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Decisione

90.2008.20

Assegnazione di fondi alla zona AP-EP

8 settembre 2008Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i mapp. 88 e 1112 sarebbero con ogni probabilità stati assegnati conformemente

a quanto proposto dal consiglio comunale di Viganello in sede di revisione del

piano regolatore, nella seduta del 1° marzo 2004: quindi, il mapp. 88 alla zona

residenziale intensiva R6 (mapp. 88) e il mapp. 1112 a quella semi-intensiva R5 (mapp. 1112). Trattasi pertanto dello stesso azzonamento riservato alle

particelle confinanti poste a nord (oltre via __________) e a sud (oltre via __________)

della controversa nuova sede del DSU. E questo con la precisazione che i fondi

oltre via __________, appartengono in realtà alla zona residenziale-commerciale

estensiva R7e, dove sono però permessi gli stessi contenuti della zona

residenziale intensiva R6. Ora, malgrado la loro denominazione (necessariamente

succinta) possa condurre ad affrettate conclusioni, la zona residenziale

intensiva R6 e quella residenziale-commerciale estensiva R7e costituiscono

delle vere e proprie zone miste. Nelle stesse sono difatti ammessi, senza restrizioni

quantitative, esercizi pubblici, vani commerciali ed amministrativi,

abitazioni, come pure contenuti artigianali conformi ai gradi di sensibilità

(art. 43 NAPR). In queste zone le attività lavorative ammesse - praticamente

tutte, tranne l'attività industriale - hanno pertanto pari dignità di quella

residenziale; le particelle ad esse assegnate possono quindi essere legittimamente

consacrate per intero ad attività lavorative. Solo la zona residenziale

semi-intensiva R5, più arretrata rispetto al via __________, ha effettivamente

un orientamento prevalentemente residenziale: nella stessa sono comunque

concessi contenuti non abitativi - esclusi quelli artigianali - per un massimo

del 35% della superficie utile lorda (art. 44 NAPR). L'inserimento della nuova

sede del DSU ai mapp. 88 e 1112, la cui attività in loco può essere paragonata piuttosto

- quanto agli effetti indotti - principalmente a quella artigianale, non stravolge

pertanto l'ordinamento delle utilizzazioni e non si pone, di conseguenza, in aperto

conflitto con le funzioni assegnate al quartiere in oggetto. In buona sostanza,

la variante permette l'insediamento in loco di attività pubbliche paragonabili

a quelle che avrebbero altrimenti potuto essere legittimamente insediate da

privati. La circostanza secondo cui la variante ha come effetto di estendere la

possibilità di svolgere un'attività lavorativa di tipo artigianale anche nella

fascia di territorio più discosta rispetto a via __________, che sarebbe

altrimenti stata riservata prevalentemente per la residenza (mapp. 1112), non è

decisiva. Essa ha difatti come unico effetto di spostare il limite di tali attività

da sud (__________) a nord (__________) del complesso. La ricorrente è,

pertanto, malvenuta a dolersi del disturbo che l'esercizio di una tale attività

pubblica potrebbe arrecare alla sua proprietà, quando essa stessa la potrebbe

esercitare a titolo privato sul suo fondo: e questo quand'anche il mapp. 1112

fosse stato assegnato ad una zona prevalentemente residenziale come la zona residenziale

semi-intensiva R5. In concreto, il comune si è poi molto opportunamente premurato

di preventivamente verificare gli effetti sulla circolazione lungo via __________

ed il possibile inquinamento fonico generato dall'esercizio della nuova sede

del DSU sulle proprietà vicine, allo scopo di assicurarsi la sua effettiva

realizzabilità, commissionando due studi specialistici. Anche queste verifiche

hanno dato esito positivo. Nemmeno il fatto, da ultimo, che a monte del mapp.

1112 vi sia una casa per anziani appartenente al comune stesso (mapp. 103), separata

da quest'ultimo dal suo ampio parco e da un percorso ciclabile-pedonale, permette

di ritenere inappropriata la sede del DSU proposta dal comune. Costituisce

semmai un'ulteriore garanzia dell'intenzione del comune di voler riqualificare

l'area in discussione e di salvaguardare il più possibile le proprietà confinanti.

5.4. La

domanda principale di annullamento della controversa variante dev'esser

pertanto respinta.

6. L'insorgente

ribadisce, in subordine, le contestazioni già sollevate in prima istanza,

riferite al grado di sensibilità, alla limitazione del numero dei posteggi,

all'uso restrittivo di via __________ e all'aumento dell'area verde. In merito

il Tribunale considera quanto segue.

6.1. Per poter attuare la normativa federale di lotta al rumore, i comuni

devono assegnare preventivamente alle zone di utilizzazione previste dagli art.

14 segg. LPT i gradi di sensibilità (art. 44 OIF; 28 cpv. 2 lett. q LALPT)

secondo i seguenti criteri, fissati all'art. 43 cpv. 1 OIF: il grado di sensibilità

I va assegnato alle zone che richiedono una protezione fonica elevata,

Considerandi

segnatamente a quelle ricreative(lett. a); il grado di sensibilità II va

attribuito alle zone in cui non sono ammesse aziende moleste, segnatamente a

quelle destinate all'abitazione e a quelle riservate agli edifici e impianti

pubblici (lett. b); il grado di sensibilità III va attribuito alle zone in cui

sono ammesse aziende mediamente moleste, segnatamente a quelle destinate

all'abitazione e alle aziende artigianali (zone miste) e a quelle agricole

(lett. c); il grado di sensibilità IV va infine assegnato alle zone in cui sono

ammesse aziende fortemente moleste, segnatamente alle zone industriali (lett.

d). Secondo l'art. 43 cpv. 2 OIF parti delle zone di utilizzazione con grado di

sensibilità I o II possono essere declassate di un grado, se sono già esposte

al rumore.

