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Decisione

90.2007.64

Conferma attribuzione d'ufficio di un fondo alla zona agricola

21 agosto 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa

controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte

pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano

tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento

necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di

Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello

del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più

soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna.

Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione

comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile.

Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono

i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno

loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del

territorio del 28 giugno 2000 (OPT, RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b,

II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2. Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c,

II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale interviene quale

unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib

121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente

quindi i casi in cui sono impugnati

un diniego di approvazione, rispettivamente una modifica d’ufficio del piano

regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.Il ricorrente sostiene anzitutto che il Governo non poteva procedere

con la modifica d'ufficio contestata. Chiede esplicitamente che la decisione

sia annullata e che gli atti siano trasmessi a lui e al comune, in modo che

possano determinarsi in merito.

3.1. In sede di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di

Stato ritiene di non poter approvare una determinata soluzione adottata a

livello comunale, esso deve di norma retrocedere gli atti all'autorità

inferiore per nuova decisione: lo esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2ª frase LALPT, il rispetto dell'autonomia

comunale. Il Governo può tuttavia apportare delle modifiche d'ufficio al piano

regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano

agli organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata

d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili

alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente o a emendare

carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con

rinvii). La via della modifica d'ufficio presuppone che la soluzione s'imponga

con tale evidenza da rendere perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un

rinvio.

3.2. Si tratta dunque di vagliare se la criticata decisione rispetti i criteri

appena citati. Nel caso dedotto in esame, le condizioni sono adempiute e il

ricorso è su questo punto infondato. Infatti la decisione del Governo era

l'unica possibile e quindi non si giustificava il rinvio della pianificazione

al comune. È quanto emerge dall'esame

del merito del querelato provvedimento, qui appresso.

4.4.1.

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a

livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso

ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi debbono delimitare in primo

luogo le zone edificabile, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone

edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei

all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli

prevedibilmente necessari e urbanizzati entro quindici anni (lett. b). Di massima

un terreno che adempie queste esigenze dev'essere attribuito alla zona edificabile

a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che la legislazione

sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare

gli art. 1 e 3 LPT), debba essere incluso, parzialmente o totalmente, nel

territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I

criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile

hanno quindi una portata relativa e non un valore assoluto. Essi rappresentano

piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio, dei punti

di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente

all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la

giurisprudenza appena citata; inoltre Alexandre

Flückiger, Commentario LPT n.

25-29 ad art. 15 ; Piermarco Zen-Ruffinen/

Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territorie, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 314). Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo

modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1º

settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base

Considerandi

dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio

per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere

tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro

differenti funzioni, e comprendere i terreni idonei alla coltivazione agricola

o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti

dell'agricoltura (lett. a) e i terreni che, nell'interesse generale, devono

essere coltivati dall'agricoltura (lett. b; cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo

modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1º giugno 2003). Per

quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).

4.2

Il governo non ha approvato la zona residenziale commerciale del centro in

corrispondenza del mapp. 930, in località Marcetto perché l'ha considerata un

ampliamento ingiustificato dal punto di vista del fabbisogno e non si trattava

di adattamento del limite della zona edificabile in un comprensorio largamente

edificato per consolidare o un uso più razionale del suolo o in seguito a

modifiche derivanti dall'accertamento forestale. Il ricorrente contesta tali

argomenti: egli sostiene che il fondo non ha vocazione agricola, per cui non vi

sarebbe interesse pubblico alla sua attribuzione a questa zona. Esso si

troverebbe in posizione centrale rispetti ad altri fondi edificati;

l'azzonamento previsto dal comune si giustificherebbe in forza dell'art. 15

lett. a e lett. b LPT. Ritiene inoltre che l'edificazione del fondo metterebbe

la zona, in pendenza, al riparo da scoscendimenti. Invoca infine una disparità di trattamento coi fondi

limitrofi. Il comune, con argomenti analoghi, sostiene il ricorso nel senso di

confermare l'edificabilità del mapp. 930, come decisa dal consiglio comunale.

