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Decisione

90.2008.24

Conferma istituzione di una piazza di scambio veicolare

23 aprile 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è proprietario del mapp. 214 di Sonvico, un fondo di 840 mq e

di forma rettangolare, situato a valle della strada comunale (strada de Verscior)

dalla quale si accede al comparto di Boze-Verscior. Attualmente il mappale è

inedificato e, secondo il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato l'8

febbraio 1983, non fa parte della zona edificabile ed è attribuito alla zona

agricola.

B. Nella seduta del 30 maggio 2006 il consiglio comunale di Sonvico ha

adottato alcune varianti del piano regolatore. In quella sede, per quanto qui

interessa, l'autorità comunale ha approvato l'ampliamento della zona

edificabile in località Boze-Verscior e ha assegnato tra gli altri anche il

fondo di RI 1 alla nuova zona edificabile semi estensiva (Re). Nel contempo,

lungo tutto il fronte stradale della particella n. 214, per una ventina di metri,

il comune ha previsto uno slargo allo scopo di realizzare un'area di scambio

veicolare.

C. La decisione comunale è stata oggetto di impugnativa da parte di RI

1. Il Consiglio di Stato, con decisione del 16 aprile 2008, ha approvato le varianti pianificatorie adottate dal comune e nel contempo ha respinto il ricorso

dell'insorgente. Premesso come la soluzione proposta dal comune non fosse

l'unica atta a garantire un'adeguata circolazione strada all'interno del nuovo comparto

edificabile, il Governo ha ritenuto ossequiati i principi pianificatori applicabili

alla fattispecie e ha negato ogni impedimento per l'accesso alla proprietà

privata, considerato che l'opera viaria sarebbe costituita unicamente da un

allargamento del campo stradale, libero da opere costruttive. I dettagli per

l'accesso alla proprietà saranno comunque oggetto di discussione al momento dell'elaborazione

del progetto definitivo.

D. RI 1 è insorto contro la decisione del Consiglio di Stato dinanzi a

questo Tribunale con ricorso del 15 maggio 2008. Chiede in via principale di

abbandonare il vincolo imposto sul suo fondo e, in via subordinata, di spostare

la piazza di scambio a cavallo dei mapp. 214 e 215. In sintesi, egli ritiene che non vi sarebbe alcun interesse alla realizzazione della piazza di

scambio, poiché attualmente la strada comunale avrebbe già un calibro

sufficiente e la visibilità per quel tratto sarebbe buona. Inoltre, una piazza

di scambio potrebbe, se del caso, essere ricavata sulla proprietà dirimpetto

(mapp. 205), dove esiste già un accesso ad alcuni posteggi privati, assai arretrati

dalla strada comunale. Per questi medesimi motivi la decisione impugnata è

contestata anche dal profilo della proporzionalità. Il ricorrente ribadisce

inoltre le difficoltà di accesso alla proprietà in caso di formazione

dell'opera così come prevista dal comune, con la necessità di costruire anche

dei muri di sostegno sul suo fondo, visto il livello inferiore del terreno

rispetto alla strada comunale soprastante. Se mai dovesse essere confermata la

necessità di prevedere un'area di scambio, il ricorrente chiede che la stessa

sia pianificata a cavallo tra i mapp. 214 e 215, ciò che permetterebbe di

evitare un eccessivo sacrificio a un unico proprietario.

E.

Il municipio di Sonvico e la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità hanno chiesto la reiezione del ricorso.

F. Il 25 marzo 2008 si sono svolti

l'udienza e il sopralluogo, in occasione dei quali le parti si sono confermate

nelle rispettive allegazioni e domande.

Considerato, in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il

ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della

legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT;

RL 7.1.1.1). La legittimazione del ricorrente è certa (art. 38 cpv. 4 lett. b

LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge

federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),

il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il

Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il

piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della

legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le

autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

Considerandi

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000

(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999

n. 27 consid. 3).

2.2

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.

6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3,

109.

Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

I piani di utilizzazione - nel nostro

Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) -

disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono

delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14

cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di

utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). L'ente pubblico deve inoltre equipaggiare

le zone edificabili (art. 19 cpv. 2 LPT). In Ticino, lo Stato provvede alla

pianificazione delle strade cantonali, cioè di quelle di importanza generale

per il Cantone (art. 7 cpv. 1, 4 cpv. 1 legge sulle strade, del 23 marzo 1983;

Lstr; RL 7.2.1.2). I comuni provvedono invece alla pianificazione delle strade

locali nell'ambito del piano regolatore (art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 3 Lstr). In

quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT stabilisce che le rappresentazioni

grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, la

rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporti pubblici e privati.

4.

Il consiglio comunale di Sonvico ha deciso l'ampliamento delle zone

edificabili in diversi comparti territoriali, tra cui anche in località Boze-Verscior,

dove sono stati inseriti in zona fabbricabile oltre al fondo del ricorrente

anche tutti i fondi che si affacciano sulla strada cantonale e su quella

comunale che attraversa il comparto in questione, così come altri fondi

appartenenti da un punto di vista territoriale e organico a quel medesimo

settore. Lungo il tracciato della strada di servizio S2, che il ricorrente in

quanto tale non contesta, sono stati previsti due slarghi: il primo, dall'intersezione

tra la strada comunale e quella cantonale per una quarantina di metri sulla

destra, per facilitare l'accesso sulla via comunale, e il secondo sulla

proprietà del ricorrente per circa una ventina di metri, a valle della strada comunale.

4.1

La misura decisa dal consiglio comunale e approvata dal Consiglio di Stato

comporta senz'altro una restrizione della proprietà del ricorrente, compatibile

con la garanzia della proprietà sancita all'art. 26 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost. RS 101), solo se si fonda

su una base legale, se è giustificata da un interesse pubblico preponderante e

rispetta il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea di

massima è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una

suo frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere

nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione

del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un

bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse

deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT

I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa

ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece

che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse

pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguirlo

venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario, infine

che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito

e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

103-106; Scolari, op. cit., n.

595-610).

4.2

Il ricorrente nel suo gravame ribadisce parola per parola gli argomenti

già avanzati nella precedente sede, senza minimamente confrontarsi con la

motivazione appositamente svolta dal Consiglio di Stato a conferma della bontà

della scelta comunale per la piazza di scambio veicolare. Prescindendo comunque

dalla scarsa consistenza della motivazione del ricorso, la decisione di approvazione

della piazza di scambio qui in oggetto va senz'altro confermata anche alla luce

delle risultanze del sopralluogo effettuato da questo Tribunale. Infatti, l'opera

viaria permette uno svolgimento fluido e adeguato alle circostanze concrete del

traffico su quella via, il cui calibro non consente attualmente l'incrocio di

due veicoli. Per tutto il tratto della strada (circa 200 m), non si prevedono inoltre altre misure per un corretto e sicuro esercizio dell'opera stradale,

a eccezione dell'allargamento dell'imbocco dalla strada cantonale, per cui il

provvedimento risulta essere necessario e adeguato a garantire una sicura

percorrenza della strada, consona alle peculiarità della zona residenziale. Si

consideri inoltre che lo slargo occupa la proprietà del ricorrente solo marginalmente,

senza compromettere affatto in modo irrimediabile le possibilità edificatorie

residue del suo fondo. Il sacrificio imposto al proprietario risulta dunque più

che sopportabile e proporzionato e deve cedere il passo all'interesse pubblico,

nella fattispecie preponderante. Certo, altre soluzioni sarebbero state

proponibili e altrettanto valide e idonee allo scopo. Tuttavia, tali scelte

rientrano indiscutibilmente nel margine di manovra che spetta all'ente locale

nel contesto della pianificazione del suo territorio (autonomia comunale) e non

possono essere imposte all'autorità comunale, pena appunto la violazione della

sua autonomia, dall'autorità superiore, che peraltro non è nemmeno autorità di

pianificazione. Il vincolo pianificatorio imposto al ricorrente va pertanto

confermato con reiezione del ricorso.

4.3

Infine, la censura di disparità di trattamento è stata sollevata nel

gravame solo in termini generali e astratti. In assenza di ogni sostanziale

argomentazione a suo sostegno, la stessa non può che essere respinta.

5.

Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di

giustizia (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative, del 19

aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) è posta a carico del ricorrente. Non si

assegnano ripetibili al comune (art. 31 LPamm), non patrocinato da un legale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 3, 14 e segg. LPT, 24 e segg.

LALPT, 18, 28, 49, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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