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Decisione

90.2007.86

Approvazione di un comparto residenziale intensivo, interessato da inquinamento fonico

4 novembre 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari che hanno già edificato, profittando di un'altezza massima degli

edifici di 4 piani, e quelli, come gli insorgenti, che dispongono di terreni

ancora liberi da costruzioni. Infine, in merito all'inquinamento fonico, i

ricorrenti sostengono che il loro fondo, come tutto il comparto in località __________,

si trova in posizione privilegiata, giacché discosto dalla strada cantonale e

schermato dalla prima fascia di costruzioni.

F. La

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la reiezione del

ricorso, mentre il municipio ne chiede l'accoglimento, con motivazioni che

verranno riprese, se del caso, nei considerandi di diritto.

G. In data 11

aprile 2008 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante

la quale il Tribunale ha richiamato dal municipio gli incarti relativi alle

licenze edilizie rilasciate per i mapp. 324, 548 e 549. Dopo ampia discussione,

le parti hanno riconfermato le rispettive posizioni. Il Tribunale ha quindi

dichiarato chiusa l'istruttoria.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c

LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

2.1. In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -

con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della

legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le

autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle

autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i

loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000

(OPT, RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999

n. 27 consid. 3).

2.2

Il

potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.

6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;

109.

Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

I

ricorrenti ritengono che per il comparto in località __________ debba essere confermata

la zona edificabile intensiva R 13, in quanto questa tipologia di zona non fa

nient'altro che codificare e consolidare la situazione esistente: difatti,

oltre la metà del quartiere sarebbe già insediato con palazzine residenziali di

4.

piani. A loro dire, inoltre, questa zona, così come delimitata dal comune,

risulterebbe sufficientemente discosta dalla strada cantonale per essere

preservata dall'inquinamento fonico derivante dalla stessa.

4.

4.1. Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani

d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del

suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo

l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima

legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione

direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di

costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di

cui ogni parte adempie una specifica funzione. I piani

di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani

regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo

(art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili

comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono

già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente

necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Il compito di operare una

separazione all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale ed

alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Alexandre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. 11 con

rinvii; art. 28 cpv. 2 LALPT lett. a-d LALPT). Il territorio fabbricabile dev'essere,

ad ogni buon conto, suddiviso secondo le rispettive necessità, private o

pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio,

dei servizi, dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero

ecc.. Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni

differenti. Oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, tali zone devono ossequiare

gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale in vista - soprattutto -

di promuovere la qualità della vita (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Alexandre Flückiger, ibidem; inoltre Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berna 2001, n. 510). Occorre, a questo scopo, ripartire

razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro (art. 3 cpv. 3

lett. a LPT). La legislazione federale persegue dunque il principio di una

ponderata compenetrazione tra le differenti utilizzazioni, non invece quello di

una loro rigida separazione. Il perseguimento di questo principio viene

tuttavia limitato dalla necessità di preservare, per quanto possibile, i luoghi

destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento

dell'aria, il rumore e gli scotimenti (art. 3 cpv. 3 lett. b LPT). Utilizzazioni

che generano una polluzione rilevante, poco importa se riconducibili ad

attività di natura privata (industria ecc.) o pubblica (come strade, stand di

tiro ecc.), dovrebbero dunque essere tenute lontane dalle zone destinate alla

residenza o comunque adeguatamente schermate verso le stesse. Inversamente, la

presenza di immissioni inquinanti rilevanti potrebbe pregiudicare la

possibilità di assegnare un determinato territorio, in quanto inidoneo, alla

zona residenziale (Pierre Tschannen,

op. cit., ad art. 3 n. 55 seg. con rinvii;

Alexandre Flückiger, op. cit. ad art. 15 n. 50 seg.; DFGP/UPT, Commento

alla LPT, Berna 1981, ad art. 3, n. 43-45; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, op. cit. ad art. 3 n.

42, e ad art. 15 n. 16 e 18).

4.2

Per

quanto concerne particolarmente la lotta al rumore, la legislazione federale

sulla protezione dell'ambiente pone specifici requisiti sia per la definizione

delle zone edificabili, sia per la loro edificazione.

Intanto,

le nuove zone per la costruzione di abitazioni o edifici destinati al soggiorno

prolungato di persone possono essere previste soltanto nelle regioni in cui le

immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali questi

valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione

o costruzione. Il cambiamento di destinazione delle zone edificabili non

implica una delimitazione delle zone edificabili (art. 24 cpv. 1 legge federale

sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983; LPAmb; RS 814.01). Le zone

esistenti ma non ancora urbanizzate per la costruzione di abitazioni o di altri

edifici destinati al soggiorno prolungato di persone, nelle quali i valori di

pianificazione sono superati, devono essere riservate per usi meno sensibili al

rumore, eccetto che, nella parte preponderante di tali zone, i valori di

pianificazione possano venir rispettati mediante misure di pianificazione,

sistemazione o costruzione (art. 24 cpv. 2 LPAmb).