4.3

La decisione del Governo di escludere il mapp. 930 dalla zona fabbricabile

per attribuirlo a quella agricola è corretta. Il mapp. 930, di complessivi

3'471 mq, è censito per 3'213 mq a vigna e per i rimanenti 258 mq a bosco. Nel

piano regolatore approvato dal Governo con risoluzione 6 aprile 1982 (n. 1943; PR82)

il fondo era posto al margine esterno della zona residenziale intensiva R4 e

attribuito, per la parte non boschiva, alla zona idonea all'agricoltura. Nel

nuovo piano esso viene in massima parte assegnato alla zona residenziale

commerciale del nuovo centro. La visita del luogo ha confermato ciò che già

emergeva con chiarezza dalle tavole processuali. La nuova attribuzione si

presenta come una vera e propria appendice della zona edificabile: il fondo,

completamente inedificato, è immerso in un ampio comparto essenzialmente verde

e si configura come un grande prato che degrada dalla sovrastante Via Ronco, in

quel tratto sterrata, verso Via Marcetto, che conduce all'omonimo valico

doganale. Nelle vicinanze vi sono solo tre edifici isolati, uno a nord sul

confinante mapp. 271, uno a est sul sottostante mapp. 272 (palazzo delle dogane)

e uno a sud sul mapp. 1091, separato da un boschetto. Il Consiglio di Stato, nella

decisione di approvazione, ha rilevato come il piano regolatore di Novazzano

sia sovradimensionato. Il ricorrente si limita a sostenere, genericamente, che

il terreno sarebbe necessario all'edificazione. Ora, ciò non trova riscontro

nella realtà: il forte sovradimensionamento del piano regolatore emerge con

chiarezza sia dai dati consegnati nel rapporto di pianificazione sia da quelli

corretti - e rimasti qui incontestati - riportati nella decisione di

approvazione. Il Tribunale ha poi avuto modo di assodare il

sovradimensionamento in occasione dell'evasione del ricorso inoltrato dal comune.

Ferma questa premessa, appare d'acchito precluso qualsiasi ampliamento della

zona edificabile in base all'art. 15 lett. b LPT. Non è però nemmeno possibile

confermare questo azzonamento in base all'art. 15 lett. a LPT. Appare infatti

assolutamente chiaro come questo mappale, marginale alla zona edificabile e

inedificato, non possa essere ritenuto parte del territorio ampiamente edificato

nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza, ossia quel territorio

costruito in maniera compatta, oltre eventualmente a singole particelle

inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in

genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49

consid. 3b; Flückiger,

op. cit., ad art. 15 n. 60 seg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319). L'assenza dei requisiti legali esclude

un'attribuzione di questo fondo alla zona edificabile e la decisione del Governo

dev'essere confermata. Merita inoltre tutela la decisione del Consiglio di

Stato di assegnarlo d'ufficio alla zona agricola, intesa nel suo senso più

ampio, espressamente sancito ora all'art. 16 LPT (nella versione in vigore dal 1º settembre 2000). Alla zona agricola dev'essere infatti riconosciuto un ruolo multifunzionale,

poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi

in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione

dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del

paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione e

parziale della LPT del 22 maggio 1996, in: FF 1996 III 457, 471 con rinvii).

Peraltro il fondo è idoneo alla viticoltura e allo sfalcio, come attesta il

catasto delle idoneità agricole, allestito dalla sezione dell'agricoltura. In

riferimento alla richiesta di rinviare la pianificazione al comune, la

decisione d'attribuire il mappale alla zona agricola è in concreto l'unica

possibile, pertanto un simile rinvio non si giustificava (cfr. consid. 3). Infine,

nemmeno pertinente è l'argomento secondo il quale il terreno verrebbe reso più stabile

attraverso l'edificazione.

5.

Il ricorrente invoca una disparità di

trattamento rispetto ai fondi limitrofi. A torto. Il principio dell'uguaglianza

dinanzi alla legge ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di

provvedimenti pianificatori. Siccome occorre formare zone, è necessario poterle

delimitare, talora prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile

trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni

analoghi per caratteristiche e posizione. L'invocato principio si identifica in

sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il

provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e

ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a). Ora, e come visto, l'inclusione del mappale del

ricorrente in zona agricola è sorretta da motivi senza dubbio oggettivi e

ragionevoli, non arbitrari. Peraltro, non si vede in cosa consisterebbe nel

caso concreto la disparità di trattamento con i fondi limitrofi: a eccezione

del mapp. 272 che si trova in situazione ben diversa, quelli adiacenti sono

tutti fuori della zona edificabile.

6.

Stante quanto precede, il ricorso è respinto. All'insorgente, soccombente,

vengono caricate tassa e spese di giudizio (art. 28 della legge di procedura per

le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1). Il comune, che

pure ha postulato l'accoglimento del ricorso, ma che non è apparso in causa per

tutelare interessi pecuniari propri, ne è esentato.

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli 15, 16 LPT, 37, 38 LALPT, 28 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste

a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113

segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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