90.2007.98
Istanza d'indennizzo per espropriazione materiale: incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo
21 novembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
90.2007.98
Data decisione, Autorità:
21.11.2007, TRAM
Titolo:
Istanza d'indennizzo per espropriazione materiale: incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo
COMPETENZA
PRETESE DI RISARCIMENTO
TRASMISSIONE D'UFFICIO
art. 3 LPAMM
art. 4 LPAMM
art. 28 LPAMM
Incarto n.
90.2007.98
Lugano
21 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 settembre 2007 di
RI 1
contro
la risoluzione del 6 giugno 2007 (n. 2829), con cui
il Consiglio di Stato ha attribuito d'ufficio il comparto in località __________
del piano regolatore del comune di PI 1 alla zona senza destinazione
specifica;
viste le risposte:
- 23 ottobre 2007 della
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del territorio;
- 31 ottobre 2007 del
municipio RA 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
risoluzione 11 febbraio 2003 (n. 618), il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore di PI 1. In quella sede, il Governo non ha tuttavia approvato la
zona industriale J in località __________, così come proposta dal comune, attribuendo
d'ufficio quel comparto alla zona agricola.
B. Con
sentenza 8 aprile 2005 il Tribunale della pianificazione del territorio,
integrato poi nel Tribunale cantonale amministrativo con effetto 14 luglio 2006
(BU 2006, pag. 215 segg.), accogliendo parzialmente alcuni gravami, fra cui
quello inoltrato da RI 1, ha annullato la risoluzione governativa dell'11
febbraio 2003, limitatamente alla non approvazione e alla modifica d'ufficio riguardanti
il comparto in località __________, con motivazioni che qui non appare
necessario di riassumere. Con questo giudicato, il tribunale ha indi disposto
la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione.
C. Con
risoluzione 6 giugno 2007 (n. 2829), il Governo, negando nuovamente l'approvazione
della zona industriale J, ha attribuito d'ufficio il settore in località __________
alla zona senza destinazione specifica.
D. Contro la
predetta risoluzione governativa, RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo e quantificando un indennizzo a titolo d'espropriazione
materiale per quanto riguarda i suoi fondi inclusi nel suddetto comparto: il
mapp. 15 e il mapp. 354, quest'ultimo in ragione di 1/3.
E. La
divisione dello sviluppo territoriale postula la reiezione del ricorso, mentre
il municipio ne chiede l'accoglimento, nella misura in cui è ricevibile.
Considerato, in
diritto
1.Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione
della ricorrente è certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Prima di entrare nel
merito il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio la sua competenza
(art. 3 PAmm).
1.1. Oggetto
del ricorso inoltrato da RI 1 non è la contestazione del dispositivo della
risoluzione 6 giugno 2007 (n. 2829), con cui il Consiglio di Stato ha, tra
l'altro, negato l'approvazione della zona industriale J, inserendo poi
d'ufficio il comparto in località __________ in zona senza destinazione
specifica (cfr. risoluzione impugnata, pag. 27, 47 lett. i, 49 e allegato 6),
bensì la richiesta di complessivi fr. 1'225'025.- più interessi a titolo d'indennizzo
per espropriazione materiale. Ora, questa pretesa esula dalla procedura di
approvazione di un piano regolatore secondo gli art. 32 segg. LALPT, come nel
caso del piano regolatore del comune di PI 1 di cui ci si occupa, ma
costituisce piuttosto un'eventuale conseguenza discendente dall'iter pianificatorio.
1.2. Le
pretese, derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione
materiale, devono essere fatti valere entro il termine di 10 anni dal giorno in
cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le
pretese (art. 39 cpv. 1 LEspr.). La notificazione delle pretese deve essere
trasmessa all'ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è
stata sancita: poiché la pretesa per asserita espropriazione materiale deriva
da una scelta di azzonamento effettuata nell'ambito del piano regolatore,
questo ente è, nel nostro Cantone, il comune (RDAT II-1998 n. 34, consid. 5).
La notificazione al comune può essere sostituita da una notificazione diretta
al Tribunale d'espropriazione (art. 39 cpv. 2 LEspr.).
1.3. Il
ricorso inoltrato da RI 1 va quindi dichiarato irricevibile per incompetenza
del Tribunale cantonale amministrativo. L'impugnativa va pertanto trasmessa al
comune di PI 1 conformemente all'art. 4 cpv. 1 PAmm.
Considerandi
2.
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge sopra riportati,
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è irricevibile.
§ Esso
viene trasmesso, per competenza, al comune di PI 1.
2. Non si
prelevano tasse di giudizio.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113
ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
, ,;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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