90.2007.74
Attribuzione di un fondo alle superfici per l'avvicendamento colturale
29 aprile 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
90.2007.74
Data decisione, Autorità:
29.04.2008, TRAM
Titolo:
Attribuzione di un fondo alle superfici per l'avvicendamento colturale
IDONEITÀ
SUPERFICI DI AVVICENDAMENTO COLTURALE O SAC
art. 28 cpv. 2 let. e LALPT
art. 16 LPT
art. 2seg. LTAGR
Incarto n.
90.2007.74
Lugano
29 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10/13 luglio 2007 di
RI 1
RI 2
RI 3
tutte patr. da: PR 1
contro
la decisione 12 giugno 2007 (n. 2917) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune
di Sementina;
viste le risposte:
- 26 settembre 2007 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
- 22 ottobre 2007 del
municipio di Sementina;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1. Il
fondo, di complessivi mq 2'777, è ubicato in località __________.
B. a.
Nella seduta del 7/8 marzo 2005, il consiglio comunale di Sementina ha adottato
la revisione del piano regolatore comunale. Il mapp. 67 è stato attribuito alla
zona agricola, tra le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC).
b. Con ricorso 31 maggio 2005 RI 1 insorte
dinanzi al Consiglio di Stato contro questa deliberazione, chiedendo
l'attribuzione della particella alla zona artigianale-commerciale (Ar-C). Esse
hanno affermato che la particella, urbanizzata, era edificata e che gli
stabili, oggetto di interventi edili recentemente autorizzati, erano locati a
ditte locali che le utilizzavano come deposito-magazzino, come attestavano i contratti
di locazione annessi all'impugnativa. L'inserimento della particella nella zona
agricola costituiva una forzatura, atteso altresì che il piano direttore non
l'annoverava tra le SAC. Per contro la zona artigianale-commerciale comunale
appariva sottodimensionata.
c.
Con risoluzione 12 giugno 2007 (n. 2917), il Consiglio di Stato ha approvato la
revisione ed ha respinto il ricorso (cfr. ris. cit., pag. 60 seg.). Esso ha
richiamato l'esame preliminare del piano regolatore, attraverso il quale il
dipartimento aveva inviato il comune ad inserire la particella nelle SAC,
fondandosi sul parere tecnico della sezione dell'agricoltura, che ne riteneva
adempiuti i requisiti; poco importava, di conseguenza, se le rappresentazioni
grafiche del piano direttore non contemplassero l'assegnazione del fondo a
queste particolari superfici. Attesa l'idoneità agricola della particella e di
quella del vasto comparto in cui era posta, la proposta del comune appariva, di
conseguenza, giustificata.
Un'attribuzione
del fondo alla zona artigianale-commerciale non poteva entrare in linea di
conto sia perché quella prevista appariva sufficientemente dimensionata sia perché
l'azzonamento del solo mapp. 67 avrebbe creato una minuscola zona edificabile all'interno
del territorio inedificabile, contraria al principio della separazione del
territorio edificabile da quello inedificabile.
Nell'ambito
dell'esame del piano, il Governo ha inoltre esteso la qualifica di SAC non solo
al mapp. 67 ed al contermine mapp. 72, com'era proposta dal comune, ma a tutti
Fatti
i terreni agricoli che avevano ricevuto questa classificazione, nel piano
regolatore previgente, attraverso la variante dallo stesso approvata con risoluzione
n. 535 del 6 febbraio 1996 (cfr. ris. cit., pag. 35). In pari tempo, ha
adattato la legenda del piano del paesaggio e la formulazione dell'art. 24 NAPR,
regolamentante la zona agricola (cfr. ris. cit., pag. 35 seg. e 52).
D. Con
impugnativa 10 luglio 2007 __________ insorgono dinanzi al Tribunale contro la
menzionata risoluzione governativa, ribadendo le domande e gli argomenti già
sottoposti al giudizio di quest'autorità.
E. La Divisione
dello sviluppo territoriale e il comune di Sementina chiedono che il ricorso
venga respinto. Dei relativi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.
F. Il 20
novembre 2007 si è tenuta un'udienza, in occasione della quale le parti hanno
ribadito le rispettive posizioni. Al termine dell'udienza è stato esperito un
sopralluogo.
Considerato, in
diritto
1.
La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il
ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione delle ricorrenti
certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è dunque ricevibile in ordine.
