90.2007.55
Diniego di restizuione in intero contro il lasso dei termini per assenza dei requisiti legali
3 ottobre 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
90.2007.55
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, TRAM
Titolo:
Diniego di restizuione in intero contro il lasso dei termini per assenza dei requisiti legali
RESTITUZIONE IN INTERO
RESTITUZIONE IN INTERO DEI TERMINI
art. 137 CPC-TI
art. 137 let. a CPC-TI
art. 137 let. b CPC-TI
art. 139 CPC-TI
art. 140 CPC-TI
art. 12 LPAM
art. 12 cpv. 1 LPAM
Incarto n.
90.2007.55
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sull'istanza 29 maggio 2007 di restituzione
in intero di
RI 1
in relazione alla
risoluzione __________ __________ 2007, con la quale
il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune
di PI 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con risoluzione __________ __________ 2007, il Consiglio di Stato ha
approvato la revisione del piano regolatore del comune di PI 1.
B. Con istanza 29 maggio 2007 RI 1 ha chiesto al tribunale una proroga di una settimana del termine di ricorso indicato nella pubblicazione della
decisione citata all'albo comunale e scadente il 25 maggio 2007. Egli intendeva
così poter inoltrare alcune osservazioni. A sostegno della propria richiesta
l'istante comunicava di essere rincasato il 29 maggio 2007 "da un periodo di cura all'estero a causa di
una serie di infortuni occasionatomi dalla rottura di una spalla e da gravi
disturbi cardiaci ".
C. Su richiesta del tribunale di meglio specificare i fatti, con scritto
2 giugno 2007 il ricorrente ha comunicato quanto segue: "[…] Sono partito il 25 aprile 2007 per
l'accennata cura all'estero e ciò ad __________ -Terme […] e sono
ritornato al mio domicilio in data 28 maggio u.s. Recandomi presso il Municipio
ho constatato esposto all'albo comunale il dispositivo che prevedeva la pubblicazione […] con inizio
al 26 aprile e termine di un mese […] e ciò per il giorno 25 maggio 2007. […] La cura
(fangoterapia-fisioterapia-massaggi e piscina) riguardava appunto l'infortunio
al braccio e spalla all'inizio dell'estate 2006 con conseguente operazione
presso l'Ospedale __________ e susseguente periodo di riabilitazione di un mese
presso la clinica __________. In seguito presso ancora l'Ospedale __________ e
successivamente presso la clinica __________ a seguito di disturbi cardiaci di
una certa gravità e ciò nei mesi di dicembre - gennaio u.s. (aritmia cardiaca e
probabile incrostazione di una valvola del cuore, problema quest'ultimo
rientrato a seguito di una coronografica, mentre con lo stesso intervento mi
veniva diagnosticata la chiusura di un Bypass coronarico eseguito nell'anno
1989 che si era recentemente otturato.".
D. Dalla decisione __________ __________ 2007 che l'istante vorrebbe
impugnare se messo a beneficio della restituzione del termine, si evince che la
stessa gli è stata notificata a mezzo raccomandata. Una verifica effettuata dal
tribunale tramite il numero della raccomandata (Track & Trace) ha permesso
di accertare che la decisione è stata spedita il 23 marzo 2007 e notificata
all'istante il 26 marzo successivo. Alla luce di quanto precede il tribunale,
impregiudicata una decisione del merito, ne ha reso edotto il ricorrente con
scritto 6 giugno 2007 e gli ha assegnato un termine di 10 giorni per comunicare
se intendeva mantenere la domanda. Il termine è trascorso inutilizzato.
considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, che sarebbe competente per decidere sull'atto ricorsuale omesso (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 12 m. 2 e rinvî) è senz'altro data (art. 12 cpv. 1 PAmm combinato con l'art. 39 cpv. 1 LALPT).
La domanda viene decisa senza contraddittorio (art. 12 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
La restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i
motivi e nel termine previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 PAmm). Giusta
l'art. 137 del codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (CPC) la
restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o
il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o
chiedere un rinvio, perché senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine
oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza
(lett. a), ma anche nel caso in cui l'impedimento di compiere in tempo utile
l'atto processuale era dovuto ad un fatto grave, che non poteva essere evitato
(lett. b). La restituzione in intero contro il lasso dei termini dev'essere
chiesta entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 139 CPC). Se
l'istanza è accolta, l'atto omesso dovrà essere compiuto entro il termine fissato
dal giudice (art. 140 cpv. 2 CPC).
3.
Nel caso concreto, come visto l'istante chiede di essere messo al
beneficio della restituzione in intero poiché afferma di non aver potuto inoltrare
il ricorso a causa di un ricovero per cura all'estero. La domanda non può
essere accolta per i motivi che seguono.