In

secondo luogo, i permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno

prolungato di persone, sono concessi soltanto se i valori limite delle

immissioni non sono superati (art. 22 cpv. 1 LPAmb). Se i valori limite delle

immissioni sono superati, i permessi di costruzione per edifici nuovi destinati

al soggiorno di persone sono concessi soltanto qualora i locali siano disposti

opportunamente e siano state prese le eventuali misure complementari di

protezione acustica ancora necessarie (art. 22 cpv. 2 LPAmb).

I valori

limite di pianificazione, inferiori a quelli di immissione, che sono

determinanti per la valutazione degli effetti dannosi o molesti (art. 13 cpv. 1

LPAmb), sono stati appositamente stabiliti dal Consiglio federale, insieme a

questi ed ai valori d'allarme, negli allegati 3 e seguenti dell'ordinanza

contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF, RS 814.41, cfr. art.

13, 19, 23 LPAmb), che li ha suddivisi in funzione del grado di sensibilità del

territorio interessato. Per poter attuare la normativa federale, i comuni devono

pertanto assegnare preventivamente alle zone di utilizzazione previste dagli

art. 14 segg. LPT i gradi di sensibilità (art. 44 OIF; 28 cpv. 2 lett. q LALPT)

secondo i seguenti criteri, fissati all'art. 43 cpv. 1 OIF: il grado di

sensibilità I va assegnato alle zone che richiedono una protezione fonica

elevata, segnatamente a quelle ricreative; il grado di sensibilità II va

attribuito alle zone in cui non sono ammesse aziende moleste, segnatamente a

quelle destinate all'abitazione e a quelle riservate agli edifici e impianti

pubblici; il grado di sensibilità III va attribuito alle zone in cui sono

ammesse aziende mediamente moleste, segnatamente a quelle destinate

all'abitazione e alle aziende artigianali (zone miste) e a quelle agricole; il

grado di sensibilità IV va infine assegnato alle zone in cui sono ammesse

aziende fortemente moleste, segnatamente alle zone industriali. Secondo l'art.

43.

cpv. 2 OIF parti delle zone di utilizzazione con grado di sensibilità I o II

possono essere declassate di un grado, se sono già esposte al rumore.

4.3

L'autorità che attribuisce i gradi di sensibilità deve fondarsi, in primo

luogo, sulla funzione della zona di utilizzazione interessata; in altre parole,

sulle possibili destinazioni previste dal piano regolatore per quella porzione

di territorio. Quest'attribuzione costituisce difatti un (ulteriore) atto di

pianificazione, che concretizza, precisa e completa in misura rilevante dal

profilo sostanziale l'ordinamento delle utilizzazioni. Malgrado le indicazioni

fissate all'art. 43 cpv. 1 OIF, la giurisprudenza riconosce pertanto all'autorità

incaricata di questo compito un certo potere d'apprezzamento (DTF 120 Ib 456

consid. 4; RDAT II-2001 n. 29 consid. 3 e 4; II-2001 n. 78 consid. 8). Questo

significa che quando si tratta di attribuire il grado di sensibilità a zone che

ammettono, accanto alla funzione residenziale, delle attività lavorative (come

la destinazione commerciale o quella artigianale), l'autorità competente, in

casu quella di pianificazione, potrà optare tra il grado di sensibilità II, nel

caso in cui intenda promuovere l'abitazione, e il grado di sensibilità III, nel

caso in cui intenda privilegiare la componente lavorativa (RDAT II-2001 n. 29

consid. 4c con rinvii).

L'art. 43

cpv. 2 OIF permette di declassare di un grado parti di zone di utilizzazione

con grado di sensibilità I o II, se sono già esposte al rumore. Il

declassamento va tuttavia utilizzato con cautela, in situazioni in cui né un

mutamento dell'utilizzazione della zona né un risanamento dell'impianto che

provoca rumore possono entrare in linea di conto o appaiono insufficienti per

conseguire il rispetto dei valori limite di immissione determinanti per il

grado di sensibilità che dovrebbe essere normalmente assegnato alla zona in

discussione (DTF 121 II 235 consid. 5b con rinvii; Anne-Christine

Favre, La protection contre le

bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Ginevra 2002, pag. 235

segg.).

5.

5.1. Dal profilo

territoriale, il quartiere ubicato in località __________, ricompreso nella

zona edificabile intensiva R 13 non approvata dal Consiglio di Stato, è

inserito all'incirca al centro del comprensorio delimitato dal tracciato della

ferrovia, a valle, e da quello della strada cantonale, verso monte. Di forma

pressoché rettangolare, esso è costituito da due fasce, l'una ubicata a nord e

l'altra a sud di via __________, circoscritte ad est da via __________, che

interseca ortogonalmente la strada cantonale, attraverso la rotonda __________.

Il mapp. 342 dei ricorrenti è posto all'estremità ovest della fascia

settentrionale, quale propaggine territoriale nel piano di Magadino. La fascia

meridionale è invece separata dalla strada cantonale dall'area assegnata dal

comune alla zona mista ZM, anch'essa non approvata dal Governo, profonda circa

60.

m. Come accertato in sede di sopralluogo, dal profilo della sostanza edilizia,

il quartiere si presenta già edificato lungo i lati di via __________, dando

luogo ad un insediamento in sé particolarmente concluso: difatti nella fascia a

nord insistono, in sequenza da est a ovest, una casa unifamiliare di 2 piani

(mapp. 351), un palazzo abitativo di 4 piani (mapp. 439) e, ancora, due

palazzine 4 piani (mapp. 467 e 529). Dirimpetto, sul lato sud della strada, si

affacciano un palazzo residenziale di 5 piani (mapp. 332) uno di 4 piani (mapp.

447) e, infine, disposto ortogonalmente rispetto all'asse viario, un imponente

edificio abitativo di 4 piani (mapp. 333). Inoltre, per i fondi retrostanti a

questo fronte, più vicini dunque alla strada cantonale, che consentono un

seconda, nonché una terza profondità d'edificazione, sono già state rilasciate alcune

licenze edilizie: per l'ex mapp. 548 (ora frazionato in 6 particelle: nuovi mapp.

606.

a 611) è stata rilasciata una licenza per la costruzione di 6 case unifamiliari

di 2 piani, di cui una, al mapp. 611, è già stata realizzata, mentre per l'ex

mapp. 324 (ora lottizzato in 8 fondi: nuovi mapp. 324, 613 a 616 e 626 a 628),

è stata rilasciata una licenza per l'edificazione di 4 case bifamiliari di 3

piani, di cui due, ai mapp. 615, 616, 627 e 628, sono già state costruite. Di

quel settore, dunque, il più sensibile rispetto alla strada cantonale, rimane

sgombro da costruzioni soltanto il mapp. 549.

5.2

Il

Consiglio di Stato ha sostanzialmente ritenuto inopportuna, malgrado la presenza

di edifici di 4 piani, l'attribuzione del comparto all'esame alla zona

edificabile intensiva R 13, considerando più appropriata la sua inclusione in

una zona residenziale a carattere meno intensivo, segnatamente la zona

edificabile estensiva R 10 che, in luogo di 13 m, consente un'altezza massima

per gli edifici di 10 m. Ciò, per dare continuità urbanistica alla limitrofa

zona R 10, ubicata il località __________.

5.3

Nel rapporto di

pianificazione, settembre 2005, il comune spiega che la zona edificabile

intensiva R 13 è stata riproposta per il comparto in località __________ in

considerazione dell'edificazione esistente (stabili d'appartamenti), in pratica

non riscontrabile altrove nel territorio comunale (cfr. loc. cit., pag. 7 e 8).

A mente del Tribunale, questa soluzione appare sorretta da

motivi legittimi. Pur non evidenziando singolarmente particolari contenuti

architettonici di pregio, questi edifici, per la loro disposizione ordinata,

sia per ciò che concerne i volumi che le tipologie delle edificazioni,

costituiscono nel loro complesso un insediamento equilibrato, formante un'unità

insediativa compiuta, chiaramente individuabile sul territorio, la cui dignità

urbanistica non può essere misconosciuta. A maggior ragione se si è in presenza,

come nel caso concreto, di un insediamento compatto e caratterizzato da un

ottimo stato di manutenzione. Benché il concetto urbanistico generale informante

il piano regolatore preveda per gli insediamenti una sequenza di fasce

edificabili che, più si discostano dalla strada cantonale, più assumono un

carattere estensivo, come ad esempio la limitrofa zona residenziale in località

__________, ciò non significa ancora che non si possa tener conto di una realtà

preesistente e compiuta, quale quella di cui ci si occupa, che trova nella

soluzione pianificatoria non approvata una ragionevole sistemazione e

conferisce a questo agglomerato un assetto confacente. È indubbio, alla luce

delle predette circostanze, che il comune ha inteso mediare alle esigenze di

un'oculata conservazione dell'attuale impianto urbanistico, nel rispetto di

quanto venutosi a creare sotto l'imperio del vecchio piano regolatore, con l'esigenza

di promuovere un migliore assetto delle differenti zone residenziali. Nel

contempo, non sono stati trascurati gli importanti interessi dei privati che

già vi hanno edificato con costruzioni marcatamente intensive, come pure di

quelli che dispongono ancora di fondi liberi, vedi il caso dei ricorrenti, la

cui funzione sarebbe di consentire un completamento organico del comparto

all'esame. Proprio in ragione di questo fatto, un indirizzo teso alla

riconversione del comparto da residenziale intensivo ad estensivo, come auspica

il Governo, appare già sin d'ora imposizione più velleitaria che realistica e,

per questo motivo, viola l'autonomia comunale.

