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Decisione

90.2007.80

Inventario degli edifici fuori delle zone edificabili

2 maggio 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i fabbricati che avrebbero potuto essere impiegati come residenza primaria, del

sub. A del mapp. 224. La costruzione, classificata come "rilevato 4",

era stata autorizzata come stalla con fienile e locale caseificio con licenza

edilizia 17 marzo 1985, per cui un cambiamento della funzione non poteva

entrare in linea di conto (cfr. ris. impugnata, pag. 10 seg.).

D. a. Con

ricorso 13 agosto 2008 RI 1 insorge innanzi a questo Tribunale avverso la

menzionata risoluzione governativa, chiedendo l'approvazione della proposta comunale,

che gli permetterebbe di adibire a residenza primaria il fabbricato al sub. A

del mapp. 224. Il ricorrente afferma che l'edificio, provvisto di acqua, luce

ed accesso stradale, non serve più a scopi agricoli; necessita inoltre alla sua

famiglia per scopo di residenza primaria. Si duole di una violazione del principio

di uguaglianza e di quello della proporzionalità.

b. La Divisione

dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede la reiezione dell'impugnativa,

mentre che il comune di Castel San Pietro ne postula l'accoglimento. Dei

relativi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)

e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). L'

impugnativa è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla

scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. In Ticino vi è un numero considerevole di edifici

(rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato. Questi

edifici e impianti, individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano

sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi,

risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi, pertanto, può essere

opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario

il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo, naturalmente, i casi

in cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte, un

cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può

vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi edifici e alterare

gravemente il valore del paesaggio che li custodisce. Il cambiamento di

destinazione diventa, pertanto, una misura che permette, da un lato, la conservazione

dell’edificio stesso e, dall'altro, la creazione delle premesse necessarie per

la cura delle aree circostanti (cfr. scheda di coordinamento del piano

direttore 8.5, nella versione approvata e modificata dal Consiglio federale il

30.

gennaio 2002, capitolo "Situazione: problematiche, conflitti").

2.2

Dal punto di vista

del diritto federale l'art. 39 OPT, ai cpv. 2 e 3, pone le premesse e le

condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare,

fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di detti edifici e

impianti (cfr., in precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'or abrogata OPT del 2

ottobre 1989, cpv. 2 e 4 dopo la modifica del 22 maggio 1996). Giusta tale

disposizione:

"2. I Cantoni possono autorizzare, siccome

d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti,

protetti perché tipici del paesaggio, se:

a. il paesaggio

e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto

protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;

b. il carattere

particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;

c. la

conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il

cambiamento di destinazione; e

d. il piano

direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere

degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.

3.

Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate

soltanto se:

a.

l'edificio non è più necessario all'utilizzazione anteriore;

b. il cambiamento di destinazione non

comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;

c. l'aspetto esterno e la struttura

edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;

d. è necessaria tutt'al più una

leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi

d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione, sono

ribaltati sul proprietario;

e. la coltivazione agricola delle

rimanenti superfici e delle particelle limitrofe non è minacciata;

f. non

vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT)."

Non è lecito eludere il principio della separazione tra zona

edificabile e zona non edificabile e la regolamentazione restrittiva

concernente le autorizzazioni eccezionali fuori dalle zone edificabili. L'art.

39.

cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente attuato solo quando l'interesse

pubblico al mantenimento di un edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione

permette di scostarsi dal menzionato principio della separazione; d'altro

canto, la regolamentazione in esame, nel suo insieme, non può essere applicata

in modo così intenso da mettere in discussione il principio stesso della separazione.

L'essere degno di tutela e la messa sotto protezione non devono costituire,

dunque, un pretesto per giustificare una modifica dell'utilizzazione

inammissibile giusta l'art. 24 LPT: occorre, pertanto, fissare esigenze

sufficientemente elevate ai paesaggi ed agli edifici sia per quanto concerne il

riconoscimento della dignità di protezione, sia per quanto concerne l'intensità

della messa sotto protezione.

2.3

Nel Cantone Ticino la

problematica del cambiamento di destinazione degli edifici esistenti, protetti

perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata tramite la scheda di

coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è volta ad assicurare la gestione e la protezione del territorio

fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la valorizzazione

di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle zone

edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio

tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del coordinamento").

Nella versione approvata

dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002 e dallo stesso modificata, questo

strumento elenca in primo luogo i criteri per la delimitazione dei paesaggi con

edifici ed impianti degni di protezione (cfr. capitolo "Attuazione del

coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il territorio cantonale, per il quale va esaminata una messa sotto

protezione comprende, dunque, i paesaggi caratterizzati dall'alternanza tra

foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul mare,

valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori dalle

zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto protezione

non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della legislazione forestale,

le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per attrezzature,

impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale, infine le

aree soggette a forti pericoli naturali accertati.

