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Decisione

90.2007.58

Conferma non approvazione di una zona edificabile e della conseguente assegnazione a quella agricola

9 dicembre 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è proprietario del mapp. 65 di Acquarossa, sezione Dongio, di

826 mq, sul quale sorge un edificio adibito ad abitazione. A RI 2 appartiene il

confinante mapp. 857 nel medesimo comune, di 1737 mq, sulla quale vi sono più a

contatto con il nucleo, un edificio censito quale stalla, nonché, a nord verso

il riale, un rustico con annesso un ripostiglio. Entrambi i fondi si situano a

monte del nucleo di Crespogno e sono delimitati da una vasta scoscesa area

prativa, che presenta tuttora dei terrazzi in parte coltivati a vite (a nord),

a est da un riale, a sud e a ovest dal nucleo abitato. Il consiglio comunale del

già comune di Dongio, il 16 giugno 2003, ha adottato la revisione del piano regolatore che per questi due fondi prevede l'assegnazione in parte alla zona dei

nuclei tradizionali (NV) e parte alla zona agricola. Rispetto al precedente

piano di utilizzazione, approvato dal Consiglio di Stato il 5 ottobre 1982, il

comune ha ampliato il limite della zona edificabile, inserendovi il rustico sul

mapp. 857 e una certa fascia di terreno attorno a esso, come pure l'area tra

tale rustico e la casa sul mapp. 65. Con la revisione qui in oggetto, il comune

ha pure sancito la protezione, da un punto di vista paesaggistico, della fascia

pedemontana sopra Crespogno, attribuendola alla zona di protezione del

paesaggio (PA1). Questa zona comprende anche la parte del mapp. 857 attribuita

alla zona agricola.

B. Con risoluzione 24 aprile 2007 (n. 2041), il Consiglio di Stato ha

approvato di principio la revisione del piano regolatore. Sulla questione dell'azzonamento

delle particelle che qui interessano, tuttavia, l'Esecutivo cantonale non ha

condiviso l'ampliamento della zona edificabile nella misura proposta dal comune

e lo ha ridotto attribuendo d'ufficio l'area in questione alla zona agricola.

In sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'estensione proposta non

fosse conforme agli obiettivi di protezione paesaggistica decretati dallo

stesso comune, peraltro già con il previgente piano regolatore e ha ritenuto

inoltre che non vi fosse un interesse pubblico all'ampliamento della zona

edificabile già sovradimensionata.

C. Il 20 giugno 2007 __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione governativa. Hanno

chiesto l'approvazione del piano regolatore così come deciso dal comune. In

sunto, essi ritengono che l'area inserita d'ufficio dal Consiglio di Stato

nella zona agricola non sarebbe affatto idonea all'agricoltura, essendo da anni

al servizio degli edifici abitativi sui due mappali, quale giardino e area di

svago, mentre il rustico sul mapp. 857 sarebbe completamente urbanizzato e

quindi nulla osterebbe all'inserimento (parziale) anche di questo mappale nella

zona edificabile, così come proposto dal comune.

D. La decisione del Governo su questo medesimo punto è stata oggetto di

impugnativa anche da parte del nuovo comune di Acquarossa, che comprende ora,

dopo la fusione, anche l'allora comune di Dongio. Il ricorso sarà evaso,

unitamente alle altre censure sollevate dall'autorità comunale, con separata decisione.

E. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità ha chiesto

che il ricorso venga respinto, mentre il municipio ha postulato l'approvazione

della proposta pianificatoria così come adottata dal legislativo comunale.

F. Il 22 aprile 2008 si sono svolti l'udienza e il sopralluogo, in occasione

dei quali le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni e richieste.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il

ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della

legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; RL

7.1.1.1; LALPT). La legittimazione dei ricorrenti è certa (art. 38 cpv. 4 lett.

c LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

2.1. In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b legge federale sulla pianificazione

del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui

la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente

insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni

che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto

federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non

tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente

dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità

governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto

la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla

pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid.

6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2

Il potere cognitivo

del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione

del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27

consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33

cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità

di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib

81.

consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/Peter

Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna

2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal

Consiglio di Stato.

3.

