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Decisione

90.2007.98

Istanza d'indennizzo per espropriazione materiale: incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo

21 novembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

risoluzione 11 febbraio 2003 (n. 618), il Consiglio di Stato ha approvato il

piano regolatore di PI 1. In quella sede, il Governo non ha tuttavia approvato la

zona industriale J in località __________, così come proposta dal comune, attribuendo

d'ufficio quel comparto alla zona agricola.

B. Con

sentenza 8 aprile 2005 il Tribunale della pianificazione del territorio,

integrato poi nel Tribunale cantonale amministrativo con effetto 14 luglio 2006

(BU 2006, pag. 215 segg.), accogliendo parzialmente alcuni gravami, fra cui

quello inoltrato da RI 1, ha annullato la risoluzione governativa dell'11

febbraio 2003, limitatamente alla non approvazione e alla modifica d'ufficio riguardanti

il comparto in località __________, con motivazioni che qui non appare

necessario di riassumere. Con questo giudicato, il tribunale ha indi disposto

la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione.

C. Con

risoluzione 6 giugno 2007 (n. 2829), il Governo, negando nuovamente l'approvazione

della zona industriale J, ha attribuito d'ufficio il settore in località __________

alla zona senza destinazione specifica.

D. Contro la

predetta risoluzione governativa, RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo e quantificando un indennizzo a titolo d'espropriazione

materiale per quanto riguarda i suoi fondi inclusi nel suddetto comparto: il

mapp. 15 e il mapp. 354, quest'ultimo in ragione di 1/3.

E. La

divisione dello sviluppo territoriale postula la reiezione del ricorso, mentre

il municipio ne chiede l'accoglimento, nella misura in cui è ricevibile.

Considerato, in

diritto

1.Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione

della ricorrente è certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Prima di entrare nel

merito il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio la sua competenza

(art. 3 PAmm).

1.1. Oggetto

del ricorso inoltrato da RI 1 non è la contestazione del dispositivo della

risoluzione 6 giugno 2007 (n. 2829), con cui il Consiglio di Stato ha, tra

l'altro, negato l'approvazione della zona industriale J, inserendo poi

d'ufficio il comparto in località __________ in zona senza destinazione

specifica (cfr. risoluzione impugnata, pag. 27, 47 lett. i, 49 e allegato 6),

bensì la richiesta di complessivi fr. 1'225'025.- più interessi a titolo d'indennizzo

per espropriazione materiale. Ora, questa pretesa esula dalla procedura di

approvazione di un piano regolatore secondo gli art. 32 segg. LALPT, come nel

caso del piano regolatore del comune di PI 1 di cui ci si occupa, ma

costituisce piuttosto un'eventuale conseguenza discendente dall'iter pianificatorio.

1.2. Le

pretese, derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione

materiale, devono essere fatti valere entro il termine di 10 anni dal giorno in

cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le

pretese (art. 39 cpv. 1 LEspr.). La notificazione delle pretese deve essere

trasmessa all'ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è

stata sancita: poiché la pretesa per asserita espropriazione materiale deriva

da una scelta di azzonamento effettuata nell'ambito del piano regolatore,

questo ente è, nel nostro Cantone, il comune (RDAT II-1998 n. 34, consid. 5).

La notificazione al comune può essere sostituita da una notificazione diretta

al Tribunale d'espropriazione (art. 39 cpv. 2 LEspr.).

1.3. Il

ricorso inoltrato da RI 1 va quindi dichiarato irricevibile per incompetenza

del Tribunale cantonale amministrativo. L'impugnativa va pertanto trasmessa al

comune di PI 1 conformemente all'art. 4 cpv. 1 PAmm.

Considerandi

2.

Dato

l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge sopra riportati,

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è irricevibile.

§ Esso

viene trasmesso, per competenza, al comune di PI 1.

2. Non si

prelevano tasse di giudizio.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113

ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

, ,;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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