90.2007.79
Ricorso tardivo al Consiglio di Stato contro l'adozione della revisione del piano regolatore
30 ottobre 2007Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2007.79
Data decisione, Autorità:
30.10.2007, TRAM
Titolo:
Ricorso tardivo al Consiglio di Stato contro l'adozione della revisione del piano regolatore
PUBBLICAZIONE
RESTITUZIONE IN INTERO DEI TERMINI
TEMPESTIVITÀ
art. 32 cpv. 3 LALPT
art. 34 cpv. 2 LALPT
art. 35 cpv. 1 LALPT
art. 12 LPAMM
art. 33 cpv. 1 LPT
Incarto n.
90.2007.79
Lugano
30 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 agosto 2007 di
RI 1
contro
la decisione 12 luglio 2007 (n. 3786) del Consiglio
di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dall'insorgente
il 22/23 dicembre 2005 contro la deliberazione 22 marzo 2004 con cui il consiglio
comunale di __________ __________ ha adottato la revisione del piano
regolatore;
viste le risposte:
- 31 agosto 2007 del
municipio di __________;
- 13 settembre 2007 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1, domiciliato a __________ __________ sino al 31 marzo 2007, è
proprietario, in quel comune - per quanto qui interessa - dei mapp. 250 e 252. A quest'ultima particella pertocca una quota di comproprietà di 1/3 sulla strada al mapp. 318.
B. Nella seduta del 22 marzo 2004, il consiglio comunale di PI 1 ha adottato la revisione del piano regolatore comunale, che è stata pubblicata presso la
cancelleria comunale dal 10 maggio al 9 giugno 2004. Con risoluzione 6
settembre 2005 (n. 4245) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione. Il 18
ottobre successivo il municipio di __________ __________ ha indi pubblicato presso
la cancelleria comunale, nel periodo 26 ottobre -25 novembre 2005, le modifiche
apportate al piano regolatore dal Consiglio di Stato attraverso la menzionata
risoluzione.
C. Con ricorso datato 22 dicembre 2005, spedito il giorno successivo, RI
1 è insorto davanti al Consiglio di Stato contro la revisione per contestare
una strada di servizio e un percorso pedonale interessante i fondi di sua
proprietà e previsti dal piano approvato. Conscio del fatto che il gravame non
concerneva una modifica del piano sancita dal Governo, l'insorgente ha comunque
sollecitato quest'ultimo a "voler esaminare con particolare cura e lungimiranza
la situazione creatasi nei miei confronti".
D. Con risoluzione __________), il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile il gravame, in quanto inoltrato ben oltre il termine di 15 giorni
dalla scadenza del termine di pubblicazione della deliberazione del consiglio
comunale fissato all'art. 35 cpv. 1 LALPT. Non erano inoltre adempiuti i
requisiti per mettere il ricorrente al beneficio di una restituzione del
termine di ricorso.
E.
Con ricorso 14 agosto 2007 RI 1 insorge contro
la decisione testé menzionata. Egli giustifica il ritardo con cui ha inoltrato
l'impugnativa con l'assenza per lavoro all'estero. Illustra, in seguito,
l'istoriato e i motivi e le domande alla base del ricorso, che non appare però
necessario riassumere ai fini del giudizio.
F. La
divisione dello sviluppo territoriale ha chiesto che il ricorso venga
dichiarato irricevibile. Il municipio di __________ __________ domanda invece
che venga respinto.
Considerato, in
diritto
1.
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è
tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b
LALPT). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine.
2.
2.1. Il piano regolatore è adottato
dall'assemblea o dal consiglio comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT). Il municipio
procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale
per il periodo di trenta giorni (art. 34 cpv. 2 LALPT). Contro il contenuto del
piano è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla scadenza
del termine di pubblicazione (art. 35 cpv. 1 LALPT).
2.2. In concreto il municipio ha proceduto
alla pubblicazione della revisione del piano regolatore, adottata dal consiglio
comunale nella seduta del 22 marzo 2004, nel periodo 10 maggio-9 giugno 2004.
Il ricorso inoltrato contro tale revisione al Consiglio di Stato da RI 1 il
22/23 dicembre 2005 appariva dunque tardivo, in quanto insinuato ben oltre il termine
di 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano prescritto all'art.
35 cpv. 1 LALPT. A ragione il Governo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa.
3. 3.1. Per
non incorrere in un eccesso di formalismo, la risoluzione governativa impugnata
ha parimenti trattato, in subordine, il gravame 22/23 dicembre 2005 quale istanza
di restituzione del termine di ricorso. Il Consiglio di Stato ha concluso che
non fossero soddisfatti i requisiti di applicazione di questo beneficio.
3.2. La
restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel
termine previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 PAmm). Essa si propone
con istanza all'autorità competente che decide senza contraddittorio (art. 12
cpv. 2 PAmm). Giusta l'art. 137 CPC, la restituzione in intero per inosservanza
di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere
stato impedito di agire, di comparire o chiedere un rinvio: perché, senza sua
colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è
avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza (lett. a) oppure
perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a
un fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b). La restituzione in
intero contro il lasso dei termini dev'essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione
dell'impedimento (art. 139 CPC). Se l'istanza è accolta, l'atto omesso dovrà
essere compiuto entro il termine fissato dal giudice (art. 140 cpv. 2 CPC).
3.3. Nel
caso in esame l'istanza di restituzione in intero andava effettivamente respinta.
Infatti, la giurisprudenza
relativa agli art. 4 vCost. (ora art. 29 cpv. 2 Cost.) e 33 LPT esige, di
massima, semplicemente la pubblicazione dei piani, che, nella fattispecie, è
regolarmente avvenuta. Queste norme non impongono invece l'obbligo d’informare
personalmente i proprietari fondiari in caso di adozione e di revisione dei piani.
Ai proprietari incombe infatti il compito di informarsi costantemente riguardo
alla situazione giuridica dei loro fondi; questo principio si applica anche per
Fatti
i proprietari che non risiedono nel territorio del comune dove sono ubicati i
fondi (RDAT II-1999 n. 9, consid. 6b). Il ricorrente, residente oltretutto nel
comune sino a pochi mesi or sono, doveva dunque organizzarsi in modo tale da
avere costantemente sotto controllo la situazione giuridica dei suoi fondi e,
pertanto, da poter inoltrare eventuali ricorsi contro la revisione del piano
regolatore nei termini fissati dalla legge. Se del caso, avrebbe dovuto
incaricare una terza persona di vigilare a questo scopo. A poco serve al
ricorrente di invocare genericamente, quale giustificazione del ritardo, il
fatto di essere stato assente all'estero per motivi di lavoro durante il periodo
di pubblicazione della revisione del piano regolatore: assenza, oltretutto,
nemmeno provata. Va poi rilevato che, una volta rientrato al domicilio, il
ricorrente avrebbe in ogni caso dovuto inoltrare sollecitamente, ma in ogni
caso entro 10 giorni (art. 139 CPC), la domanda di restituzione del termine di
ricorso: in realtà egli è insorto dinanzi al Consiglio di Stato quasi un anno e
mezzo dopo la scadenza del periodo di pubblicazione della revisione del piano regolatore
senza minimamente dimostrare un'ipotetica - e poco verosimile - ininterrotta
assenza dal domicilio per un così lungo periodo. È pertanto, in definitiva, il
ricorrente stesso ad essere il solo responsabile dell'omessa impugnazione
dell’adozione della revisione del piano regolatore nei termini fissati
dall’art. 35 cpv. 1 LALPT.
Considerandi
3.4
Poiché il ricorso 22/23 dicembre 2005, trattato come domanda di restituzione in
intero, doveva essere respinto, in quanto ricevibile, la decisione del
Consiglio di Stato di considerare tardivo quest'atto risulta corretta.
4.
Per quanto
possa avere una rilevanza in capo alla tempestività del gravame, il ricorrente
si duole del fatto che il municipio abbia proceduto alla pubblicazione della revisione
del piano regolatore adottata dal consiglio comunale senza evadere il suo precedente
"ricorso" 29 novembre 2002. In realtà, trattavasi delle osservazioni
che il ricorrente aveva trasmesso al municipio durante la procedura di
informazione e partecipazione della popolazione al processo pianificatorio. La
legge non prescrive tuttavia l'obbligo, per l'autorità, di evadere le
osservazioni formulate in questa fase attraverso una decisione formale o
comunque un documento scritto da notificare a ciascun interessato, ma solo di
tenerne conto nell'ambito dell'elaborazione del piano (art. 32 cpv. 3 LALPT).
L'assenza di un puntuale e personale riscontro scritto alle osservazioni
inoltrate il 29 novembre 2002 non può dunque giovare alla tempestività del ricorso
22/23 dicembre 2005. Va per contro rilevato che la procedura di informazione e
partecipazione della popolazione promossa dall'autorità comunale avrebbe piuttosto
dovuto richiamare l'attenzione del ricorrente sull'avvicinarsi della data di
adozione della revisione del piano regolatore, inducendolo a prendere per tempo
i provvedimenti atti ad assicurargli una conveniente tutela dei suoi interessi anche
in caso di assenza dal domicilio per motivi professionali.
5.
La tassa
di giudizio e le spese sono poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giudizio, per complessivi fr. 600.--, sono poste a carico del
ricorrente
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale
di Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,
entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster