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Decisione

90.2007.62

Legittimazione a ricorrere negata; richiesta di ordinare di adattare le rappresentazioni grafiche respinta

6 novembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è proprietaria del mapp. 1 ubicato al margine nord orientale

del nucleo di. Il fondo, di complessivi 3'058 mq, è così censito: A) Fab. ab.

336 mq, B) Fabbricato 220 mq, C) Fabbricato 119 mq e d) prato vitato 2'383 mq.

Il fondo confina a nord con il mapp. 3, una stradina sterrata che penetra nel

comparto agricolo di B__________, di proprietà del comune di PI 1. La

porzione ovest del mapp. 1, composta in buona sostanza dagli edifici ai sub A e

B, oltre al terreno compreso tra questi, risulta inclusa nel piano

particolareggiato del nucleo e del nuovo centro civico comunale (PP-NCN),

approvato dal Governo con risoluzione __________ __________ 1993, mentre il

mapp. 3 ne risulta escluso. Quest'ultimo mappale era attribuito dal piano

regolatore, approvato con risoluzione __________ __________ 1982 dal Consiglio

di Stato, alla zona agricola, cui era sovrapposto un percorso pedonale.

B. Il __________ __________ 2005 il consiglio comunale di PI 1 ha approvato la revisione del piano regolatore; nel contempo il PP-NCN è rimasto in vigore (cfr. art.

46 NAPR). Ciononostante, le rappresentazioni grafiche del nuovo piano, nel

mentre confermavano l'assegnazione del mapp. 3 alla zona agricola, inserivano

però il tratto iniziale della stradina, sino al limite corrispondente all'estremità

orientale del sub. A) del mapp. 1, nel perimetro del PP-NCN.

C. Con risoluzione __________ __________ 2007, il Consiglio di Stato ha

approvato la revisione del piano regolatore di. Il Governo, rilevato che il

perimetro del PP-NCN riportato sulle rappresentazioni grafiche in approvazione

differiva dal perimetro del PP-NCN in vigore, ha quindi disposto la non

approvazione di tale modifica, adeguando il perimetro a quello che aveva

approvato con risoluzione __________ __________ 1993 e ripristinando d'ufficio la

categoria sentiero/percorso pedonale per la porzione del mapp. 3 esclusa dal

PP-NCN.

D. Con ricorso 28 giugno 2007, RI 1 insorge dianzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendo in via principale la classificazione della porzione

del mapp. 3 oggetto di modifica quale strada di servizio, in via subordinata l'adeguamento

del piano del traffico con l'indicazione del terreno in oggetto quale percorso

pedonale, conformemente alla decisione del Governo. Le argomentazioni verranno

riprese, se utile, nei successivi considerandi.

E. All'accoglimento del ricorso si oppone la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, in rappresentanza del Governo, mentre

il municipio di PI 1 dichiara di aderire alle argomentazioni della ricorrente. Dei

motivi si dirà, se necessario, nel prosieguo del giudizio.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a dirimere la vertenza è senz'altro data ed il ricorso è

tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). Quanto alla legittimazione ricorsuale, il

tribunale osserva quanto segue.

Considerandi

2.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 LALPT, contro le

decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo, entro trenta giorni dalla notificazione. Sono legittimati a

ricorrere (art. 38 cpv. 4 LALPT) il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli

stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno

di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio disposte dal Governo

(lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a

questo tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti

all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia

disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale, segnatamente

quindi un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore.

¨

3.

La legittimazione della ricorrente è dunque, in

linea di principio, data in applicazione dell'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.

Essa va tuttavia negata per quanto concerne la domanda formulata in via

principale, attraverso la quale RI 1 chiede che il tratto iniziale del mapp. 3

venga qualificato come strada di servizio. In effetti, per conseguire questo

risultato l'insorgente avrebbe dovuto preliminarmente impugnare dinanzi al Consiglio

di Stato, formulando una tale domanda, la deliberazione di adozione del piano

regolatore adottata dal consiglio comune di PI 1. Non avendolo fatto, essa ha

accettato la soluzione proposta da quest'ultimo: nel suo ricorso al tribunale

essa potrebbe pertanto postulare unicamente la convalida di questa soluzione,

sconfessata dal Consiglio di Stato. Non è invece abilitata a proporre una terza

soluzione. L'interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 38 cpv. 4 lett. c

LALPT che essa può vantare ad impugnare la risoluzione governativa è difatti

circoscritto al ripristino della proposta pianificatoria adottata dal legislativo

comunale, modificata dal Consiglio di Stato. Per poter vantare un interesse

legittimo più ampio, che le permetterebbe di formulare delle conclusioni

proprie, differenti da quelle stabilite a livello comunale o governativo, RI 1

dovrebbe invece richiamarsi all'ipotesi contemplata dall'art 38 cpv. 4 lett. b

LALPT; ciò che le è però precluso per il motivo che essa non è previamente

insorta dinanzi al Governo contro la deliberazione del legislativo comunale.

4.

Nemmeno la richiesta, formulata in via

subordinata, di adattare le rappresentazioni grafiche secondo quanto deciso dal

Governo può essere accolta, a prescindere dalla sua ricevibilità. In effetti,

non vi è motivo di dubitare che il municipio, responsabile dell'allestimento

dei documenti che compongono il piano regolatore (art. 32 cpv. 1 LALPT),

procederà all'aggiornamento delle rappresentazioni grafiche in base alle risultanze

della decisione di approvazione e dell'esito di eventuali ricorsi dinanzi alle

autorità giudiziarie. Ferme queste premesse, non appare minimamente necessario

impartirgli un ordine in tal senso.

5.

In definitiva l'impugnativa, nella misura in cui

è ricevibile, deve essere respinta. La tassa di giustizia è posta a carico

della ricorrente, soccombente nella presente procedura (art. 28 PAmm).

Per questi

motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1.

Il ricorso,

nella misura in cui ricevibile, è respinto.

2.

La tassa di giustizia, di fr. 800.- (ottocento), è posta a carico

della ricorrente.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia

proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 segg. LTF).

4.

Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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