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Decisione

90.2007.78

Costruzione di posteggi coperti all'interno delle linee di arretramento

12 novembre 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i materiali ecc. si presta a rinforzare, nel singolo caso, questa conclusione.

A ragione pertanto, il Governo ha stralciato l'art. 8 3.2.2. lett. b NAPR.

4.5. Le insorgenti sostengono che la norma

risponde ad un bisogno sentito dei proprietari, i cui fondi diventano sempre

più esigui a fronte di un incremento del numero dei veicoli. Ora, lo stralcio

della norma in oggetto non preclude la possibilità di realizzare dei parcheggi

a livello del terreno entro le linee di arretramento, ammesso dalla

giurisprudenza quando non ne risulta un pericolo per la circolazione (STA 1.6.2007,

52.2007.125, consid. 2.1.2, con rinvii alla giurisprudenza precedente ed a

Scolari, Commentario, 2.a edizione, Cadenazzo 1996, ad art. 25 LE n. 1030). Semplicemente

questi parcheggi non possono essere coperti: è in questo modo sufficientemente rispettato

anche il principio di proporzionalità. Con la stralcio della disposizione viene

meno anche la necessità, derivante dalla proposta comunale, di attribuire al

municipio la competenza di autorizzare la costruzione di siffatti posteggi

coperti mediante il rilascio di un'autorizzazione eccezionale (deroga):

soluzione che, è bene rilevarlo, avrebbe comunque sia condotto, se applicata

correttamente, a negare in linea di principio la realizzazione di simili

costruzioni (cfr. sulla nozione di deroga a RDAT II-2003 n. 21 consid. 11.2, I-1998

n. 8 consid. 3.2, inoltre I-1999 n. 21 consid. 3d, quest'ultima riferita alla

costruzione di un'autorimessa). D'altra parte, come ammettono le stesse

ricorrenti, disporre di un posteggio coperto - quantomeno, per quanto qui

interessa, entro le linee di arretramento - non costituisce un diritto assoluto

del proprietario. Al contrario, va rilevato che la possibilità di costruire un

Considerandi

tale manufatto entro le linee di arretramento è assai meno importante, per il proprietario,

rispetto a quella di realizzare, entro le menzionate linee, le opere di protezione

del fondo (come i muri di cinta o le siepi) o gli accessi a quest'ultimo, che

l'art. 13 cpv. 1 lett. a RLALPT permette di eccettuare dall'obbligo di rispetto

delle linee in rassegna.

4.6

Le ricorrenti sostengono che una

normativa simile a quella stralciata a __________ è però stata approvata dal

Consiglio di Stato in altri comuni. Eccepiscono, di conseguenza, una violazione

del principio della parità di trattamento. Ora, tuttavia, il principio di

legalità prevale, di regola, su quest'altro principio (cfr. Häfelin/Müller/Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 5.a ed., Zurigo 2006, n. 518). Anche ammettendo

che il Governo abbia disatteso, rispettivamene applicato in modo differente l'art.

13.

cpv. 1 lett. a RLALPT, concedendo in altri comuni la possibilità di

realizzare dei posteggi coperti entro le linee di arretramento, le ricorrenti

non possono pretendere di essere trattate come i proprietari di quei comuni. Nemmeno

dall'art. 8 Cost. deriva un diritto all'uguaglianza

di trattamento nell'illiceità (DTF 122 II 446 consid. 4a). Rimane riservato il

caso eccezionale, in cui viene dimostrata l'esistenza di una prassi illegale,

che non lede interessi preponderanti, dalla quale l'autorità non intende

scostarsi (DTF 127 I 1 consid. 3a). Nel caso in esame, non si è in presenza di una

prassi illegittima ma, secondo le indicazioni delle ricorrenti (che non appare necessario

verificare), di alcuni casi isolati. Inoltre - e questo è decisivo - dalla

risoluzione impugnata e dalla risposta di causa si desume l'intenzione dell'autorità

governativa di attenersi, in futuro, a quanto deciso nel caso in esame.

5.

La

risoluzione impugnata non viola dunque il diritto, ma pone semmai in consonanza

la normativa di piano regolatore con l'ordinamento giuridico di rango

superiore, senza violare né l'autonomia del comune, né il diritto di proprietà.

Il ricorso dev'essere dunque respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico delle

ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara e pronuncia

1. II ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico delle ricorrenti in solido.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

,

,

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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