5.4

Posta questa

premessa, in merito alla non approvazione della zona edificabile intensiva R 13

per il comparto __________, appare inconferente la tesi governativa relativa al

problema della tutela dalle immissioni foniche. Nella risoluzione impugnata il

Consiglio di Stato ha rilevato come per questa zona, malgrado fosse esposta ad

inquinamento fonico proveniente dalla strada cantonale, non era stata adottata

nessuna misura di protezione. Difatti, a mente del Governo, facendo riferimento

al precatasto rumori delle strade cantonali, giugno 1990, ritenuto un limite di

velocità di 60 km/h, parte di questa zona, per circa una profondità di 30 m,

rientrava nella fascia di 91 m dall'asse stradale in cui i valori limite

d'immissione per un grado di sensibilità II venivano superati. Come per

l'antistante zona mista ZM, anch'essa non approvata, s'imponeva quindi da parte

del comune l'allestimento di una perizia fonica che evidenziasse le modalità

con cui il comune avrebbe voluto operare dal profilo pianificatorio in quella

zona, al fine di rispettare i valori limite d'immissione. L'assunto del Governo

non può essere avallato. Come rettamente osserva il Consiglio di Stato, si potrebbe ritenere che la prossimità al comparto in discussione

della strada cantonale causi immissioni foniche che condizionerebbero

l'edificazione, proprio perché alla zona in parola, di carattere residenziale,

è stato attribuito un grado di sensibilità al rumore II (cfr. art. 22 LPAmb e

31.

OIF). Va però considerato che il comparto in località __________ sarebbe

interessato soltanto in una porzione ridotta da immissioni foniche eccessive.

Ciò avverrebbe, secondo il precatasto rumori, proprio nella fascia del comparto

(circa 30 m di profondità) in cui, salvo per il mapp. 549, sono state recentemente

rilasciate licenze edilizie per la costruzione di abitazioni (cfr. supra, cons.

5.

), alcune delle quali peraltro già realizzate. In quanto tale, esse meritano

senz'altro di conservare una protezione fonica garantita da un grado di

sensibilità al rumore II. Ma v'è di più: per quanto concerne le misure di

protezione foniche, che non sarebbero state adottate, è lo stesso Governo che,

con la risoluzione impugnata, ha posto le premesse per la loro attuazione.

Difatti, il Consiglio di Stato non ha approvato l'antistante zona mista ZM, che

separa su tutta la lunghezza, e per una sessantina di metri di profondità, la

zona edificabile intensiva R 13 dalla strada cantonale, compreso quindi anche

il mapp. 549. L'Esecutivo cantonale ha rinviato il piano al comune esigendo

che venisse ristudiata la pianificazione, nel senso di un affinamento del

concetto di crosta urbana, concepita in modo tale che l'effetto barriera potesse

salvaguardare, dal profilo dell'inquinamento fonico, le aree residenziali

retrostanti più sensibili: vale a dire, la zona qui all'esame. Il Governo ha a

tale scopo ordinato al comune l'allestimento di una perizia, volta a dimostrare

il rispetto dei valori fonici. Ciò che conta e che basta ai fini del presente

giudizio è che sarà dunque attraverso l'impostazione del nuovo assetto

pianificatorio concernente la non approvata zona mista ZM che il comune dovrà dimostrare

che anche per la retrostante zona edificabile intensiva R 13 in località __________

i valori limite d'immissione per un grado di sensibilità al rumore II saranno

rispettati. Nel frattempo, vista la situazione edificatoria che di fatto si

riscontra nel comparto, qui oggetto del litigio, nulla osta che ad esso venga

conferita l'approvazione, così come è stato adottato dal consiglio comunale.

6.

In conclusione, il ricorso

deve dunque essere accolto. Di conseguenza, la zona edificabile intensiva R 13

in località __________ e il relativo art. 21 NAPR sono approvati con un grado

di sensibilità al rumore II. Lo Stato del Canton Ticino è sollevato dal pagamento

di tassa e spese di giudizio (art. 28 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 3, 14, 15 LPT, 28, 38 LALPT, 13, 19,

22 LPAmb, 31, 43, 44 OIF e allegato 3, 28 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. La risoluzione 6 giugno 2007 (n. 2829) con cui

il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore è riformata

nel senso che la zona edificabile intensiva R 13 in località __________

e il relativo art. 21 NAPR con un grado di sensibilità al

rumore II sono approvati.

2. Non si

prelevano tasse e spese di giustizia.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

__________ a;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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