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Decisione

90.2007.82

Conferma dell'attribuzione alla zona agricola di alcuni fondi

8 settembre 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I mappali

formano un vasto appezzamento di terreno - l'originario mapp. 1314, poi

frazionato - posto nella parte ovest del comune, e delimitato dalle seguenti

strade: A Toráscia (est), Int i Très (nord), Ai Ca Vecc

(ovest). A sud essi confinano con altri fondi.

B. Nella seduta 24 novembre 2003, il consiglio comunale di Claro ha

adottato la revisione del piano regolatore. Per quanto qui interessa, il comune

ha assegnato una fascia, della profondità di ca. 40 m lungo la strada A

Toráscia, che tange i mapp. 1314 e 2316, alla zona edificabile residenziale

semi-intensiva (R3). Il rimanente di questi fondi, come pure i mapp. 2317 e

2318 sono stati, invece, assegnati alla zona agricola, segnatamente alle

superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC). Il precedente piano

regolatore, approvato nel 1976, attribuiva l'intera superficie dei mappali

descritti sopra alla zona industriale (J2).

C. Contro la decisione del comune che ha estromesso gran parte dei loro

fondi dalla zona fabbricabile, i proprietari citati in ingresso sono insorti, il

22 marzo 2004, davanti al Consiglio di Stato. Essi hanno chiesto di annullare

la decisione comunale e di attribuire l'intera superficie alla zona

fabbricabile, dichiarandosi disponibili a trovare una soluzione di compromesso

nel senso di includere almeno la metà di questa in zona edificabile. I

ricorrenti hanno sostenuto che la decisione comunale violava la garanzia della

proprietà in quanto priva di un sufficiente interesse pubblico e sproporzionata.

La misura non era fondata su una ponderazione degli interessi in gioco ed era

lesiva della parità di trattamento visto che, fronte alla densificazione delle aree

edificabili e dell'apertura di nuove, la necessità di reperire aree agricole era

avvenuta solo a scapito dei loro fondi. L'attribuzione della superficie alla zona

agricola era, in fine, errata poiché non adempiva a nessuna delle ipotesi

dell'art. 16 LPT.

D. Il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore il 10 luglio

2007 e nel contempo ha respinto il ricorso di RI 1 e RI 2. Esso ha innanzitutto

ricordato l'autonomia del comune in materia pianificatoria e sottolineato di

non aver approvato alcuni comparti edificabili poiché sprovvisti dei necessari

requisiti legali, con particolare riferimento al sovradimensionamento della

zona edificabile di Claro. Il Governo ha poi evocato il fatto che i terreni

industriali erano rimasti manifestamente sottoutilizzati e ha quindi ritenuto

corretta la scelta del comune, anche alla luce degli auspici del piano direttore

che prevede, per le zone industriali e artigianali, la verifica della loro

compatibilità ambientale e del loro dimensionamento.

E. Contro la decisione del Governo RI 1 e RI 2 insorgono davanti al

Tribunale cantonale amministrativo. Essi ripropongono le medesime

argomentazioni e domande poste al Consiglio di Stato. In merito ai motivi della

decisione impugnata, i ricorrenti affermano che il notevole aumento della

popolazione conosciuto negli ultimi anni porta a relativizzare il problema

della contenibilità del piano. Inoltre sottolineano la carenza di zone industriali

e artigianali nella corona nord del Bellinzonese.

F. La Divisione dello sviluppo territoriale conferma le motivazioni della

decisione impugnata, sottolineando inoltre l'ampia estensione di zone

artigianali e industriali nei comuni limitrofi. Chiede quindi che il ricorso

sia respinto. Anche il municipio sollecita la reiezione del gravame.

G. Il 4 novembre 2008 ha avuto luogo l'udienza, sono stati visitati i

luoghi e scattate alcune fotografie, consegnate agli atti. I ricorrenti hanno

quindi domandato l'acquisizione di alcuni documenti. L'istruttoria è stata

dichiarata chiusa e le parti hanno rinunciato a presentare le conclusioni.