2. 2.1. In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il
potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.
6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter
ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale interviene
quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;
109 Ib 121 consid. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n.
64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati
un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano
regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3. I piani di
utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori
(art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv.
1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
Le zone
edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione
che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente
necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che
adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una
ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione
del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),
debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona
edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT
per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un
valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei
principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di
riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente
all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la
giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n.
da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
Giusta
l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre
2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento
alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare
la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,
libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere:
a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari
all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse
generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso
l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1.
giugno 2003). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici
contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).
4. 4.1. Con
terreni già edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si
intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre
eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente
confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie
relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b;
Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
319). In concreto, questo presupposto non è adempiuto.
Il mapp. 67
è posto in località __________, in un vastissimo comprensorio pianeggiante,
composto da prati, campi, serre e tunnel, che - a livello di pianificazione direttrice
- è assegnato al territorio agricolo cantonale ed è altresì incluso dal piano
comprensoriale del piano di Magadino nello spazio rurale e naturalistico, la
cui superficie si estende da Sementina al __________ (Parco del __________ di __________).
All'interno di questo comprensorio sorgono, in ordine sparso, alcune costruzioni,
di diversa taglia e funzione. Il mapp. 67 rientra nel gruppetto di fondi edificati:
sullo stesso sorge un'abitazione su due piani ed una costruzione articolata in più
corpi, adibita a deposito-magazzino. I sedimi delle costruzioni e le pavimentazioni
esterne occupano quasi la metà della particella, che solo nella porzione nord
si presenta, ed ancora in parte, allo stato prativo.
Ferme
queste premesse, il mapp. 67 non può essere considerato - di tutta evidenza - come
incluso in un territorio ampiamente edificato nel senso restrittivo inteso
dalla giurisprudenza. Il semplice fatto che esso stesso sia edificato in larga
misura non basta, ovviamente, per ritenere soddisfatto questo requisito. La
particella presenta anzitutto dimensioni assai contenute (mq 2'777 mq). Essa
non adempie pertanto, nemmeno lontanamente, ai requisiti quantitativi minimi
per poter costituire una zona edificabile per attività commerciali-artigianali.
Inoltre, come ha correttamente considerato il Consiglio di Stato, il mapp. 67
appare discosto rispetto all'ulteriore zona edificabile (sia con funzione lavorativa,
sia con funzione residenziale). La superficie in oggetto non può pertanto
essere assegnata alla zona fabbricabile già perché la creazione di piccole zone
edificabili, isolate dal comprensorio edificato ed edificabile, disattende i
principi della pianificazione del territorio e la relativa legislazione federale,
che mirano ad impedire la dispersione delle costruzioni sul territorio (RDAT
I-2003 n. 57 consid. 4.5. con rinvii; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 2 ad art.
15).
La
circostanza, asserita dalle ricorrenti, secondo cui la particella sarebbe
urbanizzata non è decisiva e non conferisce un diritto all'attribuzione del
fondo alla zona edificabile (122 II 326 consid. 6a; 117 Ia 434 consid. 3g; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 321).
4.2. L'attribuzione della superficie in
oggetto alla zona edificabile non risponde poi nemmeno ad una prevedibile
necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l'art. 15
lett. b LPT. In effetti, in generale le zone edificabili del comune sono già
sufficientemente dimensionate a questo scopo e permettono di accogliere circa
4'932 unità insediative (UI), rispetto ad una situazione di partenza di 3'638
UI, pari ad un incremento di circa il 36%. In questo contesto è stato riservato
un adeguato spazio per la crescita dei posti di lavoro del 30% circa, da 705 a
910 UI, di cui 110 UI sono ricavati direttamente dalla zona artigianale-commerciale
(cfr. rapporto di pianificazione, allegato A4, e ris. impugnata, pag. 16-18).
La
circostanza secondo cui la superficie di proprietà delle ricorrenti da
aggregare alla zona fabbricabile sarebbe relativamente esigua non è, inoltre,
determinante. Difatti, secondo la giurisprudenza, anche le particelle di
modeste proporzioni contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l'art.
