90.2007.81
Ricorso irricevibile contro una variante di piano regolatore
30 ottobre 2007Italiano4 min
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2007.81
Data decisione, Autorità:
30.10.2007, TRAM
Titolo:
Ricorso irricevibile contro una variante di piano regolatore
LEGITTIMAZIONE
art. 38 cpv. 4 LALPT
Incarto n.
90.2007.81
Lugano
30 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8/16 agosto 2007 di
RI 1
contro
la risoluzione 26 giugno 2007 (n. 3298) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del
comune di __________;
viste le risposte:
- 19 settembre 2007 del
comune di __________;
- 11 settembre 2007 della Divisione
dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è proprietario del mapp. 5 di __________.
B. Nella seduta del 25 ottobre 2004 il consiglio comunale di __________
ha adottato alcune varianti del piano regolatore, che sono state pubblicate nel
periodo 21 febbraio-23 marzo 2005.
C. Con risoluzione 26 giugno 2007 (n. 3298) il Consiglio di Stato ha
approvato le varianti. Il 12 luglio successivo il municipio di __________ ha
indi pubblicato presso la cancelleria comunale, nel periodo 30 luglio-28 agosto
2007, le modifiche apportate al piano regolatore dal Consiglio di Stato
attraverso la menzionata risoluzione.
D. Con ricorso
8 agosto 2007, spedito il giorno 16 successivo, RI 1 insorge dinanzi a questo
tribunale lamentando che i piani pubblicati non tenevano conto della modifica
di poco conto approvata dal dipartimento del territorio l'11 febbraio 1998 in merito alla definizione della zona edificabile sul mapp. 5.
E. Il comune
di __________ ammette la dimenticanza, mentre che la divisione dello sviluppo
territoriale e della mobilità postula la dichiarazione di irricevibilità
dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del tribunale è data ed il ricorso è tempestivo (art.
38 cpv. 1 LALPT). Quanto alla legittimazione del ricorrente il tribunale
considera quanto segue.
Considerandi
2.
A norma dell’art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli
atti e decide i ricorsi, approva in tutto od in parte il piano regolatore,
oppure nega l’approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 1 LALPT). L’art. 38
cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per
gli stessi motivi (lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio
di Stato (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere
dinanzi a questo tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti
al Consiglio di Stato; fa eccezione l'ipotesi in cui quest’ultima autorità
abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.
3.
In concreto, con la decisione qui impugnata il Consiglio di Stato si
è limitato ad approvare - in linea di principio - le varianti del piano
regolatore così come adottate dal legislativo comunale. Poiché il ricorrente
non ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del 25
ottobre 2004, con cui il consiglio comunale ha adottato le varianti del piano
regolatore, egli non è legittimato a contestarle in questa sede. Il gravame
dell’insorgente va, di conseguenza, dichiarato irricevibile. Egli potrebbe unicamente
contestare in questa sede le modifiche disposte dall'Esecutivo cantonale
attraverso la risoluzione di approvazione delle varianti 26 giugno 2007, che
sono successivamente state pubblicate a cura del municipio di __________ nel
periodo 30 luglio-28 agosto 2007. Le censure proposte nell'impugnativa si
riferiscono tuttavia all'azzonamento del mapp. 5, che non è stato interessato
dalle modifiche disposte dal Governo nella testé menzionata risoluzione.
4.
Nella
risposta al ricorso il municipio di __________ ammette che, in effetti, i piani
allestiti dal comune nell'ambito della variante non tenevano conto della
modifica dell'azzonamento del mapp. 5 disposto attraverso la variante di poco
conto approvata dal dipartimento del territorio l'11 febbraio 1998. Questo
problema non può tuttavia essere risolto in questa sede. Spetterà pertanto
all'autorità comunale, d'intesa con quella governativa, di porre rimedio alla situazione
denunciata dal ricorrente, promuovendo le procedure necessarie all'uopo.
5.
La tassa
di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia, di fr. 300.-, è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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