90.2007.80
Inventario degli edifici fuori delle zone edificabili
2 maggio 2008Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2007.80
Data decisione, Autorità:
02.05.2008, TRAM
Titolo:
Inventario degli edifici fuori delle zone edificabili
RUSTICI
art. 75 cpv. 3 LALPT
art. 39 cpv. 2 e 3 OPT
Incarto n.
90.2007.80
Lugano
2 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13/14 agosto 2007 di
RI 1
contro
la risoluzione 26 giugno 2007 (n. 3297) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del Comune
di Castel San Pietro, sezione Monte;
viste le risposte:
- 13 settembre 2007 della Divisione dello sviluppo
territoriale e della mobilità;
- 16 ottobre 2007 del municipio di Castel San Pietro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è
proprietario del mapp. 224 di Castel San Pietro, sezione Monte (già comune di Monte),
ubicato in località Quadrotto, fuori dalla zone edificabile prevista dal locale
piano regolatore. Sul fondo, prativo, di complessivi mq 886, insiste un fabbricato
di 74 mq (sub. A).
B. a. Nella
seduta del 20 novembre 2000 l'assemblea del già comune di Monte - frattanto
aggregato al comune di Castel San Pietro - ha adottato una variante del piano
regolatore relativa all'inventario degli edifici ubicati fuori delle zone
edificabili. L'edificio al sub. A del mapp. 224, inventariato al n. 64, è stato
classificato quale "rilevato 4". RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio
di Stato contro quella deliberazione, chiedendo che il fabbricato in discussione
potesse essere utilizzato come residenza primaria.
b. Con
risoluzione 17 dicembre 2002 (n. 6120) il Consiglio di Stato ha approvato la
variante. Esso non ha tuttavia approvato l'art. 49.3.4. delle NAPR proposto dal
comune, secondo cui "l'utilizzazione a scopo di residenza primaria, se
non prevista nelle tabelle delle valutazioni, è esclusa". Il comune
non aveva infatti ancora provveduto ad individuare gli edifici che potevano
beneficiare di questa possibilità, rendendo inapplicabile la disposizione. Il
Governo ha quindi invitato il comune a presentare una variante del piano
regolatore volta ad stabilire quali edifici avrebbero potuto essere utilizzati
per la residenza primaria ed a permettere, di conseguenza, di approvare la
norma in oggetto (cfr. ris. cit., pag. 7 e 10).
Il
ricorso di RI 1 è quindi stato dichiarato privo di oggetto. Il Governo ha
comunque precisato che l'utilizzazione dell'edificio del ricorrente quale residenza
primaria non sarebbe dipesa unicamente da quanto stabilito dalle valutazione che
il comune si accingeva ad effettuare, ma anche dall'applicazione dell'art. 24
LPT (cfr. ris. cit., pag. 9 seg.).
C. a. Nelle
seduta straordinaria del 16 febbraio 2004 l'assemblea del già comune di Monte
ha adottato alcune varianti del piano regolatore. Tra queste figurava anche la
completazione della valutazione degli edifici situati fuori delle zone
edificabili, attraverso la quale è stata ammessa, per quattro costruzioni, la
possibilità di utilizzazione come residenze primarie; tra queste costruzioni figurava
il sub. A del mapp. 224 (cfr. proposta di nuovo art. 50 NAPR).
b. Con
risoluzione 26 giugno 2007 (n. 3297) il Consiglio di Stato ha approvato la variante
relativa agli edifici fuori delle zone edificabili, spostando tuttavia il testo
relativo dall'art. 50 NAPR, proposto dal comune, all'art. 49.3.4. NAPR (cfr.
ris. impugnata, pag. 12 seg.). Il Governo ha tuttavia negato l'inserimento, tra
Fatti
i fabbricati che avrebbero potuto essere impiegati come residenza primaria, del
sub. A del mapp. 224. La costruzione, classificata come "rilevato 4",
era stata autorizzata come stalla con fienile e locale caseificio con licenza
edilizia 17 marzo 1985, per cui un cambiamento della funzione non poteva
entrare in linea di conto (cfr. ris. impugnata, pag. 10 seg.).
D. a. Con
ricorso 13 agosto 2008 RI 1 insorge innanzi a questo Tribunale avverso la
menzionata risoluzione governativa, chiedendo l'approvazione della proposta comunale,
che gli permetterebbe di adibire a residenza primaria il fabbricato al sub. A
del mapp. 224. Il ricorrente afferma che l'edificio, provvisto di acqua, luce
ed accesso stradale, non serve più a scopi agricoli; necessita inoltre alla sua
famiglia per scopo di residenza primaria. Si duole di una violazione del principio
di uguaglianza e di quello della proporzionalità.
b. La Divisione
dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede la reiezione dell'impugnativa,
mentre che il comune di Castel San Pietro ne postula l'accoglimento. Dei
relativi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). L'
impugnativa è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla
scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. In Ticino vi è un numero considerevole di edifici
(rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato. Questi
edifici e impianti, individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano
sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi,
risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi, pertanto, può essere
opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario
il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo, naturalmente, i casi
in cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte, un
cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può
vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi edifici e alterare
gravemente il valore del paesaggio che li custodisce. Il cambiamento di
destinazione diventa, pertanto, una misura che permette, da un lato, la conservazione
dell’edificio stesso e, dall'altro, la creazione delle premesse necessarie per
la cura delle aree circostanti (cfr. scheda di coordinamento del piano
direttore 8.5, nella versione approvata e modificata dal Consiglio federale il
30.
gennaio 2002, capitolo "Situazione: problematiche, conflitti").
2.2
Dal punto di vista
del diritto federale l'art. 39 OPT, ai cpv. 2 e 3, pone le premesse e le
condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare,
fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di detti edifici e
impianti (cfr., in precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'or abrogata OPT del 2
ottobre 1989, cpv. 2 e 4 dopo la modifica del 22 maggio 1996). Giusta tale
disposizione:
"2. I Cantoni possono autorizzare, siccome
d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti,
protetti perché tipici del paesaggio, se:
a. il paesaggio
e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto
protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b. il carattere
particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c. la
conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il
cambiamento di destinazione; e
d. il piano
direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere
degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
3.
Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate
soltanto se:
a.
l'edificio non è più necessario all'utilizzazione anteriore;
b. il cambiamento di destinazione non
comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
c. l'aspetto esterno e la struttura
edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;
d. è necessaria tutt'al più una
leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi
d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione, sono
ribaltati sul proprietario;
e. la coltivazione agricola delle
rimanenti superfici e delle particelle limitrofe non è minacciata;
f. non
vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT)."
Non è lecito eludere il principio della separazione tra zona
edificabile e zona non edificabile e la regolamentazione restrittiva
concernente le autorizzazioni eccezionali fuori dalle zone edificabili. L'art.
39.
cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente attuato solo quando l'interesse
pubblico al mantenimento di un edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione
permette di scostarsi dal menzionato principio della separazione; d'altro
canto, la regolamentazione in esame, nel suo insieme, non può essere applicata
in modo così intenso da mettere in discussione il principio stesso della separazione.
L'essere degno di tutela e la messa sotto protezione non devono costituire,
dunque, un pretesto per giustificare una modifica dell'utilizzazione
inammissibile giusta l'art. 24 LPT: occorre, pertanto, fissare esigenze
sufficientemente elevate ai paesaggi ed agli edifici sia per quanto concerne il
riconoscimento della dignità di protezione, sia per quanto concerne l'intensità
della messa sotto protezione.
2.3
Nel Cantone Ticino la
problematica del cambiamento di destinazione degli edifici esistenti, protetti
perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata tramite la scheda di
coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è volta ad assicurare la gestione e la protezione del territorio
fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la valorizzazione
di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle zone
edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio
tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del coordinamento").
Nella versione approvata
dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002 e dallo stesso modificata, questo
strumento elenca in primo luogo i criteri per la delimitazione dei paesaggi con
edifici ed impianti degni di protezione (cfr. capitolo "Attuazione del
coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il territorio cantonale, per il quale va esaminata una messa sotto
protezione comprende, dunque, i paesaggi caratterizzati dall'alternanza tra
foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul mare,
valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori dalle
zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto protezione
non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della legislazione forestale,
le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per attrezzature,
impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale, infine le
aree soggette a forti pericoli naturali accertati.
La scheda stabilisce, in seguito, come devono procedere - a
tale scopo - i comuni (cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 2.
Livello comunale").
Questi devono anzitutto preparare la decisione sulla
protezione dei paesaggi degni di protezione, definendo il territorio che non
può entrare in linea di conto (come il bosco, le superfici, per l'avvicendamento
colturale, le zone di pericolo, le aree per attrezzature, impianti o funzioni
di interesse nazionale, cantonale o regionale), allestendo l'inventario degli
edifici e impianti fuori dalla zona edificabile, raccogliendo le informazioni
inerenti lo stato e l'utilizzazione del territorio, individuando gli elementi
naturali, definendo eventuali elementi storici e culturali specifici della
zona, rilevando le infrastrutture e i servizi esistenti.
Sulla scorta di tali elementi conoscitivi i comuni:
· decidono in modo restrittivo sulla
protezione di paesaggi nel senso della scheda e ne delimitano, se del caso, il
perimetro dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco;
· decidono quali edifici, all'interno di
questo perimetro, proteggere;
· indicano gli
edifici che vanno mantenuti a scopo agricolo;
· definiscono le misure vincolanti atte a
garantire una gestione attiva e la protezione del paesaggio;
· definiscono le norme di attuazione per la
protezione dei singoli edifici.
La scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da
conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici
compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa scelta occorre partire
da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, relativa,
nel senso che non può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi
nel perimetro dei paesaggi protetti.
Com'è a più riprese riconosciuto nel rapporto d'esame della
scheda 8.5 allestito dall'ufficio federale dello sviluppo territoriale
all'indirizzo del Consiglio federale, del 14 novembre 2001, gli inventari
costituiscono, di conseguenza, un'eccellente base per le ulteriori decisioni
(cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra 3).
L'inventario serve, quindi, in primo luogo, quale strumento
di analisi e di controllo della situazione del patrimonio costruito fuori dalla
zona edificabile; esso permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici
sono degni di protezione e quali non lo sono se-condo la classificazione
definita a questo scopo nelle direttive elaborate dal Dipartimento del
territorio. Lo stato degli edifici, unitamente a quello del territorio che sta
loro intorno, costituiscono difatti degli elementi decisivi per la definizione
dei paesaggi da proteggere (cfr. allegato al testo della scheda approvata dal
Consiglio federale "Indicazioni operative complementari", cifra 2b).
Alla catalogazione degli edifici effettuata in sede di
inventario deve, tuttavia, far seguito un ulteriore, irrinunciabile passo: accertare
quali paesaggi, potenzialmente degni di protezione, vanno effettivamente posti
sotto tutela e quali edifici, potenzialmente degni di protezione, situati in
questi paesaggi, siano effettivamente da proteggere. Questo passo ha luogo,
formalmente, attraverso l'inserimento del perimetro dei paesaggi protetti,
della designazione delle costruzioni protette e delle relative disposizioni di
protezione nel piano del paesaggio del piano regolatore, analogamente a quanto
avviene per le altre zone di protezione (art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr.
scheda di coordinamento 8.5, capitolo "Attuazione del coordinamento; 2.
Livello comunale").
L'autorità cantonale ha frattanto posto in consultazione, a
questo scopo, un apposito piano di utilizzazione cantonale (PUC-PEIP), il quale
riporta negli elaborati grafici il limite dei paesaggi con edifici e impianti
protetti per tutti i 22 comprensori in cui è stato suddiviso il Cantone, che i
singoli comuni dovranno riportare nei rispettivi piani del paesaggio; il piano
in rassegna prevede delle apposite norme di attuazione, volte a sostituire
quelle comunali (cfr. deposito del PUC-PEIP nel periodo 29 maggio – 28 giugno
2006).
L'elaborazione delle basi decisionali sotto forma di
inventario non basta, pertanto, per legittimare il rilascio di una licenza
edilizia relativa al cambiamento di destinazione degli edifici che questo
strumento designa come protetti, ossia meritevoli di conservazione (cfr. il
rapporto d'esame, cifra 2.453.1). Come spiega il rap-porto d’esame allestito
dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale alla cifra 2.464.1, la
modificazione della destinazione di un edificio che nell’inventario è stato
assegnato segnatamente alla categoria “meritevole 1a” (circa le classificazioni
si veda il considerando 2.4. che segue) presuppone lo svolgimento delle seguenti
ulteriori fasi:
· il paesaggio, nel quale è situato, deve
essere effettivamente stato messo sotto protezione dopo aver ponderato tutti
gli interessi;
· l’edificio medesimo deve essere stato
posto sotto protezione siccome elemento irrinunciabile di quel paesaggio;
· nell’ambito della procedura
d’autorizzazione relativa al cambiamento d’utilizzazione dell’edificio, la
messa sotto protezione di paesaggio ed edificio deve rivelarsi giustificata e
le altre condizioni della legislazione federale, cantonale e comunale devono
essere soddisfatte.
2.4
L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone
edificabili viene allestito, adottato ed approvato seguendo la procedura della
variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 75 cpv. 3 LALPT). Gli
edifici vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
1.
Edifici meritevoli di conservazione:
a) edifici
rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa
la trasformazione (cambiamento di destinazione);
b) edifici
rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione,
per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo
meritevole di conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici
diroccati posti nello stesso - è costituito da un assieme di edifici che
rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e formano una struttura
edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di pregio, ed hanno
caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico - ambientali;
c) edifici
rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali) che
vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere,
lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la
tipicità e l'importanza storica della costruzione;
d) edifici
rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle
superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella
zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale;
2.
Edifici diroccati non ricostruibili:
edifici diroccati per i quali non
esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono
a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di conservazione;
3.
Edifici rustici già trasformati:
edifici rustici
già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria
o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali;
4.
Altri edifici rilevati:
tutti gli altri edifici esistenti
sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali,
autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono inclusi anche
edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso
totalmente le loro caratteristiche originali.
2.5
In campo pianificatorio il
comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo
l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame
completo del piano regolatore da parte di almeno una istanza di ricorso. Nel
Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT),
che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo
significa controllo non solo della legittimità, ma anche dell'opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori
badano, tuttavia, di lasciare alle autorità loro subordinate il margine
d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il
Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente, sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata,
ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle
soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali
del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente
che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,
segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).
L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in
modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT
(RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è
invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT
II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno
eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui
il tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale
(DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Waldmann/Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi
in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica
d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.
3.1. L'edificio
in discussione, eretto vent'anni fa dal ricorrente per scopi agricoli, è stato
semplicemente, ma correttamente, classificato quale "rilevato 4". Non
fa pertanto parte, già per scelta del comune, di quegli edifici che entrano in
linea di conto per essere protetti, in quanto elementi tipici del paesaggio in
cui si trovano, com'è invece il caso per quelli classificati come meritevoli di
conservazione (categoria "meritevole", nelle varie sottocategorie da
1a a 1d ed eventualmente categoria "trasformato 3"). Di conseguenza, il
fabbricato in discussione non ricade nemmeno nel campo di applicazione
dell'art. 39 cpv. 2 e 3 OPT e delle specifiche normative adottate
rispettivamente in via di adozione a livello comunale e cantonale finalizzate a
mettere sotto protezione ben determinati edifici ubicati fuori delle zone
edificabili e permettere, per alcuni, il cambiamento di funzione (in residenza).
Come rammenta la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore (pag. 4 in fine), questi edifici inventariati, ma non protetti, sono assoggettati alla normativa federale
generale applicabile alle costruzioni fuori delle zone edificabili,
segnatamente agli art. 16a, 22, 24-24d e 37a LPT ed inoltre alle norme per la
tutela del paesaggio (protetto o non) in cui dovessero trovarsi. Di conseguenza,
un eventuale cambiamento di destinazione dell'edificio in parola dovrebbe
essere esaminato e deciso, se dovesse porsi il problema, esclusivamente nell'ambito
di una procedura di rilascio di una licenza edilizia ed inoltre, del pari, esclusivamente
sulla scorta della testé citata, restrittiva legislazione di ordine generale.
L'assemblea del comune di Monte, frattanto aggregato al comune di Castel San
Pietro, non poteva di conseguenza in alcun modo determinarsi sulla possibilità,
per gli edifici inventariati nella categoria "rilevato 4", di essere
adibiti a residenza (primaria o secondaria, poco importa). Già per questo
motivo il gravame di RI 1 dev'essere respinto e la risoluzione governativa, che
ha negato l'approvazione a questa proposta per quanto concerneva l'edificio di
proprietà dell'insorgente, confermata.
3.2
Il
Consiglio di Stato ha tuttavia approvato la decisione del comune di prevedere,
per tre altre costruzioni, la possibilità di utilizzazione come residenze
primarie, negando l'inserimento, tra i fabbricati che avrebbero potuto essere
impiegati a questo fine, del solo sub. A del mapp. 224, di proprietà del
ricorrente. Invano però quest'ultimo si appella al principio di uguaglianza per
tentare di comunque spuntare un esito favorevole del suo ricorso.
Intanto,
nel solco di quanto illustrato in precedenza, va sempre tenuto presente che gli
inventari degli edifici situati fuori dalle zone edificabili fungono
semplicemente quale base per l'ulteriore pianificazione e non costituiscono la
sede per decidere in merito al tipo di utilizzazione ed alle modifiche
ammissibili per gli edifici inventariati; un'attribuzione, in sede di
inventario, di un determinato fabbricato ad una precisa categoria non potrebbe
comunque sia supplire all'eventuale assenza dei permessi edilizi che dovessero
risultare necessari a questo scopo rispettivamente la sua non attribuzione a tale
categoria non pregiudicherebbe gli effetti di quei permessi di cui il
proprietario disporrebbe rispettivamente potrebbe conseguire.
Ciò
premesso, va subito detto che due dei tre menzionati edifici sono stati
inseriti nella categoria "trasformato 3": possono, di conseguenza,
prestarsi a protezione e, pertanto, anche a un cambiamento di destinazione (cfr.
il rapporto d'esame dell'ufficio federale dello sviluppo territoriale 14
novembre 2001 citato, cifra 2.464.1, pag. 23, che precisa i contorni di questa
possibilità).
L'edificio inventariato al n. 109 è invece
stato inserito, al pari di quello del ricorrente, nella categoria
"rilevato 4". Per questo edificio il Consiglio di Stato ha tuttavia
condiviso la proposta del comune di permettere l'utilizzo come residenza
primaria, in quanto già impiegato a scopo residenziale all'entrata in vigore
della LPT, 1° gennaio 1980. Requisito che non era invece adempiuto per l'edificio
n. 64, di proprietà del ricorrente, che non era adibito a scopo residenziale,
ma agricolo. Ora, in realtà, sulla scorta di quanto sopra spiegato (consid.
3.1
che precede), in nessun caso si poteva prevedere questa possibilità, in
sede di approvazione dell'inventario degli edifici ubicati fuori delle zone edificabili,
per le costruzioni inserite nella categoria "rilevato 4": quindi
nemmeno per l'edificio n. 109. L’insorgente non può tuttavia esigere di essere
trattato come il proprietario di quest'ultimo fabbricato. Difatti, com’è noto, dall'art. 8 Cost. non deriva un diritto all'uguaglianza di
trattamento nell'illiceità (DTF 122 II 446 consid. 4a). Rimane riservato il
caso eccezionale, in cui viene dimostrata l'esistenza di una prassi illegale,
che non lede interessi preponderanti, dalla quale l'autorità non intende
scostarsi (DTF 127 I 1 consid. 3a). Nel caso in esame, non si è però in
presenza di una prassi illegittima, ma di un caso isolato, che oltretutto -
sulla scorta di questa sentenza - non potrà ripresentarsi in futuro.
Va ulteriormente rilevato, a discapito dell'insorgente,
che il suo edificio inventariato al n. 64 è il solo, tra i quattro appena menzionati,
che viene a trovarsi - secondo il piano del paesaggio comunale - nella zona
agricola SAC, per cui nemmeno se fosse classificato tra quelli meritevoli di
protezione potrebbe conseguire, nell'ambito di una procedura di rilascio della
licenza edilizia, un cambiamento della destinazione in residenza primaria in applicazione
degli art. 39 cpv. 2 e 3 OPT (cfr. consid. 2.3, pag. 6).
3.3
Pure inconferente appare, infine,
l'appello al principio della proporzionalità: com'è stato spiegato (cfr. consid.
2.
, pag. 5) non è lecito eludere il principio della separazione tra
zona edificabile e zona non edificabile e la regolamentazione restrittiva
concernente le autorizzazioni eccezionali fuori dalle zone edificabili. L'art.
39.
cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente attuato solo quando l'interesse
pubblico al mantenimento di un edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione
permette di scostarsi dal menzionato principio della separazione. Premessa che
però non si avvera, di tutta evidenza, per i numerosi edifici che sono sparsi
sul territorio non fabbricabile del Cantone e che, nell'ambito dell'inventario,
sono semplicemente stati "rilevati", come ben si desume già dalla denominazione
della loro classificazione.
4.
La tassa
di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara e pronuncia
1. ll
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico del ricorrente.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, 3003 Berna.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster