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Decisione

90.2008.2

Modifica d'ufficio della pianificazione da parte del Consiglio di Stato; stabilità del piano regolatore

27 dicembre 2012Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti, si sarebbe dovuto specificare che si tratta di due settori

distinti e che per il comparto P__________ la percentuale massima destinabile

ad insediamenti commerciali è del 15%; vincolo posto alla base degli studi

accompagnanti la variante che nonostante la sollecitazione del Dipartimento in

sede di esame preliminare non è tuttavia stato ripreso dalle NAPR. Oltre a

ridimensionare in modo occulto le possibilità edificatorie previste per il

comparto C__________, la variante P__________ disattenderebbe le indicazioni

del piano direttore 1990, che prevedeva di includere il comparto P__________ nella

ZIIC.

c.

Con risoluzione 19 dicembre 2007 (n. 6739), il Consiglio di Stato ha approvato

la variante P__________, apportando alcune modifiche d'ufficio ed accogliendo

parzialmente i ricorsi.

Il

Governo ha innanzitutto ritenuto che la pianificazione non si pone in contrasto

con il piano direttore 1990. Il comparto P__________ sarebbe in sostanza

estraneo alla ZIIC, poiché la RI 1 non aveva aderito al progetto relativo a

questa zona, fondato sulla legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997

(L-inn; RL 11.3.3.1). Le caratteristiche del comparto P__________, ha aggiunto

l'Esecutivo cantonale, sarebbero d'altro canto più affini a quelle del comparto

C__________ che non a quelle della ZIIC. La variante sarebbe infine conforme al

decreto legislativo concernente l'adozione degli obiettivi pianificatori cantonali

del piano direttore del 26 giugno 2007 (RL 7.1.1.1.2), segnatamente agli

obiettivi 12 e 13 postulanti l'uso parsimonioso e sostenibile del suolo.

Il

Consiglio di Stato ha così deciso di approvare l'abbinamento del comparto P__________

alla zona ASs. In parziale accoglimento delle critiche sollevate dagli

insorgenti, il Governo ha tuttavia apportato all'art. 38bis NAPR le

seguenti modifiche d'ufficio (le modifiche sono sottolineate):

1 La zona ASs è composta da due settori: il

primo costituito dai fmn 4104, 4105, 4109, il secondo costituito dai fmn 4297 e

4298.

(…)

le destinazioni formazioni, ricerca e cultura, tempo libero, divertimenti e

intrattenimento devono risultare al minimo il 35% della SUL totale costruita.

Per il settore che interessa i fmn 4297 e 4298 le attività con destinazione

commerciale ammesse sono al massimo il 15% della SUL totale costruita.

(…)

Considerandi

2.

L'edificazione di ognuno dei settori deve avvenire

mediante un progetto unitario, realizzabile anche a tappe, e deve soddisfare

i seguenti criteri:

a. inserimento qualificante nel contesto

urbano;

b. disposizione spaziale razionale degli

accessi veicolari e pedonali e dei posteggi, che contribuisca alla definizione

di spazi qualitativamente adeguati;

c. realizzazione di superfici alberate, privilegiando

le fasce lungo le strade principali e di raccolta, le cui dimensioni e

ubicazione sono da concordare con il Municipio.

(…)

(ris.

gov. impugnata pag. 11-13).

D. Il 27 gennaio 2008, i già ricorrenti in prima istanza sono insorti

davanti al Tribunale cantonale amministrativo con tre distinti ricorsi,

analoghi nel contenuto, con i quali hanno in sostanza riproposto le domande di

giudizio respinte dal Consiglio di Stato.

Secondo i ricorrenti la decisione impugnata

- con cui l'Esecutivo cantonale ha direttamente modificato d'ufficio la

pianificazione adottata dal consiglio comunale - violerebbe la procedura prescritta

dalla LALPT, l'autonomia comunale ed il diritto di essere sentito. Non

sarebbero inoltre date le premesse né per modificare l'assetto pianificatorio

del comparto C__________ recentemente approvato, né per ridurre l'estensione

della ZIIC prevista dal piano direttore.

La variante andrebbe di conseguenza

annullata, subordinatamente rinviata al Governo affinché venga inserita nella

revisione generale del piano o al comune affinché la rielabori ai sensi dei

considerandi.

E. La Divisione dello sviluppo territoriale ha

sollecitato la conferma della decisione impugnata e la reiezione dei ricorsi.