H. Il 1° luglio 2009 il giudice delegato ha comunicato alle parti di

aver acquisito i documenti richiesti, fissando loro un termine sino al 17

agosto 2009 per eventuali osservazioni. Il termine è trascorso inutilizzato.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la tempestività

del ricorso e la legittimazione attiva dei ricorrenti sono date (art. 38 cpv. 1

e cpv. 4 lett. b legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1). Il

ricorso è dunque ricevibile.

2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge

federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700)

il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il

Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il

piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del

territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999

n. 27 consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale

interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81

consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente

quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente

una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.I ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata e il

rinvio degli atti al comune per l'elaborazione di una variante che assegni i

mapp. 1314, 2316, 2317 e 2318 alla zona edificabile. I motivi alla base di tale

richiesta sono stati già ricordati nei fatti (cfr. supra, C ed E). La

Divisione e il municipio s'oppongono a questa richiesta.

4. 4.1. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia

della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su

una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta

il principio della proporzionalità e non lede l'essenza dell'istituto (art. 36

cpv. 1-4 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2). La legalità,

l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono, d'altra parte, dei

principi giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle

proprie attività (art. 5 Cost.). In linea di massima è pubblico l'interesse che

coinvolge la generalità dei cittadini o una suo frazione significativa e che

compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel

caso di un provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente

dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente

avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti

interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con

rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Chrisitne

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,

Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte

generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della

proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a

raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti

a disposizione per conseguirlo venga scelto quello che lede in misura minore

gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto ragionevole tra

lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n.

75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari,

op. cit., n. 595-610).

4.2. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone

chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) -

disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi debbono

delimitare in primo luogo le zone edificabili, agricole e protette (art. 14

cpv. 2 LPT).

4.2.1. Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei

all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e

quelli prevedibilmente necessari e urbanizzati entro quindici anni (lett. b).

Di massima un terreno che adempie queste esigenze dev'essere attribuito alla

zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che

la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr.

in particolare gli art. 1 e 3 LPT), debba essere incluso, parzialmente o

totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49

consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno

alla zona edificabile hanno quindi una portata relativa e non un valore assoluto.

Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio,

dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente

all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza

appena citata; inoltre Alexandre Flückiger, Commentario LPT n. 25-29 ad

art. 15; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 314).

4.2.2. Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il

20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre 2000), le zone agricole servono a

garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a

salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la

compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,

libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e

comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura

produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i

terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura

(cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25

febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto

possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2

LPT).

5.Come appena visto, perché un fondo possa essere attribuito alla zona

fabbricabile occorre che ci si trovi, come condizione minima, in una delle

ipotesi previste dall'art. 15 LPT, ciò che non è il caso per i fondi dei

ricorrenti.

5.1. Innanzitutto non appare possibile ritenere che questi fondi appartengano

ai terreni edificati in larga misura ai sensi restrittivi intesi dalla giurisprudenza.

Con terreni edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si

intende infatti essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta,

oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente

confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente

ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

319). Ora, i fondi in questione sono ubicati marginalmente alla zona

edificabile, a diretto contatto con la zona agricola. Il sopralluogo ha

permesso di verificare che la porzione dei mapp. 1314 e 2316 non inclusa nella

zona fabbricabile è priva di qualsiasi manufatto, che il mapp. 2318 pure

risulta inedificato, mentre sul mapp. 2317 vi è, verso la ferrovia, agli

antipodi della zona edificabile approvata, unicamente un piccolo edificio di

carattere rurale. Il sopralluogo ha permesso infine di confermare quanto già

emergeva dalla cartografia del piano: i mappali appartengono chiaramente a un

Considerandi

comparto agricolo, sostanzialmente inedificato.

5.2

I mappali dei ricorrenti non sono nemmeno prevedibilmente necessari

all'edificazione entro quindici anni (art. 15 lett. b LPT).

