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Decisione

90.2007.66

Confemra della non attribuzione di fondi alla zona edificabile

25 agosto 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno

loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza

sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT, RS 700.1; RDAT

II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.1. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale

interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81

consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter

Hänni, Handkommentar

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi

in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio

di Stato.

3. I ricorrenti insorgono contro la mancata approvazione dell'ampliamento

della zona edificabile in località Cicognana che riguarda i rispettivi mapp. 489

e 1262. RI 4 sostiene che la sua particella sia confinante con un comprensorio

già largamente edificabile e che il fondo sia urbanizzato e pronto all'edificazione.

RI 1, RI 2 e RI 3, dal canto loro, sostengono che il sovradimensionamento della

zona edificabile non possa escludere di principio la possibilità di ampliamenti

di modesta entità che tendono a migliorare l'assetto attuale della zona

edificabile comunale. Questo è il caso per Cicognana, il cui ampliamento mira a

un riordino del limite della zona edificabile rendendolo più lineare.

3.1. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello

comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso

ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi debbono delimitare in primo

luogo le zone edificabile, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone

edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei

all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e

quelli prevedibilmente necessari e urbanizzati entro quindici anni (lett. b).

Di massima, un terreno che adempie queste esigenze dev'essere attribuito alla

zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che

la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr.

in particolare gli art. 1 e 3 LPT), debba essere incluso, parzialmente o

totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49

consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno

alla zona edificabile hanno quindi una portata relativa e non un valore

assoluto. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione

del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non

conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona

fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Alexandre Flückiger, Commentario LPT n.

25-29 ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territorie, construction, expropriation,

Berna 2001, n. 314). Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1º settembre

2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento

alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad

assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto

possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni,

Considerandi

e comprendere i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura

produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura (lett.

a) e i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura

(lett. b; cfr. nello

stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1º giugno 2003). Per quanto possibile devono essere delimitate

ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).

3.2

Alla luce di quanto spiegato qui sopra la

decisione del Governo di non approvare l'ampliamento della zona edificabile in

località Cicognana appare corretta. Innanzitutto è incontroverso che la zona fabbricabile

del comune di Novazzano sia fortemente sovradimensionata. Ciò preclude la

possibilità di ampliamenti in base all'art. 15 lett. b LPT, poiché non vi è bisogno

di nuovi terreni per i prossimi quindici anni, requisito necessario per l'applicazione

di questa ipotesi. A ragione i ricorrenti sostengono che ciò non sia di

impedimento assoluto all'inclusione di nuovo territorio nella zona

fabbricabile: resta infatti da verificare se e in quale misura l'ampliamento

proposto possa fondarsi sull'art. 15 lett. a LPT. In concreto neanche questa

ipotesi è realizzata. I mappali in oggetto sono così censiti:

mapp. 489 a prato

vitato 3567 mq

B Fabbricato

50.

mq

3'620 mq

mapp. 1262 a prato vitato 3'678 mq

b bosco 3'374 mq

C Fabbricato

49.

mq

7'101 mq

Il sopralluogo ha permesso di costatare che questi sono essenzialmente privi di

edificazione (salvo i due minuscoli edifici a uso rustico), hanno una

superficie di ca. 7'300 mq di prato pianeggiante (oltre una parte di bosco che

non è oggetto della vertenza), oggi utilizzati quale giardino per le abitazioni

site ai mapp. 529 e 530, di proprietà di due dei ricorrenti. È dunque chiaro

che questi mappali, marginali alla zona edificabile con la quale confinano

unicamente sul lato ovest, e inseriti nell'ampio comparto verde che si stende

verso le località Bassano e Cantanu, non possano essere considerati come parte

di territorio già edificato in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT

nell'accezione restrittiva intesa dalla giurisprudenza ossia essenzialmente il

territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente a singole

particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona

edificabile, in genere già edificate (non entrano però, di principio, in linea

di conto le costruzioni agricole) e di superficie relativamente ridotta (RDAT

I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger,

op. cit., n. 60 seg. ad art. 15; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319). Sotto tale aspetto i proprietari del mapp. 489 sostengono

che in realtà si sia trattato di dare un profilo più lineare al perimetro della

zona edificabile. Orbene, vista anche la dimensione non trascurabile dei

mappali in questione questa tesi non può senz'altro essere seguita. Come non è

possibile dare seguito alle domande subordinate poste dai ricorrenti di concedere

almeno una edificabilità limitata: questo Tribunale non è un'autorità di

pianificazione, ma si limita a esaminare la pianificazione impugnata. L'andamento

del limite della zona fabbricabile sarà semmai da considerare in occasione

dell'elaborazione della variante che il comune è chiamato ad adottare.

mapp.

489.

a prato vitato 3567 mq

B Fabbricato

50.

mq

3'620 mq

mapp. 1262 a prato vitato 3'678 mq

b bosco 3'374 mq

C Fabbricato

49.

mq

7'101 mq

4.

Stanti le pregresse considerazioni, i ricorsi sono respinti. La tassa

di giustizia viene suddivisa tenuto conto dei rispettivi interessi (art. 28 LPamm).

Il comune, che pure ha postulato l'accoglimento del ricorso ma che non è

apparso in causa per tutelare interessi pecuniari propri, ne è esentato.

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli 15, 16 LPT, 38 LALPT, 28, 51 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi sono

respinti.

2. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 1600.- (milleseicento) sono posti a

carico di RI 1, RI 2, RI 3 per fr. 900.- con vincolo di solidarietà e di RI 4

per la rimanenza.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30

giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113

segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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