusione vale sia in

riferimento al solo ex comune di Dongio, sia in riferimento all'intero comprensorio

del nuovo comune di Acquarossa. In entrambe le ipotesi, dunque, il comune

dispone di riserve in terreni edificabili che vanno oltre ogni presumibile e

ottimistico fabbisogno per lo sviluppo del comune per i prossimi qundici anni.

Invero, l'area in questione è di modeste dimensioni rispetto alla superficie

totale delle zone edificabili, per cui il suo inserimento in questa zona

potrebbe anche non portare a conseguenze significative da un profilo del

dimensionamento del piano. Ora, secondo costante giurisprudenza, le dimensioni

di un fondo non sono determinanti al riguardo, in quanto anche particelle di

modeste proporzioni contribuiscono ad ampliare o a ridurre un comparto

edificabile (DTF 116 Ia 236). La decisione del Consiglio di Stato di non approvare

quella comunale di estendere la zona edificabile NN ai fondi 262, 265, 266 e 267 in località Dongio merita dunque di essere

tutelata già per assenza dei requisiti dell'art. 15 LPT. A maggior ragione la

decisione impugnata deve essere confermata se si considera, come ha rettamente

rilevato anche il Governo (risoluzione impugnata consid. 3.5.3. lett. b, pag.

32), che quell'ampliamento intaccherebbe un comparto agricolo che il piano

direttore definisce quale zona SAC (cfr. schede 3.1. e 3.2. del piano direttore

1990) e svolge quindi un'importante funzione da questo punto di vista. Va

infine ribadita, giusta l'art. 16 LPT, la multifunzionalità della zona

agricola, accanto agli obiettivi prettamente agrari e fondiari della stessa,

indipendentemente dall'effettiva idoneità agricola allo sfruttamento dei fondi,

l'elemento produttivo non essendo essenziale per l'assegnazione di un fondo a

questa zona.

5.2. Anche per quanto riguarda l'ampliamento della zona edificabile di __________

valgono le medesime conclusioni espresse per la zona nucleo NN di Dongio. Il limite

del nucleo tradizionale di __________ delineato dal Governo nella decisione impugnata

comprende unicamente gli immobili che costituiscono il tessuto urbanistico più

tradizionale e compatto, oltre a limitate fasce di terreno al servizio delle

costruzioni. Rispetto al piano regolatore precedentemente in vigore, il

Consiglio di Stato si è limitato ad approvare un minimo ampliamento verso nord

e verso est del comparto della zona edificabile, laddove è stata inserita in

tale zona anche una fascia di terreno dei mapp. 65 e 857 oggi adibita a

giardino che fa da contorno alle costruzioni esistenti più a contatto con il

nucleo. In pratica, l'Esecutivo cantonale ha ridotto i limiti della zona del

nucleo tradizionale ricalcando la proposta comunale contenuta nel piano di

indirizzo del progetto di revisione del piano regolatore sottoposto per esame

preliminare al Dipartimento del territorio il 6 aprile 2000 e, da questo, sostanzialmente

condivisa. La decisione del Governo risulta corretta in applicazione dei principi

pianificatori di cui si è detto (cfr, supra, consid. 4). In effetti,

come si è potuto appurare anche durante il sopralluogo esperito da questo

Tribunale, il rustico e l'annesso ripostiglio sul mapp. 857 si trovano in

posizione più elevata e discosta rispetto alle altre costruzioni del nucleo,

edificate perlopiù secondo i criteri tradizionali di compattezza e contiguità.

Dal nucleo tradizionale queste costruzioni sono fisicamente e nettamente

separate dal giardino del mapp. 65, al punto di non poterle considerare, per

mancanza di relazione spaziale con il tessuto tradizionale, quale elemento

caratteristico del nucleo e a esso appartenente, e ciò nemmeno ai sensi dell'art.

15 lett. a LPT. Del resto, traspare dalla decisione del Comune forse più la

Considerandi

volontà di sanare un'attuale situazione edificatoria non propriamente chiara

che non la reale necessità di inserire anche questo territorio nella zona

edificabile del nucleo di __________. Nella fattispecie, a ragione il Governo

ha ulteriormente addotto che l'ampliamento della zona edificabile toccherebbe

un comparto ad alta valenza paesaggistica, incidendo nella zona agricola in

prevalenza vignata sovrastante il nucleo. Questo comparto svolge infatti da questo

punto di vista un'importante funzione, riconosciuta peraltro anche dal comune

che ne ha riproposto, come in vigenza del precedente piano regolatore, la sua

tutela mediante una zona di protezione del paesaggio (PA1; cfr. decisione

impugnata, consid. 3.5.1.d, pag. 24). Vi si aggiunga poi la considerazione che

alla zona pedemontana che sovrasta il nucleo di __________ è assegnata secondo

il catasto delle idoneità agricole, un'idoneità alla viticoltura e allo

sfalcio. Nell'ambito di una ponderazione globale degli interessi, oltre all'obiettivo

di interesse generale di impedire la formazione di zone edificabili troppo

vaste va dunque tutelata la decisione qui impugnata di non approvare l'estensione

della zona edificabile e di attribuire le aree interessate alla zona agricola,

intesa nel senso più ampio, espressamente sancito dall'art. 16 LPT. Anche in

questo caso, non è quindi nemmeno necessario valutare se, e in quale misura, i

fondi si prestano alla lavorazione agricola, non essendo l'elemento produttivo

essenziale per l'assegnazione di un fondo alla zona agricola. L'interesse

pubblico alla tutela del paesaggio e al contenimento della zona edificabile in

assenza di necessità appare in concreto preminente. La decisione adottata dal

Consiglio di Stato di attribuire i fondi alla zona agricola regge quindi ad una

valutazione globale degli interessi in gioco ed è senz'altro proporzionata.

