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Decisione

90.2008.10

Conferma della non approvazione di una zona edificabile

8 settembre 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a

livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso

ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi debbono delimitare in primo luogo

le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone

edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei

all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e

quelli prevedibilmente necessari e urbanizzati entro quindici anni (lett. b).

Di massima un terreno che adempie queste esigenze dev'essere attribuito alla

zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che

la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr.

in particolare gli art. 1 e 3 LPT), debba essere incluso, parzialmente o

totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49

consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno

alla zona edificabile hanno quindi una portata relativa e non un valore

assoluto. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione

del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non

conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona

fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Alexandre Flückiger, Commentario LPT n. 25-29 ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Chrisitne Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

4.2. Come appena visto, perché un fondo possa essere attribuito alla zona fabbricabile

occorre che ci si trovi, come condizione minima, in una delle ipotesi previste

dall'art. 15 LPT, ciò che non è il caso per l'area in esame.

4.2.1. Innanzitutto il comparto __________, cui appartiene il mappale del

ricorrente, non è edificato in larga misura ai sensi restrittivi intesi dalla

giurisprudenza. Con terreni edificati in larga misura, secondo l'art. 15 lett.

a LPT, si intende infatti essenzialmente il territorio costruito in maniera

compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno,

direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie

relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

319). L'area si trova incastonato tra le zone edificabili R3 (a est e a

sud) e Ar (a ovest), e quella agricola (a nord). Dunque, è vero che questa è

circondata, su tre lati, dalla zona edificabile. Ma il fatto di confinare o

essere nella prossimità della zona edificabile non basta per ammetterne l'appartenenza

al territorio ampiamente edificato. Il sopralluogo ha permesso di verificare

che il comparto si presenta come un vasto pianoro (all'incirca 3.5 ettari,

suddivisi in una trentina di fondi), sostanzialmente inedificato: sono presenti

solo pochi edifici, peraltro nemmeno tutti a carattere abitativo o commerciale,

come invece prevede la zona R3 adottata dal comune. Il territorio, quindi, non

presenta quell'edificazione compatta richiesta dalla giurisprudenza. Al

contrario, esso è ben lungi dall'ipotesi contemplata dall'art. 15 lett. a LPT.

Inoltre, già solo per le sue vaste dimensioni non può certo essere ritenuto un vuoto

edificatorio (Baulücke; per un approccio riassuntivo della

giurisprudenza cfr. STA 90.2007.35 del 10 ottobre 2008 consid.

Considerandi

5.3.1

).

4.2.2

Il mapp. 1654 (ma lo stesso vale per l'intero comparto di

Vassescia-Pontone) non è nemmeno necessario per lo sviluppo del comune

dei prossimi quindici anni (cfr. art. 15 lett. b LPT). La decisione di

approvazione, come visto, spiega esaurientemente che la zona edificabile di

Claro è sovradimensionata sia in rapporto al piano regolatore 1976, che poteva

ospitare 4'600 abitanti circa, sia a quello in esame, che ne potrebbe

accogliere 6'200. Ora, è vero che il rapporto di pianificazione riteneva che il

nuovo piano potesse accoglierne solo 4'000, ma la verifica e la correzione

operata dall'Esecutivo cantonale appaiono in ogni caso corrette. Il Governo ha

calcolato che dal 1990 al 2005 la popolazione era aumentata di 820 abitanti,

ossia all'incirca 54 abitanti all'anno; un aumento leggermente inferiore è

stato riscontrato tra il 2000 e il 2005, di ca. 42 abitanti all'anno.

Fondandosi sull'aumento di 54 abitanti all'anno, esso ha ritenuto che nei

prossimi quindici anni la popolazione di Claro potrebbe raggiungere circa le

3'200 unità. La contenibilità del piano in esame, sia nell'ipotesi comunale di

ca. 4'000 abitanti, che in quella cantonale di ca. 6'200 abitanti, appare

dunque più che generosa e lo stesso vale in relazione al piano del 1976. Non vi

è dunque bisogno di questi terreni, ai sensi dell'art. 15 lett. b LPT per lo

sviluppo del comune dei prossimi 15 anni.

5.

In

assenza dei requisiti legali, nemmeno attraverso una ponderazione globale degli

interessi si potrebbe giungere al risultato auspicato dal ricorrente. In ogni

caso, dev'essere rilevato l'interesse generale a impedire la formazione di zone

edificabili troppo vaste (cfr. RDAT 1-2001 n. 49, consid. 3c)

e, da ultimo, va sottolineata l'imprescindibile esigenza, troppo spesso

trascurata, di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le future

generazioni. Nemmeno le spese di urbanizzazione sostenute possono

essere considerate determinanti, nel caso concreto, per giungere a una diversa

soluzione. Comunque, il fatto che un fondo sia urbanizzato non è

decisivo e non conferisce un diritto alla sua attribuzione alla zona

edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6, 117 Ia 434 consid. 3g; RDAT I-2001 n. 49

consid. 3c; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 321).

6.

Infine, il provvedimento non lede nemmeno il

principio dell'uguaglianza giuridica, ancorato all'art. 8 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il

quale esige che la legge e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale

situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. Nell'ambito di

provvedimenti pianificatori questo principio ha una portata necessariamente

limitata. Nella delimitazione delle zone è necessario, talora, prescindere da

situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal

profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e

posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto

dell'arbitrio: per non essere arbitraria, la delimitazione delle zone deve

fondarsi su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49

consid. 5a con rinvii). Nel caso concreto non si ravvisa alcuna disparità di

trattamento nella decisione del Governo il quale ha fondato la propria

decisione su motivi oggettivi e senz'altro non arbitrari. Il fatto che altri

terreni in situazione simile abbiano conosciuto un altro destino pianificatorio

non è, come visto, determinante.

7.

In

definitiva, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso dev'essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente (art. 28 legge

di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1. 3, 14, 15, 33 LPT, 24 segg., 38

LALPT, 28 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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