15 LPT e non possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF
inedita 26 settembre 2001 in re A. V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.;
STPT 90.2004.61-62-63-64-65-66-67-68 del 13 ottobre 2005 in re D. S. e llcc,
consid. 5.5). In concreto poi, com'è stato spiegato, le contenute dimensioni della
particella costituiscono addirittura un ostacolo alla sua assegnazione al territorio
fabbricabile.
4.3. Poiché il fondo in discussione non può essere attribuito
alla zona edificabile già per assenza dei requisiti di cui all’art. 15 LPT,
merita tutela la decisione delle autorità di pianificazione di assegnarlo di
conseguenza, al pari di tutti i fondi attigui e del comprensorio ove è ubicato,
alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora
all’art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona
agricola deve essere difatti riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché
persegue scopi non solo di politica agraria e fondiaria ma anche obiettivi in
ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione
dell’edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente ed a quella del
paesaggio (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la revisione
parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg.,
pag. 471, con rinvii). Sotto questo aspetto, non apparirebbe quindi nemmeno
necessario approfondire se la particella si presti o meno, ed eventualmente in
quale misura, attualmente, alla lavorazione agricola.
4.4. Nell’ambito di una ponderazione globale degli interessi
(cfr. consid. 4), va poi rilevato l’interesse generale ad impedire la
formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c);
dev'essere, da ultimo, sottolineata l’imprescindibile esigenza di salvaguardare
sufficienti spazi liberi per le future generazioni.
4.5. Sulla scorta di
queste considerazioni, un’attribuzione del fondo delle ricorrenti alla zona
fabbricabile deve essere, per finire, tassativamente esclusa. Trattasi pertanto
di verificare l'ulteriore contestazione sollevata dalle ricorrenti, ossia se il
mapp. 67 possa essere qualificato, all'interno della zona agricola, cui è - e
dev'essere - assegnato, come superficie per l'avvicendamento
colturale SAC.
5. 5.1. Le
superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori idonei
all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee comprendenti
soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati
naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art. 68
cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche
(durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo
(coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno
(pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel
rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT).
Un'estensione totale minima delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi
perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del paese secondo il
piano di alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle
SAC e la relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità federale
(art. 27 cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che
stabilisce per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992
Considerandi
II 1396). Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni
designano le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo
per ogni comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e
la qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano
attribuite alle zone agricole e devono inoltre garantire che la quota
dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente
(art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).
5.2
Nel nostro Cantone le SAC e gli altri
terreni idonei all'agricoltura sono delimitati dall'autorità cantonale
attraverso le rappresentazioni grafiche in scala 1: 25'000 del piano direttore
(art. 2 seg. LTAgr; inoltre le schede di coordinamento 3.1 e 3.2 di piano
direttore, riferite a queste aree). I comuni istituiscono la zona agricola,
precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale
rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr). La zona
agricola del piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori terreni
idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità,
come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono
essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I comuni possono
infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola intensiva, che
dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel piano direttore
(art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).
5.3
La prassi dell'autorità cantonale di
applicazione degli art. 4 cpv. 1 LTAgr e 28 cpv. 2 lett. e LALPT non si limita
ad esigere che i comuni inseriscano nel piano regolatore la zona agricola
rappresentata nel piano direttore, ma pretende inoltre che - all'interno di
questa zona - vengano ulteriormente specificate le SAC (RDAT II-2003 n. 53
consid. 5.3). Questa prassi non va esente da riserve, poiché le esigenze di
queste disposizioni legali, al pari di quelle poste dal diritto federale (art.
30.
cpv. 1 OPT), potrebbero essere soddisfatte già quando i fondi interessati
vengono (genericamente) assegnati alla zona agricola. D'altro canto, la
specifica di SAC a livello di piano regolatore per i terreni che ricevono
questa qualifica in sede di piano direttore riveste carattere sostanziale.
L'autorità non può pertanto limitarsi a riprendere, in seno alla pianificazione
dell'utilizzazione, le SAC designate a livello cantonale; essa deve per contro
verificare che i terreni interessati rispondano effettivamente ai requisiti
legali previsti per queste superfici. Le SAC designate in sede di piano direttore
si fondano infatti sugli studi di base di tale piano, risalenti agli anni
1984/86. È pertanto possibile che nell'ambito dell'aggiornamento e
dell'approfondimento di tali dati in vista di un adeguamento a tale strumento
dei piani regolatori comunali delle porzioni di territorio debbano essere
escluse dalle stesse (ibidem). Giacché si è voluto integrare le SAC nei piani
di utilizzazione, i proprietari devono inoltre poter contestare l'attribuzione
dei loro fondi a tale categoria di terreni, al pari di qualsiasi altro
provvedimento previsto da tali piani (sentenza di questo tribunale 28 settembre
2006.
nell'inc. 90.2005.60 consid. 3.5, non pubblicato in RtiD I-2007 n. 30;
inoltre STPT 90.1996.27-28, 90.2002.102-106, 90.2005.21, del 14 aprile 2005 consid.