L'autorità

che attribuisce i gradi di sensibilità deve fondarsi, in primo luogo, sulla funzione

della zona di utilizzazione interessata; in altre parole, sulle possibili

destinazioni previste dal piano regolatore per quella porzione di territorio.

Quest'attribuzione costituisce difatti un (ulteriore) atto di pianificazione,

che concretizza, precisa e completa in misura rilevante dal profilo sostanziale

l'ordinamento delle utilizzazioni. Malgrado le indicazioni fissate all'art. 43

cpv. 1 OIF, la giurisprudenza riconosce pertanto all'autorità incaricata di

questo compito un certo potere d'apprezzamento (RtiD II-2006 n. 33 consid. 4.3

con rinvii).

In

concreto, la controversa zona EAP è destinata ad essere impiegata, quale nuova

sede del DSU, per lo svolgimento di un'attività lavorativa che - com'è stato

spiegato - può essere assimilata a quella artigianale. Il grado di sensibilità

III attribuito alla stessa appare pertanto corretto, a dispetto di quanto lascia

credere il testo dell'art. 43 cpv. 1 lett. b OIF: anche per decidere in merito

all'assegnazione del grado di sensibilità di una determinata zona per edifici e

attrezzature di interesse pubblico è, difatti, determinante - come per le altre

zone di utilizzazione - il genere di edifici od attrezzature che vi potranno

essere insediate (DTF 120 Ib 456, consid. 4d; Anne-Christine Favre, La protection

contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, tesi, Losanna

2002, pag. 231). L'insistente richiesta dell'insorgente,

in vista di un'asserita miglior tutela delle proprietà adiacenti, di un grado

di sensibilità inferiore (II) appare fuori luogo.

6.2

Avuto

riguardo al rumore provocato dai veicoli nei parcheggi della prevista struttura

e nell'utilizzazione di via __________ per accedere rispettivamente uscire

dalla stessa, l'insorgente sollecita una riduzione del numero dei parcheggi in

superficie e chiede pure una limitazione dell'uso della suddetta arteria. Ora,

l'imposizione di simili prescrizioni esulano dalla presente procedura di

semplice pianificazione della struttura pubblica in discussione. Queste richieste

potranno semmai essere formulate - riservato beninteso il loro esito - in sede

di rilascio della licenza edilizia, quanto sarà presentato il progetto vero e

proprio della nuova sede del DSU.

6.3

Dev'essere infine respinta anche la

richiesta di incrementare la superficie di area verde della controversa zona

EAP dal 20% al 25% della superficie edificabile, ossia alla stessa percentuale

di quella vigente per le zone R7e, R6 e R5 adiacenti. L'ordinamento

pianificatorio assegna, difatti, a ciascuna zona delle funzioni specifiche e,

nel contempo, dei parametri edificatori appositamente studiati per poter assolvere

nel migliore dei modi tali funzioni. Ciascuna zona presenta dunque delle caratteristiche

e peculiarità che le sono conferite dall'ordinamento pianificatorio, differenti

da quelle delle altre zone e che legittimano - di riflesso - una differente

regolamentazione. In quest'ordine di idee va rilevato che le zone AP-EP sono

spesso chiamate a soddisfare dei bisogni diversi da quelli abitativi

tradizionali di natura privata; donde la necessità di adattarne i relativi

parametri per rendere possibile questa missione (cfr. sull'argomento RDAT

II-1998 n. 22). È il caso per l'ostata nuova sede del DSU, che presenta un

accresciuto bisogno di occupazione del suolo tramite costruzioni o

pavimentazioni: donde una minima riduzione della superficie di area verde

rispetto a quella delle zone confinanti. Va peraltro rilevato che questa minuta

menomazione è compensata in loco dal comune sul sovrastante sedime della casa

per anziani, dotata di un esteso parco, e della scuola elementare, confinante

con quest'ultima, parimenti circondata da generosi spazi verdi.

6.4

Anche le censure residue della

ricorrente vengono quindi a cadere.

7.

Sulla

scorta di quanto precede il gravame dev'essere integralmente respinto. L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di conferimento

del effetto sospensivo al gravame.

8.

La tassa

di giustizia è posta a carico della ricorrente (art. 28 legge di procedura per

le cause amministrative del 19 aprile 1966, RL 3.3.1.1.). Al comune di Lugano,

assistito da un legale, quantomeno a partire dall'udienza 5 settembre 2008,

devono inoltre essere assegnate delle riptibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5 Cost, 1, 3, 15 LPT, 28, 38 LALPT, 3,

18, 28, 31, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia, di fr. 2'400.--, è posta a carico dell'insorgente, che è

inoltre tenuta a versare al comune di Lugano fr. 600.-- per ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il

termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non

sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

__________;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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