Il municipio ha invece chiesto che le

impugnative siano evase nel senso di annullare la risoluzione governativa

censurata e di approvare la variante relativa al comparto P__________ così come

è stata adottata dal consiglio comunale.

La RI 1.,

proprietaria di uno dei due fondi (4297) formanti il comparto omonimo, chiamata

a prendere posizione sui ricorsi, ha chiesto il rigetto delle impugnative.

F. a. Il 18 dicembre 2008, la __________, ha comunicato che, a seguito

del diniego della licenza edilizia per l'edificazione di un centro commerciale

sui fondi del comparto C__________, il suo ricorso era diventato privo

d'interesse. Il 20 luglio 2010 il Tribunale l'ha quindi stralciato dai ruoli

(inc. 90.2008.4).

b. Chiamata a sua volta a prendere

posizione, l'A__________ (A__________), diventata nel frattempo proprietaria

dei fondi del comparto C__________, ha postulato l'accoglimento del ricorso

della rimasto pendente.

c. Il 22 settembre 2009, anche CO 4 ha comunicato di ritirare il suo ricorso, che è quindi stato stralciato dai ruoli con decreto 6

luglio 2010 (inc. n. 90.2008.3).

d. Il 23 settembre 2009, la RI 1 (nel seguito: RI 1) ha comunicato al Tribunale di aver esercitato il diritto di compera

sui fondi del comparto C__________ cedutole dalla CO 3 e ha quindi chiesto di

subentrarle nel procedimento. Egual domanda è stata formulata dall'A__________.

In assenza di opposizioni, il 6 luglio 2010,

la RI 1 è subentrata al ricorso della __________. Contestualmente quest'ultima

e l'A__________ sono state dimesse dalla lite.

e. Su richiesta delle parti, la vertenza è

stata tenuta in sospeso per permettere loro di tentare di raggiungere un

accordo. Non essendo stato possibile addivenire a un'intesa, l'11 agosto 2011 CO

3.

ha chiesto la riattivazione della procedura.

f. Tanto la Divisone dello sviluppo territoriale, quanto la CO 4, proprietaria del secondo fondo del

comparto P__________ (mapp. 4298), chiamata a presentare conclusioni, hanno

rinunciato ad inoltrarne. Le altre parti si sono invece confermate nelle

rispettive tesi e domande.

Considerato, in

diritto

1.

1.1

La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo e la legittimazione attiva della, subentrata alla __________, già

insorta in prima istanza con le stesse domande in qualità di titolare di un

diritto di compera sui fondi del comparto C__________, sono date dall'art. 38

cpv. 1 e 4 lett. b della legge cantonale di applicazione della legge federale

sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1190, 365; in

vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 1 e 2 lett.

b legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1). Il

ricorso, tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT; 30 cpv. 1 Lst), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2

Il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La situazione dei fondi

emerge chiaramente dagli atti. Una visita in luogo non è dunque atta a

procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

1.3

La materia del contendere è tuttora retta dalla LALPT (art. 107 Lst).

2.

2.1

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che

approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo

significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle

scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori

badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento

necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di

Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello

del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più

soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna.

Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione

comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile.

Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono

i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non

danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono

adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei

dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità

governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto

la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del

territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27

consid. 3).

2.2

Il potere cognitivo del Tribunale

cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto

(art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 3 Lst e relativo

rinvio agli art. 61 seg. LPamm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27

consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33

cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità

di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad

art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati

un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano

regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

Modifiche d'ufficio introdotte dal Consiglio

di Stato in sede di approvazione

3.1

Per principio, quando il Consiglio di Stato, in sede di

approvazione di un piano regolatore, ritiene di non poter avallare una

determinata soluzione pianificatoria adottata a livello comunale, deve negare l'approvazione

e retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione.

Lo esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 seconda frase LALPT, il

rispetto dell'autonomia comunale. Il Governo può apportare delle modifiche

d'ufficio al piano regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio delle

competenze che spettano agli organi comunali - soltanto quando la nuova

regolamentazione può essere determinata immediatamente, in modo certo ed

univoco, senza lasciare spazio a soluzioni alternative, quando la modifica

tende a colmare una lacuna evidente oppure quando costituisce una rettifica

volta ad emendare carenze o errori pianificatori manifesti che possono essere

corretti soltanto in un modo (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinviI; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, ad art. 37 LALPT, n. 362). La modifica d'ufficio presuppone in altri

termini che la soluzione introdotta dall'autorità cantonale si imponga con tale

evidenza da rendere perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio.