5.
).
5.4
In
concreto le rappresentazioni grafiche del piano direttore non includono né il
mapp. 67, né il confinante mapp 72, nelle SAC, ma nemmeno nella categoria degli
altri terreni idonei all'agricoltura. Il Consiglio di Stato ritiene che questo
fatto non pregiudichi comunque l'attribuzione della particella alle SAC, dal
momento che questa soddisfa i requisiti materiali di tali superfici. L'opinione
del Governo non può essere seguita. Intanto, alla luce della legislazione
vigente, è quantomeno dubbio che possano esser istituite delle nuove SAC direttamente
attraverso un piano di utilizzazione. Ad ogni buon conto il quesito non
dev'esser risolto, perché il catasto delle idoneità agricole elaborato dalla competente
sezione nega una qualsiasi idoneità agricola alla particella, come peraltro si
poteva immaginare, quantomeno in parte, dalla sua descrizione fornita al
consid. 5.1. Questo referto tecnico convalida pertanto pienamente l'esclusione
della particella dalle SAC operata in sede di pianificazione direttrice.
L'attribuzione del mapp. 67 alle SAC è dunque errata, siccome la particella non
ne adempie, attualmente, i criteri. Il fondo dev'essere pertanto semplicemente
e genericamente assegnato alla zona agricola, sprovvisto della qualifica
di SAC. Com'è stato spiegato, il fatto invece che, in definitiva,
il fondo sia privo, al presente, di una qualche idoneità all'agricoltura non
appare di rilievo. A torto tuttavia il Governo ritiene che, essendo posto un
comprensorio ove tutte la particelle sono attribuite alle SAC, anche il mapp 67
ed il contermine mapp. 72 dovrebbero essere attribuiti a questa categoria per
poter rispettare l'art. 16 cpv. 2 LPT. In effetti la superficie interessata
dall'inidoneità agricola formata dai mapp. 67 e 72, attestandosi a complessivi
mq 9'893, è rilevante al punto da non poter essere ignorata; inoltre l'art. 16
cpv. 2 LPT, secondo cui "per quanto possibile, devono essere delimitate
ampie superfici contigue", non viene disatteso, giacché la definizione
della zona agricola, cui è riferita la norma, non viene menomata dalla semplice
estromissione dalle SAC delle particelle di cui si è detto. Al
contrario la funzione di questi fondi, seppur privi - per il momento - di
interesse per il settore primario, è dettata proprio dal fatto che si ritrovano
immerse in un vasto comprensorio riservato a scopo agricolo e, per finire, anche
dall'applicazione diretta dell'art. 16 cpv. 2 LPT.
5.5
Il ricorso
dev'essere accolto su questo oggetto, estromettendo il mapp. 67 dalle SAC ed
assegnandolo semplicemente alla zona agricola (senza particolari qualifiche),
com'è possibile dopo che il Consiglio di Stato ha adattato la legenda del piano
del paesaggio.
6.
La tassa
di giudizio e le spese devono essere poste carico delle ricorrenti proporzionalmente
al loro grado di soccombenza, ritenuto che il comune dev'essere sollevato dal
pagamento della sua quota (art. 28 PAmm). Nella misura in cui risultano vittoriose,
le insorgenti hanno inoltre diritto alle ripetibili (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili;
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la risoluzione risoluzione 12 giugno 2007 (n. 2917) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del Comune di
Sementina è annullata nella misura in cui approva l'assegnazione del mapp. 67
alle SAC; questa particella rimane genericamente assegnata alla zona agricola,
senza questa qualifica.
2. La
tassa di giudizio, di fr. 2'000.--, è posta a carico delle ricorrenti in solido.
Il comune è tenuto a versare alle ricorrenti fr. 500.--. per ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non
sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo
termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, 3003 Berna.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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