5.2.1

In merito a una possibile assegnazione alla zona residenziale, la

decisione di approvazione spiega esaurientemente che la zona edificabile di

Claro è sovradimensionata sia in rapporto al piano regolatore 1976, che poteva

ospitare 4'600 abitanti circa, sia a quello in esame, che ne potrebbe

accogliere 6'200. Ora, è vero che il rapporto di pianificazione riteneva che il

nuovo piano potesse accoglierne solo 4'000. La verifica e la correzione operate

dal Governo appaiono in ogni caso corrette e i ricorrenti, comunque, non

contestano e non spiegano perché la contenibilità del piano dovrebbe essere

minore di quella ritenuta dall'Esecutivo cantonale. Essi si limitano piuttosto

a sostenere che l'andamento demografico del comune a partire dagli anni '50 del

secolo scorso condurrebbe a relativizzare le considerazioni del Governo in

merito alla contenibilità del piano. Tale affermazione non permette di scalfire

la corretta valutazione operata dal Consiglio di Stato, che resiste alla generica

critica dei ricorrenti. Il Governo ha calcolato che dal 1990 al 2005 la

popolazione era aumentata di 820 abitanti, ossia all'incirca 54 abitanti

all'anno; un aumento leggermente inferiore è stato riscontrato tra il 2000 e il

2005, di ca. 42 abitanti all'anno. Fondandosi sull'aumento di 54 abitanti

all'anno, esso ha ritenuto che nei prossimi quindici anni la popolazione di

Claro potrebbe raggiungere circa le 3'200 unità. La contenibilità del piano in

esame, sia nell'ipotesi comunale di ca. 4'000 abitanti, che in quella cantonale

di ca. 6'200 abitanti, appare dunque più che generosa e lo stesso vale per rapporto

al piano del 1976. E questo pure se si volesse tener conto, quale paragone,

come rilevato dai ricorrenti, dell'aumento della popolazione da 934 unità del

1950.

a 2'370 unità del 2005, ossia un aumento annuale medio di ventisei persone

sull'arco di cinquantacinque anni, dunque ancor meno di quanto ritenuto dal

Governo nella decisione di approvazione. Non vi è dunque bisogno di questi

terreni, ai sensi dell'art. 15 lett. b LPT, per lo sviluppo della zona

residenziale del comune nei prossimi 15 anni.

5.2.2

Resta da esaminare una possibile attribuzione alla zona industriale. Questo

tipo di zona presenta delle peculiarità che la distinguono sensibilmente dalle

altre zone edificabili. Se un termine di quindici anni appare adeguato quale

orizzonte temporale per valutare l'entità di terreni edificabili occorrenti

all'edilizia residenziale e se a questo fine si avvera idoneo applicare il

classico metodo delle tendenze, per contro le esigenze dell'industria richiedono

di regola altri approcci, più specifici e mirati. La tendenza demografica, il

consumo di terreni edificabili negli ultimi anni per rapporto all'estensione

iniziale della zona edificabile non forniscono indicazioni decisive per il

dimensionamento delle zone industriali. Un comune può essere attrattivo per la

residenza e non esserlo affatto per l'industria, e viceversa. Quindi, lo

sviluppo demografico registrato nel primo settore non sarà di alcun soccorso

per la prognosi relativa al secondo. Di difficile interpretazione è poi lo

sviluppo registrato nel tempo da una determinata zona industriale. Occorre

tener presente che il fenomeno industria è in sé complesso, differenziato e

oggettivamente difficile da gestire. Il problema è complicato dal fatto che le

esigenze cui deve oggi soddisfare una zona industriale moderna rispecchiano il

radicale mutamento del concetto stesso di industria: ci muoviamo da tempo in

regime di economia postindustriale, caratterizzata da apparati produttivi

ridotti all'essenziale, sempre più automatizzati e ad alto contenuto

tecnologico, con largo ricorso alla produzione just in time che riduce

le scorte e quindi lo spazio immobilizzato, ma richiede trasporti veloci e

sicuri e quindi i necessari collegamenti. L'individuazione di un'ubicazione

strategica a contatto con adeguate vie di comunicazione, in un contesto in cui

la mobilità sia organizzata a più livelli tra di loro integrati, assume

pertanto, soprattutto per quanto riguarda i grandi poli industriali, una

valenza rilevante (STPT 90.2002.98 del 20 agosto 2004 consid. 7.1.).

