90.2007.83
Coordinamento delle procedure
2 maggio 2008Italiano9 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.2007.83
Data decisione, Autorità:
02.05.2008, TRAM
Titolo:
Coordinamento delle procedure
COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE
DISSODAMENTO
PIANIFICAZIONE
STRADA
art. 25a LPT
Incarto n.
90.2007.83
90.2007.84
90.2007.85
Lugano
2 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi del
· RI 1
del 20 agosto 2008
· __________, __________,
del 27/28 agosto 2008
· __________, __________,
del 29/30 agosto 2008
contro
la risoluzione 26 giugno 2007 (n. 3297) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del Comune
di Castel San Pietro, sezione Monte;
viste le risposte:
- 13 settembre 2007 della Divisione dello sviluppo
territoriale e della mobilità;
- 15 ottobre 2007 del municipio di Castel San Pietro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
Fatti
A. a. Nella
seduta straordinaria del 16 febbraio 2004 l'assemblea del già comune di Monte -
frattanto aggregato al comune di Castel San Pietro - ha adottato alcune varianti
del piano regolatore. Con risoluzione 26 giugno 2007 (n. 3297) il Consiglio di
Stato le ha approvate. Il Governo ha tuttavia negato l'approvazione di alcune
proposte pianificatorie ed ha inoltre modificato d'ufficio il piano regolatore
su ulteriori oggetti.
b. Per
quanto qui interessa, il Governo, sulla base dei preavvisi negativi dei suoi
servizi, non ha approvato la modifica del piano del traffico, inserita nel
piano dei contenuti, protezioni e utilizzazioni 1:5000 (piano 1, anno 2004), che
prevedeva la pianificazione di una pista agricola-forestale per la gestione
delle aree libere e dei boschi situati nella parte alta del proprio territorio
(cfr. ris. impugnata, pag. 8 seg.). In sintesi, il Governo ha ritenuto, da un
lato, che non sussistevano interessi agricoli o forestali tali da legittimare
la pianificazione della pista, in vista della sua realizzazione; dall'altro,
che la salvaguardia degli interessi naturalistici e paesaggistici del
comprensorio interessato, contemplato dal piano di utilizzazione cantonale del
Monte Generoso (PUC-MG), assumesse un'importanza preminente rispetto al
beneficio arrecato dall'esecuzione dell'opera.
B. a. Con
ricorso 20 agosto 2008 il RI 1 insorge innanzi a questo Tribunale avverso la
menzionata risoluzione governativa chiedendo, in via principale, l'approvazione
della variante in discussione, in via subordinata che gli atti vengano
ritornati al dipartimento del territorio per l'attivazione di una procedura di
correzione del tracciato delle piste conformemente alle indicazioni contenute
in una planimetria allegata al gravame quale doc. H.
Il
ricorrente ritiene la proposta rispettosa del diritto e adeguata. Il diniego di
approvazione della stessa costituisce pertanto, a suo giudizio, una lesione
dell'autonomia di cui beneficia nel pianificare il suo territorio.
b. Con
ricorsi separati, del 27/28 e 29/30 agosto 2008 rispettivamente, i patriziati
di __________ e di __________ insorgono dinanzi al tribunale a sostegno del
gravame del comune.
c. La
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede la reiezione di
tutte le impugnative. Dei relativi argomenti si dirà, per quanto necessario, in
diritto.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1
LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. a
rispettivamente c LALPT). Le impugnative sono dunque ricevibili in ordine. Possono
essere decise sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;
II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare
l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale interviene quale
unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib
121.
consid. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad
art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un
diniego di approvazione rispettivamente una modifica d’ufficio del piano
regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.
I piani di
utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori
(art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv.
1.
LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può prevedere delle altre
zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). La foresta non è invece, di
principio, oggetto della pianificazione territoriale; può essere sfruttata
soltanto come foresta (Messaggio del Consiglio Federale a sostegno della LFo
del 29 giugno 1988, in FF 1988 III 137 segg., 159 seg.). È quanto confermano
gli art. da 11 a 13 LFo e 18 cpv. 3 LPT. Secondo l’art. 12 LFo l'inclusione di
una foresta in una zona di utilizzazione è di conseguenza subordinata ad un
permesso di dissodamento (cfr. RDAT I-1999 n. 82 consid. 7; cfr. per le
eccezioni RtiD I-2004 n. 35 consid. 3.4). Questo principio ritorna applicabile
anche quando il piano di utilizzazione è adottato in vista della costruzione di
una strada che non sia forestale (DTF 122 II 81 consid. 6d, ee, 91). Da qui la
necessità di coordinare la procedura pianificatoria con quella di dissodamento
(art. 25a LPT; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 73 ad art. 25a).
4.
4.1. Il
comune propone l'inserimento nel piano del traffico di una pista agricola-forestale
per la gestione delle aree libere e dei boschi situati nella parte alta del
proprio territorio: senza la stessa - si legge nel messaggio municipale 1/2004
del 20 gennaio 2004 (pag. 2) - questo settore sarebbe votato all'abbandono. La
pista, il cui costo è preventivato in circa 1.8 milioni, presenta una lunghezza
di 5 km ed una larghezza di m 2.5. Il suo tracciato è stato studiato da un
ingegnere forestale, tenendo in considerazione - secondo quanto vien
specificato nel rapporto di pianificazione (pag. 8) - le osservazioni formulate
dal dipartimento del territorio nell'esame preliminare, in particolare per
quanto concerne la salvaguardia delle vie storiche, l'inserimento nel terreno
ed il rispetto delle aree soggette a dissesto idrogeologico. Purtroppo - prosegue
il rapporto di pianificazione (ibidem) - non è stato possibile intraprendere la
pratiche per ottenere il dissodamento prima dell'adozione della variante da parte
dell'assemblea comunale, essendo imminente l'aggregazione del comune di Monte
con quello di Castel San Pietro (cfr. anche il messaggio cit., ibidem).
4.2
Com'è
già stato ricordato in fatto, il Governo, sulla base dei preavvisi negativi dei
suoi servizi (ufficio della natura e del paesaggio, sezione forestale e sezione
dell'agricoltura), non ha approvato la variante ritenendo vuoi che non
sussistevano interessi agricoli o forestali tali da legittimare la pianificazione
della pista, in vista della sua realizzazione, vuoi che la salvaguardia degli interessi
naturalistici e paesaggistici del comprensorio interessato, contemplato dal
piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso (PUC-MG), assumeva
un'importanza preminente rispetto al beneficio arrecato dall'esecuzione
dell'opera.
Com'era stato osservato dalla sezione
forestale nella presa di posizione 6 novembre 2006 all'intenzione del Consiglio
di Stato, da quest'ultimo ripresa nella risoluzione impugnata (pag. 8 seg.), in
considerazione del modesto interesse forestale dell'opera, la sua realizzazione
sarebbe comunque sia subordinata ad un permesso di dissodamento. È quanto ha esplicitamente
ammesso ed ammette, del resto, il comune ricorrente (cfr. il rapporto di pianificazione
e il messaggio citati; inoltre il ricorso, pag. 7). Ferme queste premesse, è
giocoforza rilevare una disattenzione dell'obbligo di coordinare la procedura
di approvazione della variante di piano regolatore con quella dissodamento, che
non è ancora stata introdotta a tutt'oggi. Già per questo semplice motivo il
diniego di approvazione della variante di piano regolatore sancito dal Consiglio
di Stato dev'essere confermato ed i ricorsi respinti in toto, per quanto
attiene sia alla domanda principale, che a quella subordinata, senza dover
entrare nel merito degli argomenti invocati dagli insorgenti. Al comune di Castel
San Pietro rimane riservata la facoltà di riproporre la variante in discussione,
coordinando la procedura di pianificazione con quella di dissodamento.
5.
Il
tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio a carico degli enti
pubblici ricorrenti (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara e pronuncia
1. l ricorsi sono
respinti.
2. Non si
preleva una tassa di giudizio.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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