3.2

L'art. 38bis cpv. 1 NAPR, volto a regolare l'utilizzazione del

comparto CIR, nella versione approvata dal Consiglio di Stato nel 2004, stabiliva

che:

1.

L'edificazione la zona ASs è destinata ad un complesso

multifunzionale d'interesse regionale che favorisca le sinergie fra le seguenti

possibili attività ammesse:

- commercio

- servizi del terziario

- formazione, ricerca e cultura

- tempo libero, divertimenti e intrattenimento

- ristorazione.

Le destinazioni formazione, ricerca e

cultura; tempo libero, divertimenti e intrattenimento devono risultare al

minimo del 35% della SUL totale.

Il capoverso seguente disponeva a sua volta che:

2.

L'edificazione della zona deve avvenire mediante un

progetto unitario, realizzabile anche a tappe.

Esso dovrà in ogni modo essere accompagnato da una valutazione che dimostri la

sua fattibilità dal punto di vista ambientale e che permetta all'autorità

decisionale, nel caso in cui il progetto sia soggetto all'OEIA, di eseguire

l'EIA. Nel caso in cui risultasse che l'IS non fosse completamente sfruttabile

con destinazioni incisive dal punto di vista ambientale, la rimanente sua parte

potrà essere utilizzata con destinazione le cui ripercussioni sono compatibili

con l'ambiente.

Il progetto unitario dovrà pure essere valutato nel rispetto degli articoli 71

e 71a della LALPT e dell'art. 52 della LStr.

In

sede di adozione della variante P__________ (2007), il consiglio comunale aveva

apportato due emendamenti di minima entità all'art. 38bis NAPR,

volti a stabilire che:

1.

La zona ASs è destinata a complessi multifunzionali

d'interesse regionale (…)

2.

L'edificazione di ognuno dei settori deve

avvenire (…).

Con

la decisione qui impugnata, il Consiglio di Stato ha invece riformulato la

norma in esame come segue:

1.

La zona ASs è composta da due settori: il primo costituito

dai fmn 4104, 4105, 4109, il secondo costituito dai fmn 4297 e 4298.

(…)

Le destinazioni formazione, ricerca e cultura, tempo libero, divertimenti e

intrattenimento devono risultare al minimo il 35% della SUL totale costruita.

Per il settore che interessa i fmn 4297 e 4298 le attività con destinazione

commerciale ammesse sono al massimo il 15% della SUL totale costruita.

(…)

2.

L'edificazione di ognuno dei settori deve avvenire

mediante un progetto unitario, realizzabile anche a tappe, e deve soddisfare

i seguenti criteri:

a. inserimento qualificante nel contesto

urbano;

b. disposizione spaziale razionale degli

accessi veicolari e pedonali e dei posteggi, che contribuisca alla definizione

di spazi qualitativamente adeguati;

c. realizzazione di superfici alberate,

privilegiando le fasce lungo le strade principali e di raccolta, le cui

dimensioni e ubicazione sono da concordare con il Municipio.

Esso dovrà in ogni modo essere accompagnato

(....omissis...)

3.2.1

Nella misura in cui precisa l'art. 38bis cpv. 1 NAPR, stabilendo che

la zona ASs è composta da due settori: il primo costituito dai fmn 4104, 4105, 4109, il secondo

costituito dai fmn 4297 e 4298, la modifica introdotta d'ufficio dal

Consiglio di Stato nel testo della norma è senz'altro ammissibile: la sua

valenza è in effetti di natura meramente redazionale e chiarificatrice.

3.2.2

Inammissibile in quanto lesiva

del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'autonomia comunale, è invece la

seconda modifica introdotta d'ufficio dal Governo allo scopo di precisare che le destinazioni formazione, ricerca e cultura, tempo libero, divertimenti

e intrattenimento devono risultare al minimo il 35% della SUL totale costruita.

Il consiglio comunale si era limitato a

confermare l'esigenza di una SUL non commerciale di almeno il 35%, senza

precisare se la SUL di riferimento fosse quella massima ammissibile o quella

costruita. Non potendosi dedurre quale delle due ipotesi interpretative fosse

da accreditare, una precisazione appariva auspicabile se non necessaria.

Spettava tuttavia al legislativo comunale e non al Consiglio di Stato

provvedervi. La soluzione del dilemma interpretativo, imposta d'ufficio dall'autorità

cantonale, non era invero l'unica possibile. Se si considera che il comparto

può essere edificato a tappe, la soluzione opposta non appare per nulla

insostenibile.