La scheda stabilisce, in seguito, come devono procedere - a

tale scopo - i comuni (cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 2.

Livello comunale").

Questi devono anzitutto preparare la decisione sulla

protezione dei paesaggi degni di protezione, definendo il territorio che non

può entrare in linea di conto (come il bosco, le superfici, per l'avvicendamento

colturale, le zone di pericolo, le aree per attrezzature, impianti o funzioni

di interesse nazionale, cantonale o regionale), allestendo l'inventario degli

edifici e impianti fuori dalla zona edificabile, raccogliendo le informazioni

inerenti lo stato e l'utilizzazione del territorio, individuando gli elementi

naturali, definendo eventuali elementi storici e culturali specifici della

zona, rilevando le infrastrutture e i servizi esistenti.

Sulla scorta di tali elementi conoscitivi i comuni:

· decidono in modo restrittivo sulla

protezione di paesaggi nel senso della scheda e ne delimitano, se del caso, il

perimetro dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco;

· decidono quali edifici, all'interno di

questo perimetro, proteggere;

· indicano gli

edifici che vanno mantenuti a scopo agricolo;

· definiscono le misure vincolanti atte a

garantire una gestione attiva e la protezione del paesaggio;

· definiscono le norme di attuazione per la

protezione dei singoli edifici.

La scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da

conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici

compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa scelta occorre partire

da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, relativa,

nel senso che non può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi

nel perimetro dei paesaggi protetti.

Com'è a più riprese riconosciuto nel rapporto d'esame della

scheda 8.5 allestito dall'ufficio federale dello sviluppo territoriale

all'indirizzo del Consiglio federale, del 14 novembre 2001, gli inventari

costituiscono, di conseguenza, un'eccellente base per le ulteriori decisioni

(cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra 3).

L'inventario serve, quindi, in primo luogo, quale strumento

di analisi e di controllo della situazione del patrimonio costruito fuori dalla

zona edificabile; esso permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici

sono degni di protezione e quali non lo sono se-condo la classificazione

definita a questo scopo nelle direttive elaborate dal Dipartimento del

territorio. Lo stato degli edifici, unitamente a quello del territorio che sta

loro intorno, costituiscono difatti degli elementi decisivi per la definizione

dei paesaggi da proteggere (cfr. allegato al testo della scheda approvata dal

Consiglio federale "Indicazioni operative complementari", cifra 2b).

Alla catalogazione degli edifici effettuata in sede di

inventario deve, tuttavia, far seguito un ulteriore, irrinunciabile passo: accertare

quali paesaggi, potenzialmente degni di protezione, vanno effettivamente posti

sotto tutela e quali edifici, potenzialmente degni di protezione, situati in

questi paesaggi, siano effettivamente da proteggere. Questo passo ha luogo,

formalmente, attraverso l'inserimento del perimetro dei paesaggi protetti,

della designazione delle costruzioni protette e delle relative disposizioni di

protezione nel piano del paesaggio del piano regolatore, analogamente a quanto

avviene per le altre zone di protezione (art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr.

scheda di coordinamento 8.5, capitolo "Attuazione del coordinamento; 2.

Livello comunale").

L'autorità cantonale ha frattanto posto in consultazione, a

questo scopo, un apposito piano di utilizzazione cantonale (PUC-PEIP), il quale

riporta negli elaborati grafici il limite dei paesaggi con edifici e impianti

protetti per tutti i 22 comprensori in cui è stato suddiviso il Cantone, che i

singoli comuni dovranno riportare nei rispettivi piani del paesaggio; il piano

in rassegna prevede delle apposite norme di attuazione, volte a sostituire

quelle comunali (cfr. deposito del PUC-PEIP nel periodo 29 maggio – 28 giugno

2006).

