90.2007.88
Zona di svago in riva al lago: interesse pubblico e proporzionalità
21 maggio 2009Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2007.88
Data decisione, Autorità:
21.05.2009, TRAM
Titolo:
Zona di svago in riva al lago: interesse pubblico e proporzionalità
ATTREZZATURE
DOMANDA NUOVA
PONDERAZIONE
art. 26 COST
art. 36 COST
art. 25 LALPT
art. 28 LALPT
art. 3 LPT
art. 18 LPT
art. 3 OPT
Incarto n.
90.2007.88
Lugano
21 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 settembre 2007 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano regolatore
del comune di Magliaso;
viste le risposte:
- 19 ottobre 2007 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio;
- 15 novembre 2007 del
municipio di Magliaso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella seduta del 24 ottobre 2005 il consiglio comunale di Magliaso
ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, la
porzione rettangolare, posta in riva del lago, del mapp. 541, di circa 250 mq
di superficie, è stata assegnata alla zona AP2 "area ricreativa a
lago" e gravata da un vincolo per la formazione di un sentiero di
carattere naturalistico, costeggiante il lago dal comune di Agno fino a quello
di Caslano. Il restante del terreno è stato attribuito alla zona residenziale
speciale riva del lago R2L, in cui, per la fascia più vicino al lago profonda
circa 10 m, non sono ammesse edificazioni (cfr. legenda del piano delle zone;
zona con esclusione dell'edificazione: computabile per il calcolo dell'indice
di sfruttamento). Il mapp. 541, appartenente in comproprietà ad __________ e __________
__________, presenta una superficie di 1'643 mq, su cui sorge una casa unifamiliare,
ed è ubicato in località Bosconi. Su questo fondo RI 1, padre dei proprietari, vanta
un diritto d'abitazione.
B. RI 1 è
insorto contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo in
definitiva lo stralcio dal mapp. 541 del vincolo pubblico AP2 "area
ricreativa a lago" (cfr. ricorso 24 febbraio 2006 e lettera 30 marzo 2006,
doc. in atti).
C. Con
risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione
generale del piano regolatore di Magliaso. Il Governo non ha tuttavia approvato
la zona residenziale speciale riva del lago R2L, né, pur condividendolo nel
principio, il tracciato del sentiero di carattere naturalistico lungo la riva, giacché
non era stato accertato il limite del demanio lacuale secondo i disposti della legge
sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP; RL 9.4.1.1), da cui dipendevano per
l'appunto la loro definizione. Esso ha quindi rinviato gli atti al comune,
affinché adottasse una variante che riproponesse una pianificazione emendata da
tale lacuna. Il Consiglio di Stato ha invece approvato la zona AP2 "area
ricreativa a lago" sul mapp. 541, respingendo contestualmente l'impugnativa
del ricorrente citato in ingresso. L'Esecutivo cantonale ha difatti ritenuto che
tale attrezzatura pubblica era sostenuta da un sufficiente interesse pubblico,
sia per quanto riguarda l'ubicazione, sia in merito alla sua dimensione, considerata
sufficientemente ampia per accogliere la sosta di più persone
contemporaneamente. L'area all'esame risultava anche conforme con il principio
della proporzionalità, in quanto la sua sottrazione al mapp. 541 non precludeva
ai proprietari di continuare ad usufruire dell'area a lago, né influiva sulle
possibilità edificatorie di quel fondo. Il Governo ha infine ricordato che, a dipendenza
della futura determinazione del limite demaniale lacuale, verosimilmente parte
di quella superficie sarebbe già risultata di proprietà pubblica (cfr.
risoluzione impugnata, pagg. 19, 20, 34, 73, 81).
D. Con ricorso
5 settembre 2007, RI 1 insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo
avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e
chiedendo lo stralcio del vincolo AP2 e del relativo accesso pedonale. Il
ricorrente lamenta dapprima l'anomalia della decisione del Consiglio di Stato, che
da un lato ha negato l'approvazione a tutta la pianificazione riguardante la fascia
costeggiante il lago, facendo però eccezione, dall'altro lato, dell'avversata
zona AP2. Il Governo, proprio perché si è limitato all'approvazione di questa
specifica zona, isolata dal suo contesto, non avrebbe dunque potuto attuare
quella ponderazione di tutti gli interessi in gioco, così come esatto dalla
legge, né avrebbe potuto accertare compiutamente la sussistenza dell'interesse
pubblico e la conformità con il principio della proporzionalità. Per l'insorgente,
gli effetti del vincolo in parola sarebbero, comunque sia, sproporzionati: difatti,
con la perdita dell'area vincolata, non verrebbe soltanto a mancare alla
proprietà l'unico sfogo a lago, ma cadrebbe pure l'interesse per la lunga striscia
di terreno che lo collega alla casa, in posizione più arretrata rispetto alla
riva. Infine, il ricorrente fa osservare come la superficie vincolata rivesta
grande importanza nell'economia del fondo in parola, mentre, per contro, sia
troppo modesta per essere attrattiva dal profilo di un utilizzo pubblico.