Stabilendo d'ufficio che determinante

era la SUL costruita e non quella massima ammissibile, il Governo ha di

conseguenza violato l'autonomia comunale, arrogandosi una competenza del legislatore

comunale. Da questo profilo, il ricorso risulta fondato.

3.2.3

Il Consiglio di Stato non si è

tuttavia limitato a questa precisazione, già di per sé inammissibile, ma ha

ulteriormente abusato del potere di cui dispone in tema di modifiche d'ufficio,

introducendo un ulteriore vincolo, applicabile esclusivamente al settore P__________

e volto a limitare al 15% della SUL totale costruita le attività con

destinazione commerciale.

Orbene, è di meridiana evidenza che un

simile emendamento non poteva essere introdotto d'ufficio nell'art. 38bis NAPR modificato dal consiglio

comunale, sul quale il Consiglio di Stato era chiamato a pronunciarsi. La

norma, nel testo vigente dal 2004, imponeva in effetti soltanto di riservare

35% della SUL alle destinazioni formazione,

ricerca e cultura; tempo libero, divertimenti e intrattenimento. La SUL dedicabile alle attività commerciali era limitata soltanto

indirettamente da questo vincolo.

Nulla permetteva

tuttavia al Governo di ritenere che una limitazione delle attività commerciali

al 15% della SUL costruita si imponesse come una necessità ineludibile per

correggere un difetto della pianificazione adottata dal legislativo comunale

che non poteva essere altrimenti rimosso.

Anche sotto questo aspetto, la

decisione governativa impugnata non può essere confermata.

3.2.4

Travalicanti i limiti delle

modifiche d'ufficio ammissibili sono infine anche gli emendamenti apportati al

capoverso 2 dell'art. 38bis NAPR, laddove il Consiglio di Stato ha

stabilito che l'edificazione di ognuno dei due settori deve soddisfare i seguenti criteri:

a. inserimento qualificante nel contesto

urbano;

b. disposizione spaziale razionale degli

accessi veicolari e pedonali e dei posteggi, che contribuisca alla definizione

di spazi qualitativamente adeguati;

c. realizzazione di superfici alberate,

privilegiando le fasce lungo le strade principali e di raccolta, le cui

dimensioni e ubicazione sono da concordare con il Municipio.

Anche se formulati in termini

piuttosto generici, i criteri edificatori introdotti d'ufficio dal Consiglio di

Stato, nella misura in cui vanno oltre a quanto già confermato dal consiglio

comunale, non costituivano di certo un adeguamento che si imponeva come l'unica

soluzione possibile per porre rimedio ad un'insufficienza della pianificazione

adottata dal consiglio comunale.

Anche da questo punto di vista, la

decisione governativa impugnata non regge alla critica della ricorrente.

3.3

Le modifiche d'ufficio apportate

dal Consiglio di Stato al testo dell'art. 38bis NAPR vanno dunque annullate.

4.

Modifica

dell'assetto pianificatorio del comparto P__________ mediante estensione della

zona ASs e riduzione della ZIIC

Resta da stabilire se la variante

pianificatoria in discussione, avversata dall'insorgente e dall'A__________

possa essere approvata così come è stata adottata dal consiglio comunale o se invece

non fossero dati i presupposti per estendere la zona ASs (comparto C__________)

verso est, oltre la strada cantonale, in modo da includervi il comparto P__________,

sottraendolo alla ZIIC.

4.1

Giusta l'art.

21.

cpv. 2 LPT, in caso di notevole

cambiamento delle circostanze, i piani d'utilizzazione sono riesaminati e, se

necessario, adattati. L'art. 41 cpv. 2 LALPT, dal canto suo, stabilisce

invece che i piani regolatori possono essere modificati o integrati in ogni

tempo se l'interesse pubblico lo esige. La norma trova comunque i suoi limiti

nell'art. 21 LPT (RtiD I-2008 n. 51 consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-1998 n. 49

consid. 3a con rinvii).

La pianificazione del territorio in generale

e quella dell'utilizzazione in particolare costituiscono un compito permanente,

che deve costantemente tener conto dei cambiamenti delle circostanze e delle

conoscenze. Una pianificazione è oggettivamente corretta soltanto se all'occorrenza

viene posta in consonanza con la realtà e con le mutate esigenze. Se perde di

attualità, perde nel contempo di legittimità (Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 11 ad art. 21).