3.1
Come visto sopra, l'accertamento
esperito dal tribunale ha permesso di constatare che la decisione __________ __________
2007.
del Governo è stata notificata ad RI 1 il 26 marzo successivo. Il termine
di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il 27 marzo 2007, giungendo a
scadenza (tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali, art. 13 lett. a PAmm)
giovedì 10 maggio 2007. Nel proprio scritto, l'istante prende come riferimento
il termine della pubblicazione della decisione all'albo comunale. A torto, in
quanto egli non può prevalersene, poiché la decisione gli era stata già notificata
a mezzo raccomandata. Il termine di ricorso concesso in relazione alla pubblicazione,
indicato al punto 6 del dispositivo della decisione __________ __________ 2007,
è invece applicabile solo per coloro che prendono conoscenza della decisione di
approvazione del piano regolatore da parte del Consiglio di Stato attraverso la
pubblicazione medesima: sistema alternativo di notifica che può essere impiegato
eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono numerosi o non
possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale la
l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz über Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997,
ad art. 44 n. 1), ma che per questo stesso motivio in materia di atti pianificatori
costituisce piuttosto la regola. Chi, com'è il caso di RI 1, ha invece ricevuto personalmente la decisione, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1
PAmm), non può appellarsi a tale termine. Coerentemente con questo principio,
il dispositivo n. 5 della decisione __________ __________ 2007 ricorda
espressamente al comune ed ai già ricorrenti in prima istanza cui è stata
intimata la decisione in rassegna, il termine di trenta giorni dalla
notificazione per aggravarsi dianzi a questo tribunale.
3.2
Alla luce di quanto precisato sopra, i
requisiti posti dall'art. 137 CPC non sono in concreto adempiuti e l'istante
non può infatti invocare con successo nessuno dei due casi previsti.
3.2.1
Innanzitutto, RI 1 non può appellarsi
a quanto previsto dall'art. 137 lett. a CPC, poiché egli non ignorava la
scadenza del termine senza sua colpa. Infatti, la notificazione era avvenuta regolarmente
il 26 marzo, vale a dire oltre un mese prima della sua partenza per la cura
termale il 25 aprile, tant'è che l'invio raccomandato è stato consegnato al suo
domicilio (cfr. verifica Track & Trace). D'altronde, come visto sopra,
il dispositivo era chiaro ed indicava il termine di ricorso. La notifica non è
stata nemmeno così tardiva da renderne impossibile l'osservanza: nel caso concreto
egli disponeva, trattandosi di un termine fissato in giorni e nella legge, di
trenta giorni per inoltrare ricorso, che nel caso concreto erano inoltre
sospesi per le ferie giudiziarie pasquali. Tra il tempo della notificazione e
quello della partenza egli avrebbe non solo fatto a tempo a compiere tempestivamente
l'atto omesso, ma pure a conferire un mandato in tal senso, qualora fosse stato
effettivamente impedito nel procedere egli stesso.
3.2.2
RI 1 non può però nemmeno sostenere
con successo di essersi trovato nel caso previsto dall'art. 137 lett. b CPC,
ossia di essere stato impedito a compiere l'atto omesso in tempo utile a causa
di un fatto grave, che non poteva essere evitato. La durata e l'intensità
dell'impedimento vanno esaminate concretamente. Il semplice fatto che un
impedimento intervenga durante la decorrenza di un termine non giustifica
un'automatica restituzione dei termini: l'impedimento deve essere stato tale da
non permettere di rispettare il termine in questione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 9 e giurisprudenza ivi citata). La malattia può essere un caso di impedimento, ma a condizione
che il quadro clinico sia tale da impedire al ricorrente di agire oppure di
dare disposizioni per agire, come i casi di incoscienza o immobilizzazione
continuate (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 137 m. 13). Costante giurisprudenza stabilisce, in fine, che la
degenza costituisca un fatto grave giustificante, solo se l'infermità è di
natura tale da impossibilitare il conferimento di un mandato (RDAT 1981, n. 29;
GAT/351). Inoltre, la giurisprudenza richiede che chi si assenta all'estero
anche solo per vacanze organizzi i propri affari, prima della partenza. In
pratica una simile assenza può giustificare una restituzione in intero solo
quando l'assenza è dovuta ad una partenza imprevista (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 22). Ora, in base a quanto spiegato, la situazione descritta dall'istante non permette di
accogliere la richiesta di restituzione in intero. Come dichiarato dall'istante
stesso, egli è partito per la cura un mese dopo la notificazione della decisione.
La pregressa situazione di salute dell'istante, per quanto seria e della quale
il tribunale non ha motivo di dubitare, nulla muta all'esito della presente: la
situazione descritta da RI 1 non adempie a nessuno di questi requisiti. Non
sussistono pertanto i presupposti per una restituzione in intero.
4.
Stando così le cose, l'istanza di restituzione
in intero non può, essere accolta. La tassa e le spese di giustizia seguono la
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili;
dichiara
e pronuncia:
1. L'istanza respinta.
2.La tassa e le spese di giustizia, di complessivi fr. 500.- (cinquecento),
sono posti a carico dell'istante.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia
proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo
termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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