E. La
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano
la reiezione del ricorso, con motivazioni che verranno riprese, se del caso,
nei considerandi di diritto.
F. In data 25
settembre 2008 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,
durante il quale sono state scattate alcune fotografie, che sono state in
seguito acquisite agli atti. Al ricorrente è stato intimato, seduta stante, il
memoriale di risposta del municipio al ricorso. Dopo ampia discussione, le
parti hanno riconfermato le proprie domande e allegazioni e il Tribunale ha dichiarato
chiusa l'istruttoria.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione
del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e
la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).
1.2. Il
ricorrente chiede davanti al Tribunale lo stralcio del vincolo AP2 che grava il
mapp. 541, come pure lo stralcio del sentiero, che ne consente l'accesso
pedonale da via Bosconi, gravante i mapp. 602 e 604. Ora, tuttavia,
quest'ultima domanda, poiché non sottoposta al preventivo esame e giudizio del
Governo, costituisce una domanda nuova ed è pertanto irricevibile (art. 63 cpv.
Considerandi
2.
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPAmm, RL
3.3.1
, 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Con questa riserva, il ricorso è ricevibile
in ordine.
2.
2.1. In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -
con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità
ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000
(OPT, RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999
n. 27 consid. 3).
2.2
Il
potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.
6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter
ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene
quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;
109.
Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica
d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.
Giusta
l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999.
(Cost., RS 101) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per
assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato
insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è
codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve
avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione
dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in
reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una
specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano
regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6
e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione
(art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è
garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione
democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore,
rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore
si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di
norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le
rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra l'altro,
all'interno delle varie zone stabilite, vincoli o agevolazioni per particolari
forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo e allo svago (art. 28
cpv. 2 lett. a, ultima frase), la rete delle vie di comunicazione per i mezzi
di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di
arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici
(art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT), nonché le modalità e i vincoli per agevolare il
pubblico accesso e percorso delle rive dei laghi e fiumi (art. art. 28 cpv. 2
lett. g LALPT). Quest'ultimo disposto, unitamente alla legislazione di ordine
superiore, segnatamente l'art. 3 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 lett. c LPT (che
prescrivono alle autorità incaricate di compiti pianificatori di tenere libere
le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso e di
mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali) e la legge sui percorsi
pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS, RL 7.2.1.4),
abilita incontestabilmente i comuni a prevedere nei propri piani regolatori
percorsi pedonali, esistenti o futuri, aperti al pubblico (cfr. anche art. 4
cpv. 2 legge sulle strade del 23 marzo 1983; Lstr, RL 7.2.1.2).
4.
Il
ricorrente lamenta la violazione della garanzia della proprietà in riferimento
all'interesse pubblico, a suo dire inconsistente, e all'incidenza del vincolo
AP2 "area ricreativa a lago" sul mapp. 541, che sarebbe
eccessivamente penalizzante, ritenuto che esso gli sottrarrebbe completamente
lo sfogo a lago. La formazione dell'area pubblica di svago priverebbe anche di
qualsiasi funzione la striscia di terreno, che oggi lo collega alla casa
d'abitazione dell'insorgente, con gravi ripercussioni, sostiene, sul valore venale
della proprietà.
5.
Una restrizione
di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita
dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata da un
interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità e
non lede l'essenza dell'istituto (art. 36 cpv. 1-4 Cost.; DTF 129 I 337 consid.
4.
, 126 I 219 consid. 2). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità
costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali, che lo Stato
deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.). In linea di
massima è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una
suo frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere
nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione
del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un
bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse
deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT
I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco
Zen-Ruffinen/ Chrisitne Guy-Ecabert, Aménagement du territorie,
construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, II. edizione, Cadenazzo
2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni
della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico
desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguirlo
venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario,
infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico
perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii;
Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op.
cit., n. 103-106; Scolari, op.
cit., n. 595-610). Infine, quale fondamentale istituto
dell'ordinamento giuridico, la proprietà non deve essere svuotata della sua
sostanza (Ulrich Häfelin/ Walter Haller, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, VI. edizione, Zurigo 2005, n. 324; Pascal Mahon,
Petit commentaire del la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo
2003, n. 15 seg. ad art. 26).