5.3

Per la zona dei grotti il comune aveva deciso l'azzonamento in un unico comprensorio

(zona di correlazione dei grotti), all'interno del quale il comparto edificato

era stato inserito indistintamente in una specifica zona edificabile (zona dei

grotti) retta dall'art. 33 NAPR. In questa zona è esclusa la destinazione residenziale;

le costruzioni esistenti possono essere attrezzate unicamente per una funzione

di stabile per il tempo libero (grottino a occupazione temporanea), mantenendo

sostanzialmente la funzione originale di buona parte degli edifici esistenti.

Gli interventi, inoltre, devono salvaguardare tutti gli aspetti

storico-culturali, architettonici e paesaggistici e l'equilibrio ambientale.

Seppur condivisa nei contenuti, proprio a tutela dei contenuti tipologici che

il comune intendeva preservare, con la decisione impugnata il Consiglio di

Stato ha inserito la zona dei grotti e la relativa zona di correlazione in una

zona di protezione nel piano del paesaggio (art. 17 LPT), al di fuori del

territorio edificabile comunale. Inoltre, la zona dei grotti è stata limitata

al comparto effettivamente occupato da edifici aventi le caratteristiche che

giustifichino l'azzonamento di un comparto ritenuto di valore

storico-culturale. Il Consiglio di Stato in buona sostanza riportato la zona

dei grotti all'estensione già prevista per la medesima zona nel precedente

piano regolatore, mentre il territorio escluso da tale comparto, ossia il rimanente

territorio non boschivo, è stato attribuito d'ufficio alla zona agricola, pur

rimanendo parte integrante della zona di correlazione.

5.3.1

Il ricorrente non contesta l'inserimento della parte settentrionale

della zona dei grotti nel piano del paesaggio quale zona di protezione, da esso

espressamente condivisa. Censura tuttavia l'esclusione del comparto più a sud

dalla zona dei grotti e l'inserimento d'ufficio nella zona agricola, operato

dall'Esecutivo cantonale. Ritiene che solo con un'unica, identica regolamentazione

di questo territorio si possa valorizzare in modo adeguato e efficace il

paesaggio attorno ai grotti più tradizionali. Inoltre, sempre a mente del

comune, il comparto attribuito alla zona agricola dal Consiglio di Stato mal si

presterebbe ad uno sfruttamento agricolo.

5.3.2

Le considerazioni del comune ricorrente non possono essere seguite. Come

si è appurato anche durante il sopralluogo esperito, il comparto in esame si

presenta suddiviso in un insieme edificato in modo compatto, dove si trovano i

grotti tradizionali, e in una fascia di terreno adiacente dove le costruzioni

sono più rade e spaziate tra di loro, alla quale si accede da una stradina più

a monte rispetto alla via di accesso a valle dei grotti. Se da un lato il

valore storico, culturale e paesaggistico dei grotti non è contestabile, da un

altro lato la parte più a sud del comparto non presenta caratteristiche tali da

giustificare il suo inserimento in una zona di protezione ai sensi dell'art. 17

LPT per la particolare bellezza del suo paesaggio o per la caratteristica del

sito come rettamente rilevato nella decisione qui oggetto di giudizio. Del

resto, il comune nemmeno tenta di contestare tale fatto, limitandosi ad

asserire che anche i dintorni dei grotti dovrebbero seguire la stessa sorte

della rimanente parte del comprensorio, tanto più che non presenterebbero

alcuna tipologia agricola da giustificare l'inserimento in zona agricola. A

questo proposito si ricorda nuovamente che lo scopo della zona agricola è molteplice

e non dipende tanto dalla possibilità effettiva di sfruttare a livello agricolo

i fondi inseriti in tale zona. Infine, si rileva che l'intera zona dei grotti

di Dongio è interessata da un pericolo più o meno alto di crollo di roccia, per

cui anche per questo motivo è escluso un suo inserimento nella zona

edificabile. La decisione del Consiglio di Stato, che nell'ambito di una più

ampia valutazione degli interessi in gioco attribuisce la parte meridionale

della zona grotti alla zona agricola, resiste alle critiche ricorsuali e dev'essere

confermata.

5.4

La decisione impugnata non viola quindi il diritto, l'esclusione dalla

zona edificabile dei tre comparti in questione essendo conforme ai principi

pianificatori e non costituisce nemmeno lesione dell'autonomia comunale,

peraltro nemmeno sostenuta dal ricorrente.

6.

In esito a quanto precede, il ricorso deve essere interamente respinto.

La soccombenza del comune imporrebbe il prelievo di una tassa di giustizia

(art. 28 della legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile

1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Siccome il comune è intervenuto in veste di ente

pianificante e non per difendere suoi particolari interessi pecuniari, si

giustifica rinunciare al suo prelievo. Dato l'esito non si assegnano ripetibili

(art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36 Cost., 15 e segg. LPT, 3 OPT,

28, 31 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

del comune di Acquarossa è respinto.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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