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale,

piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del

suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

3.1

Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei

all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e

quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di

massima, un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona

edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che la

legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in

particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente,

nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I

criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile

non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano

piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio, dei punti

di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione

del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;

inoltre Waldmann/ Hänni, op. cit.,

ad art. 15 n. 1 e 8; Alexandre

Flückiger/Sté­phane Grodecki,

Commentario LPT, ad art. 15 n. 40-47; Pier­marco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 314).

3.2

Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo

1998, in vigore dal 1° settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a

lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il

paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica;

esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in

sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei

alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento

dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale,

devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68

cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1° giugno 2003). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici

contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). Alla zona agricola, intesa nel suo senso più

ampio, espressamente sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal 1°

settembre 2000, ma valido anche in precedenza, dev'essere riconosciuto un ruolo

multifunzionale, poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e

fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente

strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente

e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la

revisione parziale della LPT, del 22 maggio 1996, pubbl. in: FF 1996 III pag.

457.

segg., pag. 471, con rinvii).

3.3

Con terreni già edificati in larga misura ai sensi

dell'art. 15 lett. a LPT si intende essenzialmente il territorio costruito in maniera

compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno,

direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di

superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Waldmann/Hänni, op. cit. ad art. 15 n.

23; Flückiger/Grodecki, op. cit.,

ad art. 15 n. 85-93; Zen-Ruffinen/

Guy-Ecabert, op. cit., n. 319). In concreto, questo presupposto non è però

adempiuto.

4.

I ricorrenti insorgono contro la mancata approvazione da parte del

Consiglio di Stato dell'ampliamento della zona edificabile in località

Crespogno, e la conseguente attribuzione alla zona agricola. Ribadiscono

anzitutto che l'area in questione è da sempre al servizio delle abitazioni site

sui loro fondi, quale area di svago e giardino e ne contestano il carattere e l'idoneità

agricoli. La decisione sarebbe così lesiva, a mente loro, del principio del pubblico

interesse e di quello della proporzionalità.

4.1

La decisione impugnata, con la quale il Consiglio di Stato ha censurato l'ampliamento

della zona edificabile in località Crespogno e l'ha inserita d'ufficio nella

zona agricola, merita conferma. Il limite tra la zona edificabile del nucleo

tradizionale di Crespogno e la zona agricola sovrastante delineato dal Governo

comprende in buona sostanza gli immobili che costituiscono il tessuto

urbanistico più tradizionale del nucleo, unitamente a limitate fasce di terreno

al servizio di tali costruzioni. Per i ricorrenti, ciò comporta la conferma

dell'azzonamento già previsto dal precedente piano regolatore, nonché un

leggero ampliamento verso nord e verso est del limite della zona edificabile,

laddove è stata inserita in quest'ultima zona anche una fascia di terreno oggi adibita

a giardino che fa da contorno alle costruzioni più a contatto con il nucleo

esistenti sul mapp. 65 e sul mapp. 857 (sub A). Con la decisione impugnata, il

Consiglio di Stato ha quindi ridotto i limiti della zona del nucleo

tradizionale ricalcando la proposta comunale contenuta nel piano di indirizzo

del progetto di revisione del piano regolatore sottoposto per esame preliminare

al Dipartimento del territorio e da questo sostanzialmente condivisa. Questa decisione

del Governo risulta corretta in applicazione dei principi pianificatori di cui

si è detto (cfr. supra, consid. 3). In effetti, come si è potuto

appurare anche durante il sopralluogo esperito da questo Tribunale, il rustico

e l'annesso ripostiglio sul mapp. 857 si trovano in posizione più elevata

rispetto alle altre costruzioni del nucleo, da esso fisicamente e nettamente

separati per la presenza del giardino del mapp. 65, al punto da non poterle

considerare, per mancanza di compattezza con il tessuto tradizionale, quale

elemento caratteristico del nucleo e ciò nemmeno ai sensi della restrittiva

interpretazione dell'art. 15 lett. a LPT. Neppure il fatto che l'area si

urbanizzata è decisivo e non conferisce un diritto all'attribuzione alla zona

edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6a, 117 Ia 434 consid. 3g; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

321). Del resto, traspare dalla decisione del Comune forse più la volontà di

sanare un'attuale situazione edificatoria non propriamente chiara riguardante

il rustico sul mapp. 857 che non la reale necessità di inserire anche questo

fondo, seppur parzialmente, nella zona edificabile dei nuclei tradizionali.