5.1
Nel
caso di specie la restrizione di diritto pubblico all'esame non tocca l'essenza
del menzionato diritto fondamentale. Le questioni espropriative esulano da questa
procedura. La zona AP2 "area ricreativa a lago" è infine palesemente
sorretta da una base legale (cfr. consid. 3, in particolare, art. 28 cpv. 2
lett. a e g LALPT), peraltro nemmeno messa in discussione dal ricorrente.
L'oggetto del contendere si riduce pertanto alla verifica dell'esistenza dell'interesse
pubblico e del rispetto del principio della proporzionalità.
5.2
Prima
di entrare nel merito, va premesso che, contrariamente a quanto sostiene
l'insorgente, la contestata zona AP2 può essere correttamente apprezzata, nonostante
il Consiglio di Stato non abbia approvato la pianificazione in cui essa era inserita
(zona residenziale speciale riva del lago R2L e sentiero di carattere naturalistico).
Difatti, come vedremo in seguito, rilevante per la zona contestata non è tanto il
contesto pianificatorio che la circonda, che può essere considerato
genericamente riservato, malgrado la non approvazione, all'edilizia di tipo
privato, quanto piuttosto la sua ubicazione e la qualità del contesto
territoriale, costituito dalla fascia a contatto con la riva del lago.
5.3
Sull'interesse pubblico a sostegno del vincolo in parola si osserva quanto segue.
Con la revisione generale del piano regolatore il comune ha inteso consolidare
la sua vocazione residenziale e turistica (cfr. rapporto di pianificazione,
gennaio 2006, pag. 5). Al fine di raggiungere questo obiettivo, esso ha messo a
punto un concetto insediativo, tendente, tra l'altro, ad intensificare la
valorizzazione del comparto lungo la riva del lago, agevolando il contatto con
l'acqua attraverso il completamento della passeggiata e l'innesto di aree
pubbliche a lago (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pagg. 6 e 56).
In quest'ottica, alle aree ricreative a lago, già realizzate sotto l'imperio
del previgente piano regolatore e raggruppate al centro del comprensorio comunale
a lago (trattasi dell'area ricreativa sui mapp. 624 e 625, ora AP3, del porto
comunale ed area di svago annessa, ora AP6, e della fascia a lago in località
Muraglione, ora AP4), sono state aggiunte, oltre ad alcune strade pedonali che
collegano il sistema viario alla riva, altre due aree ricreative a lago, situate
in posizione più periferica: l'AP5, in località Stallone, all'estremità nord
del comprensorio comunale, e quella all'esame, l'AP2, in località Bosconi, all'estremità
sud. Di modo che, come si può rilevare agevolmente dalla lettura dei piani, il
sistema di accessi e di aree pubbliche programmati dal comune risulta equamente
distribuito, a scadenza regolare, lungo tutta la fascia comunale a contatto con
la sponda del Ceresio. Orbene, non v'è dubbio che in un comune a eminente
vocazione residenziale e turistica, quale Magliaso, risulta più che assodato
l'interesse pubblico alla formazione di adeguate superfici, che consentano alla
popolazione e, più in generale, a tutti gli utenti un accesso per poter stazionare
ai bordi del lago. La contestata misura pianificatoria concretizza dunque il
principio di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. c LPT, che impone alle autorità
incaricate di compiti pianificatori di adottare i loro piani d'utilizzazione
per tenere libere le rive dei laghi e di adoperarsi affinché la generalità dei
cittadini possa accedervi e percorrerle agevolmente (DFGP/UPT, Commento LPT,
1981, ad art. 3, n. 34). D'altra parte, va osservato che il comparto
costeggiante il Ceresio del comune di Magliaso è interessato dalla scheda di
coordinamento 9.17 del piano direttore (cfr. in particolare, allegato alla
scheda di coordinamento 9.17, codice 9.17.5), di dato acquisito, inerente per
l'appunto le aree di svago a lago. I comuni interessati devono quindi
consolidare nei rispettivi piani regolatori l'ubicazione, le dimensioni e la
pubblica utilità delle aree di svago a lago. Scopo del coordinamento è di incrementare
la possibilità di pubblica fruizione delle rive dei laghi promuovendo
l'acquisto da parte degli enti pubblici delle aree idonee ancora libere. Ciò,
con la consapevolezza che - si rileva dal testo della scheda di coordinamento
9.17
per quanto riguarda i conflitti – l'ubicazione e le dimensioni delle aree
di svago a lago elencate nell'allegato sono considerate, ma in modo