L'elaborazione delle basi decisionali sotto forma di

inventario non basta, pertanto, per legittimare il rilascio di una licenza

edilizia relativa al cambiamento di destinazione degli edifici che questo

strumento designa come protetti, ossia meritevoli di conservazione (cfr. il

rapporto d'esame, cifra 2.453.1). Come spiega il rap-porto d’esame allestito

dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale alla cifra 2.464.1, la

modificazione della destinazione di un edificio che nell’inventario è stato

assegnato segnatamente alla categoria “meritevole 1a” (circa le classificazioni

si veda il considerando 2.4. che segue) presuppone lo svolgimento delle seguenti

ulteriori fasi:

· il paesaggio, nel quale è situato, deve

essere effettivamente stato messo sotto protezione dopo aver ponderato tutti

gli interessi;

· l’edificio medesimo deve essere stato

posto sotto protezione siccome elemento irrinunciabile di quel paesaggio;

· nell’ambito della procedura

d’autorizzazione relativa al cambiamento d’utilizzazione dell’edificio, la

messa sotto protezione di paesaggio ed edificio deve rivelarsi giustificata e

le altre condizioni della legislazione federale, cantonale e comunale devono

essere soddisfatte.

2.4

L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone

edificabili viene allestito, adottato ed approvato seguendo la procedura della

variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 75 cpv. 3 LALPT). Gli

edifici vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

1.

Edifici meritevoli di conservazione:

a) edifici

rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa

la trasformazione (cambiamento di destinazione);

b) edifici

rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione,

per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo

meritevole di conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici

diroccati posti nello stesso - è costituito da un assieme di edifici che

rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e formano una struttura

edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di pregio, ed hanno

caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico - ambientali;

c) edifici

rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali) che

vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere,

lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la

tipicità e l'importanza storica della costruzione;

d) edifici

rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle

superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella

zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale;

2.

Edifici diroccati non ricostruibili:

edifici diroccati per i quali non

esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono

a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di conservazione;

3.

Edifici rustici già trasformati:

edifici rustici

già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria

o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali;

4.

Altri edifici rilevati:

tutti gli altri edifici esistenti

sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali,

autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono inclusi anche

edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso

totalmente le loro caratteristiche originali.

2.5

In campo pianificatorio il

comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame

completo del piano regolatore da parte di almeno una istanza di ricorso. Nel

Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT),

che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo

significa controllo non solo della legittimità, ma anche dell'opportunità delle

scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori

badano, tuttavia, di lasciare alle autorità loro subordinate il margine

d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il

Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente, sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata,

ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli

casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle

soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali

del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente

che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,

segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).

L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in

modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT

(RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è

invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT

II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno

eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui

il tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale

(DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Waldmann/Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi

in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

3.1. L'edificio

in discussione, eretto vent'anni fa dal ricorrente per scopi agricoli, è stato

semplicemente, ma correttamente, classificato quale "rilevato 4". Non

fa pertanto parte, già per scelta del comune, di quegli edifici che entrano in

linea di conto per essere protetti, in quanto elementi tipici del paesaggio in

cui si trovano, com'è invece il caso per quelli classificati come meritevoli di

conservazione (categoria "meritevole", nelle varie sottocategorie da

1a a 1d ed eventualmente categoria "trasformato 3"). Di conseguenza, il

fabbricato in discussione non ricade nemmeno nel campo di applicazione

dell'art. 39 cpv. 2 e 3 OPT e delle specifiche normative adottate

rispettivamente in via di adozione a livello comunale e cantonale finalizzate a

mettere sotto protezione ben determinati edifici ubicati fuori delle zone

edificabili e permettere, per alcuni, il cambiamento di funzione (in residenza).

Come rammenta la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore (pag. 4 in fine), questi edifici inventariati, ma non protetti, sono assoggettati alla normativa federale

generale applicabile alle costruzioni fuori delle zone edificabili,

segnatamente agli art. 16a, 22, 24-24d e 37a LPT ed inoltre alle norme per la

tutela del paesaggio (protetto o non) in cui dovessero trovarsi. Di conseguenza,

un eventuale cambiamento di destinazione dell'edificio in parola dovrebbe

essere esaminato e deciso, se dovesse porsi il problema, esclusivamente nell'ambito

di una procedura di rilascio di una licenza edilizia ed inoltre, del pari, esclusivamente

sulla scorta della testé citata, restrittiva legislazione di ordine generale.

L'assemblea del comune di Monte, frattanto aggregato al comune di Castel San

Pietro, non poteva di conseguenza in alcun modo determinarsi sulla possibilità,

per gli edifici inventariati nella categoria "rilevato 4", di essere

adibiti a residenza (primaria o secondaria, poco importa). Già per questo

motivo il gravame di RI 1 dev'essere respinto e la risoluzione governativa, che

ha negato l'approvazione a questa proposta per quanto concerneva l'edificio di

proprietà dell'insorgente, confermata.

3.2

Il

Consiglio di Stato ha tuttavia approvato la decisione del comune di prevedere,

per tre altre costruzioni, la possibilità di utilizzazione come residenze

primarie, negando l'inserimento, tra i fabbricati che avrebbero potuto essere

impiegati a questo fine, del solo sub. A del mapp. 224, di proprietà del

ricorrente. Invano però quest'ultimo si appella al principio di uguaglianza per

tentare di comunque spuntare un esito favorevole del suo ricorso.

Intanto,

nel solco di quanto illustrato in precedenza, va sempre tenuto presente che gli

inventari degli edifici situati fuori dalle zone edificabili fungono

semplicemente quale base per l'ulteriore pianificazione e non costituiscono la

sede per decidere in merito al tipo di utilizzazione ed alle modifiche

ammissibili per gli edifici inventariati; un'attribuzione, in sede di

inventario, di un determinato fabbricato ad una precisa categoria non potrebbe

comunque sia supplire all'eventuale assenza dei permessi edilizi che dovessero

risultare necessari a questo scopo rispettivamente la sua non attribuzione a tale

categoria non pregiudicherebbe gli effetti di quei permessi di cui il

proprietario disporrebbe rispettivamente potrebbe conseguire.

Ciò

premesso, va subito detto che due dei tre menzionati edifici sono stati

inseriti nella categoria "trasformato 3": possono, di conseguenza,

prestarsi a protezione e, pertanto, anche a un cambiamento di destinazione (cfr.

il rapporto d'esame dell'ufficio federale dello sviluppo territoriale 14

novembre 2001 citato, cifra 2.464.1, pag. 23, che precisa i contorni di questa

possibilità).

L'edificio inventariato al n. 109 è invece

stato inserito, al pari di quello del ricorrente, nella categoria

"rilevato 4". Per questo edificio il Consiglio di Stato ha tuttavia

condiviso la proposta del comune di permettere l'utilizzo come residenza

primaria, in quanto già impiegato a scopo residenziale all'entrata in vigore

della LPT, 1° gennaio 1980. Requisito che non era invece adempiuto per l'edificio

n. 64, di proprietà del ricorrente, che non era adibito a scopo residenziale,

ma agricolo. Ora, in realtà, sulla scorta di quanto sopra spiegato (consid.

3.1

che precede), in nessun caso si poteva prevedere questa possibilità, in

sede di approvazione dell'inventario degli edifici ubicati fuori delle zone edificabili,

per le costruzioni inserite nella categoria "rilevato 4": quindi

nemmeno per l'edificio n. 109. L’insorgente non può tuttavia esigere di essere

trattato come il proprietario di quest'ultimo fabbricato. Difatti, com’è noto, dall'art. 8 Cost. non deriva un diritto all'uguaglianza di

trattamento nell'illiceità (DTF 122 II 446 consid. 4a). Rimane riservato il

caso eccezionale, in cui viene dimostrata l'esistenza di una prassi illegale,

che non lede interessi preponderanti, dalla quale l'autorità non intende

scostarsi (DTF 127 I 1 consid. 3a). Nel caso in esame, non si è però in

presenza di una prassi illegittima, ma di un caso isolato, che oltretutto -

sulla scorta di questa sentenza - non potrà ripresentarsi in futuro.

Va ulteriormente rilevato, a discapito dell'insorgente,

che il suo edificio inventariato al n. 64 è il solo, tra i quattro appena menzionati,

che viene a trovarsi - secondo il piano del paesaggio comunale - nella zona

agricola SAC, per cui nemmeno se fosse classificato tra quelli meritevoli di

protezione potrebbe conseguire, nell'ambito di una procedura di rilascio della

licenza edilizia, un cambiamento della destinazione in residenza primaria in applicazione

degli art. 39 cpv. 2 e 3 OPT (cfr. consid. 2.3, pag. 6).

3.3

Pure inconferente appare, infine,

l'appello al principio della proporzionalità: com'è stato spiegato (cfr. consid.

2.

, pag. 5) non è lecito eludere il principio della separazione tra

zona edificabile e zona non edificabile e la regolamentazione restrittiva

concernente le autorizzazioni eccezionali fuori dalle zone edificabili. L'art.

39.

cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente attuato solo quando l'interesse

pubblico al mantenimento di un edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione

permette di scostarsi dal menzionato principio della separazione. Premessa che

però non si avvera, di tutta evidenza, per i numerosi edifici che sono sparsi

sul territorio non fabbricabile del Cantone e che, nell'ambito dell'inventario,

sono semplicemente stati "rilevati", come ben si desume già dalla denominazione

della loro classificazione.

4.

La tassa

di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara e pronuncia

1. ll

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico del ricorrente.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, 3003 Berna.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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