4.2

L'attribuzione della superficie in oggetto alla zona edificabile non

risponde inoltre a una prevedibile necessità di terreni fabbricabili

urbanizzati entro quindici anni giusta l'art. 15 lett. b LPT. Come rilevato

nella decisione impugnata, (cfr. consid. 3.5.1.a, pag. 19 e segg.), il piano

presentato per l'approvazione ha una contenibilità teorica che permette il raddoppio

della popolazione attuale, a fronte comunque di una stabilità della popolazione

durante l'ultimo ventennio (tra 410 e 450 abitanti) aspetto che i ricorrenti

nemmeno contestano. Questo vale sia in riferimento al solo ex comune di Dongio,

sia in riferimento all'intero comprensorio del nuovo comune di Acquarossa, nato

dalla fusione di diversi comuni della valle di Blenio tra i quali appunto anche

Dongio. In entrambe queste ipotesi, dunque, il comune dispone di riserve in

terreni edificabili che vanno oltre ogni presumibile e ottimistico fabbisogno

per lo sviluppo del comune per i prossimi quindici anni. Invero, l'area in

questione è di modeste dimensioni rispetto alla superficie totale delle zone

edificabili per cui un loro inserimento in questa zona potrebbe anche non

portare a conseguenze significative da un profilo del dimensionamento del

piano. Ora, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, secondo costante

giurisprudenza, le dimensioni di un fondo non sono determinanti al riguardo, in

quanto anche particelle di modeste proporzioni contribuiscono ad ampliare o a

ridurre un comparto edificabile (DTF 116 Ia 236 e seg.) La decisione del Consiglio

di Stato di non approvare quella comunale di estendere la zona edificabile in

località Crespogno merita dunque di essere tutelata già per assenza dei

requisiti dell'art. 15 LPT.

4.3

Nella fattispecie, a ragione il Governo ha ulteriormente addotto che l'ampliamento

della zona edificabile tocca un comparto ad alta valenza paesaggistica,

incidendo nella zona agricola sovrastante il nucleo in prevalenza vignata.

Questo comparto svolge infatti da questo punto di vista un'importante funzione,

riconosciuta peraltro anche dal comune che ne ha riproposto, come in vigenza

del precedente piano regolatore, la sua tutela mediante una zona di protezione

del paesaggio (PA1; cfr. decisione impugnata, consid. 3.5.1.d, pag. 24). Vi si

aggiunga poi la considerazione che alla zona pedemontana che sovrasta il nucleo

di Crespogno, laddove è anche sito il rustico del mappale 857 di cui i

ricorrenti chiedono l'inserimento nella zona edificabile, è assegnata secondo

il catasto delle idoneità agricole, un'idoneità alla viticoltura e allo sfalcio.

Nell'ambito di una ponderazione globale degli interessi, oltre all'obiettivo di

interesse generale di impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste

di cui è stato detto sopra, va dunque tutelata la decisione qui impugnata di

non approvare l'estensione della zona edificabile e di attribuire le aree

interessate alla zona agricola, intesa nel senso più ampio, espressamente

sancito dall'art. 16 LPT. Alla zona agricola deve infatti essere riconosciuto

un ruolo multifunzionale, poiché persegue scopi non solo di politica agraria e

fondiaria ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale strumento di

prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella

del paesaggio (cfr. messaggio del Consiglio federale, citato supra,

consid. 3.2., loc. cit.). Non è quindi nemmeno necessario valutare se, e in

quale misura, i fondi si prestano alla lavorazione agricola: contrariamente a

quanto i ricorrenti affermano, l'elemento produttivo non è essenziale per l'assegnazione

di un fondo alla zona agricola. L'interesse pubblico alla tutela del paesaggio

e al contenimento della zona edificabile in assenza di necessità appare in

concreto preminente su quello del privato di vedere inserito il suo fondo in

zona fabbricabile. La decisione adottata dal Consiglio di Stato di attribuire i

fondi alla zona agricola si giustifica anche in base a una valutazione globale

degli interessi in gioco ed è senz'altro proporzionata.

4.4

La decisione impugnata non viola quindi il diritto, l'esclusione dalla

zona edificabile del comparto in località Crespogno essendo conforme ai

principi pianificatori ricordati e non costituisce nemmeno lesione dell'autonomia

comunale.

5.

Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di

giustizia è posta a carico dei ricorrenti (art. 28 LPamm). Non si assegnano

ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36 Cost., 15 e segg. LPT, 3 OPT,

28, 31 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

di __________ è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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