insufficiente, nei piani regolatori dei comuni interessati. È il caso dell'avversata
zona AP2, che, in congruenza con quanto precede, va a completare un sistema già
esistente, tuttavia non sufficientemente esteso, di zone pubbliche di svago
lungo la riva. L'area in parola, ancora libera da edificazioni e di
apprezzabile superficie (ca. 250 mq) per consentire lo stazionamento di un congruo
gruppo di persone, è ubicata a contatto diretto con un tratto di riva del
Ceresio. Tali aree sono alquanto rare lungo le rive dei laghi ticinesi. I bacini
del Verbano e del Ceresio sono infatti perlopiù di difficile accesso, dal
momento che le proprietà private hanno occupato, negli scorsi decenni, gran
parte degli spazi disponibili. La speculazione fondiaria ed una politica allora
piuttosto miope e poco lungimirante da parte dell'ente pubblico hanno
gravemente compromesso l'accessibilità pubblica delle rive in quasi tutti i
comuni ticinesi. Il provvedimento pianificatorio qui contestato, che va letto
nel più ampio contesto del sistema articolato di aree ricreative a lago, munite
di accessi coerenti con la rete stradale comunale, è quindi lodevole e tende a
recuperare alla collettività uno spazio di sicuro pregio, non ancora
caratterizzato dalla presenza di costruzioni incombenti sin sulla riva. Per tutti
questi motivi, va indubbiamente riconosciuto l'interesse pubblico alla zona AP2
"area ricreativa a lago", così come prevista dalla pianificazione in
contestazione.
5.4
Assodato l'interesse pubblico, deve ancora essere esaminato il rispetto del principio
della proporzionalità. Sull'idoneità del provvedimento all'esame a raggiungere
lo scopo d'interesse pubblico perseguito non ci possono essere dubbi. Per favorire
ed incrementare la fruizione pubblica della riva del lago non vi era altro modo
se non quello di riservare adeguati spazi pubblici, ubicati in posizione
strategica, che ne consentissero l'accesso e lo stazionamento. In questo senso
la contestata misura pianificatoria risulta pure necessaria. Quanto al rispetto
del principio della proporzionalità in senso stretto, si osserva quanto segue.
Il mapp. 541 è ubicato a valle di via Bosconi. Sulla porzione confinante con la
strada, a pianta rettangolare, sorge l'edificio abitativo del ricorrente, da
cui si diparte, verso il Ceresio, una striscia di giardino lunga poco più di 40
m e a larghezza variabile, tra gli 8-10 m, che sfocia nell'area rettangolare,
oggetto dell'AP2, larga circa 14 m e profonda poco meno di ventina di metri. Come
è risultato dal sopralluogo, gli interventi costruttivi eseguiti su quest'area
sono di minima entità, limitati ad un ridotto consolidamento dell'argine e
all'arredo con pavimentazione parziale e grill-forno. Orbene, se è pur vero che
la contestata pianificazione privi il mapp. 541 di un accesso diretto alla riva
del lago, è altrettanto vero, d'altra parte, che la proprietà non abbia
comunque perso lo sfogo a lago: rispetto alla situazione previgente, la
fruizione da parte del proprietario della propria superficie a lago, pur sempre
congrua (larghezza circa 10 m), risulta semplicemente arretrata, per rapporto
alla riva, di una ventina di metri. Va inoltre ritenuto che, per il tramite
dell'area pubblica, l'accesso a lago è ancora garantito, seppur non in modo
esclusivo. In aggiunta al fatto che l'area gravata dal vincolo è tutto sommato
modesta (circa 250 mq), giacché corrisponde a non più del 16% rispetto alla superficie
globale del fondo in parola (1'643 mq), il sacrificio per il ricorrente risulta
più che sopportabile e deve cedere il passo all'interesse pubblico, nella
fattispecie preponderante.
5.5
In
conclusione, la zona AP2, essendo sorretta da un interesse pubblico e non
disattendendo il principio della proporzionalità, non lede di conseguenza la
garanzia della proprietà.
6.
Per le
pregresse motivazioni, il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di
giudizio e le spese devono essere poste a carico dell'insorgente (art. 28
LPamm)
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36 Cost. fed., 3, 18, 26, 33 LPT, 3
OPT, 25, 28, 37, 38 LALPT, 28 LPamm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. Il ricorrente
è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi
fr. 1'700.- (millesettecento).
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).
4. Intimazione
a:
,
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster