Lexipedia

Decisione

90.2007.79

Ricorso tardivo al Consiglio di Stato contro l'adozione della revisione del piano regolatore

30 ottobre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari che non risiedono nel territorio del comune dove sono ubicati i

fondi (RDAT II-1999 n. 9, consid. 6b). Il ricorrente, residente oltretutto nel

comune sino a pochi mesi or sono, doveva dunque organizzarsi in modo tale da

avere costantemente sotto controllo la situazione giuridica dei suoi fondi e,

pertanto, da poter inoltrare eventuali ricorsi contro la revisione del piano

regolatore nei termini fissati dalla legge. Se del caso, avrebbe dovuto

incaricare una terza persona di vigilare a questo scopo. A poco serve al

ricorrente di invocare genericamente, quale giustificazione del ritardo, il

fatto di essere stato assente all'estero per motivi di lavoro durante il periodo

di pubblicazione della revisione del piano regolatore: assenza, oltretutto,

nemmeno provata. Va poi rilevato che, una volta rientrato al domicilio, il

ricorrente avrebbe in ogni caso dovuto inoltrare sollecitamente, ma in ogni

caso entro 10 giorni (art. 139 CPC), la domanda di restituzione del termine di

ricorso: in realtà egli è insorto dinanzi al Consiglio di Stato quasi un anno e

mezzo dopo la scadenza del periodo di pubblicazione della revisione del piano regolatore

senza minimamente dimostrare un'ipotetica - e poco verosimile - ininterrotta

assenza dal domicilio per un così lungo periodo. È pertanto, in definitiva, il

ricorrente stesso ad essere il solo responsabile dell'omessa impugnazione

dell’adozione della revisione del piano regolatore nei termini fissati

dall’art. 35 cpv. 1 LALPT.

Considerandi

3.4

Poiché il ricorso 22/23 dicembre 2005, trattato come domanda di restituzione in

intero, doveva essere respinto, in quanto ricevibile, la decisione del

Consiglio di Stato di considerare tardivo quest'atto risulta corretta.

4.

Per quanto

possa avere una rilevanza in capo alla tempestività del gravame, il ricorrente

si duole del fatto che il municipio abbia proceduto alla pubblicazione della revisione

del piano regolatore adottata dal consiglio comunale senza evadere il suo precedente

"ricorso" 29 novembre 2002. In realtà, trattavasi delle osservazioni

che il ricorrente aveva trasmesso al municipio durante la procedura di

informazione e partecipazione della popolazione al processo pianificatorio. La

legge non prescrive tuttavia l'obbligo, per l'autorità, di evadere le

osservazioni formulate in questa fase attraverso una decisione formale o

comunque un documento scritto da notificare a ciascun interessato, ma solo di

tenerne conto nell'ambito dell'elaborazione del piano (art. 32 cpv. 3 LALPT).

L'assenza di un puntuale e personale riscontro scritto alle osservazioni

inoltrate il 29 novembre 2002 non può dunque giovare alla tempestività del ricorso

22/23 dicembre 2005. Va per contro rilevato che la procedura di informazione e

partecipazione della popolazione promossa dall'autorità comunale avrebbe piuttosto

dovuto richiamare l'attenzione del ricorrente sull'avvicinarsi della data di

adozione della revisione del piano regolatore, inducendolo a prendere per tempo

i provvedimenti atti ad assicurargli una conveniente tutela dei suoi interessi anche

in caso di assenza dal domicilio per motivi professionali.

5.

La tassa

di giudizio e le spese sono poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giudizio, per complessivi fr. 600.--, sono poste a carico del

ricorrente

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

di Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,

entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster