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Decisione

90.2007.81

Ricorso irricevibile contro una variante di piano regolatore

30 ottobre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è proprietario del mapp. 5 di __________.

B. Nella seduta del 25 ottobre 2004 il consiglio comunale di __________

ha adottato alcune varianti del piano regolatore, che sono state pubblicate nel

periodo 21 febbraio-23 marzo 2005.

C. Con risoluzione 26 giugno 2007 (n. 3298) il Consiglio di Stato ha

approvato le varianti. Il 12 luglio successivo il municipio di __________ ha

indi pubblicato presso la cancelleria comunale, nel periodo 30 luglio-28 agosto

2007, le modifiche apportate al piano regolatore dal Consiglio di Stato

attraverso la menzionata risoluzione.

D. Con ricorso

8 agosto 2007, spedito il giorno 16 successivo, RI 1 insorge dinanzi a questo

tribunale lamentando che i piani pubblicati non tenevano conto della modifica

di poco conto approvata dal dipartimento del territorio l'11 febbraio 1998 in merito alla definizione della zona edificabile sul mapp. 5.

E. Il comune

di __________ ammette la dimenticanza, mentre che la divisione dello sviluppo

territoriale e della mobilità postula la dichiarazione di irricevibilità

dell'impugnativa.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del tribunale è data ed il ricorso è tempestivo (art.

38 cpv. 1 LALPT). Quanto alla legittimazione del ricorrente il tribunale

considera quanto segue.

Considerandi

2.

A norma dell’art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli

atti e decide i ricorsi, approva in tutto od in parte il piano regolatore,

oppure nega l’approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 1 LALPT). L’art. 38

cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per

gli stessi motivi (lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostri un

interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio

di Stato (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere

dinanzi a questo tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti

al Consiglio di Stato; fa eccezione l'ipotesi in cui quest’ultima autorità

abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.

3.

In concreto, con la decisione qui impugnata il Consiglio di Stato si

è limitato ad approvare - in linea di principio - le varianti del piano

regolatore così come adottate dal legislativo comunale. Poiché il ricorrente

non ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del 25

ottobre 2004, con cui il consiglio comunale ha adottato le varianti del piano

regolatore, egli non è legittimato a contestarle in questa sede. Il gravame

dell’insorgente va, di conseguenza, dichiarato irricevibile. Egli potrebbe unicamente

contestare in questa sede le modifiche disposte dall'Esecutivo cantonale

attraverso la risoluzione di approvazione delle varianti 26 giugno 2007, che

sono successivamente state pubblicate a cura del municipio di __________ nel

periodo 30 luglio-28 agosto 2007. Le censure proposte nell'impugnativa si

riferiscono tuttavia all'azzonamento del mapp. 5, che non è stato interessato

dalle modifiche disposte dal Governo nella testé menzionata risoluzione.

4.

Nella

risposta al ricorso il municipio di __________ ammette che, in effetti, i piani

allestiti dal comune nell'ambito della variante non tenevano conto della

modifica dell'azzonamento del mapp. 5 disposto attraverso la variante di poco

conto approvata dal dipartimento del territorio l'11 febbraio 1998. Questo

problema non può tuttavia essere risolto in questa sede. Spetterà pertanto

all'autorità comunale, d'intesa con quella governativa, di porre rimedio alla situazione

denunciata dal ricorrente, promuovendo le procedure necessarie all'uopo.

5.

La tassa

di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia, di fr. 300.-, è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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