Si deve poi considerare che il tema dell'insediamento industriale ha una

valenza sovracomunale che ne richiede la soluzione nel quadro di una politica

di largo respiro di livello superiore. Il problema non può essere risolto

lasciando che ogni comune immetta sul mercato la sua piccola o grande zona

industriale, aspettando che sia poi la domanda a decidere dove l'industria si

istallerà effettivamente. Il rischio è che le imprese, anziché concentrarsi in

una zona prima di intaccare la prossima, le invadano tutte alla spicciolata. Lo

sperpero di terreno è evidente e dev'essere evitato. Una siffatta

pianificazione finisce per ritagliare nel territorio una disseminazione di aree

virtuali (porzione delle singole zone destinata a non essere occupata) che,

sommate comune per comune, possono raggiungere una ragguardevole estensione. Sono

superfici per lo più sottratte all'agricoltura e spesso non compensabili in

natura, il che pone a carico dei comuni l'onere del compenso pecuniario, senza

che vi faccia riscontro, nella misura del mancato utilizzo dell'area, alcun

ritorno fiscale. Il procedimento è incompatibile con il precetto di un uso

parsimonioso del fattore suolo. È innegabile che lo strumento pianificatorio

per eccellenza per gestire questa materia è il piano direttore cantonale. È questo il livello in cui devono

trovare espressione le linee portanti della politica territoriale, al fine,

come enuncia l'art. 12 LALPT, di "assicurare una pianificazione coerente e

continua del territorio cantonale", volta a garantire un "armonioso

sviluppo socio-economico ed il rispetto delle esigenze ambientali",

attraverso il coordinamento verticale e orizzontale dei diversi gradi di pianificazione,

in particolare di quelle regionali e comunali tra loro.

Come peraltro accennato dal Consiglio di Stato (cfr. decisione di approvazione,

pag. 113), il piano direttore ha individuato una sovrabbondanza delle zone

industriali previste dai piano regolatori comunali, soprattutto nel Sopraceneri

(PD, rapporto esplicativo, pag. II.92). A ciò sia aggiunge che la zona

industriale in corrispondenza dei fondi dei ricorrenti non è stata nemmeno

intaccata da attività industriali durante i tre decenni che la stessa è stata

in vigore. Ma il disinteresse da parte delle attività industriali di insediarsi

a Claro è generalizzato e non solo limitato ai fondi dei ricorrenti, ma anche

agli altri fondi destinati dal piano precedentemente in vigore a questa

funzione: a partire dagli anni '50 si erano insediate una fabbrica di orologi e

due camicerie che nel frattempo hanno smesso le loro attività produttive (pag.

6.

rapporto di pianificazione). Preso atto di questa evidenza, il comune ha

deciso di orientare la propria pianificazione territoriale sulla sua funzione

prettamente residenziale, mentre la zona industriale, non più considerata quale

settore da sviluppare, è stata eliminata (cfr. rapporto di pianificazione pag.