Alla revisione ed all'adeguamento costante

dei piani d'utilizzazione possono tuttavia contrapporsi interessi pubblici e

privati. Dal profilo della sicurezza del diritto, va soprattutto considerato

che un piano regolatore, specialmente un piano delle zone può conseguire il suo

scopo solo se presenta una certa stabilità (DTF 123 I 182 seg.; Scolari, op. cit., n. 384 ad art. 41

LALPT). Deve quindi poter essere modificato solo per importanti motivi, di fronte

a situazioni nuove, che per ragioni serie ne impongono un riesame.

Diversamente, la stabilità delle relazioni giuridiche verrebbe a soffrirne. Pur

non potendo far valere un diritto all'immutabilità del piano, il principio dell'affidamento

consente ai privati di coltivare certe aspettative di stabilità. Attraverso

l'art. 21 cpv. 2 LPT, il diritto federale esige pertanto che il riesame dei

piani d'utilizzazione sia reso necessario da un notevole cambiamento delle circostanze.

Le circostanze, di fatto o di diritto, sono

considerate cambiate in modo notevole, allorché, secondo l'esperienza generale,

si può presumere che avrebbero indotto il legislatore ad operare altre scelte

qualora gli fossero state note al momento dell'adozione del piano (DTF 109 Ia

113; RDAT II-1995, n. 35).

Per giustificare il riesame del piano non

basta che le circostanze determinanti si siano modificate in misura rilevante.

Occorre anche che l'adattamento sia reso necessario dall'importanza del

cambiamento delle circostanze. L'interesse pubblico all'adeguamento del piano

deve prevalere sul contrapposto interesse alla sicurezza del diritto ed alla

stabilità delle scelte operate.

In quest'ambito va tenuto presente che

quanto più recente è il piano, tanto maggiore è la presunzione di stabilità. Di

rilievo nel quadro della ponderazione degli interessi contrapposti sono pure i

motivi addotti per rivedere il piano, le conseguenze che la modifica comporta

per i proprietari interessati, le caratteristiche del piano da riesaminare e

l'importanza dell'adattamento che deve esservi apportato (DTF 132 II 408

consid. 4.2, 131 II 728 consid. 2.4; Waldmann/Hänni, loc. cit., n. 20).

4.2

Il municipio ha illustrato i motivi

che a suo avviso giustificherebbero la variante P__________ come segue:

Gli approfondimenti effettuati nell'ambito

della revisione del PR.PdM si sono pure basati su una verifica

dell'utilizzazione effettiva dei terreni situati nella zona industriale, in

particolare nella fascia situata fra la strada cantonale Gordola - Cugnasco e

la linea ferroviaria, verifiche dalla quale emerge chiaramente con la

destinazione industriale-artigianale tradizione sia ormai soppiantata da altre

forme di attività, legate al commercio, al divertimento ed ai servizi, fenomeno

questo sostanzialmente legato all'alto grado di accessibilità e visibilità

dell'intera zona rispetto alla strada cantonale diversamente da quanto invece

riscontrato per i terreni industriali ubicati a sud della ferrovia. In questo

contesto, il comparto della P__________, unitamente all'area C__________ si

pongono come opportunità di ridisegnare funzionalmente e spazialmente l'intero

comparto, rafforzando le tendenze in atto con una più chiara e netta

differenziazione delle zone. Il concetto per le zone a carattere industriale,

artigianale, commerciale e di servizio che troverà la sua codificazione nella revisione

generale del PR.PdM, si basa quindi sulla definizione di una fascia a vocazione

commerciale e di servizi lungo la strada cantonale, sulla conferma della zona

industriale tradizionale ubicata a sud della ferrovia e ad ovest dell'area C__________,

così come della zona industriale di interesse cantonale, e sulla definizione

delle due zone speciali del C__________ (già approvata e in vigore) e della P__________,

le quali vengono ad inserirsi spazialmente nella fascia a carattere industriale

a sud della ferrovia, ma per quanto riguarda la destinazione si riallacciano

alla fascia lungo la strada cantonale Gordola-Cugnasco, e ciò in virtù della

particolare posizione a ridosso dello Stradonino e della futura fermata

ferroviaria di Riazzino in corrispondenza dell'attuale sovrappasso ferroviario

(con un P+R sul mappale no. 4297 di proprietà della stessa CO 3).

(…)

L'iniziativa manifestata dalla CO 3 di affiancare all'attività esistente di

produzioni televisive un complesso cinematografico "multiplex", nonché

la modifica della struttura e dell'estensione del posteggio P+R a servizio

della futura fermata TILO a Riazzino, come da convenzione fra il Cantone e le

ditte CO 3 e CO 3 del 2004 offrono l'opportunità di concretizzare la simmetria

con quanto proposto in occasione della precedente variante di PR riguardante il

comparto C__________.

(cfr. messaggio municipale del 12 dicembre 2006, pag. 1 seg.).

I

motivi addotti dal comune per giustificare l'estensione della zona ASs

(comparto C__________) verso est in modo da includervi il comparto P__________,

estromettendolo nel contempo dalla ZIIC, non appaiono in grado di suffragare la

variante in contestazione.

Le

uniche circostanze di un certo rilievo, di cui il comune si prevale per

legittimare la modifica dell'attuale assetto pianificatorio della zona ASs,

adottato nel 2003 ed in vigore dal 2004, sono in definitiva costituite dalla

nuova fermata ferroviaria di Riazzino (spostata all'altezza del sottopassaggio

dello Stradonino con formazione di un posteggio P+R) e dall'intenzione della P__________

Studios SA di realizzare sul suo terreno (part. 4297) un complesso

cinematografico "multiplex".

Sempreché si tratti effettivamente di

circostanze nuove, ovvero intervenute soltanto dopo l'adozione della zona ASs,

la situazione di fatto non si è comunque modificata in misura talmente significativa

da permettere di presumere, secondo l'esperienza generale, che il legislatore

avrebbe operato altre scelte qualora gli fossero state note o le avesse prese

in considerazione al momento dell'adozione della variante C__________ (DTF 109

Ia 113; RDAT II-1995, n. 35). La fermata ferroviaria di Riazzino è stata

spostata verso ovest per servire meglio tutte le zone che vi fanno capo (ZIIC e

ASs) e non soltanto il comparto P__________, mentre il progetto del complesso

cinematografico "multiplex", dai contorni peraltro incerti, risponde

ad un interesse privato della resistente più che ad un interesse pubblico che deve

essere necessariamente soddisfatto. Non vi si può in definitiva intravvedere un

cambiamento delle circostanze talmente importante da rendere necessario un

adattamento dell'assetto pianificatorio vigente mediante estensione della zona

ASs al comparto P__________ e conseguente riduzione della ZIIC. L'interesse

pubblico all'adeguamento del piano, semmai sussistesse, non potrebbe d'altro

canto essere considerato prevalente sul contrapposto interesse della

ricorrente, proprietaria dei fondi formanti l'attuale zona ASs, alla sicurezza

del diritto ed alla stabilità delle scelte operate nel 2004 quando l'azzonamento

del comparto C__________ è stato modificato. Già allora, come del resto già nel

1999, quando è stata costituita la ZIIC, era evidente che la destinazione degli

stabilimenti della P__________ poco o nulla aveva da spartire con la funzione

attribuita alla zona nella quale erano inseriti.

Stando così le cose, se ne deve dedurre che

la variante in contestazione non poteva essere approvata perché i presupposti

dell'art. 21 LPT non erano soddisfatti.

A maggior ragione si giustifica questa

conclusione se si considera che la variante in contestazione sovverte una

precisa scelta pianificatoria operata dal piano direttore del 1990, che il

comune aveva tradotto a livello di pianificazione dell'utilizzazione attraverso

la definizione della ZIIC.

5.

5.1. In

esito alle considerazioni che precedono il ricorso deve

dunque essere accolto, annullando la decisione del Consiglio di Stato impugnata

e quella del comune, che esso ha in parte tutelato.

5.2

La

tassa di giustizia è posta a carico della CO 3, resistente, mentre il comune

può esserne mandato esente conformemente alla prassi (art. 28 LPamm).

Le ripetibili alla

RI 1, subentrata all'A__________, sono invece suddivise in parti uguali fra il

comune e la resistente (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

§. Di

conseguenza sono annullate:

1.1. la decisione 12

febbraio 2007 con cui il consiglio comunale di Locarno ha adottato la variante

di piano regolatore relativa ai mapp. 4297 e 4298;

1.2. la risoluzione 19

dicembre 2007 (n. 6739) del Consiglio di Stato, che ha approvato la variante.

2.

La tassa di giustizia,

di fr. 1'500.-, è posta a carico della CO 3.

3.

Le ripetibili sono

suddivise in parti uguali fra il comune di Locarno e la CO 3., che rifonderanno complessivamente fr. 3'000.- alla RI 1.

4. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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