15). Sia dall'analisi della cartografia che dagli intenti dichiarati dal comune

stesso, si è voluto, in buona sostanza, conservare nella parte alta del paese

un'edificazione unifamiliare, concentrando nella parte bassa quella plurifamiliare,

con possibili contenuti commerciali (rapporto di pianificazione, pag. 17),

rinunciando, come visto, alle due zone industriali, che non hanno avuto

successo. Queste sono state convertite, quella a nord, in zona artigianale

(verso la ferrovia) e residenziale R3 (verso la cantonale, non approvata dal

Governo), mentre per quella a sud, che qui interessa e denominata Torrazza, è

stata attribuita, come visto sopra, in parte alla zona R3 sul fronte della

strada cantonale e in parte alla zona agricola. Il disinteresse per la zona

industriale a Claro appare provato e, di riflesso, i terreni dei ricorrenti non

sono dunque nemmeno necessari per le attività industriali. Nulla muta al

riguardo il generico rinvio fatto dal ricorrente in sede di udienza alla

documentazione assunta dal Tribunale su richiesta del medesimo e che è stata

messa a disposizione delle parti, le quali nemmeno hanno formulato osservazioni

al riguardo.

5.3

Poiché i fondi in discussione non possono essere attribuiti alla

zona edificabile già per assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT, merita

tutela la decisione del Consiglio di Stato di approvare - di conseguenza - la

loro assegnazione alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio,

espressamente sancito ora all'art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1°

settembre 2000. Alla zona agricola deve essere riconosciuto un ruolo

multifunzionale, poiché persegue scopi non solo di politica agraria e fondiaria

ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di

prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente ed a quella

del paesaggio (cfr. Consiglio federale,

Messaggio concernente la revisione parziale della LPT, del 22 maggio 1996, in: FF

1996.

III 457, 471, con rinvii). Non appare quindi nemmeno necessario

approfondire se la porzione dei terreni interessati si presti o meno, ed

eventualmente in quale misura, alla lavorazione agricola. In ogni caso, in

occasione del sopraluogo si è potuta costatare la presenza di ovini e che parte

di questi terreni è utilizzata per il pascolo. L'idoneità per un'utilizzazione

agricola di questi mappali appare tutt'altro che esclusa, ritenuto come il

catasto delle idoneità agricole allestito dalla Sezione dell'agricoltura rileva

come molto idoneo alla campicoltura il territorio immediatamente contermine; in

ogni caso appare dimostrata la possibilità di utilizzare gli stessi, quantomeno,

per il pascolo o per lo sfalcio. Il fatto che il i mappali in questione non

siano individuati dal piano direttore quali terreni agricoli non è decisivo. Nel nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura

sono delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche

in scala 1: 25000 del piano direttore (art. 2 seg. legge sulla conservazione

del territorio agricolo, del 19 dicembre 1989; LTAgr; RL 8.1.1.2). I comuni

istituiscono la zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio

agricolo cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv.

1.

LTAgr). La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli

ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e

seconda priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse

generale devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e

LALPT). I comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona

agricola intensiva, che dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti

fissati nel piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT). L'attribuzione

dei mappali in questione alla zona agricola appare dunque corretta.

L'interesse pubblico alla tutela del paesaggio e al

contenimento dell'espansione a macchia d'olio della zona fabbricabile in assenza

di necessità appare, in concreto, preminente agli interessi dei privati a veder

incluso il proprio fondo nel territorio fabbricabile. In presenza di una zona

edificabile manifestamente e fortemente sovradimensionata appare infatti

corretto - in occasione della revisione del piano regolatore la cui

impostazione vetusta risale a prima dell'adozione della LPT - procedere alla

sua riduzione. La misura appare, dunque, rispettosa dei principi di legalità e

interesse pubblico. Non appare nemmeno lesiva di quello della proporzionalità,

ritenuto come comunque due dei mappali in esame sono stati parzialmente

attribuiti alla zona fabbricabile e il rimanente dei mappali in oggetto appare

comunque essere utilizzabile quantomeno per scopi agricoli e pastorizi. La

misura in questione è dunque anche la meno incisiva.

6.

In

assenza dei requisiti legali, nemmeno attraverso una ponderazione globale degli

interessi si potrebbe giungere al risultato auspicato dai ricorrenti. In ogni

caso, dev'essere rilevato l'interesse generale a impedire la formazione di zone

edificabili troppo vaste (cfr. RDAT 1-2001 n. 49, consid. 3c).

In merito all'attribuzione alla zona industriale, questa rischierebbe inoltre

di creare dei conflitti con le zone agricola e residenziale immediatamente contermini

e approvate dal Governo. Si tratterebbe poi di creare una piccola zona

industriale isolata, ciò che appare contrario ai principi di una pianificazione

ordinata. Da ultimo, va sottolineata l'imprescindibile esigenza, troppo

spesso trascurata, di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le future generazioni.

7.

I ricorrenti sostengono anche che il provvedimento impugnato lede il

principio della parità di trattamento, poiché non si vedrebbe per quale ragione

la necessità di reperire aree agricole sia avvenuta unicamente a scapito dei

ricorrenti.

7.1

principio dell'uguaglianza giuridica, ancorato

all'art. 8 Cost., esige che la legge e le decisioni d'esecuzione trattino in

modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. Nell'ambito

di provvedimenti pianificatori questo principio ha una portata necessariamente

limitata. Nella delimitazione delle zone è necessario, talora, prescindere da

situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal

profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e

posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto

dell'arbitrio: per non essere arbitraria, la delimitazione delle zone deve

fondarsi su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49

consid. 5a con rinvii).

7.2

In concreto, la decisione del comune appare rispettosa dei criteri

pianificatori e non è arbitraria, siccome fondata su motivi oggettivi e

sostenibili. Essa si iscrive piuttosto nell'ambito dell'autonomia che occorre

riconoscere, nell'ambito in esame, all'ente pubblico pianificante. La censura

risulta pertanto infondata.

8.

I ricorrenti ritengono, infine, che il principio della buona fede

sia stato violato in quanto essi hanno, per anni, fatto affidamento sulle

informazioni ottenute dall'autorità, che ha sempre garantito che si sarebbe

trovata una soluzione equa.

8.1

Ognuno ha diritto di essere trattato secondo il principio della buona fede

da parte degli organi dello Stato (art. 9 Cost.). L'autorità che fa promesse o

raccomandazioni, dà informazioni o assicurazioni o assume un atteggiamento tale

da far nascere precise aspettative è pertanto, in principio, tenuta a

rispettare le aspettative così suscitate, quand'anche fossero contrarie alla

legge, se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni: l'autorità è

intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una determinata persona,

essa ha agito o reputato di aver agito nei limiti della sua competenza, la

persona non ha immediatamente potuto rendersi conto dell'inesattezza delle

informazioni ricevute e, fondandosi sulle stesse, ha preso disposizioni che non

potrebbe modificare senza subire pregiudizio, inoltre la legge non è stata

modificata tra il momento della decisione e quello in cui la buona fede viene

invocata (cfr. Scolari, op. cit.,

n. 639 con rinvii).

8.2

Ora, nel caso concreto tali condizioni non sono adempiute. Innanzitutto,

dalle affermazioni dei ricorrenti non appare chiaro chi avrebbe promesso e che

cosa esattamente sarebbe stato promesso loro, ritenuto come essi si limitino ad

asserire di aver ricevuto la garanzia che sarebbe stata trovata una

"soluzione equa", termine impreciso che, di per sé, non è atto a

fondare alcun affidamento. Anche dai documenti agli atti non emergono precise promesse

fatte dall'autorità circa il destino pianificatorio dei mappali in oggetto. Ma

quand'anche il municipio o il Dipartimento avessero suscitato una qualche

aspettativa nei ricorrenti, basta sottolineare come nessuna di queste due

autorità poteva garantire alcunché, giacché la competenza ad adottare il piano

spetta unicamente al legislativo comunale il quale nemmeno può garantire nulla

in quanto deve comunque ancora essere approvato dal Governo. Infondata, la censura dev'essere respinta.

9.

Per tutti i motivi che precedono il ricorso dev'essere integralmente

respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 8, 9, 26 e 36 Cost., 15, 16 LPT, 24

segg., 28 e 38 LALPT, 2 e 4 LTAgr, 28 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dei ricorrenti, in parti uguali.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005, LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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